Articolo 5 della Legge 10 agosto 1988, n. 357
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4 settembre 1988
Art. 5. 1. All' articolo 105, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 :
dopo le parole: "di cui sopra", sono aggiunte le seguenti: "ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza";
dopo le parole: "un anno di servizio.", e' aggiunto il seguente periodo: "Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e l' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ".
2. Per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i passaggi da un profilo all'altro della stessa qualifica funzionale IV o V possono avvenire, anche in deroga alle disposizioni dell' articolo 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , mediante corsi-concorsi di qualifi cazione le cui modalita' di attuazione saranno determinate con la procedura prevista dall'articolo 110, secondo comma, della citata legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 105, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrispondenti ad un anno di servizio. Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e l' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ".
L'art. 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , richiamato nell' art. 105 della legge n. 312/1980 soprariportato, e' cosi' formulato:
"Art. 11. (Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi). - Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettera b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale versera' allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente.
I servizi di cui al primo comma, prestati in qualita' di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.
Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi".
L'art. 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 , richiamato nell' art. 105 della legge n. 312/1980 soprariportato, e' cosi' formulato:
"Art. 15 (Servizi e periodi riscattabili). - I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonche' i servizi non statali e i periodi di tempo di cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.
Il diritto di riscatto puo' essere esercitato in tutto o in parte.
Il riscatto e' subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei Ministri di cui al comma precedente, puo' apportare modifiche alle norme di attuazione gia' emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell' art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 ".
- Il testo dell' art. 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e' il seguente:
"Art. 107 (Assunzioni - Passaggi di qualifica funzionale). L'assunzione nei profili professionali di cui alla tabella V o il passaggio alle qualifiche funzionali superiori di cui alla tabella VI allegate al presente titolo avvengono:
alla I e II qualifica:
mediante pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione territorialmente limitata.
Il personale assunto nella I qualifica accede alla II, senza concorso, al compimento di un anno di servizio;
alla III qualifica:
mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti della seconda qualifica al compimento di 2 anni di anzianita' di servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del dipendente di rimanere nella qualifica di assunzione. Al fabbisogno di personale in alcuni profili previsti per la III qualifica sara' provveduto nella misura del 70 per cento mediante pubblici concorsi indetti localmente con partecipazione territorialmente limitata e nella restante misura del 30 per cento attraverso prove pratiche riservate ai dipendenti con profili professionali diversi della medesima III qualifica;
mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianita' di servizio, nel limite dei posti disponibili nel corrispondente profilo professionale;
alla IV e alla V qualifica:
a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;
b) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno, mediante concorsi interni per esami, cui potranno partecipare i dipendenti della qualifica immediatamente inferiore;
c) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potra' partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso.
In mancanza di candidati, la riserva e' portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale e per taluni profili l'assunzione potra' essere effettuata totalmente per concorso interno, per esami;
alla VI qualifica:
a) nella misura del 90 per cento del fabbisogno di personale mediante concorso interno, per esami, riservato ai dipendenti della quinta qualifica;
b) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potra' partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso.
In mancanza di candidati, la riserva e' portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto a).
Per i profili professionali la cui specializzazione non puo' essere acquisita nell'ambito dell'Azienda, il reclutamento sara' effettuato mediante pubblico concorso".
- Il testo dell'art. 110, secondo comma, della citata legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' il seguente:
"I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalita' del dipendente. Le modalita' ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite lo organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione".
Entrata in vigore il 4 settembre 1988
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