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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1379/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) EP RI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) OS La TA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1379 2021
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Amato Giulia e Parte_1 C.F._1
l'Avv. Amato EP;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Martorana Paolo Controparte_1 C.F._2
SC
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2021, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dalla quale ha avuto la figlia (classe Controparte_1 Per_1
2016), e di essere legalmente separato dalla moglie, ha chiesto all'intestato Tribunale di: i) dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
ii) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il
1 riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della resistente;
iii) confermare le statuizioni della separazione relative al mantenimento indiretto della minore ed alla regolamentazione del diritto di visita.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, si è associata alla Controparte_1 domanda di divorzio ed ha chiesto al Tribunale: i) il riconoscimento di un contributo di
600,00 euro mensili per il mantenimento indiretto della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ii) l'affidamento esclusivo della minore con regolamentazione del diritto di visita del padre.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 6 aprile 2022, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma VIII, legge 898/70, confermando le condizioni della separazione contenute nell'ordinanza provvisoria del 20 giugno 2019.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 858/2022 sullo status, la causa, istruita mediante l'assunzione di informazioni da parte dei Servizi sociali del Comune di Ficarazzi ed effettuata l'audizione della minore, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 15 maggio 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Relativamente alla domanda di affidamento esclusivo, si osserva che il regime preferenziale dell'affido condiviso previsto dall'art. 337 quater comma I cc può essere derogato in favore di un diverso modello “ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (…)” (Cass. 6535/19).
Tra le ipotesi più significative sottoposte al vaglio della giurisprudenza si possono menzionare, senza pretesa di esaustività: i) i casi di violenza da parte di uno dei genitori nei confronti dei figli e/o nei confronti dell'altro genitore in presenza dei figli;
ii) il totale disinteresse da parte di un genitore;
iii) la sussistenza di gravi carenze nelle capacità genitoriali;
iv) il rifiuto radicato ed ostinato di un genitore da parte del minore;
v) l'acceso contrasto e l'assoluta incomunicabilità tra i genitori;
vi) l'inidoneità caratteriale, pedagogica e morale di un genitore;
vii) i rilevanti inconvenienti che deriverebbero dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Pag. 2 di 5 Nella specie, sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre tenuto conto del totale disinteresse mostrato dal ricorrente verso la figlia Per_1
Ed infatti il come relazionato dai Servizi incaricati il 28 dicembre 2023, dopo la Parte_1 fine dell'unione matrimoniale si è completamento allontanato dalla bambina, non l'ha mai cercata, non ha mai chiesto sue notizie neppure in occasione dei compleanni, non ha mai cercato di instaurare alcun tipo di rapporto.
Padre e figlia è come se vivessero in due mondi paralleli, totalmente estranei l'uno all'altra, e nulla ha fatto il er attenuare la distanza che si è venuta a creare. Anzi, ha ampliato Parte_1 la frattura costruendosi una nuova famiglia ed andando a vivere Torino, cancellando ogni traccia della propria presenza dalla vita della figlia.
Si aggiunga che il non si è neppure presentato dai Servizi incaricati, né ha cercato Parte_1 di contattarli, rendendo così vano il tentativo di organizzazione di incontri presso lo Spazio
Neutro al fine di ripristinare il legame familiare.
Un siffatto atteggiamento di totale disinteresse denota una grave e manifesta carenza nella capacità genitoriale in capo al che né ha fatto, né è disposto a fare il padre. Parte_1
dal canto suo, sentita in audizione, non ha manifestato slancio alcuno verso il Per_1 [...]
non riconosce il suo ruolo genitoriale e considera come padre il compagno attuale Pt_1 della madre, . Persona_2
In tale contesto, l'unica soluzione tutelante per la minore è l'affidamento super-esclusivo alla la quale, come segnalato dai Servizi, si è mostrata pienamente capace in prima Per_3 persona ed insieme al nuovo compagno di assicurare alla figlia le attenzioni, la presenza,
l'affetto e le cure di cui ha bisogno.
In ordine al diritto di visita, stante la situazione attuale, deve disporsi che il possa Parte_1 incontrare la figlia esclusivamente presso i locali dello Spazio Neutro del Comune di residenza della minore, da attivare dietro sua richiesta.
Passando alle questioni di natura economica, giova ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso
Pag. 3 di 5 ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
In ordine al quantum debeatur occorre tener presente che: i) la minore vive stabilmente con la ii) il ricorrente lavora quale agente scelto della Polizia di Stato ed ha un reddito di Per_3
30.000 euro annui (cfr certificazione unica per l'anno 2021 depositata).
Tenuto conto di tali elementi appare, allora, equo porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla a titolo di mantenimento indiretto della minore, Per_3
l'importo di euro 500,00.
A ciò si aggiunga il concorso al 50% nelle spese straordinarie nell'interesse della figlia.
Da ultimo, va dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di accertamento dell'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile in ragione del fatto che la resistente, costituendosi in giudizio, non ha fatto alcuna domanda tesa conseguire il citato beneficio economico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n. 858 del 19 ottobre 2022, pubblicata il 24 ottobre 2022, così provvede:
DISPONE l'affidamento super-esclusivo della minore nata a [...] il Persona_4
20 aprile 2016, alla madre;
Controparte_1
DISPONE che gli incontri padre-figlia possano svolgersi presso i locali dello Spazio Neutro del Comune di residenza della minore, da attivare su richiesta del genitore Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento indiretto della figlia la somma complessiva Persona_4 di € 500,00, mensili rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie in favore della figlia siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento negativo dell'assegno divorzile;
Pag. 4 di 5 CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
OS La TA EP RI
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) EP RI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) OS La TA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1379 2021
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Amato Giulia e Parte_1 C.F._1
l'Avv. Amato EP;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Martorana Paolo Controparte_1 C.F._2
SC
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2021, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dalla quale ha avuto la figlia (classe Controparte_1 Per_1
2016), e di essere legalmente separato dalla moglie, ha chiesto all'intestato Tribunale di: i) dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
ii) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il
1 riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della resistente;
iii) confermare le statuizioni della separazione relative al mantenimento indiretto della minore ed alla regolamentazione del diritto di visita.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, si è associata alla Controparte_1 domanda di divorzio ed ha chiesto al Tribunale: i) il riconoscimento di un contributo di
600,00 euro mensili per il mantenimento indiretto della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ii) l'affidamento esclusivo della minore con regolamentazione del diritto di visita del padre.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 6 aprile 2022, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma VIII, legge 898/70, confermando le condizioni della separazione contenute nell'ordinanza provvisoria del 20 giugno 2019.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 858/2022 sullo status, la causa, istruita mediante l'assunzione di informazioni da parte dei Servizi sociali del Comune di Ficarazzi ed effettuata l'audizione della minore, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 15 maggio 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Relativamente alla domanda di affidamento esclusivo, si osserva che il regime preferenziale dell'affido condiviso previsto dall'art. 337 quater comma I cc può essere derogato in favore di un diverso modello “ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (…)” (Cass. 6535/19).
Tra le ipotesi più significative sottoposte al vaglio della giurisprudenza si possono menzionare, senza pretesa di esaustività: i) i casi di violenza da parte di uno dei genitori nei confronti dei figli e/o nei confronti dell'altro genitore in presenza dei figli;
ii) il totale disinteresse da parte di un genitore;
iii) la sussistenza di gravi carenze nelle capacità genitoriali;
iv) il rifiuto radicato ed ostinato di un genitore da parte del minore;
v) l'acceso contrasto e l'assoluta incomunicabilità tra i genitori;
vi) l'inidoneità caratteriale, pedagogica e morale di un genitore;
vii) i rilevanti inconvenienti che deriverebbero dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Pag. 2 di 5 Nella specie, sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre tenuto conto del totale disinteresse mostrato dal ricorrente verso la figlia Per_1
Ed infatti il come relazionato dai Servizi incaricati il 28 dicembre 2023, dopo la Parte_1 fine dell'unione matrimoniale si è completamento allontanato dalla bambina, non l'ha mai cercata, non ha mai chiesto sue notizie neppure in occasione dei compleanni, non ha mai cercato di instaurare alcun tipo di rapporto.
Padre e figlia è come se vivessero in due mondi paralleli, totalmente estranei l'uno all'altra, e nulla ha fatto il er attenuare la distanza che si è venuta a creare. Anzi, ha ampliato Parte_1 la frattura costruendosi una nuova famiglia ed andando a vivere Torino, cancellando ogni traccia della propria presenza dalla vita della figlia.
Si aggiunga che il non si è neppure presentato dai Servizi incaricati, né ha cercato Parte_1 di contattarli, rendendo così vano il tentativo di organizzazione di incontri presso lo Spazio
Neutro al fine di ripristinare il legame familiare.
Un siffatto atteggiamento di totale disinteresse denota una grave e manifesta carenza nella capacità genitoriale in capo al che né ha fatto, né è disposto a fare il padre. Parte_1
dal canto suo, sentita in audizione, non ha manifestato slancio alcuno verso il Per_1 [...]
non riconosce il suo ruolo genitoriale e considera come padre il compagno attuale Pt_1 della madre, . Persona_2
In tale contesto, l'unica soluzione tutelante per la minore è l'affidamento super-esclusivo alla la quale, come segnalato dai Servizi, si è mostrata pienamente capace in prima Per_3 persona ed insieme al nuovo compagno di assicurare alla figlia le attenzioni, la presenza,
l'affetto e le cure di cui ha bisogno.
In ordine al diritto di visita, stante la situazione attuale, deve disporsi che il possa Parte_1 incontrare la figlia esclusivamente presso i locali dello Spazio Neutro del Comune di residenza della minore, da attivare dietro sua richiesta.
Passando alle questioni di natura economica, giova ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso
Pag. 3 di 5 ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
In ordine al quantum debeatur occorre tener presente che: i) la minore vive stabilmente con la ii) il ricorrente lavora quale agente scelto della Polizia di Stato ed ha un reddito di Per_3
30.000 euro annui (cfr certificazione unica per l'anno 2021 depositata).
Tenuto conto di tali elementi appare, allora, equo porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla a titolo di mantenimento indiretto della minore, Per_3
l'importo di euro 500,00.
A ciò si aggiunga il concorso al 50% nelle spese straordinarie nell'interesse della figlia.
Da ultimo, va dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di accertamento dell'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile in ragione del fatto che la resistente, costituendosi in giudizio, non ha fatto alcuna domanda tesa conseguire il citato beneficio economico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n. 858 del 19 ottobre 2022, pubblicata il 24 ottobre 2022, così provvede:
DISPONE l'affidamento super-esclusivo della minore nata a [...] il Persona_4
20 aprile 2016, alla madre;
Controparte_1
DISPONE che gli incontri padre-figlia possano svolgersi presso i locali dello Spazio Neutro del Comune di residenza della minore, da attivare su richiesta del genitore Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento indiretto della figlia la somma complessiva Persona_4 di € 500,00, mensili rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie in favore della figlia siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento negativo dell'assegno divorzile;
Pag. 4 di 5 CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
OS La TA EP RI
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