Articolo 13 della Legge 5 luglio 1965, n. 798
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 agosto 1965
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Versione
12 aprile 1968
Art. 13. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237))
Entrata in vigore il 12 aprile 1968
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