Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 882/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2023 e vertente
T R A
(C.F.: ), e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Longo e Concettina Ambesi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Taurianova in via A. de Gasperi n. 63
APPELLANTI
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' Avv. _1 C.F._3
Massimiliano Rollo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cittanova (RC), via Sirio n° 20
APPELLATO
(C.F.: Controparte_2 C.F._4
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza non Definitiva n. 855/2017 e definitiva n. 567/2016 del Tribunale di
Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc il difensore degli appellanti presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 02/12/2023, nei termini assegnati con il decreto del 30/08/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Concettina Ambesi:
< e , precisa le conclusioni riportandosi integralmente Pt_1 Pt_2 al contenuto dell'atto di appello ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
< T_
, di un appartamento ubicato al terzo piano fuori terra e di un lastrico solare, identificati al NCEU
[...] del comune di Molochio, fg. 9, p.11e 207, sub 11 e 12, ubicati nel predetto comune alla via Genova, acquistati con atto di compravendita del 28.03.1994 ed a lei assegnati con provvedimento del
Tribunale di Palmi del 06.11.2003 nell'ambito di procedimento di separazione personale dei coniugi;
b) che il predetto appartamento è ubicato in parte immediatamente al di sotto di parte di lastrico solare di proprietà del convenuto acquistato con l'anzidetto atto di compravendita unitamente _1 ad un immobile collocato al secondo piano fuori terra.
Parte attrice ha, innanzitutto, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni occorsi al proprio appartamento per effetto di fenomeni di infiltrazione di acqua piovana, attribuibili all'utilizzo di sistemi e materiali costruttivi non conformi alla buona tecnica di realizzazione del lastrico solare sovrastante, di proprietà esclusiva del convenuto, nonché la condanna di quest'ultimo alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei pregiudizi.
Si costituiva il convenuto che ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c., ed evidenziando che, comunque, il pregiudizio subito dall'attrice non potrebbe trovare causa nello stato di manutenzione del lastrico solare, posto che circa un anno dopo l'acquisto dello stesso, avvenuto nel 1994, esso convenuto provvedeva ad isolarlo e ad impermeabilizzarlo, mediante l'apposizione di una spessa guaina proprio al fine di evitare fenomeni di infiltrazione, dovendo i pregiudizi lamentati trovare causa, in realtà, nel cattivo stato di manutenzione del lastrico solare dell'immobile attiguo, di proprietà di Parte_4
o, comunque, in originari difetti di costruzione del proprio terrazzo, per i quali
[...] CP_3 dovrebbero ritenersi responsabili e . Ha, infine, dedotto che, in Parte_1 Parte_2 ogni caso, nella propria qualità di proprietario del lastrico solare, dovrebbe essere tenuto soltanto a pagare le spese occorrenti alle riparazioni ed alla ricostituzione del lastrico solare nella misura di un terzo, giusto il disposto di cui all'art. 1126 c.c. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice ed ha chiesto, ed ottenuto, la chiamata in causa di , nella loro qualità sia di Parte_1 Parte_2 costruttori-venditori dell'immobile sia di condomini, e di e quali Parte_4 CP_3 proprietari dell'immobile adiacente a quello oggetto di causa.
Si costituivano in giudizio, e , che hanno chiesto il rigetto delle Parte_1 Parte_2 domande dell'attrice, deducendo, innanzitutto, che fra i condomini fosse intervenuto un accordo con il quale, in deroga al disposto di cui all'art.1126 c.c., il si era assunto l'obbligo di provvedere alla Pt_5 manutenzione a proprie spese del lastrico solare di propria pertinenza. Hanno, inoltre, negato la propria responsabilità in qualità di costruttori-venditori.
Si costituivano in giudizio e negando, fra l'altro, ogni responsabilità per i Parte_4 CP_3 danni lamentati dall'attrice, chiedendo il rigetto della domanda.
In corso di causa veniva ammessa sia la prova testimoniale che ctu al cui esito, precisate le conclusioni, la causa andava in decisione
Con la sentenza non definitiva n. 567/2016 pubblicata il 03/10/2016 il Tribunale di Palmi così decideva:<<
RIGETTA nei confronti di la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni causati _1 dai fenomeni di infiltrazione per intervenuta prescrizione del diritto;
- CONDANNA a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 la somma di euro 1.108,99, oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno derivante dai lamentati fenomeni di infiltrazione;
- CONDANNA ad eseguire i lavori necessari alla rimozione Parte_1 Parte_2 delle cause dei danni lamentati da parte attrice ed individuati nel computo metrico di cui alla pag. 44 e 45 dell'elaborato peritale a firma del CTU, ing. ; Persona_1
- RIGETTA la domanda proposta da parte attrice di condanna del convenuto alla rimozione degli oggetti collocati nel vano scala;
- RIGETTA la domanda di parte attrice di accertamento del diritto ad accedere al lastrico solare di proprietà del convenuto per consentire le opere di manutenzione sulla canna fumaria e sull'antenna televisiva;
ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice di accertamento del diritto all'uso del montacarichi per il trasporto degli oggetti meglio individuati nell'atto di citazione;
- RIGETTA la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto;
- SPESE di lite alla sentenza definitiva;
- DISPONE la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.>>
Con separata ordinanza emessa sempre il 03/10/2016, il Tribunale di Palmi, ritenuto che <<- alla luce della domanda formulata da parte attrice tesa ad ottenere, non soltanto l'accertamento del diritto di servitù di veduta gravante sul lastrico solare del convenuto, ma anche la condanna di quest'ultimo alla rimozione dei manufatti ivi presenti che in concreto ne ostacolano l'esercizio, sia necessario integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti del coniuge di , quale comproprietaria _1 dell'immobile>> e << ai sensi dell'art. 102 c.p.c. DISPONE l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge di;
ONERA la parte più diligente di integrare il contraddittorio nei confronti della _1 predetta entro il termine del 03.11.2016; FISSA per la verifica dell'avvenuta integrazione del contraddittorio l'udienza del 02.03.2017.>>
All'udienza del 2/03/2017, poiché nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio al coniuge di , la sig.ra non si è costituita, i difensori delle parti _1 Parte_6 presenti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/03/2018 la causa andava in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la sentenza definitiva n. 855/2017 del 02/10/2017 e pubblicata in data 03/10/2017, il Tribunale di Palmi così decideva:<< RIGETTA l'actio confessoria servitutis proposta da parte attrice;
COMPENSA, nei rapporti tra e , le spese di lite;
Controparte_2 _1
CONDANNA al pagamento in favore di della somma complessiva di Controparte_2 Parte_6 euro 2.738,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge;
CONDANNA e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_2
della somma complessiva di euro 4.835,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per
[...] legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
CONDANNA al pagamento in favore di e della _1 Parte_4 CP_3 somma di euro 4.835,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo a , e Controparte_2 _1
, in misura di 1/3 ciascuno>> Controparte_4 Con appello regolarmente notificato, e , hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza non definitiva del Tribunale di Palmi n. 567/2016 del 03/10/2016, nonché la sentenza definitiva n.
855/2017 del Tribunale di Palmi del 02/10/2017 e pubblicata in data 03/10/2017.
Con riferimento alla sentenza non definitiva n. 567/2016, la difesa appellante contesta la stessa: 1) per aver il Giudice rigettato la domanda di parte attrice nei confronti del in ragione della CP_2 _1 prescrizione del diritto;
2) per avere il Giudice ritenuto sussistente la responsabilità degli odierni appellanti e per i fenomeni di infiltrazioni negando validità all'accordo intervenuto tra gli appellanti e il Pt_1 Pt_2 sig. ; 3) per avere il Giudice affermata la responsabilità degli appellanti nella qualità di _1 condomini;
4)per avere il Giudice condannato i soli appellanti ad eseguire i lavori sul lastrico solare.
