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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1137/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 22 dicembre, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II
Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 1137/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 [...]
, con sede in Reggio Calabria, via Fortunato Licandro 3/C, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Gianpaolo;
opponente
contro
, P.IVA , in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Casoria (NA), via Pasquale Tignola 44, rappresentata e difesa dall'Avv. EP Bove;
opposta
Oggi, all'udienza del 22 dicembre 2025, di fronte al Giudice, dott.ssa Lucia
Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse dell'opponente, nessuno è comparso;
- nell'interesse dell'opposta, l'Avv. Michele Fabio Gagliano per delega dell'avv.
EP Bove che precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli atti e verbali di causa;
Pagina 1 di 4 N.R.G. 1137/2024
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l'impresa
[...] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
112/2024, emesso e pubblicato in data 18.03.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 50.308,26 per il mancato saldo di alcune fatture emesse della società
. CP_1
L'opponente deduceva che il credito vantato dalla società non fosse certo, CP_1 liquido ed esigibile, eccepiva di avere effettuato, in favore della stessa, bonifici per un importo complessivo di € 30.756,30, con conseguente riduzione dell'ammontare del credito effettivamente dovuto.
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, deducendone l'infondatezza.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la società ribadiva la mancanza CP_1 di prova scritta a sostegno dell'opposizione ed osservava come l'opponente, sebbene per un importo inferiore, avesse riconosciuto il debito.
Con ordinanza del 09.12.2024, il giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 112/2024.
All'odierna udienza la parte opposta precisava le conclusioni come da processo verbale verbale.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 1193 c.c., “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza
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di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
È principio consolidato quello secondo cui il creditore che agisce per il pagamento
è tenuto a provare il titolo del proprio diritto, ma non anche il mancato pagamento;
quest'ultimo, infatti, costituisce un fatto estintivo, la cui prova grava sul debitore che lo eccepisce. L'onere della prova torna a gravare sul creditore, solamente, laddove, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva - cioè eseguito con riferimento ad un determinato credito - controdeduca che il pagamento debba essere imputato ad un credito diverso da quello indicato dal debitore. Resta fermo che, in presenza di crediti omogenei, la facoltà del debitore di indicare l'imputazione del pagamento deve essere esercitata e si consuma al momento del pagamento stesso;
una successiva dichiarazione, non accompagnata dall'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (ex multis, Cass. Civ. n. 13477/2025; Cass. Civ.
n. 18255/2024; Cass. Civ. n. 19039/2019)
Precisato quanto sopra in punto di diritto, nel caso di specie, la società Pt_1 ha prodotto alcuni bonifici eseguiti in favore dell'opposta per un importo complessivo di € 30.756,30, effettuati tra il 09.05.2022 e il 17.04.2023; da tali documenti, tuttavia, non è possibile desumere l'imputazione dei pagamenti, come già rilevato nell'ordinanza del 09.12.2024, con la quale si dà atto, inoltre, che «la parte opposta ha prodotto il partitario rilevando che “dall'anno 2014 sono state emesse fatture per un totale di € 480.902,94 e ricevuti pagamenti per € 432.050,46” […] il contenuto del richiamato partitario non è stato specificatamente contestato dalla parte opponente che ha, altresì, omesso di dimostrare quali debiti ha inteso soddisfare – ex art. 1193 c.c. – con i bonifici prodotti».
L'opponente ha depositato un elenco di bonifici, senza alcun riferimento alle fatture eventualmente saldate e senza alcuna descrizione che consenta di collegarli ai crediti rivendicati dalla parte opposta;
pertanto, sono privi di efficacia estintiva.
Inoltre, a fronte, del partitario depositato dalla creditrice, non depositando la memoria
Pagina 3 di 4 N.R.G. 1137/2024
integrativa ex art. 171 ter c.p.c., il debitore ha omesso di contestare specificatamente i fatti dedotti ed allegati dalla controparte che devono ritenersi dimostrati.
In conclusione, l'opposizione è da respingere con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo n. 112/2024.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza;
di conseguenza, esse si pongono a carico di parte opponente e si liquidano, come da dispositivo, in favore della parte vittoriosa costituitasi in giudizio, tenuto conto del valore dichiarato della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 112/2024;
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della società CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.850,00 per compensi,
[...] oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed
I.V.A. da calcolarsi come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte opposta che ne ha fatto espressa richiesta.
Reggio Calabria, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 22 dicembre, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II
Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 1137/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 [...]
, con sede in Reggio Calabria, via Fortunato Licandro 3/C, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Gianpaolo;
opponente
contro
, P.IVA , in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Casoria (NA), via Pasquale Tignola 44, rappresentata e difesa dall'Avv. EP Bove;
opposta
Oggi, all'udienza del 22 dicembre 2025, di fronte al Giudice, dott.ssa Lucia
Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse dell'opponente, nessuno è comparso;
- nell'interesse dell'opposta, l'Avv. Michele Fabio Gagliano per delega dell'avv.
EP Bove che precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli atti e verbali di causa;
Pagina 1 di 4 N.R.G. 1137/2024
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l'impresa
[...] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
112/2024, emesso e pubblicato in data 18.03.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 50.308,26 per il mancato saldo di alcune fatture emesse della società
. CP_1
L'opponente deduceva che il credito vantato dalla società non fosse certo, CP_1 liquido ed esigibile, eccepiva di avere effettuato, in favore della stessa, bonifici per un importo complessivo di € 30.756,30, con conseguente riduzione dell'ammontare del credito effettivamente dovuto.
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, deducendone l'infondatezza.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la società ribadiva la mancanza CP_1 di prova scritta a sostegno dell'opposizione ed osservava come l'opponente, sebbene per un importo inferiore, avesse riconosciuto il debito.
Con ordinanza del 09.12.2024, il giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 112/2024.
All'odierna udienza la parte opposta precisava le conclusioni come da processo verbale verbale.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 1193 c.c., “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza
Pagina 2 di 4 N.R.G. 1137/2024
di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
È principio consolidato quello secondo cui il creditore che agisce per il pagamento
è tenuto a provare il titolo del proprio diritto, ma non anche il mancato pagamento;
quest'ultimo, infatti, costituisce un fatto estintivo, la cui prova grava sul debitore che lo eccepisce. L'onere della prova torna a gravare sul creditore, solamente, laddove, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva - cioè eseguito con riferimento ad un determinato credito - controdeduca che il pagamento debba essere imputato ad un credito diverso da quello indicato dal debitore. Resta fermo che, in presenza di crediti omogenei, la facoltà del debitore di indicare l'imputazione del pagamento deve essere esercitata e si consuma al momento del pagamento stesso;
una successiva dichiarazione, non accompagnata dall'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (ex multis, Cass. Civ. n. 13477/2025; Cass. Civ.
n. 18255/2024; Cass. Civ. n. 19039/2019)
Precisato quanto sopra in punto di diritto, nel caso di specie, la società Pt_1 ha prodotto alcuni bonifici eseguiti in favore dell'opposta per un importo complessivo di € 30.756,30, effettuati tra il 09.05.2022 e il 17.04.2023; da tali documenti, tuttavia, non è possibile desumere l'imputazione dei pagamenti, come già rilevato nell'ordinanza del 09.12.2024, con la quale si dà atto, inoltre, che «la parte opposta ha prodotto il partitario rilevando che “dall'anno 2014 sono state emesse fatture per un totale di € 480.902,94 e ricevuti pagamenti per € 432.050,46” […] il contenuto del richiamato partitario non è stato specificatamente contestato dalla parte opponente che ha, altresì, omesso di dimostrare quali debiti ha inteso soddisfare – ex art. 1193 c.c. – con i bonifici prodotti».
L'opponente ha depositato un elenco di bonifici, senza alcun riferimento alle fatture eventualmente saldate e senza alcuna descrizione che consenta di collegarli ai crediti rivendicati dalla parte opposta;
pertanto, sono privi di efficacia estintiva.
Inoltre, a fronte, del partitario depositato dalla creditrice, non depositando la memoria
Pagina 3 di 4 N.R.G. 1137/2024
integrativa ex art. 171 ter c.p.c., il debitore ha omesso di contestare specificatamente i fatti dedotti ed allegati dalla controparte che devono ritenersi dimostrati.
In conclusione, l'opposizione è da respingere con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo n. 112/2024.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza;
di conseguenza, esse si pongono a carico di parte opponente e si liquidano, come da dispositivo, in favore della parte vittoriosa costituitasi in giudizio, tenuto conto del valore dichiarato della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 112/2024;
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della società CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.850,00 per compensi,
[...] oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed
I.V.A. da calcolarsi come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte opposta che ne ha fatto espressa richiesta.
Reggio Calabria, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
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