CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 75
CGARS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Error in iudicando. Violazione errata e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2897 c.c. e degli artt. 46, comma 2, 65, comma 3, 63 comma 1 e 64, comma 1, c.p.a. Violazione degli artt. 12 e 15 disp. prel c.c.. Difetto di attribuzione del potere abrogativo di norme da parte del Giudice Amministrativo

    I motivi di appello sono fondati in quanto il giudice amministrativo ha un potere di soccorso della parte e può acquisire d'ufficio documenti indispensabili ai fini della decisione, anche in appello. La mancata produzione di atti endoprocedimentali da parte dell'amministrazione non può essere addossata al ricorrente.

  • Accolto
    Error in iudicando. Violazione, errata e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 38 e 39, comma 1 c.p.a.. Violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 22, 24 comma 7 e 25 L.241/90. Violazione errata e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 63, comma primo e terzo e 64, comma primo e terzo c.p.a. in relazione agli artt. 118, 210 e 213 c.p.c.. Violazione degli artt. 12 e 15 disp. prel. c.c.

    I motivi sono fondati poiché il processo amministrativo ha una sua ratio e struttura autonoma, con poteri istruttori che equilibrano la disparità delle parti, diversamente dal processo civile. L'amministrazione ha l'obbligo di produrre documenti relativi al procedimento.

  • Accolto
    Error in iudicando sotto altro profilo. Violazione, errata e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 38 e 39, comma 1 c.p.a.. Violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 22, 24 comma 7 e 25 L.241/90. Violazione errata e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 62 comma 2, 63, comma terzo e 64, comma terzo c.p.a. in relazione agli artt. 118, 210 e 213 c.p.c.. Violazione degli artt. 12 e 15 disp. prel. c.c.

    I motivi sono fondati poiché il giudice di primo grado non ha considerato l'autonomia delle disposizioni del c.p.a. che regolano l'assunzione dei mezzi di prova, travisando il quadro normativo applicabile.

  • Accolto
    Error in procedendo. Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 65, comma 3 c.p.a., omessa istruttoria processuale. Violazione dell’art. 65 comma 1, 63 comma 2, 64 commi 2 e 3, mancata ammissione del mezzo di prova richiesto ed omessa valutazione e motivazione sul punto. Motivazione gravemente illogica e contraddittoria. Violazione art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, art. 13 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’art. 2 c.p.a.. Violazione dell’art. 73 c.p.a. Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 111 Cost.

    I motivi sono fondati poiché il giudice di primo grado ha omesso la valutazione dell'istanza istruttoria e ha deciso su una mera ipotesi di legittimità di atti preparatori non accertata, violando gli artt. 24 e 111 Cost.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 97 Cost. e 1 L. 241/90 e dei principi di buon andamento ed efficienza dell’amministrazione e del divieto di aggravamento del procedimento. Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 32, commi 25, 28, 32 e 35, L. 269/2003 e dell’art. 24 L.R. n. 15/2004. Violazione dell’art. 3 L. 241/90, omessa motivazione; eccesso di potere per difetto di motivazione; motivazione apparente. Eccesso di potere per travisamento

    I motivi non sono fondati. La Corte Costituzionale ha chiarito che la legge regionale siciliana ha recepito integralmente l'art. 32 del D.L. 269/2003, che preclude la sanatoria per opere abusive su immobili vincolati. La mancata produzione del certificato di idoneità sismica e dell'elaborato grafico del muro di recinzione, espressamente richiesti, sono ostative alla sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione errata e falsa applicazione dell’art. 32, comma 37, D.L. n. 269/2003. Violazione errata e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e/o 21 nonies L. 241/90, degli artt. 97 Cost., 1, 2, 6, 7 e 10bis L.241/90 ovvero delle corrispondenti disposizioni di cui alla L. R. n. 10/91. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica

    I motivi non sono fondati. Il silenzio assenso non si forma in conseguenza del mero decorso del termine se mancano i presupposti di fatto e di diritto. La mancata produzione della documentazione richiesta è ostativa all'accoglimento per silentium.

  • Rigettato
    Violazione errata e falsa applicazione degli artt. 2, comma 37, lett. d), legge n. 662 del 23.12.1996 ovvero dell’art. 39, comma 4, L. 724/94, dell’art. 32, commi 3 e 28 della L. n. 269/2003, dell’art. 97 Cost., del principio di legalità dell’azione amministrativa e dell’art. 14 cc.

    I motivi non sono fondati. La Corte Costituzionale e la giurisprudenza amministrativa hanno chiarito che la sanatoria è preclusa in presenza di vincoli, anche relativi, e che la mancata produzione di documenti richiesti, come il certificato di idoneità sismica, è ostativa. La volumetria dell'opera non esonera dalla produzione della documentazione richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 75
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 75
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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