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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, Via G. Sacconi, n. 4/B, presso lo studio dell'Avv. Filippo Angelini Rota, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla citazione
ATTORI contro
, , CP_1 Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliati in Roma, Via Cernaia, n. 39, presso lo studio
[...] dell'Avv. che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti Controparte_3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI contro
, , elettivamente domiciliate in Controparte_4 Controparte_5
Roma, Via Cernaia, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Fontana, che le rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e per l'accertamento dell'avvenuta usucapione, per il CP_4 Controparte_5 2
possesso pacifico ed ultraventennale, di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo di proprietà dei convenuti (sito nel Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante
Alighieri, n. 1, catastalmente identificato al Foglio 8, Part. 126), in favore del fondo di proprietà degli attori (sito nel Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante Alighieri, n.
3, catastalmente identificato al Foglio 8, Part. 131).
Inoltre, gli attori hanno chiesto la costituzione di servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile sull'indicato fondo di proprietà dei convenuti, in favore dell'indicato fondo di proprietà degli attori, in quanto intercluso.
Con comparse di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti CP_1
e e le convenute e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
contestando la domanda di accertamento di usucapione della servitù (con CP_5 particolare riguardo all'insussistenza di possesso rilevante in capo ai danti causa degli attori, al difetto di inequivoco collegamento funzionale tra le opere destinate al passaggio e il fondo dominante, al difetto di legittimazione degli attori, all'interruzione dell'usucapione per perdita del possesso) e la domanda di costituzione coattiva della servitù (con particolare riguardo al difetto di interclusione del fondo attoreo, alla mancata proposizione della domanda nei confronti dei proprietari dei fondi frapposti, alla natura cortilizia delle aree individuate).
All'udienza del 19.02.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Deve essere premesso che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un diritto reale su bene immobile richiede la presenza in causa di tutti i titolari di diritti reali sul bene, nei confronti dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione di diritto reale) confliggente con quella preesistente (titolarità di diritti reali in capo agli altri soggetti convenuti), della quale il giudice può solo conoscere nel pieno contraddittorio di tutti i soggetti interessati (cfr. Cass. 08.06.1994, n. 5559, Cass. 14.03.1988, n. 2438, Cass.
05.02.1983, n. 966, Cass. 04.12.1982, n. 6606).
Dunque, deve ritenersi che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un diritto reale su bene immobile richiede la presenza in causa di tutti i soggetti titolari o contitolari di diritti reali sul bene, gravando sull'attore l'onere di fornire in giudizio la relativa prova.
A tal riguardo, risulta necessario che la parte istante produca l'atto di provenienza del bene in favore dei soggetti convenuti e fornisca le risultanze della Conservatoria dei
Registi Immobiliari che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della titolarità di diritti reali sul bene, ovvero depositi apposita relazione notarile che dia atto del primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio e delle successive vicende di circolazione del bene. 3
Nel caso di specie, nulla hanno prodotto gli attori quanto all'esatta individuazione dei soggetti legittimati passivi rispetto alla domanda svolta, in quanto titolari di diritti reali sul bene immobile indicato.
A tal fine, risulta evidentemente inidonea la documentazione depositata dagli attori, in quanto basata sulle sole risultanze delle visure catastali e sull'esito di ricerche effettuate per immobile e non per persona, mentre è noto che il sistema di trascrizione vigente ha natura personale e non reale, oltre a non essere aggiornata alla situazione attuale di proprietà del bene (cfr. doc. 11, allegato alla citazione).
Conseguentemente, mancando il deposito di risultanze della Conservatoria dei Registri
Immobiliari estese all'attualità, ovvero apposita relazione notarile sulle vicende di circolazione del bene, risulta evidentemente carente la prova della legittimazione passiva dei soggetti convenuti.
Neppure può ritenersi rilevante la mancata contestazione da parte dei convenuti in ordine alla sussistenza di diversi soggetti dotati di legittimazione passiva, stante la natura reale dell'azione esercitata dagli attori, suscettibile di incidere anche sulla posizione di soggetti terzi.
