Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 304. Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
Commentari • 29
- 1. Brevi note su bene giuridico e sostenibilitàSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 23 maggio 2025 · 1
SOMMARIO: Il saggio indaga la possibilità di sottoporre la nozione di “bene” a una concettualizzazione alla luce del principio sostenibilità. La ridefinizione del concetto di bene nella prospettiva della preservazione delle risorse naturali influenza il contenuto della proprietà e delle altre forme dell'appartenenza, introducendo tanto un nuovo limite anti-dissipatorio quanto un interesse positivo alla preservazione della risorsa. ABSTRACT: The essay investigates the possibility of submitting the notion of “good” to a conceptualization in light of the sustainability principle. The redefinition of the concept of the good from the perspective of the preservation of natural resources …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 65
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 94Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati: Dott. Giorgio Latti Presidente Dott. Bruno Malagoli Giudice est. Dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 6-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. promosso in proprio da Parte_1 (p. iva: P.IVA_1 ) con sede in SI, via Scorpione n. 10, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Dedoni, sito in Cagliari, via Pasquale Tola n. 21, che la rappresenta e difende, in virtù della procura in …Leggi di più...
- par condicio creditorum·
- insolvenza·
- art. 2545-terdecies c.c.·
- impresa sociale·
- art. 297 CCII·
- commissario liquidatore·
- giurisdizione giudice italiano·
- art. 14 d.lgs. n. 112/2017·
- divieto azioni esecutive individuali·
- liquidazione coatta amministrativa