CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2024, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
art. 553 c.p.c. – Opposizione agli atti proposta da soggetto estraneo al procedimento – Carenza di legittimazione AN DE EF Presidente PASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere AUGUSTO TATANGELO Consigliere AF SI Consigliere Ud. 24.1.2024 PU Cron. R.G.N. 14171/2023 TO SA Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 14171/2023 e N. 15233/2023 R.G. proposto da: EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a., in persona del procuratore speciale Francesco Cento, elettivamente domiciliata in Roma, Via Montesanto n. 25, presso lo studio dell’avv. Valentina Arruzzo, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Chiarelli, come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro LUCIANO CATANIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Nadia Gallitto, come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
e contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 3101 Anno 2024 Presidente: DE EF AN Relatore: SA TO Data pubblicazione: 02/02/2024 N. 14171/23 R.G. 2 STILE COSTRUZIONI s.r.l., CREDIT AGRICOLE ITALIA s.p.a. (già CREVAL s.p.a.) - intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2492/2022, depositata il 21.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 24.1.2024 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi - ribadite oralmente all’udienza odierna - che ha chiesto disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata;
udita l’avv. Nadia Gallitto. FATTI DI CAUSA In seno a pignoramento presso terzi promosso dalla LU NI s.r.l. nei confronti della propria debitrice Stile Costruzioni s.r.l. dinanzi al Tribunale di Siracusa, per il recupero di un credito di € 20.256,10, il terzo pignorato CR s.p.a. rese in un primo tempo (in data 26.6.2017) dichiarazione parzialmente positiva, per poi revocarla (in data 24.8.2017), essendo frattanto sopravvenuto (il 10.8.2017) un sequestro preventivo delle somme ex art. 321 c.p.p., nell’ambito di un procedimento penale. Con ordinanza riservata del giorno 8.1.2019, il giudice dell’esecuzione aretuseo, ritenuto che il sequestro non s’era ancora tramutato in confisca, ritenne - in applicazione della regola dell’ordo temporalis - prevalente il pignoramento, perché preesistente al disposto sequestro, e assegnò alla società pignorante, a parziale soddisfo del credito, la somma di € 5.072,22. LI TI s.p.a., informata dalla CR dell’accaduto, propose ricorso ex art. 617 c.p.c., rilevando l’illegittimità N. 14171/23 R.G. 3 dell’ordinanza di assegnazione, in quanto le somme assegnate erano già confluite nel Fondo Unico TI (FUG). Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto dall’opponente il giudizio di merito, con sentenza del 21.12.2022 il Tribunale di Siracusa rigettò l’opposizione, rilevando che non era applicabile la disciplina del codice antimafia e che, in assenza di disposizioni di contrario tenore (non essendo frattanto intervenuta la confisca), non poteva che prevalere il pignoramento già esistente alla data del sequestro. Avverso la predetta decisione LI TI s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la LU NI s.r.l., che ha pure depositato memoria. La Crédit Agricole Italia s.p.a. (incorporante la CR s.p.a., terza pignorata), nonché la debitrice Stile Costruzioni s.r.l., sono rimaste intimate. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite all’udienza, chiedendo disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per originario difetto di legittimazione dell’opponente, in quanto soggetto estraneo alla procedura esecutiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 547, comma 3, c.p.c., dell’art. 42, commi 7-novies e 7-decies del d.l. n. 207/2008, dell’art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, dell’art. 2, comma 2, lett. c, nonché degli artt. 3 e 4 del d.l. n. 143/2008 e ancora dell’art. 623 c.p.c. Si sostiene che, data la struttura a formazione progressiva del pignoramento presso terzi, giammai il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto assegnare le somme in parola al creditore pignorante, giacché esse – per effetto della N. 14171/23 R.G. 4 dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., resa dal terzo pignorato in data 24.8.2017 - erano definitivamente confluite nel FUG, sostanzialmente essendo divenute impignorabili, benché per causa successiva al pignoramento. 2.1 – Preliminarmente, occorre dar atto della già disposta riunione al presente ricorso del procedimento iscritto al N. 15233/2023 R.G., con ordinanza in pari data. 3.1 – Ciò posto, deve rilevarsi d’ufficio la originaria carenza di legitimatio ad opponendum in capo ad LI TI. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, l’odierna ricorrente non era parte del procedimento esecutivo e dunque non era legittimata a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. Infatti, come più volte affermato da questa Corte (v. Cass. n. 2868/2020; Cass. n. 14639/2014), è noto che “In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto, diverso dal terzo pignorato, che contesti l’appartenenza del credito all’esecutato è tenuto a far valere l’illegittimità della espropriazione con l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., restando esclusa, in quanto non sottoposto direttamente all’esecuzione, la sua legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti del processo”. Da tanto discende che, avuto riguardo alla sopravvenuta esistenza del vincolo penalistico – ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione al riguardo (id est, a prescindere dalla correttezza o meno, sul punto, della decisione qui impugnata) – il soggetto eventualmente legittimato a dolersi della (in ipotesi) erronea assegnazione ex art. 553 c.p.c., a parte la società esecutata, non poteva che essere il terzo pignorato CR s.p.a.; proprio su tale ultima società, infatti, N. 14171/23 R.G. 5 gravava il rischio di restare contemporaneamente escussa da due diversi creditori per il pagamento delle somme giacenti sul conto intestato alla Stile Costruzioni s.r.l.: ciò sia su iniziativa del creditore assegnatario EN NI s.r.l., sia da parte del gestore del FUG (o, in alternativa ed ove avesse già perduto la disponibilità delle somme per il loro riversamento al FUG, ad essere poi escussa, quale terza assegnata e quindi ormai debitrice in proprio, in forza dell’ordinanza di cui all’art. 553 c.p.c.). A fronte di una simile prospettiva, il terzo pignorato avrebbe nel caso potuto dolersi della statuizione del giudice dell’esecuzione, per non aver questi tenuto conto della tempestiva revoca (con atto del 24.8.2017) della prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (si veda, in proposito, l’insegnamento di Cass. n. 10912/2017, Cass. n. 13143/2017 e successive). Ma tanto non è avvenuto, sicché non occorre indugiare oltre, in proposito. 3.2 – Sotto diverso (ma connesso) profilo, occorre anche evidenziare che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. segna il momento conclusivo del pignoramento presso terzi (ex multis, Cass. n. 9903/2021). Proprio per tale ragione - come ancora condivisibilmente evidenziato dal Procuratore Generale - non v’è neppure modo di riqualificare l’opposizione formale di LI TI come opposizione di terzo all’esecuzione, ex art. 619 c.p.c., in quanto essa (a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa l’individuazione del soggetto effettivamente titolare della gestione delle somme destinate al FUG) è stata appunto proposta solo a procedura esecutiva già conclusa e definita, sicché sfugge al limite temporale di proponibilità di cui all’art. 620 c.p.c. (si veda, sul punto, la già citata Cass. n. 2868/2020, secondo cui “In N. 14171/23 R.G. 6 tema di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l’effettivo titolare del credito pignorato non può proporre l’opposizione di terzo dopo l’adozione dell’ordinanza di assegnazione perché lo strumento dell’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non è compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal provvedimento di assegnazione”). 4.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., stante la carenza di legittimazione attiva di LI TI s.p.a., soggetto estraneo al procedimento esecutivo in parola e dunque non abilitato ad opporre gli atti del procedimento stesso, ex art. 617 c.p.c. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione della entità della somma assegnata (ossia, “in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione” – v. Cass. n. 35878/2022), seguono la soccombenza, sia in relazione all’unico grado del giudizio di merito, sia in relazione al giudizio di legittimità. Nulla va disposto nei confronti delle intimate, che non hanno svolto difese.
