Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2026REG.PROV.COLL.
N. 00627/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2023, proposto da
AMAP S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Frenda, Andrea Benigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Economia, EAS – Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
IM RI, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 555/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. IZ AN SQ FR e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 293/2010 l’A.M.A.P. S.p.A., nella qualità di creditrice della somma di € 15.394.015,83, agiva in giudizio nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale dell’Economia, della Giunta Regionale della Regione Siciliana, dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa e di IM RI, nella qualità di liquidatore dell’Ente da ultimo citato, per sentire annullare il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 24 aprile 2019, l’Ente Acquedotti Siciliani – già in liquidazione per effetto della L.R. n. 9 del 31 maggio 2004 – è stato posto in liquidazione coatta amministrativa.
Con ordinanza n. 112/2021, il T.A.R. sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 8/2017, nella parte in cui dispone che “per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa”, per contrasto con l’art. 117, comma secondo, lett. l) della Costituzione, nella parte in cui riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile».
Con sentenza n. 193 del 25 luglio 2022, pubblicata sulla G.U. del 27 luglio 2022, n.30, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale), limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa»” e ha dichiarato altresì, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, “l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, della legge Reg. Siciliana n. 8 del 2017”.
Il medesimo giorno (25 luglio 2022) in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle citate disposizioni normative regionali, la Giunta Regionale confermava la liquidazione coatta amministrativa con la Deliberazione n. 357.
L’A.M.A.P. S.p.A., allora, proponeva il ricorso iscritto al n. R.G. 1394 del 2022, notificato e depositato il 7 settembre 2022, per ottenere l’annullamento della menzionata Deliberazione n. 357 del 25 luglio 2022 e per sentire condannare l’Amministrazione Regionale ex artt. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., a titolo satisfattivo, al pagamento della somma di € 10.205.000,00 pari all’omessa esecuzione delle ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale ordinario di Palermo in accoglimento del proposto pignoramento presso terzi per gli anni 2021 e 2022.
Con il medesimo ricorso si domandava anche la nomina ex art. 34, comma 1 lettera e), c.p.a., di un commissario ad acta per l’esecuzione della domanda di condanna al pagamento della somma suddetta.
Seguiva un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28 settembre 2022 e depositato il giorno seguente, con il quale si domandava l’annullamento della Deliberazione n. 439 del 6 settembre 2022 della Giunta Regionale di attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ai sensi (stavolta) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 25 ottobre 2022, l’A.M.A.P. S.p.A. impugnava, infine, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 20 settembre 2022 con la quale era stata disposta la ratifica di tutti gli atti posti in essere dal Commissario liquidatore, non tempestivamente impugnati, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 25 luglio 2022 ed era stata disposta la nomina dell’Avv. IM RI quale commissario liquidatore straordinario della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, di cui alla nota prot. n. 3272 del 15 settembre 2022 dell’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, trasmessa con nota prot. n. 6494 del 19 settembre 2022 dell’Assessore regionale per l’economia.
Con sentenza n. 555/2023, pubblicata il 21 febbraio 2023, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. I ha:
A) accolto il ricorso iscritto al n. R.G. 293 del 2020, annullando il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 della Regione Siciliana del 17 gennaio 2020;
B) accolto il ricorso introduttivo iscritto al n. R.G. 1394 del 2022, annullando la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 357 del 25 luglio 2022;
C) rigettato il primo ricorso per motivi aggiunti di cui al ricorso introduttivo iscritto al n. R.G. 1394 del 2022, con salvezza della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 439 del 6 settembre 2022;
D) respinto “la domanda impugnatoria, con salvezza della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 521 del 20 settembre 2022, e la domanda risarcitoria, proposte con il secondo ricorso per motivi aggiunti” di cui al ricorso introduttivo iscritto al n. R.G. 1394 del 2022.
E) compensato le spese giudiziali.
Con ricorso in appello notificato il 26 giugno 2023 presso la p.e.c. dell’avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e il 28 giugno 2023 presso la p.e.c. del procuratore dell’avvocato IM RI, nonché depositato il 28 giugno 2023, l’A.M.A.P. S.p.A. domandava la parziale riforma della predetta sentenza, contestando la decisione nella parte in cui ha respinto il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti.
La Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Economia e l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa si costituivano il 12 maggio 2025 con memoria di mero stile.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rinviava la causa per consentire alle parti di interloquire sull’effettiva sussistenza di un interesse dell’appellante alla decisione dell’appello.
Con memoria del 5 settembre 2025 l’appellante precisava il proprio interesse ad agire, insistendo nei motivi di appello.
All’udienza dell’8 ottobre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i difensori delle parti, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. Il parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
I.1. Preliminarmente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa osserva che l’impugnazione è propedeutica a ottenere soltanto una modifica parziale della sentenza impugnata, essendo contestata la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha rigettato il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti.
I.2. Pertanto, il thema decidendum del proposto gravame è limitato soltanto ai predetti capi della sentenza del T.A.R., dovendo, invece, ritenersi la medesima decisione passata in giudicato con riguardo alle statuizioni non impugnate.
II. L’interesse ad agire dell’appellante.
II.1. Come noto l'esame delle questioni preliminari deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5); inoltre l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9). La norma positiva desumibile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. impone, inoltre, di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine: giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi , ricevibilità, contraddittorio, estinzione) rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato, Ad. Plen., 3 giugno 2011, n. 10).
II.2. Con riguardo al caso in esame, l’unico profilo processuale potenzialmente dubbio attiene alla sussistenza delle condizioni dell’azione.
II.2.1. Come noto, l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta, sulla falsariga del processo civile, a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione (cioè, la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo o diritto soggettivo ovvero, secondo un altro ordine di idee, la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere amministrativo); l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), ossia il vantaggio attuale e concreto scaturente dall’accoglimento dell’azione; e la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva), discendente dall'affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo.
II.2.2. Al riguardo si osserva che la legittimazione ad agire:
- si identifica con un interesse sufficientemente differenziato e qualificato, tendente al conseguimento o al mantenimento di un bene della vita ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela al punto da assurgere al rango di situazione giuridica soggettiva qualificabile come diritto soggettivo ovvero interesse legittimo;
- presuppone la titolarità di siffatta qualificata posizione sostanziale.
II.2.3. La personalità dell'interesse azionato costituisce, dunque, la regola generale, in ossequio al principio generale che vieta la sostituzione processuale " fuori dei casi espressamente previsti dalla legge " (art. 81 c.p.c.).
II.2.4. Con riguardo al profilo della legittimazione a ricorrere o legitimatio ad causam la titolarità del credito vantato dall’appellante soddisfa il requisito richiesto per poter agire in giudizio avverso i provvedimenti impugnati.
II.2.5. Occorre adesso soffermarsi sull'altra condizione dell'azione – la cui ratio , comune a quella della legittimazione ad agire, è funzionale a evitare la proposizione di giudizi non utili per colui il quale agisce, in ossequio a un interesse di ordine pubblico processuale " meta individuale " volto a garantire efficienza ed efficacia al processo in conformità degli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 Carta UE – ossia l'interesse a ricorrere, inteso come concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza a una lesione diretta e attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 c.p.c. (Cons. Stato, sez VI, n. 1156 del 2016).
II.2.6. L'interesse ad agire, o legitimatio ad processum , costituisce un quid pluris rispetto alla legittimazione ad agire ( legitimatio ad causam ), in quanto postula:
- la lesione, concreta e attuale, di quell'interesse sostanziale, differenziato e qualificato, che in abstracto conferisce legittimazione ad agire;
- la effettiva utilitas ritraibile dalla invocata pronunzia; la tutela giurisdizionale deve costituire, infatti, il mezzo per il superamento della lamentata lesione alla propria sfera giuridica e il soddisfacimento dell'interesse sostanziale per la cui tutela si agisce in giudizio, stante il generale divieto di azioni emulative ovvero di abuso del processo; donde, l'indissolubile legame tra l'interesse del domandante (art. 100 c.p.c.) e la concreta utilitas scaturente dalla pronuncia giurisdizionale che al soddisfacimento di quell'interesse è teleologicamente preordinata. La decisione di accoglimento deve, infatti, assicurare un vantaggio, di talché « l'interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunziata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l'applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto » (Cass., sez. III, 12241/98).
II.2.7. Indefettibili requisiti dell'interesse a ricorrere sono, dunque:
- la personalità; la utilitas ritraibile deve, infatti, essere direttamente riconducibile alla sfera giuridica del ricorrente (e non di terzi);
- la attualità del vulnus , cioè la sussistenza di una lesione concreta non meramente ipotetica o futuribile, dipendente, dunque, dalla piena efficacia e dall’idoneità lesiva dell'atto impugnato;
- la concretezza della lesione sofferta, intesa come sua effettività e apprezzabilità.
II.2.8. Sulla consistenza dell’interesse al ricorso è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha affermato: “ Il codice del processo amministrativo fa più volte riferimento, direttamente o indirettamente, all’interesse a ricorrere: all’art. 35, primo comma, lett. b) e c), all’art. 34, comma 3, all’art. 13, comma 4-bis e, in modo più sfumato, all’art. 7, primo comma, sembrando confermare, con l’accentuazione della dimensione sostanziale dell’interesse legittimo e l’arricchimento delle tecniche di tutela, la necessità di una verifica delle condizioni dell’azione (più) rigorosa. Verifica tuttavia da condurre pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e al lume delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi ex officio, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito. Nel senso che, come è stato osservato, va verificato che “la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione” ma non anche che “abbia subito” una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite ” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22).
II.2.9. A fronte, dunque, di un interesse a ricorrere inizialmente dichiarato e comprovato dalla dedotta lesione della sfera giuridica di colui il quale agisce in giudizio quale fattore legittimante il proposto gravame, la persistenza della condizione dell’azione deve presumersi sino a quando non siano introdotti in giudizio elementi tali da giustificare un mutamento di opinione oppure allorché il ricorrente espressamente dichiari di non avere più interesse alla decisione.
II.2.10. Nel primo caso, infatti, il giudice deve rilevare l’incidenza degli elementi di fatto o di diritto sopravvenuti sull’utilità che da un eventuale accoglimento della proposta azione potrebbe scaturire per il ricorrente.
II.2.11. Nel secondo caso, invece, nessun accertamento deve essere condotto, costituendo jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, a fronte di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/07/2023, n. 6612).
II.2.12. E invero, nel processo amministrativo, in assenze di repliche o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789).
II.2.13. Pertanto, se la dichiarazione di persistenza di interesse da parte del ricorrente non preclude le verifiche del caso in ordine all’effettiva sussistenza della condizione dell’azione in esame, l’opposta dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione a opera del ricorrente determina ipso iure l’esito del giudizio, potendo soltanto il giudice amministrativo prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità della proposta azione.
II.3. Con riguardo al caso in esame il profilo delle condizioni della proposta azione di non immediata evidenza attiene all’interesse a ricorrere.
II.3.1. Con il proposto appello, infatti, l’appellante insiste nella domanda di annullamento tanto della deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 6 settembre 2022 di attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1 della legge 29 luglio 2021, n.108 quanto della deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 20 settembre 2022 con la quale era stata ratificata l’attività sino ad allora posta in essere dal Commissario liquidatore successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 25 luglio 2022 ed era stata nominata l’Avv. IM RI quale commissario liquidatore straordinario della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani.
II.3.2. L’interesse all’annullamento dei citati provvedimenti dipenderebbe dall’asserita ostatività degli stessi al soddisfacimento del credito vantato dall’appellante nei confronti della Regione Siciliana poiché la liquidazione coatta amministrativa, in quanto procedura concorsuale di pagamento dei debiti dell’ente, precluderebbe la prosecuzione o l’avvio dei processi di esecuzione forzata di natura individuale.
II.3.3. La liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani, infatti, è stata avviata con la delibera della Giunta Regionale n. 439 del 6 settembre 2022 ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 che all’art. 15 co. 5 bis (comma aggiunto dall’art. 12, comma 6-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) consente anche alle Regioni la possibilità di disporre la predetta procedura per gli enti sottoposti alla loro vigilanza contraddistinti da una situazione economica, finanziaria e patrimoniale tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
II.3.4. Come noto, la relativa disciplina è attualmente prevista dall’art. 304 D.Lgs. n. 14/2019, secondo cui “ Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165 ”.
II.3.5. Tra le disposizioni del Titolo V, Capo I, sezione III, figura l’art. 150 statuente il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, secondo cui “ Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura ”.
II.3.6. Non essendo prevista dal citato D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 alcuna disposizione di segno contrario al riguardo, deve ritenersi operante il predetto divieto.
II.3.7. Sennonché, l’art. 150 D.Lgs. n. 14/2019 è applicabile soltanto alle procedure esecutive pendenti o ancora da intraprendere e non anche a quelle già concluse, come devono ritenersi le procedure di espropriazione presso terzi iscritte al R.G. esec. nn. 1939/2017, 2505/2017 e 3028/2018 definite con le rispettive ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale ordinario di Palermo, sez. IV civile.
II.3.8. Secondo quanto, infatti, chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. segna il momento conclusivo del pignoramento presso terzi ( ex multis , Cass. civ., Sez. III, 02/02/2024, n. 3101; Cass. n. 9903/2021), al punto che « In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato non può proporre l'opposizione di terzo dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione perché lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non è compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal provvedimento di assegnazione » (Cass. n. 2868/2020).
II.3.9. Con l’ordinanza di assegnazione, dunque, si conclude il pignoramento presso terzi e si assegna al creditore procedente in pagamento il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo, senza la costituzione di una nuova obbligazione.
II.3.10. Il diritto di credito pignorato, infatti, « si "autonomizza" al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell'atto ex art. 543 c.p.c., sorgendo incidentalmente nel corso del procedimento esecutivo ed è funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo » (Cass. civ., Sez. III, Sent., 05/09/2006, n. 19059).
II.3.11. Più precisamente, come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, « l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di assegnazione di somme radica, come nuovo creditore del terzo, il procedente in luogo dell'esecutato, derivandone che, a partire dalla data di definitività dell'ordinanza di assegnazione del credito resa nel procedimento di pignoramento presso terzi (che si produce con la scadenza del termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi, ove non proposta, ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza che definisca tale opposizione, ove proposta), l'esecutato non è più creditore del terzo, e il terzo diviene invece diretto debitore del procedente, così che da tale stesso momento le vicende dell'esecutato diventano indifferenti per le azioni esecutive (o, nella specie, di ottemperanza) che il procedente abbia intrapreso verso il terzo per realizzare il proprio credito (restandone eccettuato il solo caso in cui, in difetto del pagamento del terzo al procedente del credito a costui assegnato, il procedente - giacché gli effetti estintivi e satisfattivi dell'assegnazione del credito pignorato si producono, ex lege, bensì immediatamente, ma sempre "salvo esazione" - proceda a pignorare ulteriori beni dell'esecutato: e sarebbe, comunque, solo rispetto a tali ulteriori azioni esecutive, nella specie però non proposte (o comunque non rilevanti in questa sede), contro l'originario esecutato che avrebbe rilievo sospensivo la sottoposizione di costui al concordato preventivo).
Identico principio è ribadito dalla Corte di Cassazione civile che con la sentenza n. 3850/2021 afferma: "l'ordinanza di assegnazione del credito, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi". Insomma, se l'esecuzione presso terzi si conclude, con l'ordinanza di assegnazione, prima che la procedura concordataria abbia inizio, il debitor debitoris deve ottemperare all'ordinanza, pagando al creditore pignorante, ed effettuando cioè un'attività materiale meramente esecutiva del comando giudiziale, anche se medio tempore il debitore principale abbia chiesto il concordato" » (Cons. Gius. Amm. Reg. Sic., sez. giur., sentenza 5 ottobre 2023 n. 644).
II.3.12. A differente conclusione non potrebbe pervenirsi neanche qualora si ritenesse che il pignoramento presso terzi determini soltanto la legittimazione del creditore procedente a riscuotere il credito vantato dal debitore nei confronti del terzo senza alcun trasferimento della titolarità del relativo diritto, considerato che con l’atto di citazione di cui all’art. 543 c.p.c.: a) il terzo diviene custode del credito pignorato (art. 546 c.p.c.) ossia delle somme dovute al debitore esecutato; b) il terzo non può liberarsi adempiendo alla propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato perché deve salvaguardare le pretese del creditore procedente che verranno eventualmente soddisfatte con la successiva ordinanza di assegnazione, il cui è effetto giuridico è l’espropriazione della legittimazione del debitore esecutato a ricevere il pagamento dal terzo, fermo restando la titolarità del diritto.
II.3.13. Quanti condividono siffatto ordine di idee, infatti, ritengono che l’assegnazione di cui all’art. 549 c.p.c. non conferisce il credito pignorato, che resta sempre nella formale titolarità del debitore esecutato, ma comporterebbe il riconoscimento in favore del creditore del diritto di ricevere le somme dovute dal terzo al debitore esecutato, espropriando la legittimazione di quest’ultimo a incassarle in virtù della sua qualità di creditore del terzo, in ossequio a quanto statuito dall’art. 1188 c.c. secondo cui “ Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo ”.
II.3.14. L’effetto, dunque, dell’ordinanza di assegnazione per il debitore esecutato non sarebbe la perdita del credito pignorato ma la perdita della legittimazione a incassare dal terzo le somme da quest’ultimo dovute.
II.4. Il che rileva ai fini della decisione della controversia in esame poiché, pur continuando formalmente a essere l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione titolare del credito esecutato dall’appellante nei confronti dell’Assessorato Regionale dell’Economia, è soltanto l’appellante l’unico legittimato a riscuoterle nella qualità di soggetto autorizzato dal giudice ai sensi dell’art. 1188 c.c..
II.5. Sennonché, secondo quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, « Il pagamento del terzo pignorato nell’esecuzione forzata individuale è revocabile nel successivo fallimento del debitore quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con denaro a questi dovuto essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito » (cfr. Cass. 23652/2012; Cass. Civ., Sez. VI, n. 7750 del 28.03.2018).
II.5.1. La Corte ritiene, dunque, revocabile il pagamento ottenuto mediante esperimento di procedura esecutiva individuale, nella specie espropriazione presso terzi, poiché, ove effettuato nel c.d. “ periodo sospetto ”, realizzerebbe il soddisfacimento del creditore procedente, seppur in forma coattiva, in senso analogo a quello attuato liberamente dal debitore.
II.5.2. Per completezza deve, inoltre, essere precisato, anche in relazione alla individuazione del periodo sospetto, che « nell’ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali (come l’espropriazione presso terzi), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 L.F., in quanto compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell’esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti, con la conseguenza che, ai fini del computo del cd. “periodo sospetto”, occorre fare riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito » con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione (Cass., civ., Sez. I, 28/03/2024, n. 8515; Cass., Sez. 1, n. 13908/2014; Cass., sez. 1, 19 luglio 2012, n. 12545; 19 novembre 2008, n. 27518; 3 marzo 2006, n. 4749; 12 gennaio 2006, n. 463; 30 marzo 2005, n. 6737; 25 giugno 1998, n. 6291; 26 febbraio 1994, n. 1968; 4 dicembre 1990, n. 11608; 30 gennaio 1985, n. 586).
II.5.3. Il fattore dirimente è, dunque, l'atto estintivo dell'obbligazione nei confronti del pignorante poiché nell'espropriazione presso terzi l'assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, il quale dunque anche da tale punto di vista è l'unico fatto estintivo che rileva, della cui prova - difatti - è gravata la parte che di esso voglia avvalersi (Cass. Sez. 3 n. 18123-23).
II.6. Le richiamate pronunce giurisprudenziali enunciano principi di diritto applicabili anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa poiché, secondo quanto previsto dall’art. 299 del D.Lgs. n. 14/2019, “ 1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.
2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza ”.
II.6.1. Tra le azioni a tutela degli interessi dei creditori insinuati nella procedura concorsuale, il Titolo V, Capo I, Sezione IV, annovera sia l’art. 164, secondo cui:
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti ”;
sia l’art. 166, secondo cui “ 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: […] b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; […] Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori ”.
II.6.2. Pertanto, la revoca di un pagamento di un debito scaduto è possibile non soltanto nell’ambito di una procedura fallimentare o di una liquidazione giudiziale ma anche in relazione alle liquidazioni coatte amministrative per le quali, dunque, non devono ritenersi le iniziative a tutela degli interessi dei creditori avverso gli atti pregiudizievoli limitate esclusivamente all’azione revocatoria ordinaria che, come noto, all’art. 2901 co. 4 c.c. esclude l’esperibilità del rimedio avverso i pagamenti eseguiti in adempimento di un debito scaduto.
II.6.3. Donde, l’interesse dell’appellante creditore all’annullamento dei provvedimenti impugnati per tutelare il suo credito chirografario a fronte del possibile pregiudizio scaturente dall’impossibilità di ottenere il pagamento delle somme contemplate nelle ordinanze di assegnazione del pignoramento presso terzi ancora dovute da parte dell’Assessorato Regionale dell’Economia.
II.7. Inoltre, con la memoria depositata il 5 settembre 2025, l’appellante sembrerebbe aver precisato di essere titolare di un credito residuo ulteriore rispetto a quello portato dalle menzionate ordinanze di assegnazione, complessivamente ammontante a circa € 18.652.121,08 di cui € 16.051.706,56 per sorte capitale scaturente dalle sentenze del Tribunale di Palermo nn. 905/2009, 1965/2013, 834/2011, 1134/2013 e dalla sentenza n. 46/2014 della Corte d’Appello di Palermo, nonché € 2.600.414,52 a titolo di interessi maturati alla data di apertura della Liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.
II.8. Pertanto, può ritenersi sussistente l’interesse a ricorrere avverso gli atti impugnati, considerato che la permanenza in vigore della procedura concorsuale imporrebbe all’appellante di partecipare al concorso con gli altri creditori dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, patendone le possibili conseguenze sul piano delle probabilità di soddisfacimento delle proprie pretese economiche oggetto di un credito chirografario e, dunque, non assistito da cause legittime di prelazione (pag. 3 della memoria depositata il 5 settembre 2025).
III. Il primo motivo di appello.
III.1. Con il primo motivo di appello si contesta la decisione assunta dal T.A.R. in ordine ai primi motivi aggiunti con i quali si lamentava l’illegittimità della deliberazione della Giunta Regionale del 6 settembre 2022 n. 439 per violazione dell’art. 8 bis co. 3 dello Statuto Speciale Regionale Siciliano secondo cui “ nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione ”,
III.1.1. L’appellante ritiene, infatti, che la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione costituisca un atto di straordinaria amministrazione e, pertanto, non poteva essere disposta, come accaduto, dalla Giunta Regionale nel periodo tra lo scioglimento dell’Assemblea Regionale Siciliana verificatosi nel mese di agosto di quell’anno e la nomina del nuovo Governo avvenuta nel seguente mese di novembre.
III.2. Secondo il T.A.R., nel periodo intercorrente tra le dimissioni del Presidente della Regione e la nomina del nuovo Governo regionale, sarebbe possibile il compimento soltanto degli atti di ordinaria amministrazione e di tutti gli atti urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità dell’azione amministrativa. E sebbene l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa costituisca un atto di straordinaria amministrazione, l’impugnata delibera sarebbe, comunque, legittima poiché contraddistinta dalla indifferibilità e urgenza della decisione assunta in ragione della incontestata e incontestabile ‹ sussistenza del perdurante e progressivo aggravamento del livello di criticità della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’EAS già in liquidazione, tale da impedire di potere fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili vantati dai terzi ›, come desumibile dal tenore degli atti di causa nel loro complesso (pag. 21 della sentenza). Pertanto, ‹ La riconosciuta natura indifferibile e urgente della decisione di soggezione alla LCA, peraltro già espressa dagli organi regionali nel plenum dei loro poteri, ha reso dunque nei fatti pressoché obbligato l’avvio della procedura di LCA, da parte della Giunta dimissionaria, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa › (pag. 21 della sentenza).
III.3. L’appellante ritiene la decisione del T.A.R. erronea poiché in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale in tema di “indifferibilità e urgenza” degli atti amministrativi e in contraddizione con quanto statuito nella medesima sentenza impugnata nella parte in cui accoglie il ricorso iscritto al R.G. n. 293/2020 che annulla il D.P.R. del 2 gennaio 2020 e il ricorso iscritto al R.G. n. 1394/22 che annulla la Deliberazione n. 357/22.
III.3.1. Invero, alla data dell’impugnato provvedimento (settembre 2022) non avrebbero potuto ritenersi sussistenti le circostanze straordinarie e urgenti richiamate a pag. 18 della sentenza gravata in quanto l’ente era già in liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, nel mese di settembre 2022 era ancora efficace, in quanto non annullato in autotutela né sospeso dal Giudice Amministrativo, il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del gennaio 2020 che poneva l’Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione Coatta Amministrativa e che sarà annullato solo nel dicembre 2022 con l’impugnata sentenza.
III.3.2. In tal senso sarebbe indicativa, secondo l’appellante, la decisione del T.A.R. nella parte in cui afferma che ‹ 4. il ricorso... é ammissibile - sotto il profilo della permanenza dell’interesse di parte ricorrente alla decisione nel merito - ...nel caso in cui sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale, sia stato emanato un atto amministrativo, la declaratoria di illegittimità non determina la caducazione automatica dell’atto... ne consegue che, in mancanza di un espresso atto di ritiro in autotutela da parte dell'Amministrazione Regionale resistente, il ricorso proposto avverso il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020…, in quanto fondato va accolto con conseguente annullamento dell’atto ›.
III.3.3. Peraltro, la disposta liquidazione coatta amministrativa sarebbe supportata nei medesimi atti da ragioni di opportunità e non di urgenza.
III.3.4. Al riguardo la deliberazione della Giunta Regionale n. 149/2019, che ha disposto per la prima volta la liquidazione coatta amministrativa, menzionerebbe proprio la ‘ opportunità di attivare la procedura ’ e non la necessità e urgenza, considerato che: 1. l’Ente Acquedotti Siciliani era già in liquidazione da 18 anni ovvero dal 2004 (L.R. 9/2004), con i conseguenti divieti di svolgere nuove attività e gli obblighi di liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori, nell’ordine preferenziale e cronologico; 2. la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente Acquedotti Siciliani di dissesto si era già verificata da oltre 10 anni ovvero dall’anno 2012, secondo quanto desumibile dalla relazione allegata al D.P. del 2 gennaio 2020.
III.4. Il motivo è infondato.
III.4.1. La questione di diritto dedotta in giudizio dall’appellante attiene alla qualificazione della decisione di porre in liquidazione coatta amministrativa l’Ente Acquedotti Siciliani già in liquidazione quale atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.
III.4.2. Il Collegio, anzitutto, osserva che la liquidazione coatta amministrativa è una procedura propedeutica al soddisfacimento di una molteplicità di interessi pubblici. Infatti, « gli atti della procedura di liquidazione coatta amministrativa hanno natura di veri e propri atti amministrativi, e non già di atti aziendali di gestione emessi iure privatorum, in quanto a tali procedure è sotteso il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, alla tutela dei creditori concorsuali e al risanamento economico dell'impresa, cosicché le operazioni svolte dal commissario liquidatore si estrinsecano con l'adozione di atti che, benché attuati con forme, talvolta, privatistiche, sono strumentali al perseguimento delle menzionate finalità pubbliche e, come tali, costituiscono esercizio di attività amministrativa almeno in senso sostanziale » (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 05/04/2024, n. 3131).
III.4.3. Se, dunque, l’intento perseguito dal legislatore è la salvaguardia dei molteplici interessi pubblici coinvolti dall’attività di un ente, la liquidazione coatta amministrativa costituisce una modalità gestionale della crisi economico - finanziaria che può attingere l’ente stesso.
III.4.4. Il che rileva nel caso in esame poiché nel diritto pubblico la distinzione tra gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non è così netta come nel diritto privato al punto da indurre la giurisprudenza a ritenere preferibile la valutazione fondata su criterio elastico, che tenga conto della incidenza nel caso specifico dell'atto in questione in relazione al soggetto che lo adotta.
III.4.5. Sarebbe, dunque, possibile che un atto, di per sé esplicativo di un provvedimento di straordinaria amministrazione in quanto implicante esercizio di un potere dispositivo, assuma la veste concreta di atto di ordinaria amministrazione, in quanto il suddetto potere discrezionale non venga effettivamente esercitato (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 18.10.2002, n. 5757).
III.4.6. Con riguardo al caso in esame la Giunta Regionale, in regime di prorogatio a causa dello scioglimento dell’Assemblea Regionale Siciliana dipeso dalle dimissioni rassegnate dal Presidente della Regione con nota assunta al prot. n.14813 del 4 agosto 2022 e recepite dall’Assemblea nella seduta n. 353 del 5 agosto 2022, ha disposto, con l’impugnata delibera del 6 settembre 2022 n. 439, la liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani già in liquidazione, esercitando un potere espressamente previsto dall’art. 12 co. 6 bis del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha introdotto all’art. 15 del Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98 il comma 5 bis , secondo cui “ Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 ”.
III.4.7. A sua volta l’art. 15 del Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98 al comma 1 prevede che “ Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario ”.
III.4.8. Com’è agevole evincere dalla lettura della richiama disposizione normativa, la liquidazione coatta amministrativa dell’ente sottoposto alla vigilanza dello Stato o della Regione in caso di decozione o dissesto o grave difficoltà economica che comprometta lo svolgimento dell’attività istituzionale e il tempestivo pagamento delle obbligazioni assunte costituisce una conseguenza obbligatoria e non una scelta discrezionale, essendo chiaramente indicativa in tal senso la locuzione secondo cui “ l’ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ”, e non essendo invece previsto che “ l’ente può essere posto ”. Qualora, infatti, l’intento del legislatore fosse stato diverso avrebbe previsto la possibilità per lo Stato e le Regioni di decidere se porre o meno l’ente in liquidazione coatta amministrativa. Ma poiché il tenore letterale della norma è obiettivamente e univocamente indicativo del riconoscimento di un potere vincolato, non possono sorgere dubbi in merito.
III.4.9. Se, dunque, a fronte di una considerevole esposizione debitoria l’ente doveva essere necessariamente posto in liquidazione coatta amministrativa, l’impugnata delibera assunta dalla Giunta Regionale non può ritenersi un atto amministrativo di straordinaria amministrazione, costituendo un atto necessitato dalla contingenza di provvedere a una situazione di grave difficoltà economica in cui versava l’Ente Acquedotti Siciliani ormai da diversi anni e che doveva obbligatoriamente essere disposto a pena di responsabilità del Governo Regionale per i danni che, in mancanza, ne sarebbero derivati a terzi, considerato che la tardiva apertura della procedura concorsuale avrebbe potuto pregiudicare i diritti dei creditori titolari di pretese economiche assistite da cause legittime di prelazione. La liquidazione coatta amministrativa, come tutte le procedure concorsuali, è, infatti, preordinata al soddisfacimento dell’interesse pubblico della tutela della par condicio creditorum mediante il rispetto di un procedimento contraddistinto da regole propedeutiche ad assicurare trasparenza, imparzialità e il pagamento dei debiti secondo l’ordine previsto dalla legge in ossequio a quanto previsto dall’art. 2741 c.c., secondo cui “ i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche ”.
III.4.10. D’altra parte, che l’Ente Acquedotti Siciliani versasse in uno stato di insolvenza è obiettivamente comprovato dalla circostanza che lo stesso era stato già posto in liquidazione da tempo, essendo stato, infatti, deciso l’avvio delle attività propedeutiche a liquidare l’attivo e a pagare i debiti in virtù dell’art.1 della L.R. 31 maggio 2004 n. 9. Il principale elemento di novità che introduce l’impugnata delibera è soltanto la gestione della liquidazione dell’attivo e il soddisfacimento delle pretese creditorie nell’ambito di una procedura concorsuale in cui il ricavato dell’attività liquidatoria svolta sia ripartito secondo l’ordine determinato dal rispetto delle cause legittime di prelazione vantate dai vari creditori insinuati al passivo. Anche, dunque, con riguardo a siffatto profilo non può cogliersi nella decisione assunta dalla Giunta Regionale un elemento di novità tale da qualificarla quale atto di straordinaria amministrazione, essendo stata soltanto disposta la gestione concorsuale di una fase di liquidazione già precedentemente avviata, ‘ attesa la gravissima esposizione debitoria dell’Ente in parola ’, come chiarito nella delibera impugnata.
III.5. A prescindere dalla sussistenza o meno di ragioni di indifferibilità e urgenza, il motivo di appello è, dunque, destituito di fondamento, costituendo la decisione di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani già in liquidazione un atto di ordinaria amministrazione e non potendosi, quindi, ritenere la delibera impugnata in contrasto con l’art. 8 bis co. 3 dello Statuto Speciale Regionale Siciliano.
IV. Il secondo motivo di appello.
IV.1. Con il secondo motivo di appello si contesta la decisione assunta in ordine ai secondi motivi aggiunti con i quali si lamentava l’illegittimità della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana del 20 settembre 2022 n. 521 per violazione dell’art. 8 bis dello Statuto Speciale Regionale Siciliano e violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 2 della Legge Regionale 18 marzo 2022 n. 3.
IV.2. Con riguardo al primo profilo di illegittimità dedotto, il T.A.R. si è riportato alle medesime argomentazioni che avevano motivato il rigetto del precedente ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana del 6 settembre 2022 n. 439.
IV.3. L’appellante contesta la correttezza della decisione poiché mancherebbero le circostanze straordinarie e urgenti non differibili che legittimerebbero l’emanazione dell’impugnata deliberazione durante la prorogatio del Governo Regionale.
IV.4. Il motivo è infondato.
IV.4.1. Con la delibera del 20 settembre 2022 n. 521 la Giunta Regionale Siciliana ha ratificato ‘ tutti gli atti ed i provvedimenti posti in essere dal Commissario liquidatore che non siano stati tempestivamente impugnati successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 25 luglio 2022 ’ e ha nominato ‘ l’avv. IM RI quale Commissario liquidatore straordinario della liquidazione coatta amministrativa dell’EAS, ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2022, n.3 ’.
IV.4.2. Trattandosi di una decisione conseguenziale alla liquidazione coatta amministrativa disposta con la precedente deliberazione del 6 settembre 2022 n. 439, deve pervenirsi anche con riguardo a siffatta delibera alle medesime conclusioni, non essendo rilevante il dedotto profilo della carenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza del provvedimento impugnato.
IV.5. Con un’ulteriore doglianza l’appellante lamenta l’illegittimità dell’impugnata deliberazione nella parte in cui nomina l’avv. IM RI Commissario straordinario ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2022, n.3 per violazione dell’art. 5, comma 1, e falsa applicazione del comma 2.
IV.6. Il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha ritenuto il motivo infondato poiché l’incarico originario conferito all’Avv. IM RI con il Decreto Presidenziale n. 1 del 1° gennaio 2020 per una durata massima di 3 anni – confermato senza altra data con la deliberazione n. 357 del 25 luglio 2022 dalla Giunta Regionale – scadeva il 1° gennaio 2023; e poiché siffatto provvedimento era sub iudice , al momento dell’adozione dell’atto impugnato con i motivi aggiunti non poteva ritenersi maturata alcuna scadenza. Donde, l’applicazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 5 della L.R. n. 3/2022, secondo cui: “ I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto ".
IV.7. L’appellante contesta la decisione del T.A.R. perché l’avv. RI era stata nominata nel 2020 “ Commissario Liquidatore ” ai sensi della legge 8/2017, ‘ con scadenza naturale al 1 gennaio 2023, essendo il provvedimento di nomina sub iudice e non annullato ’ (pag. 10 dell’appello).
IV.7.1. Pertanto, nel mese di settembre 2022 in cui la medesima è stata nominata Commissario Straordinario l’incarico precedente di Commissario Liquidatore non era cessato e, quindi, non potrebbe applicarsi l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 5 secondo cui “ i commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina del nuovo governo della Regione ”.
IV.7.2. Di conseguenza, si applicherebbe il divieto di cui al comma 1 della menzionata norma, secondo cui “ … dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8-bis e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende… ” .
IV.7.3. Alla data, dunque, del mese di settembre 2022, essendo in auge l’incarico di Commissario Liquidatore, non sussistevano i presupposti per la nomina del Commissario Straordinario.
IV.8. Il motivo è infondato.
IV.8.1. L’art. 5 della Legge Regionale 18 marzo 2022 n. 3 ha sostituito l’art. 3 bis della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 22 rubricato “ Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione ”, prevedendo che: “ 1. Nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8-bis e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, comprese quelle di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione.
2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione delle nomine, designazioni od incarichi nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ovvero dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico è cessata nei predetti centottanta giorni o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto ”.
IV.8.2. Il Collegio osserva che l’avv. RI era stata nominata Commissario Liquidatore della Liquidazione Coatta Amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani con la delibera n. 1 del 2 gennaio 2020, impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G. n. 293/2020 e adottata in forza dell’art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 8/2017, nella parte in cui dispone che “ per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ”.
IV.8.3. Siffatta disposizione normativa è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 25 luglio 2022, pubblicata sulla G.U. del 27 luglio 2022 n. 30, e la suddetta delibera è stata, per tale ragione, annullata dal T.A.R. con l’appellata sentenza n. 555/2023 in accoglimento del ricorso introduttivo proposto dall’appellante.
IV.8.4. Prima che il T.A.R. si pronunciasse in tal senso, la Giunta Regionale, con la deliberazione del 6 settembre 2022 n. 439, ha preso atto della decisione della Corte Costituzionale e ha nuovamente disposto la liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani già in liquidazione stavolta in virtù di una norma statale, ossia l’art. 12, comma 6 bis , D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che ha introdotto il co. 5 bis all’art. 15 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.
IV.8.5. Ma l’avvio di una nuova procedura di liquidazione coatta amministrativa ha implicitamente chiuso la precedente procedura aperta con la deliberazione del 2 gennaio 2020 n. 1, non essendo concepibile la contemporanea vigenza di due procedure concorsuali di liquidazione di un medesimo Ente.
IV.8.6. Pertanto, essendo stata implicitamente chiusa con la deliberazione del 6 settembre 2022 n. 439 la liquidazione coatta amministrativa avviata con la deliberazione del 2 gennaio 2020 n. 1, deve ritenersi che al momento dell’avvio della nuova liquidazione coatta amministrativa con la predetta deliberazione del 6 settembre 2022 n. 439 l’incarico di Commissario Liquidatore conferito all’avv. RI con la precedente deliberazione del 2 gennaio 2020 n. 1 era cessato, così configurandosi quell’ipotesi di “ cessazione delle nomine, designazioni od incarichi … dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1 ” prevista dall’art. 3 bis co. 2 L.R. 28 marzo 1995 n. 22, introdotto dall’art. 5 co. 1 L.R. 18 marzo 2022 n. 3, quale fattispecie legittimante la nomina di un Commissario Straordinario da parte del Governo Regionale durante il regime di prorogatio dei poteri.
IV.8.7. Né può ritenersi rilevante il sopravvenuto annullamento della deliberazione 2 gennaio 2020 n. 1 poiché, quand’anche se ne riconoscesse l’efficacia retroattiva, la legittimità di un atto deve essere valutata al momento della sua adozione, non essendo possibili ipotesi di illegittimità sopravvenuta.
IV.8.8. L’annullamento, infatti, postula un vizio intrinseco dell’atto e non del rapporto, ossia delle condotte poste in essere successivamente all’emanazione dell’atto stesso, non essendo configurabile un’ipotetica “ illegittimità sopravvenuta ” del provvedimento amministrativo.
IV.8.9. Al riguardo, basti considerare che, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, lo scrutinio di legittimità di un atto amministrativo si compie in base al materiale istruttorio acquisito agli atti del relativo procedimento e, più in generale, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'emanazione del provvedimento, non potendosi, viceversa, contestare i provvedimenti amministrativi in base a circostanze sopravvenute (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/03/2021, n. 2361).
IV.8.10. Poiché la deliberazione 2 gennaio 2020 n. 1 era in auge sino al tempo dell’emanazione della deliberazione 6 settembre 2022 n. 439, la decisione di nominare quale Commissario Straordinario l’avv. RI assunta dal Governo Regionale con la delibera da ultimo citata è legittima.
V. Il terzo motivo di appello.
V.1. Con il terzo motivo di appello si contesta la decisione assunta dal T.A.R. con riguardo alla domanda di condanna proposta con i motivi aggiunti nei confronti dell’Amministrazione Regionale per il pagamento della somma di € 10.205.000,00, oggetto dell’ordinanza di assegnazione R.G.E. n.1939/17 del Tribunale di Palermo – Sez. Esecuzioni, emessa in danno dell’Assessorato Regionale dell'Economia – Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni (di cui € 5.000.000,00 per l’anno 2021 ed € 5.205.000,00 per l’anno 2022), oltre interessi legali, che l’appellante non avrebbe potuto incassare ‘ per effetto dei provvedimenti adottati illegittimamente dalle Amministrazioni regionali resistenti ’.
V.2. Il T.A.R. ha respinto la domanda poiché: a) con riguardo all’emanazione di una legge in seguito dichiarata incostituzionale non sarebbe configurabile una responsabilità civile dello Stato e delle Regioni; b) con riguardo alla Deliberazione del 25 luglio 2022 n. 357 con la quale la Giunta Regionale ha disposto la ratifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020 n. 1 con effetto ex tunc , si tratterebbe di un atto dagli effetti limitati nel tempo in ragione della successiva adozione, in un breve intervallo temporale, di due deliberazioni che hanno ripristinato la conformità della disposta liquidazione coatta amministrativa ai parametri di legittimità individuati dalla Corte Costituzionale; c) con riguardo alla deliberazione n. 439 del 6 settembre 2022, pubblicata il 16 settembre 2022 e alla successiva n. 521 del 20 settembre 2022, integrativa della prima, la liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani sarebbe stata disposta con salvezza soltanto degli atti già adottati dal Commissario Liquidatore e divenuti inoppugnabili, poiché mai contestati da parte ricorrente innanzi al giudice competente.
V.3. L’appellante ritiene la decisione del T.A.R. errata poiché la proposta domanda di condanna ex art. 30 co. 1 e art. 34 co. 1 lett. c ) c.p.a. non avrebbe natura risarcitoria, ma soltanto satisfattiva del credito vantato, essendo stato precisato che ‘ la condanna della Regione Siciliana al pagamento delle somme, oggetto delle menzionate ordinanze di assegnazione, per gli anni 2021 e 2022 (anni in cui è stata svolta illegittimamente la l.c.a.), è necessaria in quanto consente il riconoscimento di un diritto soggettivo “pieno” in capo ad AMAP s.p.a., equipollente al pagamento e non soggetto ad essere travolto dalla eventuale futura messa in liquidazione coatta amministrativa dell’EAS ’.
V.4. Il motivo è inammissibile.
V.4.1. È nota la distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati. I primi (proprietà e diritti reali di godimento) sono individuati e individuabili a prescindere dal titolo d'acquisto allegato in ragione della natura unica e irripetibile della situazione sostanziale dedotta ( magis quam semel res mea esse non potest, … ). L'identificazione dei diritti eterodeterminati (crediti), invece, dipende dallo specifico fatto storico costitutivo al punto che la variazione di quest’ultimo, per la specifica attitudine a individuare il diritto, comporta la modificazione del diritto stesso (… saepius autem deberi potest ).
V.4.2. I diritti autodeterminati, dunque, si identificano in sé, ossia, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto e non in base alla loro fonte che risulta indifferente ai fini dell'individuazione della domanda. Di tal che, ove rimanga immutato il diritto dedotto in giudizio, ossia la posizione sostanziale dei soggetti rispetto al bene (es.: proprietario-terzo, usufruttuario-nudo proprietario, proprietario di fondo dominante-proprietario di fondo servente), l'allegazione in appello di una nuova fonte di esso (es.: contratto, successione mortis causa , usucapione) non incorre nel divieto dello ius novorum , riguardando un fatto rilevante solo a fini probatori (Cass. 7502/2014).
V.4.3. L’onere di allegazione assume, invece, una rilevanza fondamentale per i diritti eterodeterminati, essendo indispensabile per la loro corretta identificazione il riferimento ai fatti costitutivi che vanno specificati all'atto della proposizione della domanda, incidendo essi sulla stessa individuazione della causa petendi e, conseguentemente, sull'esercizio del diritto di difesa dell'obbligato (cfr. in Cass. 23.10.2002 n. 14934).
V.4.4. Secondo quanto, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione: « il creditore che agisca per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento è tenuto, per la valida formulazione della domanda giudiziale, a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito » (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 17/01/2024, n. 1838; Cass. Civ. n. 6618/2018).
V.4.5. I crediti, ivi inclusi quelli da risarcimento danni, sono, come detto, diritti eterodeterminati che, quindi, dipendono dal proprio fatto costitutivo al punto da identificarsi con lo stesso (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 12/08/2019, n. 21333).
V.4.6. Di conseguenza, al mutare della causa petendi muta anche il diritto e, quindi, la domanda.
Per cui, fermo restando il petitum , consistente nella condanna al pagamento di una certa somma di denaro, il mutamento in giudizio della causa petendi implica la proposizione di una domanda nuova.
