Articolo 304 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 285Articolo 305
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31 dicembre 2019
Art. 304. Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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