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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 164. Pagamenti di crediti non scaduti e postergati 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della societa' se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l' articolo 2467, secondo comma, codice civile .
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della societa' assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della societa' se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l' articolo 2467, secondo comma, codice civile .
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della societa' assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
Commentari • 13
- 1. Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditorihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura. 2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.599 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 14558Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: IV NA LE nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Bari IT la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUCA SCIARRETTA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria presentata dall'avv. Vittorio Cardinale, difensore di fiducia dell'imputato, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15.4.2025, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di VA NA LE, che l'aveva dichiarata colpevole del reato di tentato furto in abitazione. 2.Avverso la …Leggi di più...
- tempus commissi delicti·
- sospensione condizionale pena·
- art. 192 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- tentato furto in abitazione·
- art. 2 cod. pen.·
- art. 25 comma 2 cost.·
- art. 164 c.p.·
- principio oltre ogni ragionevole dubbio·
- art. 56 comma 2 cod. pen.·
- errata applicazione legge penale·
- art. 133 cod. pen.·
- doppia conforme·
- art. 163 c.p.·
- omessa valutazione prova