Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 5536/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 5536/2020 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
in Giugliano in Campania, alla Parte_1
via Santa Caterina da Siena snc, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Michele Gallozzi, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via S. Maria a Cubito n. 550, è elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giulio Craus, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Santa Lucia n. 29, è elettivamente domiciliato
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 18.11.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio Santa Caterina da Siena –
Parco Sole e Luna in Giugliano in Campania, alla via Santa Caterina da Siena snc, deduceva: che il giorno 1.10.2018 si erano verificati all'interno del fabbricato condominiale ingenti danni scaturiti da un forte temporale;
che, in particolare, l'acqua piovana proveniente da via Santa Caterina da Siena, non riuscendo a defluire nell'impianto fognario comunale, non funzionante per lavori di ristrutturazione, era penetrata all'interno del , allagando i garage e le parti comuni del piano terra;
Parte_1
che sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco che avevano riconosciuto che l'allagamento del fabbricato era da ricondursi al malfunzionamento dell'impianto fognario comunale;
che, a seguito dell'evento, si erano verificati gravi dissesti e cedimenti strutturali che avevano interessato le facciate, i muri perimetrali, infissi e rivestimenti, nonché danni a suppellettili, merci, arredi, presenti tanto nelle parti comuni, quanto nei locali di proprietà esclusiva dei condomini;
che, ad esempio, si erano prodotti danni all'impianto ascensore, ai corrimano, all'autoclave, al cancello automatico, all'area garage ed al videocitofono;
che il aveva provveduto a propria cura e spese a far Parte_1
eseguire lavori di riparazione e di ripristino dello stato dei luoghi delle parti comuni, nonché lavori di disinfestazione e pulizia straordinaria, sostenendo così ingenti esborsi;
che la responsabilità di quanto accaduto era da ascriversi ai sensi dell'art. 2051 c.c. al che non aveva provveduto alla regolare e puntuale Controparte_1
manutenzione dell'impianto fognario.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché il Controparte_1
fosse condannato al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nell'importo complessivo di € 26.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal
Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente, si costituiva in giudizio il il quale, di contro, deduceva ed eccepiva: Controparte_1
preliminarmente, l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale
Regionale delle Acque di Napoli;
in subordine, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione del disposto di cui all'art. 164, comma IV c.p.c.; in via gradata, la carenza di legittimazione passiva in capo all'Ente convenuto, ovvero, la carenza di titolarità del
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rapporto giuridico dedotto, per essere la conduttura di via S. Caterina da Siena “il tratto terminale di un complesso sistema che permette di convogliare al collettore “sub comprensoriale di Succivo”, gestito dall (il cui imbocco è ubicato Controparte_2
pochi metri a valle del tratto di collettore fognario oggetto del crollo), oltre ai reflui di buona parte del comune di , la quasi totalità dei reflui urbani drenati dal CP_1 territorio comunale di Mugnano di Napoli, Villaricca e Calvizzano”, con conseguente responsabilità per gli eventi descritti dall'attore da ascriversi alla e, in Controparte_2
ogni caso, agli altri Enti comunali che di detto collettore usufruivano;
nel merito, che la domanda era infondata, ricorrendo in relazione all'evento de quo, rispettivamente,
l'ipotesi del caso fortuito dovuto al verificarsi di circostanze eccezionali ed imprevedibili o, ancora, una responsabilità imputabile allo stesso danneggiato in Parte_1
conseguenza della irregolarità costruttiva dei fabbricati o, in alternativa, una responsabilità del danno ascrivibile alla condotta tenuta da un soggetto terzo, da individuarsi nell'Ente Regione, o altrimenti nei Comuni “a monte” (Comuni di
Calvizzano, Villaricca e Mugnano di Napoli) e oppure, ancora, nella ditta appaltatrice della manutenzione e dei lavori riguardanti il detto collettore fognario.
Tutto ciò premesso, la predetta parte convenuta, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della dei di Controparte_2 Controparte_3
Villaricca, di Calvizzano e della società ON Fontana Costruzioni s.r.l., concludeva per il rigetto della domanda attorea o, in via gradata, affinché le parti terze chiamate in causa fossero direttamente tenute al pagamento – o quanto meno al rimborso in proprio favore - delle somme riconosciute al Condominio.
Il precedente giudicante titolare del ruolo rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi avanzata dal convenuto.
La causa veniva istruita mediante audizione di un teste indicato da parte attrice e di due testi indicati dalla parte convenuta.
All'esito era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 25.11.2024.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
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Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Ancora in via pregiudiziale di rito va respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore della competenza, per materia e funzionale, del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche.
Ed invero, dall'esame degli atti di causa è emerso incontrovertibilmente che la parte attrice abbia richiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito di un fenomeno di allagamento ricondotto alla tracimazione di acque da un impianto fognario (collettore) deputato a raccogliere le acque nere e meteoriche, non parificabili alla nozione di “acque pubbliche”, e sottratte, dunque, alla competenza del menzionato giudice speciale.
Basti richiamare, sul punto, talune delle copiose pronunce di legittimità della Suprema
Corte che hanno chiarito, da un lato, che “È competente il giudice ordinario, e non il
Tribunale delle acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano causato da una tracimazione dell'impianto fognario pubblico in conseguenza di eventi atmosferici.” (cfr. in tal senso Cass. 5261/2017 e Cass. 19575/2012) e, dall'altro lato, che
“ Le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36; invero l'art. 1 del d.P.R. 18 febbraio
1999, n. 238 (regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della citata legge 5 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse. La rete fognaria non può, pertanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d) del citato r.d. n. 1755 del 1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera è il tribunale ordinario e non il tribunale regionale delle acque
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pubbliche” (cfr. Cass. 14883/2012).
Orbene, la vicenda in esame è inquadrabile nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, ciò in quanto la sussistenza dei danni al fabbricato è riconducibile alla penetrazione al suo interno di acque CP_4
piovane a causa del malfunzionamento dell'impianto fognario comunale.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
In tal senso tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi (cfr. Cass. 23.10.1990 n. 10277).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è incentrata dunque sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso
(cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n.
5910).
Relativamente alla specifica questione oggetto di causa, corre obbligo evidenziare che gli impianti fognari (discorso certamente estendibile agli impianti della rete idrica), da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico o dell'ente che, per legge o contrattualmente, sia
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chiamato a gestirli (cfr., in tal senso vedasi Cass. Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665, per cui “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito;
il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito”).
Nel caso di specie, la circostanza che a seguito delle forti piogge verificatesi l'1.10.2018 vi sia stato un allagamento di parti comuni del fabbricato oltre a non essere CP_4
stata contestata dal convenuto, ha trovato riscontro nelle lineari e chiare CP_1
dichiarazioni rese dal teste e, soprattutto, nelle risultanze del rapporto Testimone_1
dei Vigili del Fuoco sopraggiunti sul posto nell'immediatezza dei fatti, che hanno effettivamente dato conto dell'allagamento dei locali interrati ove erano presenti box auto.
Per la natura logicamente preordinata e potenzialmente assorbente della questione, va esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto circa la riconducibilità o meno dell'evento di danno dedotto in lite alla nozione di caso fortuito, tale, dunque, dall'escludere ogni ipotesi di responsabilità in capo al (sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.). CP_1
Sul punto, il Tribunale rileva come, pur avendo parte convenuta sollevato una tale eccezione, questa sia rimasta sostanzialmente indimostrata non avendo la parte allegato elementi probatori da cui potersi ricavare il carattere straordinario ed eccezionale delle piogge verificatesi quel giorno.
Peraltro, costituisce circostanza pacifica che in quel momento via Santa Caterina da Siena fosse interessata, a causa di un precedente crollo, da lavori di rifacimento del collettore;
dunque, è verosimile supporre che per tale ragione l'efficienza dell'impianto fognario risultasse seriamente pregiudicata. D'altronde, lo stesso teste indicato dal CP_1
CP_
, ha indicato tale circostanza – pure evidentemente ascrivibile all Testimone_2
comunale - come uno dei fattori concausali rispetto all'allagamento della strada.
Non può, infine, essere ritenuta adeguata prova del fortuito neppure la sentenza resa dalla
Corte di Appello di Napoli in data 30.7.2024, prodotta in atti da parte convenuta in allegato alla propria comparsa conclusionale.
In merito non appare superfluo evidenziare, in primo luogo, come, trattandosi di
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pronuncia resa tra il e soggetti diversi rispetto alle Controparte_1
parti in causa nel presente giudizio, essa non risulta essere opponibile, con vera e propria forza di giudicato (interno o esterno).
A ciò aggiungasi che nemmeno risulta documentalmente dimostrato il passaggio in giudicato di tale pronuncia.