P. Q. M.
la Corte, pronunciando sul ricorso nei procedimenti riuniti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio di merito, liquidate per l’odierna controricorrente in € 2.552,00 per compensi, e del giudizio di legittimità, che liquida per la stessa controricorrente in € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. N. 14171/23 R.G. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno
- ricorrente -
contro LUCIANO CATANIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Nadia Gallitto, come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
e contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 3101 Anno 2024 Presidente: DE EF AN Relatore: SA TO Data pubblicazione: 02/02/2024 N. 14171/23 R.G. 2 STILE COSTRUZIONI s.r.l., CREDIT AGRICOLE ITALIA s.p.a. (già CREVAL s.p.a.) - intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2492/2022, depositata il 21.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 24.1.2024 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi - ribadite oralmente all’udienza odierna - che ha chiesto disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata;
udita l’avv. Nadia Gallitto. FATTI DI CAUSA In seno a pignoramento presso terzi promosso dalla LU NI s.r.l. nei confronti della propria debitrice Stile Costruzioni s.r.l. dinanzi al Tribunale di Siracusa, per il recupero di un credito di € 20.256,10, il terzo pignorato CR s.p.a. rese in un primo tempo (in data 26.6.2017) dichiarazione parzialmente positiva, per poi revocarla (in data 24.8.2017), essendo frattanto sopravvenuto (il 10.8.2017) un sequestro preventivo delle somme ex art. 321 c.p.p., nell’ambito di un procedimento penale. Con ordinanza riservata del giorno 8.1.2019, il giudice dell’esecuzione aretuseo, ritenuto che il sequestro non s’era ancora tramutato in confisca, ritenne - in applicazione della regola dell’ordo temporalis - prevalente il pignoramento, perché preesistente al disposto sequestro, e assegnò alla società pignorante, a parziale soddisfo del credito, la somma di € 5.072,22. LI TI s.p.a., informata dalla CR dell’accaduto, propose ricorso ex art. 617 c.p.c., rilevando l’illegittimità N. 14171/23 R.G. 3 dell’ordinanza di assegnazione, in quanto le somme assegnate erano già confluite nel Fondo Unico TI (FUG). Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto dall’opponente il giudizio di merito, con sentenza del 21.12.2022 il Tribunale di Siracusa rigettò l’opposizione, rilevando che non era applicabile la disciplina del codice antimafia e che, in assenza di disposizioni di contrario tenore (non essendo frattanto intervenuta la confisca), non poteva che prevalere il pignoramento già esistente alla data del sequestro. Avverso la predetta decisione LI TI s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la LU NI s.r.l., che ha pure depositato memoria. La Crédit Agricole Italia s.p.a. (incorporante la CR s.p.a., terza pignorata), nonché la debitrice Stile Costruzioni s.r.l., sono rimaste intimate. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite all’udienza, chiedendo disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per originario difetto di legittimazione dell’opponente, in quanto soggetto estraneo alla procedura esecutiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 547, comma 3, c.p.c., dell’art. 42, commi 7-novies e 7-decies del d.l. n. 207/2008, dell’art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, dell’art. 2, comma 2, lett. c, nonché degli artt. 3 e 4 del d.l. n. 143/2008 e ancora dell’art. 623 c.p.c. Si sostiene che, data la struttura a formazione progressiva del pignoramento presso terzi, giammai il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto assegnare le somme in parola al creditore pignorante, giacché esse – per effetto della N. 14171/23 R.G. 4 dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., resa dal terzo pignorato in data 24.8.2017 - erano definitivamente confluite nel FUG, sostanzialmente essendo divenute impignorabili, benché per causa successiva al pignoramento. 2.1 – Preliminarmente, occorre dar atto della già disposta riunione al presente ricorso del procedimento iscritto al N. 15233/2023 R.G., con ordinanza in pari data. 3.1 – Ciò posto, deve rilevarsi d’ufficio la originaria carenza di legitimatio ad opponendum in capo ad LI TI. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, l’odierna ricorrente non era parte del procedimento esecutivo e dunque non era legittimata a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. Infatti, come più volte affermato da questa Corte (v. Cass. n. 2868/2020; Cass. n. 14639/2014), è noto che “In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto, diverso dal terzo pignorato, che contesti l’appartenenza del credito all’esecutato è tenuto a far valere l’illegittimità della espropriazione con l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., restando esclusa, in quanto non sottoposto direttamente all’esecuzione, la sua legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti del processo”. Da tanto discende che, avuto riguardo alla sopravvenuta esistenza del vincolo penalistico – ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione al riguardo (id est, a prescindere dalla correttezza o meno, sul punto, della decisione qui impugnata) – il soggetto eventualmente legittimato a dolersi della (in ipotesi) erronea assegnazione ex art. 553 c.p.c., a parte la società esecutata, non poteva che essere il terzo pignorato CR s.p.a.; proprio su tale ultima società, infatti, N. 14171/23 R.G. 5 gravava il rischio di restare contemporaneamente escussa da due diversi creditori per il pagamento delle somme giacenti sul conto intestato alla Stile Costruzioni s.r.l.: ciò sia su iniziativa del creditore assegnatario EN NI s.r.l., sia da parte del gestore del FUG (o, in alternativa ed ove avesse già perduto la disponibilità delle somme per il loro riversamento al FUG, ad essere poi escussa, quale terza assegnata e quindi ormai debitrice in proprio, in forza dell’ordinanza di cui all’art. 553 c.p.c.). A fronte di una simile prospettiva, il terzo pignorato avrebbe nel caso potuto dolersi della statuizione del giudice dell’esecuzione, per non aver questi tenuto conto della tempestiva revoca (con atto del 24.8.2017) della prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (si veda, in proposito, l’insegnamento di Cass. n. 10912/2017, Cass. n. 13143/2017 e successive). Ma tanto non è avvenuto, sicché non occorre indugiare oltre, in proposito. 3.2 – Sotto diverso (ma connesso) profilo, occorre anche evidenziare che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. segna il momento conclusivo del pignoramento presso terzi (ex multis, Cass. n. 9903/2021). Proprio per tale ragione - come ancora condivisibilmente evidenziato dal Procuratore Generale - non v’è neppure modo di riqualificare l’opposizione formale di LI TI come opposizione di terzo all’esecuzione, ex art. 619 c.p.c., in quanto essa (a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa l’individuazione del soggetto effettivamente titolare della gestione delle somme destinate al FUG) è stata appunto proposta solo a procedura esecutiva già conclusa e definita, sicché sfugge al limite temporale di proponibilità di cui all’art. 620 c.p.c. (si veda, sul punto, la già citata Cass. n. 2868/2020, secondo cui “In N. 14171/23 R.G. 6 tema di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l’effettivo titolare del credito pignorato non può proporre l’opposizione di terzo dopo l’adozione dell’ordinanza di assegnazione perché lo strumento dell’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non è compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal provvedimento di assegnazione”). 4.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., stante la carenza di legittimazione attiva di LI TI s.p.a., soggetto estraneo al procedimento esecutivo in parola e dunque non abilitato ad opporre gli atti del procedimento stesso, ex art. 617 c.p.c. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione della entità della somma assegnata (ossia, “in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione” – v. Cass. n. 35878/2022), seguono la soccombenza, sia in relazione all’unico grado del giudizio di merito, sia in relazione al giudizio di legittimità. Nulla va disposto nei confronti delle intimate, che non hanno svolto difese.
P. Q. M.
la Corte, pronunciando sul ricorso nei procedimenti riuniti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio di merito, liquidate per l’odierna controricorrente in € 2.552,00 per compensi, e del giudizio di legittimità, che liquida per la stessa controricorrente in € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. N. 14171/23 R.G. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno