2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
3. Il Governo fornisce altresi' alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticita' relative all'attuazione del PNRR.
4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.
5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attivita' istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalita' definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari competenti:
a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorita' trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parita' di genere e i giovani;
b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalita' di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».
7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attivita' istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici della contabilita' e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attivita' delle Camere, anche in forma congiunta, nonche' l'integrazione delle attivita' svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario.