Versione
19 dicembre 2017
19 dicembre 2017
Art. 272-bis. (( (Emissioni odorigene). )) (( 1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attivita' presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite piu' severi con le modalita' previste all'articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attivita' aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
2. Il Coordinamento previsto dall' articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , puo' elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalita' previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti. ))
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attivita' aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
2. Il Coordinamento previsto dall' articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , puo' elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalita' previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti. ))
Commentari • 2
- 1. A BREVE LA MODIFICA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
A BREVE LA MODIFICA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE Adriano Pistilli Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti Da alcuni giorni in Commissione Ambiente si sta analizzando la proposta di Legge che apporta modifiche al controllo delle emissioni di sostanze emananti odore disciplinate dal Decreto Legislativo n.152 del 03 aprile 2006, il Testo Unico Ambientale (T.U.A.). Le modifiche previste estendono le definizioni di “inquinamento” ed “emissione” – che attualmente fanno riferimento all'introduzione nell'aria, nell'acqua o nel suolo, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici – in modo da ricomprendere nelle stesse anche l'emissione di odori; introducono le definizioni di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 49
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/06/2025, n. 5373Provvedimento: Pubblicato il 19/06/2025 N. 05373/2025REG.PROV.COLL. N. 03531/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3531 del 2022, proposto dal Comitato Popolare “Lasciateci Respirare” Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori AN OI, RA OI, ND SS, ES OI e EL SS, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Eva Vigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- principio di proporzionalità·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di precauzione·
- VIA·
- valutazione impatto ambientale·
- compatibilità ambientale·
- omogeneità interessi·
- permesso di costruire·
- ricorso collettivo·
- interesse legittimo·
- art. 35 CPA·
- vizi istruttori·
- notifica ricorso·
- AIA