Parimenti, va esclusa la responsabilità degli ulteriori Comuni “a monte” e di cui è stata richiesta la chiamata in causa da parte del convenuto stesso.
Ed invero, sul punto la tesi sostenuta dal secondo cui Controparte_1
tali Comuni “a monte”, in conseguenza delle modifiche urbanistiche avvenute nel corso degli anni, avrebbero aggravato il deflusso delle acque, è rimasta di pura allegazione e non supportata da adeguati elementi di riscontro probatorio.
Non è poi stata fornita dal alcuna ulteriore prova di eventuali situazioni locali, CP_1
anche non permanenti, che potrebbero aver alterato il corretto funzionamento del sistema fognario alla data di verificazione del descritto evento di allagamento, fattori causali alternativi indipendenti e non legati alla condizione dell'impianto fognario.
Il ha poi ritenuto che la responsabilità dell'evento Controparte_1
andasse riconosciuta alla società appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario, la ON Fontana Costruzioni s.r.l..
A tal riguardo, come di recente ritenuto dalla Suprema Corte in relazione ad una fattispecie analoga, nella quale veniva in rilievo una domanda di risarcimento dei danni causati ad un immobile da un'opera pubblica oggetto di appalto di lavori, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 2021; conf.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021).
Dunque, la mera conclusione del contratto di appalto per la manutenzione, di per sé, non ha implicato per il la perdita del potere di custodia dell'impianto, perché, come CP_1
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detto, secondo i più recenti approdi del giudice di legittimità, in caso di affidamento del bene in appalto a terzi, il proprietario dello stesso ne resta custode.
Deve, quindi, escludersi che, nella specie, la sola conclusione del contratto di appalto possa consentire di mandare esente da responsabilità il , poiché, Controparte_1
diversamente opinando, si consentirebbe al proprietario/custode di eludere la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., rendendo vincolante anche per i terzi, ad esso estranei, in spregio dell'art. 1372 c.c., gli effetti di quella che resta pur sempre una convenzione tra le parti.
Con riferimento alla prova dei danni che il ha sostenuto di aver riportato a Parte_1
seguito dell'allagamento verificatosi l'1.10.2018, occorre evidenziare come nell'atto introduttivo la parte attrice abbia rappresentato di aver già provveduto all'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni e di ripristino dello stato dei luoghi.
Tale allegazione, a fronte dell'avvenuta trasformazione della condizione del fabbricato dopo l'evento, ha evidentemente reso non ipotizzabile la possibilità di CP_4
procedere ad un accertamento dei danni mediante espletamento di una C.T.U..
Pertanto, se la prova dell'effettivo allagamento di parti comuni dell'edificio condominiale può ricavarsi dal contenuto della deposizione testimoniale assunta e, soprattutto, dalle risultanze del rapporto dei Vigili del Fuoco, la stima dei danni e, quindi, la quantificazione del risarcimento spettante alla parte attrice, non potrà che essere operata sulla base degli esborsi documentati dal e correlati all'esecuzione delle opere di ripristino. Parte_1
La parte attrice ha allegato in atti copia distinte di bonifico e di fatture relative ad opere commissionate a tale fine dopo l'allagamento verificatosi: lavori di riattivazione dell'impianto di ascensore e di ripristino del cancello.
Il valore complessivo di tali spese documentate ammonta ad € 7.886,26.
Non vengono invece considerate rimborsabili in questa sede le spese per le quali non risulta documentata una forma di pagamento tracciabile o, comunque, relative ad opere che, in assenza di specifici elementi di riscontro istruttorio, non possono dirsi correlabili all'evento de quo (come quelle di manutenzione ordinaria dell'impianto di ascensore, di sostituzione delle pluviali, di tinteggiatura, di riparazione del citofono e di pulizia delle grondaie).
In conclusione, il va condannato al risarcimento, in Controparte_1
favore del della somma pari ad € 7.886,26, oltre interessi Parte_1
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legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo al valore della controversia e della concreta attività svolta dal difensore della parte attrice.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
in persona del p.t., al pagamento, in favore del Condominio Santa
[...] CP_6
Caterina da Siena – Parco Sole e Luna in Giugliano in Campania, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 7.886,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore del Condominio Santa Caterina da Siena – Parco Sole e Luna in
Giugliano in Campania, delle spese processuali, che si liquidano in € 268,00 per esborsi ed € 4.400,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 7.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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