Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 07/04/2026, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sulla Figlia Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Massacano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana Sport Equestri, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), non costituito in giudizio;
per il risarcimento ex art. 30 c.p.a. di tutti i danni patiti e patiendi dalla Sig.ra -OMISSIS- a seguito della decisione del 25 giugno 2022, notificata alle parti e pubblicata sul sito federale in data 28.06.2022, con la quale il Tribunale Federale FISE ha, inter alia, comminato all'odierna ricorrente la sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 6 (sei) mesi oltre all'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. FISE di euro 3.000,00 (tremila/00), le quali sono state annullate dalla Corte Federale di Appello FISE con la decisione del 7 settembre 2022, pubblicata il 12 settembre 2022 e notificata ai difensori in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Sport Equestri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. AN NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, in data 13 febbraio 2026, ha depositato una memoria con cui ha dichiarato che: successivamente alla proposizione del ricorso, FISE ha eliminato il nominativo di
-OMISSIS- dai procedimenti che lo accostavano al Sig. -OMISSIS- e pertanto non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio ritenendosi già ampiamente risolte tutte le questioni oggetto di ricorso;
Ritenuta, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse da parte ricorrente;
Ritenuto, in ragione della natura preliminare della decisione, di compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NG, Presidente
AN NE, Consigliere, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NE | NE NG |
IL SEGRETARIO