Articolo 164 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
Art. 164. Pagamenti di crediti non scaduti e postergati 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della societa' se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l' articolo 2467, secondo comma, codice civile .
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della societa' assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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