Alla luce di quanto indicato, sussistendo una situazione di incertezza in ordine all'esatta individuazione dei soggetti legittimati passivi dell'azione, la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio indicata dagli attori deve essere rigettata.
Con riguardo alla domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile sull'indicato fondo di proprietà dei convenuti, deve evidenziarsi che tale domanda “deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica.
È nell'accesso a questa, infatti, che consiste l'oggetto del diritto riconosciuto dall'art.
1051 cod. civ. al proprietario del fondo intercluso: la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale. Si tratterebbe del frammento di qualcosa che la disposizione citata configura come unitario e indivisibile, poiché soltanto nella sua interezza può svolgere la funzione che gli è propria.
La carenza di una domanda formulata con tali limiti, allora, appare attenere non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum: non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiché l'azione, come in concreto esercitata, non li riguarda;
ciò che difetta, in realtà, è quella essenziale condizione dell'azione che consiste nella possibilità giuridica - ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento - poiché il bene della vita reclamato dall'attore non gli è accordato dall'ordinamento. 4
Ne consegue che in questi casi non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma che la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente” (Cass. Sez. Un. 22.04.2013, n. 9685).
Nel caso di specie, la via indicata dagli attori per l'accesso all'area esterna risulta attraversare l'area del Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante Alighieri, nn. 1 e 2, catastalmente identificata al Foglio 8, Partt. 126 e 129.
Infatti, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, “il fondo degli attori risulta intercluso non ha accesso pedonale e carrabile alla limitrofa Piazza Dante, né ad altre vie, se non attraverso la via privata che come detto attraversa le particelle 126 e 129 per finire alla particella 131 di proprietà degli attori” (cfr. citazione, pag. 6).
La medesima circostanza risulta coerente con la rappresentazione grafica depositata da parte attrice, in cui viene evidenziata la strada che consentirebbe l'accesso all'area esterna, con attraversamento della zona catastalmente identificata al Foglio 8, Partt. 126
e 129 (cfr. doc. 7, allegato alla citazione).
Ciò posto, gli attori hanno chiesto la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile esclusivamente sul fondo nel Comune di Castelnuovo di Porto, Via
Dante Alighieri, n. 1, catastalmente identificato al Foglio 8, Part. 126, convenendo in giudizio i soggetti indicati come proprietari del relativo bene.
Conseguentemente, deve riscontrarsi che la domanda attorea non risulta proposta nei confronti dei proprietari del fondo nel Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante
Alighieri, n. 2, catastalmente identificato al Foglio 8, Part. 129 e non ha ad oggetto la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sul relativo fondo, il cui attraversamento risulta nondimeno necessario per il collegamento del fondo degli attori con la strada pubblica.
Pertanto, la servitù di passaggio coattivo, come indicata da parte attrice, risulterebbe priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio, in quanto attinente ad un solo tratto del necessario percorso per raggiungere la pubblica via.
Dunque, venendo in rilievo difetto di possibilità giuridica del bene della vita reclamato da parte attrice, la relativa domanda deve essere rigettata.
Ulteriormente, non avrebbe potuto trovare accoglimento l'istanza di parte attrice di integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari del fondo nel Comune di
Castelnuovo di Porto, Via Dante Alighieri, n. 2, catastalmente identificato al Foglio 8,
Part. 129, neppure specificamente individuati, risultando la domanda formulata da parte attrice (costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sul fondo nel
Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante Alighieri, n. 1, catastalmente identificato al
Foglio 8, Part. 126) non carente sotto il profilo soggettivo dell'integrità del contraddittorio (esteso ai soggetti indicati come proprietari del bene servente), ma sotto il profilo oggettivo della condizione dell'azione, data dalla possibilità giuridica della costituzione della servitù di passaggio indicata. 5
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Le spese di lite devono essere distratte in favore dei difensori dei convenuti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_3 dichiaratasi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'Avv. Francesca Romana
Fontana, dichiaratasi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 22.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, Via G. Sacconi, n. 4/B, presso lo studio dell'Avv. Filippo Angelini Rota, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla citazione
ATTORI contro
, , CP_1 Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliati in Roma, Via Cernaia, n. 39, presso lo studio
[...] dell'Avv. che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti Controparte_3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI contro
, , elettivamente domiciliate in Controparte_4 Controparte_5
Roma, Via Cernaia, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Fontana, che le rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e per l'accertamento dell'avvenuta usucapione, per il CP_4 Controparte_5 2
possesso pacifico ed ultraventennale, di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo di proprietà dei convenuti (sito nel Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante
Alighieri, n. 1, catastalmente identificato al Foglio 8, Part. 126), in favore del fondo di proprietà degli attori (sito nel Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante Alighieri, n.