Con riferimento alla sentenza 855/2017, per condanna alle spese pronunciata nella stessa sentenza definitiva n. 855/2017 prevista
Chiedeva: <<- Condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra la somma di _1 Controparte_2
€ 1663,49, oltre IVA rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno derivante dai fenomeni di infiltrazione;
2. Condannare il sig. ad eseguire i lavori necessari alla rimozione delle cause dei danni _1 lamentati dalla e già individuati nel computo metrico di cui alla pag. 44 e 45 dell'elaborato peritale CP_2 Per_ a firma dell'Ing. disposto in primo grado;
3. In via subordinata procedere alla distribuzione della somma necessaria per eseguire i lavori di ripristino secondo la regola di cui all'art. 1126 c.c.
4. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.>>.
Si costituiva l'appellato contestando l'appello, chiedendo la conferma della sentenza _1 impugnata.
Si instaurava il contraddittorio
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 04/12/2023, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con ordinanza comunicata in data 28/12/2023, con la concessione dei termini ex artt.
190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della sig.ra regolarmente citata ma non Controparte_2 costituita.
1.Con l'atto di appello la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice nei confronti del in ragione della CP_2 _1 prescrizione del diritto
Rileva la difesa appellante che < distinguere due diverse ipotesi: la prima quella relativa al risarcimento del danno causato nell'appartamento sottostante il lastrico solare;
la seconda relativa alla condanna del condomino (o del condominio) ad effettuare i lavori di riparazioni del lastrico solare. Per il primo caso non sussistono dubbi circa la prescrizione del diritto nei confronti del in quanto come correttamente rilevato dal Giudice la sig.ra _1
invia una lettera raccomandata di richiesta del risarcimento in data 18.08.2001; successivamente CP_2 in data 28.112007, sei anni dopo, invia una seconda raccomandata chiedendo il ristoro dei medesimi danni e richiamando la missiva del 18.08.2001. Pertanto, il diritto al risarcimento si è prescritto.>>, afferma, invece, che < condomini ad effettuare le dovute riparazioni sul lastrico solare>>.
Sostiene che<o il giudice di primo grado si arriva all ipotesi dichiarare la prescrizione nei confronti dell o proprietario esclusivo del lastrico solare e porre interamente le spese per riparazione a carico soggetti che non hanno alcun potere governo sul>e che, per legge, sono, semmai qualora il danno non sia conseguenza diretta del comportamento del proprietario esclusivo, chiamati a rispondere in misura nettamente minore, seguendo cioè la ripartizione fissata dall'art. 1126 c.c.>>.
Rileva questa Corte che correttamente il primo Giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attrice al ristoro del pregiudizio subito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c.
Ed invero, come affermato dal Giudice < mediante lettera raccomandata, chiesto a parte convenuta il risarcimento dei danni derivanti dai fenomeni di infiltrazione oggetto del presente procedimento (cfr. raccomandata A/R del 18.08.2001, ricevuta in data
20.08.2001, allegata alla memoria di parte attrice di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).>>
Nessun altro atto interruttivo della prescrizione è intervenuto < , CP_2 richiamando la missiva del 18.08.2001, ha chiesto nuovamente il ristoro del pregiudizio subito con una nuova raccomandata A/R, ma in un momento in cui risultava già decorso dal precedente atto interruttivo il termine quinquennale stabilito dall'art. 2947 c.c. per l'estinzione del diritto al risarcimento del danno>>
In proposito, concordemente al decisum del primo Giudice, va rilevato che non è possibile far valere quanto asserito da parte attrice che ritiene che la prescrizione non possa dirsi maturata in ragione del fatto che le infiltrazioni fossero ancora in corso, < insorto, incapace di far slittare ad un momento successivo rispetto al momento di verificazione del danno originario il dies a quo della prescrizione.>>
Infatti, per principio consolidato < qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. (C. 3984/2013; C. SU
580/2008)>>
Non vi è dubbio, quindi, che l'eccezione di prescrizione è valida anche nella seconda ipotesi, cioè quella relativa alla condanna del condomino e/o dei condomini ad effettuare le dovute riparazioni sul lastrico solare.
Pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto.
2.Col secondo motivo di gravame la difesa appellante lamenta l'erroneo riconoscimento da parte del primo
Giudice della responsabilità degli odierni appellanti e per i fenomeni di infiltrazioni negando Pt_1 Pt_2 validità all'accordo intervenuto tra gli appellanti e il sig. . _1
Assume che il CTU ha ricondotto i fenomeni di infiltrazioni a problematiche legate alla manutenzione e non ad originari difetti di costruzione.
Dopo aver spiegato le modalità della vendita effettuata ai sigg.ri e marito della sig.ra _1 T_
, attrice in primo grado oggi appellata contumace, sostiene che < CP_2 scritture private è unicamente la volontà di tutti i condomini di operare la ripartizione delle spese relative alla manutenzione del lastrico solare in modo diverso rispetto a quanto stabilisce il codice civile e tenendo conto della circostanza che i due acquirenti, e ( ) sono proprietari quindi _1 T_ CP_2 utilizzatori esclusivi dell'intero lastrico solare>>
Rileva ancora, che < parti hanno deciso, nell'ambito dell'autonomia contrattuale di cui godevano, di stabilire che ognuno dei proprietari del lastrico solare fosse responsabile per i danni causati all'appartamento sottostante. Con la conseguenza che, nell'ipotesi che le infiltrazioni all'appartamento della fossero dipese unicamente CP_2 dalla mancata o non adeguata manutenzione della parte di lastrico solare di proprietà del sarebbe _1 stato lo stesso a riparare il danno;
laddove, invece, le stesse infiltrazioni fossero il risultato di una _1 cattiva manutenzione del lastrico di proprietà della , sarebbe stata lei stessa ad effettuare i lavori CP_2
->
L'art. 1126 c.c. prevede che, quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Come giustamente affermato dal primo Giudice, nonostante fra i condomini fosse intervenuto un accordo in deroga al disposto di cui all'art. 1126 c.c., , volto a far gravare in capo al convenuto/appellato _1
l'obbligo di porre rimedio ai fenomeni di infiltrazione mediante manutenzione a proprie spese del lastrico solare di sua proprietà,<< deve evidenziarsi che tale accordo non può dirsi tale da esonerare da responsabilità il e, per esso, i singoli condomini per l'illecito derivante dall'omessa attività di manutenzione, CP_5 dato che il relativo obbligo è posto in loro capo dall'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. (sia nella sua formulazione attuale a seguito della L. 220/2011, che in quella precedente, applicabile ratione temporis al caso di specie)
a tutela, non solo dei comunisti, ma anche dei terzi, dovendosi, quindi, ritenere ininfluente l'eventuale patto che, pur intervenuto fra tutti i condomini, sia volto a collocare in capo ad uno di essi soltanto l'obbligo alla manutenzione straordinaria e la conseguente responsabilità, in caso di sua violazione.>>
Pertanto, come precisato dal primo Giudice<< E' pur vero che ai comunisti è data la possibilità di derogare, mediante convenzione, al disposto di cui all'art. 1126 c.c., ma ciò solo al fine della regolamentazione del regime delle spese, con la conseguenza che, fermo per questi ultimi l'obbligo di adottare le determinazioni di loro competenza e provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, l'eventuale sopportazione dei costi resisi necessari può essere, in ragione della pattuizione, fatto gravare su colui che se ne sia accollato l'onere ovvero recuperato mediante azione di regresso che, nel caso di specie, però non è stata esercitata>>
Quindi, l'appello sul punto non può essere accolto.
3.Col terzo motivo di appello rileva l'errore del Giudice nella parte della sentenza in cui ha affermato la responsabilità degli appellanti nella qualità di condomini
In proposito evidenzia che il Giudice ha ritenuto responsabili gli appellanti <
considerato che
lo stesso ha individuato le cause dei fenomeni di infiltrazione anche nella vetustà delle opere di copertura ed in particolare, nel naturale degrado della guaina bituminosa collocata sul piano di calpestio del lastrico solare….>>, condannando gli stessi al pagamento dei 2/3 della somma indicata dal CTU in €
1.663,49.
