Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Orlando Navarra, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Aosta, av. Conseil des Commis, 24;
contro
Comune di La Salle, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Roullet e Rosario Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Scipioni, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Aosta, via De Lostan, 24;
Regione Autonoma Valle d'Aosta, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e Presidenza della Rava, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“del permesso di Costruire in Sanatoria n. -OMISSIS- emesso dal Comune di La Salle il 2 luglio 2024 nonché di ogni atto presupposto o consequenziale comunque lesivo, ancorché́ non conosciuti, con particolare riferimento alla concessione edilizia -OMISSIS- del 10 maggio 2012 e successive varianti”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 3 luglio 2025:
“dell’autorizzazione alla demolizione prot -OMISSIS- del 27 dicembre 2012”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13 gennaio 2026:
“del permesso di Costruire in Sanatoria n. -OMISSIS- emesso dal Comune di La Salle il 2 luglio 2024 nonché di ogni atto presupposto o consequenziale comunque lesivo, ancorché́ non conosciuti, con particolare riferimento alla concessione edilizia -OMISSIS- del 10 maggio 2012 e successive varianti”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di La Salle e delle società -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 aprile 2026 il dott. CA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT e TT
1. Il 10 maggio 2012 il comune di La Salle ha rilasciato alla Società -OMISSIS- la concessione edilizia n. -OMISSIS- per il restauro e risanamento conservativo di un fabbricato da destinarsi a civile abitazione.
2. Il 20 maggio 2012 è stato sottoscritto un contratto tra la -OMISSIS- e l’odierna ricorrente per la demolizione e ricostruzione del fabbricato de quo .
3. Il 14 giugno 2013 la committente ha richiesto una variante in corso d’opera e il 27 marzo 2014 essa è subentrata alla ricorrente nella gestione del cantiere.
4. Il 26 marzo 2015 la -OMISSIS- ha ottenuto il certificato di agibilità e ha iniziato la vendita delle unità abitative.
5. Nel 2023 la ricorrente ha avviato una procedura arbitrale nei confronti della -OMISSIS- per ottenere l'annullamento dei contratti e il pagamento delle lavorazioni da essa effettuate.
6. Il 2 luglio 2024 la -OMISSIS- ha ottenuto dal Comune un permesso di costruire in sanatoria; il successivo 30 agosto 2024 la ricorrente ha chiesto un intervento in autotutela sul titolo rilasciato e, stante l’inerzia dell’amministrazione procedente, l’atto è stato impugnato con il presente ricorso, che è stato successivamente integrato con due motivi aggiunti.
7. Dopo una serie di rinvii, derivanti dalle esigenze difensive delle parti, all’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
8. Il ricorso introduttivo censura la violazione della l.r. n. 11/1998; degli artt. 1, 2, 2- bis , 3, 21- septies e 21- octies della legge n. 241/1990; dell’art. 77 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione procedente.
Le censure sono state, poi, approfondite nei successivi motivi aggiunti, con cui è stata contestata la validità dell’autorizzazione alla demolizione del fabbricato ed è stato evidenziato che il processo penale in corso confermerebbe l’illegittima degli atti impugnati.
9. Il Collegio reputa fondata, e dirimente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevato sia dal resistente sia dalla controinteressata.
Come noto, affinché possa pervenirsi ad una decisione di merito è necessaria la sussistenza delle condizioni dell'azione (ossia, della titolarità in capo al ricorrente sia della legittimazione sia dell'interesse al ricorso); esse sono infatti necessarie per evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una sorta di giurisdizione oggettiva, in cui, più che gli interessi di parte, si finisca per tutelare l'astratto interesse alla legalità amministrativa.
In particolare, l’azione può essere proposta solo dal titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato.
Quanto all’interesse a ricorrere (previsto dall’art. 100 del codice di procedura civile e applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, del codice del processo amministrativo), esso comporta che l’ammissibilità del ricorso sia subordinata alla sussistenza di una precisa utilità o posizione di vantaggio che il ricorrente potrebbe ottenere in caso di accoglimento del ricorso.
Esso è infatti «utile a escludere dal novero del giuridicamente rilevante, nonché soprattutto dall’ambito di meritevolezza della tutela, gli interessi meramente “emulativi” (quelli, cioè, di cui all’art. 833 cod. civ., non tutelati neppure secondo il diritto civile), gli interessi “abietti o futili” e gli interessi “estorsivi” (cioè volti soltanto a imporre una transazione alla controparte, perché privi d’ogni intrinseca satisfattività per la parte che agisce): riassuntivamente, gli interessi oggettivamente del tutto inconsistenti» (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 22 dicembre 2025, n. 1011).
Inoltre, con specifico riferimento alla materia urbanistica, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito, nella pronuncia n. 22/2021, che il solo presupposto della vicinitas dell'intervento edilizio, in quanto incidente su un'area posta nelle immediate vicinanze della proprietà dell'interessato, non risulta sufficiente a radicare l'interesse alla contestazione dei relativi atti di assenso, essendo necessario che si accompagni, quantomeno, alla specifica allegazione di una lesione derivante dal mutato assetto del territorio per effetto di questi ultimi.
Detto altrimenti, anche se si volesse ritenere che il proprietario di un fondo confinate abbia una legittimazione all’azione che deriva dalla sussistenza della c.d. vicinitas «ai fini dell'ammissibilità del ricorso, tuttavia, il sistema processuale amministrativo impone al proprietario del fondo confinante di provare l'esistenza di un'ulteriore condizione dell'azione, l'interesse a ricorrere, che si manifesta nel pregiudizio concreto subìto da parte ricorrente a seguito dell'opera abusiva» ( ex multis, T.A.R. Campania, sez. VI, 21 settembre 2022, n. 5848).
Tanto premesso in linea generale, la società ricorrente non ha alcun interesse all’impugnazione poiché essa vanta un interesse meramente economico nei confronti della controinteressata.
Del resto, è la stessa società ad aver evidenziato che il suo interesse deriva dalla necessità di evitare di sanare “l’insanabile”, posto che «la “sanatoria” ottenuta illecitamente, in spregio alle normative applicabili, perpetrerebbe all’infinito la truffa delle successive rivendite degli alloggi a terzi ed ignari acquirenti i quali, nonostante l’asserita “sanatoria” avrebbero sempre titolo a contestare tutto. Inoltre si configurerebbe il danno erariale per il mancato incasso del doppio del valore dei beni che il Comune avrebbe dovuto attivare attraverso l’utilizzo della corretta procedura prevista per legge ovvero diffida, ordine di demolizione ed acquisizione al patrimonio del Comune».
A suo dire, inoltre, avrebbe «interesse a distaccare la propria responsabilità sia da -OMISSIS- sia dal COMUNE DI LA SALLE» a cui si aggiungerebbe quello dei «proprietari al mantenimento della “cosiddetta sanatoria” non può prevalere nei confronti dell’Ordinamento giuridico e dei futuri ed ignari acquirenti poiché in tal caso si configurerebbero i reati di truffa».
Infine, nella propria memoria del 15 ottobre 2025, dopo aver prospettato il proprio interesse in termini del tutto generici (impedire che un atto amministrativo «incida sulla regolarità e sull’immagine delle opere che essa ha realizzato» e «tutelare la propria responsabilità professionale e civile nei confronti degli acquirenti e della collettività») ha affermato di aver agito per «garantire la legalità del procedimento edilizio, che non può essere distorto da un soggetto non più titolato a rappresentare la proprietà né a ottenere benefici edilizi».
Invero, si tratta di un interesse in parte generico (nella parte in cui afferma la necessità di separare formalmente la propria posizione da quella della controinteressata e del comune) e che, nella prestante parte, non attiene alla sfera giuridica della società.
A ciò si deve aggiungere che la ricorrente ha impugnato un provvedimento che legittima la realizzazione dell’opera e che, quindi, la esenterebbe da eventuali responsabilità.
Si rammenta, infatti, che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.P.R: 380/2001 «Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso». Sicché non solo la ricorrente non trarrebbe alcun giovamento dall’eventuale annullamento degli atti impugnati ma, paradossalmente, l’accoglimento del ricorso la costringerebbe a dover giustificare il proprio operato.
Del tutto fuori fuoco è, infine, l’asserita necessità di annullare il provvedimento per non incappare in una causa di responsabilità civile ex artt. 1669 e 2043 c.c., posto che essa prescinde dall’eventuale abusività dell’opera essendo connessa alle modalità di costruzione: il costruttore risponde infatti per non aver eseguito l’opera a regola d’arte e non per aver realizzato una costruzione abusiva. Senza contare che la responsabilità ex art. 1699 c.c. è venuta meno nel marzo 2014 in quanto è decorso il termine decennale dalla realizzazione delle opere.
14. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
15. In virtù delle peculiarità della vicenda e della natura della presente decisione, il Collegio reputa equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI MO, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
CA PA, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| CA PA | PI MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.