3, catastalmente identificato al Foglio 8, Part. 131).
Inoltre, gli attori hanno chiesto la costituzione di servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile sull'indicato fondo di proprietà dei convenuti, in favore dell'indicato fondo di proprietà degli attori, in quanto intercluso.
Con comparse di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti CP_1
e e le convenute e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
contestando la domanda di accertamento di usucapione della servitù (con CP_5 particolare riguardo all'insussistenza di possesso rilevante in capo ai danti causa degli attori, al difetto di inequivoco collegamento funzionale tra le opere destinate al passaggio e il fondo dominante, al difetto di legittimazione degli attori, all'interruzione dell'usucapione per perdita del possesso) e la domanda di costituzione coattiva della servitù (con particolare riguardo al difetto di interclusione del fondo attoreo, alla mancata proposizione della domanda nei confronti dei proprietari dei fondi frapposti, alla natura cortilizia delle aree individuate).
All'udienza del 19.02.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Deve essere premesso che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un diritto reale su bene immobile richiede la presenza in causa di tutti i titolari di diritti reali sul bene, nei confronti dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione di diritto reale) confliggente con quella preesistente (titolarità di diritti reali in capo agli altri soggetti convenuti), della quale il giudice può solo conoscere nel pieno contraddittorio di tutti i soggetti interessati (cfr. Cass. 08.06.1994, n. 5559, Cass. 14.03.1988, n. 2438, Cass.
05.02.1983, n. 966, Cass. 04.12.1982, n. 6606).
Dunque, deve ritenersi che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un diritto reale su bene immobile richiede la presenza in causa di tutti i soggetti titolari o contitolari di diritti reali sul bene, gravando sull'attore l'onere di fornire in giudizio la relativa prova.
A tal riguardo, risulta necessario che la parte istante produca l'atto di provenienza del bene in favore dei soggetti convenuti e fornisca le risultanze della Conservatoria dei
Registi Immobiliari che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della titolarità di diritti reali sul bene, ovvero depositi apposita relazione notarile che dia atto del primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio e delle successive vicende di circolazione del bene. 3
Nel caso di specie, nulla hanno prodotto gli attori quanto all'esatta individuazione dei soggetti legittimati passivi rispetto alla domanda svolta, in quanto titolari di diritti reali sul bene immobile indicato.
A tal fine, risulta evidentemente inidonea la documentazione depositata dagli attori, in quanto basata sulle sole risultanze delle visure catastali e sull'esito di ricerche effettuate per immobile e non per persona, mentre è noto che il sistema di trascrizione vigente ha natura personale e non reale, oltre a non essere aggiornata alla situazione attuale di proprietà del bene (cfr. doc. 11, allegato alla citazione).
Conseguentemente, mancando il deposito di risultanze della Conservatoria dei Registri
Immobiliari estese all'attualità, ovvero apposita relazione notarile sulle vicende di circolazione del bene, risulta evidentemente carente la prova della legittimazione passiva dei soggetti convenuti.
Neppure può ritenersi rilevante la mancata contestazione da parte dei convenuti in ordine alla sussistenza di diversi soggetti dotati di legittimazione passiva, stante la natura reale dell'azione esercitata dagli attori, suscettibile di incidere anche sulla posizione di soggetti terzi.