V.5. Con riguardo al caso in esame, la domanda dell’appellante tende a ottenere la condanna dell’Amministrazione Regionale al pagamento di una certa somma di denaro non a titolo di risarcimento danni, bensì in ragione del titolo costituito dall’ordinanza di assegnazione R.G.E. n.1939/17 del Tribunale di Palermo – Sez. Esecuzioni, emessa in danno del medesimo Assessorato Regionale dell'Economia, come precisato a pag. 13 dell’appello.
V.5.1. Non discutendosi, dunque, di un credito da risarcimento danni, la domanda muove dal presupposto che la predetta ordinanza di assegnazione n. 1939/2017 non sia stata e continui tuttora a non essere eseguibile a causa della liquidazione coatta amministrativa disposta dalla Giunta Regionale dapprima con la deliberazione del 2 gennaio 2020 n. 1, annullata dal T.A.R. con l’impugnata sentenza, e poi con le deliberazioni del 6 settembre 2022 n. 439 e del 20 settembre 2022 n. 521 in virtù dell’operatività dell’art. 150 del D.Lgs. n. 14/2019, secondo cui “ Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura ”.
V.5.2. Sennonché, come già chiarito al paragrafo II della motivazione, l’ordinanza di assegnazione conclude il pignoramento presso terzi al punto da non potersi da quel momento più ritenere pendente la procedura esecutiva promossa, quand’anche il giudice dell’esecuzione avesse imposto al terzo un pagamento rateale diluito nel tempo come nella circostanza poiché l’ordinanza attribuisce al creditore procedente il diritto o la legittimazione a incassare le somme indicate.
V.5.3. L’ordinanza costituisce, dunque, titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione Regionale che, tuttavia, può rifiutarne l’esecuzione in ragione della revocabilità del relativo pagamento ai sensi dell’art. 166 co. 2 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, secondo quanto chiarito nel paragrafo II della motivazione.
V.5.4. Il che potrebbe indurre l’interprete a qualificare la pretesa economica dell’appellante quale domanda volta a ottenere il risarcimento del danno lamentato.
V.5.5. Tuttavia, a pag. 13 dell’appello, siffatta evenienza è stata espressamente smentita poiché l’appellante si è premurato di precisare che la domanda di condanna proposta sarebbe preordinata ad affermare non una pretesa di tipo risarcitorio come erroneamente ritenuto dal T.A.R., ma la tutela dell’interesse economico sotteso all’ordinanza di assegnazione R.G.E. n. 1939/2017 del Tribunale di Palermo – Sez. Esecuzioni nei confronti dell’Assessorato Regionale dell’Economia, tendendosi, dunque, a ottenere un ulteriore e diverso titolo esecutivo replicante quello costituito dalla predetta ordinanza di assegnazione.
V.6. Il che pone una questione di ammissibilità della domanda.
V.6.1. A prescindere, infatti, dall’immanenza, non unanimemente condivisa, nel nostro ordinamento giuridico di un principio generale che lo vieti, la duplicazione del titolo esecutivo deve ritenersi inammissibile per contrasto con gli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 del c.c. allorché sia contraria a buona fede e correttezza che, alla luce anche del parametro di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione, costituiscono non più soltanto criteri di valutazione della condotta delle parti nell'ambito dei rapporti obbligatori e/o procedimentali, ma anche canoni propedeutici a individuare un limite alle pretese e all’esercizio delle facoltà dei titolari di diritti sul piano della loro tutela processuale.
V.6.2. Pertanto, l'impossibilità per il creditore di munirsi di un secondo titolo esecutivo deve essere valutata alla stregua dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) del principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009) e del processo (ex multis, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 9935 del 15/05/2015).
V.6.3. Con riguardo al caso in esame, lo scopo perseguito dall’appellante è la duplicazione del titolo esecutivo rappresentato dalla citata ordinanza di assegnazione somme al fine di eludere l’applicazione di una disciplina contemplata a tutela della par condicio creditorum dagli artt. 299, 164 e 166 D.Lgs. n. 14/2019 con l’apertura della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa poiché l’invocata statuizione di condanna giudiziale dell’Amministrazione Regionale nei confronti dell’appellante determinerebbe la costituzione di un’obbligazione autonoma rispetto a quella sancita dalla predetta ordinanza di assegnazione alla quale corrisponderebbe un diritto di credito nuovo e diverso rispetto a quello già vantato con la citata ordinanza in ragione della natura eterodeterminata del diritto e della diversità del relativo fatto costitutivo, ossia della fonte dell’obbligazione ex art. 1173 c.c..
V.6.4. La pronuncia di una sentenza di condanna, infatti, implicherebbe un nuovo rapporto obbligatorio tra l’appellante e l’Assessorato Regionale dell’Economia rispetto al quale l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa sarebbe del tutto estraneo, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista a tutela dell’interesse pubblico al rispetto della par condicio creditorum di siffatto ultimo Ente.
V.6.5. Il che pone la domanda in contrasto con l’ordinamento al punto da indurre il Collegio a qualificare l’iniziativa dell’appellante in termini di abuso del diritto processuale, non potendo ritenersi ammissibile una domanda preordinata a eludere l’applicazione di divieti espressamente previsti a tutela del concorso tra i creditori al fine di garantire il rispetto delle legittime cause di prelazione.
V.6.6. Considerato, infatti, che il legislatore ha esplicitamente affermato la revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili compiuti dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa ai sensi del combinato disposto dell’art. 166 co. 2 e dell’art. 299 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, la costituzione di un titolo esecutivo esclusivamente motivato dalla necessità di tutelare la pretesa economica di un creditore chirografario dal nocumento che patirebbe in ragione di quanto previsto dalla menzionata disciplina sarebbe in aperto contrasto con la medesima e con il diritto del terzo, ossia dell’Assessorato Regionale dell’Economia, a non pagare due volte il proprio debito, vale a dire una volta all’appellante e una volta all’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa.
V.6.7. La domanda di condanna, deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
V.7. A diverso esito si sarebbe, in ipotesi, pervenuti qualora la pretesa economica dell’appellante fosse stata formulata in termini risarcitori. Il credito vantato sarebbe stato, in tal caso, fondato su un fatto illecito e, quindi, la domanda non sarebbe stata propedeutica a duplicare un titolo giudiziale già esistente per eludere il concorso tra i creditori insinuati al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani, né dunque sarebbe risultata inammissibile.
V.7.1. Tuttavia tale tema non si pone, giacché l’appellante ha espressamente chiarito che la domanda non è stata formulata in termini risarcitori e il Collegio non può che prenderne atto.
V.8. Ne consegue il rigetto dell’appello.
VI. Le spese processuali.
VI.1. La peculiarità delle questioni di diritto dedotte in giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero le spese processuali del grado tra le parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de RA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IZ AN SQ FR, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ AN SQ FR | NO de RA |
IL SEGRETARIO