Rileva, invece, la difesa appellante che le conclusioni del primo Giudice sono < stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite n. 9449/16 e con le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado>>
dello stesso lastrico, inoltre, è custode della superficie del lastrico con la conseguenza che in caso di danni arrecati all'appartamento sottostante insorge a suo carico una responsabilità ex art. 2051 c.c che lo obbliga a risarcire il danno. L'unico onere per la parte, come già detto, è quello di provare che il danno si è verificato per fatto esclusivo del titolare del diritto di uso.
E' indubbio che il possa essere chiamato a rispondere dei danni solo in mancanza della prova che CP_5 il danno si sia verificato per responsabilità esclusiva dell'utilizzatore esclusivo e a causa di un suo utilizzo improprio da parte dello stesso soggetto. In sostanza, per le Sezioni unite del 2016 il «custode» è solo il titolare esclusivo, e non il , il quale risponde, al massimo, per una sua condotta illecita (articolo CP_5
2043 del Codice civile), qual è certamente l'omissione di manutenzione.
Nel caso in esame non vi è la prova della responsabilità esclusiva del – utilizzatore esclusivo – _1 tenuto conto che il CTU ha individuato le cause dei fenomeni di infiltrazione anche nella vetustà delle opere di copertura ed, in particolare, nel naturale degrado della guaina bituminosa collocata sul piano di calpestio del lastrico solare, deve essere dichiarata la concorrente responsabilità dei terzi chiamati, nella loro qualità di condomini, per l'omissione delle provvidenze di cui al citato art. 1135 c.c.
Stante quanto sin qui detto, come affermato correttamente dal primo Giudice, alla fattispecie in esame va applicato il disposto di cui all'art. 1126 c.c., pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto con la conferma della condanna dei convenuti/appellanti a risarcire il danno nei limiti dei 2/3 della somma di €
1.663,49, pari ad euro 1.108,99 oltre IVA, interessi legali sulla somma devalutata al giorno della domanda giudiziale e via via rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza;
in seguito interessi legali sino all'effettiva soddisfazione.
4. Col quarto motivo di gravame la difesa appellante rileva che < contraddittoria nonché non adeguatamente motivata, e resa in violazione delle norme di legge, la parte della sentenza n. 567/2016 (p. 8) nella quale il Giudice condanna i soli appellanti ad eseguire i lavori sul lastrico solare>>
Assume che l'assunto del Giudice è posto << in violazione della regola di cui all'art. 1126 c.c in materia di lastrici solari di uso esclusivo.>> rilevando che < spese per le riparazioni o ricostruzione del lastrico devono essere così suddivise: 1/3 a carico di colui che ha un uso esclusivo e i restanti 2/3 a carico di tutti i condomini.>> con la conseguenza che < dovuto stabilire che tutti i condomini, sia sia sia e , sono tenuti a riparare il CP_2 _1 Pt_1 Pt_2 lastrico solare ponendo 1/3 della spesa a carico di e dividere i restanti 2/3 tra e _1 CP_2
-> Pt_1
Le argomentazioni sin qui svolte, portano all'assorbimento del su scritto motivo di gravame, per cui la sentenza sul punto va confermata.
5. Le medesime ragioni che hanno condotto questa Corte al rigetto dei superiori motivi di appello, giustificano il rigetto anche del quinto motivo che fa riferimento alla condanna alle spese di cui alla sentenza definitiva,
n. 855/2017
6. Le spese seguono la soccombenza anche per questo grado di giudizio
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore richiesto - € 7.108,99 – applicando i parametri minimi per la fase istruttoria, per mancanza di istruttoria orale, e i parametri medi per le altre fasi, l'importo può essere così liquidato, € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 567,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 461,00
3.Fase istruttoria € 922,00 4.Fase decisionale € 956,00
Nulla sulle spese processuali per Controparte_2
7) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 non definitiva n. 567/2016 del Tribunale di Palmi pubblicata il 02/10/2016, e la sentenza definitiva n.
855/2017 del Tribunale di Palmi pubblicata il 02/10/2017:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza:
2) Condanna gli appellanti al pagamento a favore dell'appellato della somma di € _1
2.906,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre € 350,50 per c.u., oltre € 27,00 per bollo.
3) Nulla sulle spese processuali per Controparte_2
4) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)