Art. 10.
Le tasse di cui agli articoli 1, n. 36, e 7, nonche' le differenze di tasse sui provvedimenti amministrativi rilasciati o vidimati a decorrere dal 1 gennaio 1949, vanno corrisposte nella misura prevista dalla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Le tasse di cui agli articoli 1, n. 36, e 7, nonche' le differenze di tasse sui provvedimenti amministrativi rilasciati o vidimati a decorrere dal 1 gennaio 1949, vanno corrisposte nella misura prevista dalla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.