Alla luce di quanto indicato, sussistendo una situazione di incertezza in ordine all'esatta individuazione dei soggetti legittimati passivi dell'azione, la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio indicata dagli attori deve essere rigettata.
Con riguardo alla domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile sull'indicato fondo di proprietà dei convenuti, deve evidenziarsi che tale domanda “deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica.
È nell'accesso a questa, infatti, che consiste l'oggetto del diritto riconosciuto dall'art.
1051 cod. civ. al proprietario del fondo intercluso: la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale. Si tratterebbe del frammento di qualcosa che la disposizione citata configura come unitario e indivisibile, poiché soltanto nella sua interezza può svolgere la funzione che gli è propria.
La carenza di una domanda formulata con tali limiti, allora, appare attenere non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum: non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiché l'azione, come in concreto esercitata, non li riguarda;
ciò che difetta, in realtà, è quella essenziale condizione dell'azione che consiste nella possibilità giuridica - ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento - poiché il bene della vita reclamato dall'attore non gli è accordato dall'ordinamento. 4
Ne consegue che in questi casi non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma che la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente” (Cass. Sez. Un. 22.04.2013, n. 9685).
Nel caso di specie, la via indicata dagli attori per l'accesso all'area esterna risulta attraversare l'area del Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante Alighieri, nn. 1 e 2, catastalmente identificata al Foglio 8, Partt. 126 e 129.
Infatti, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, “il fondo degli attori risulta intercluso non ha accesso pedonale e carrabile alla limitrofa Piazza Dante, né ad altre vie, se non attraverso la via privata che come detto attraversa le particelle 126 e 129 per finire alla particella 131 di proprietà degli attori” (cfr. citazione, pag. 6).
La medesima circostanza risulta coerente con la rappresentazione grafica depositata da parte attrice, in cui viene evidenziata la strada che consentirebbe l'accesso all'area esterna, con attraversamento della zona catastalmente identificata al Foglio 8, Partt. 126
e 129 (cfr. doc. 7, allegato alla citazione).
Ciò posto, gli attori hanno chiesto la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile esclusivamente sul fondo nel Comune di Castelnuovo di Porto, Via
Dante Alighieri, n. 1, catastalmente identificato al Foglio 8, Part. 126, convenendo in giudizio i soggetti indicati come proprietari del relativo bene.
Conseguentemente, deve riscontrarsi che la domanda attorea non risulta proposta nei confronti dei proprietari del fondo nel Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante
Alighieri, n. 2, catastalmente identificato al Foglio 8, Part. 129 e non ha ad oggetto la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sul relativo fondo, il cui attraversamento risulta nondimeno necessario per il collegamento del fondo degli attori con la strada pubblica.
Pertanto, la servitù di passaggio coattivo, come indicata da parte attrice, risulterebbe priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio, in quanto attinente ad un solo tratto del necessario percorso per raggiungere la pubblica via.
Dunque, venendo in rilievo difetto di possibilità giuridica del bene della vita reclamato da parte attrice, la relativa domanda deve essere rigettata.
Ulteriormente, non avrebbe potuto trovare accoglimento l'istanza di parte attrice di integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari del fondo nel Comune di
Castelnuovo di Porto, Via Dante Alighieri, n. 2, catastalmente identificato al Foglio 8,
Part. 129, neppure specificamente individuati, risultando la domanda formulata da parte attrice (costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sul fondo nel
Comune di Castelnuovo di Porto, Via Dante Alighieri, n. 1, catastalmente identificato al
Foglio 8, Part. 126) non carente sotto il profilo soggettivo dell'integrità del contraddittorio (esteso ai soggetti indicati come proprietari del bene servente), ma sotto il profilo oggettivo della condizione dell'azione, data dalla possibilità giuridica della costituzione della servitù di passaggio indicata. 5
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Le spese di lite devono essere distratte in favore dei difensori dei convenuti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_3 dichiaratasi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'Avv. Francesca Romana
Fontana, dichiaratasi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 22.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli