CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 50
CGARS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regionale Siciliana n. 8/2017

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.

  • Accolto
    Conferma della liquidazione coatta amministrativa nonostante la dichiarata incostituzionalità della norma abilitante

    La delibera è stata annullata in quanto basata su una norma dichiarata incostituzionale.

  • Inammissibile
    Domanda di condanna al pagamento di somme per omessa esecuzione di ordinanze di assegnazione

    La domanda è stata respinta in quanto, secondo il Collegio, la pretesa economica dell'appellante era volta a ottenere un ulteriore titolo esecutivo, duplicando quello già esistente (ordinanza di assegnazione), al fine di eludere l'applicazione della disciplina a tutela della par condicio creditorum. Tale richiesta è stata qualificata come inammissibile per abuso del diritto processuale.

  • Rigettato
    Richiesta di nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione della domanda di condanna al pagamento

    La domanda è stata respinta in quanto accessoria alla domanda di condanna al pagamento, anch'essa respinta.

  • Rigettato
    Illegittimità della deliberazione per violazione dell'art. 8 bis, comma 3, dello Statuto Speciale Regionale Siciliano

    La deliberazione è stata ritenuta legittima in quanto la liquidazione coatta amministrativa, pur potendo apparire un atto di straordinaria amministrazione, è stata considerata un atto necessitato e di ordinaria amministrazione nel contesto di grave crisi economica dell'ente, garantendo la continuità dell'azione amministrativa e la tutela dei creditori. La norma invocata dall'appellante non è stata ritenuta violata.

  • Rigettato
    Illegittimità della deliberazione per violazione dell'art. 8 bis dello Statuto Speciale Regionale Siciliano e dell'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 18 marzo 2022 n. 3

    La deliberazione è stata ritenuta legittima in quanto conseguenziale alla precedente delibera di liquidazione coatta amministrativa e, in relazione alla nomina del commissario straordinario, si è ritenuto che l'incarico precedente fosse implicitamente cessato con l'avvio della nuova procedura, legittimando la nomina secondo le norme invocate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 50
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 50
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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