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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Riccardo MELE - Consigliere
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 40 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gennaccari CP_1
CP_2
[...]
(C.F. e nr. di iscrizione al R.I. di Milano n. 11241140158),
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Polacchini e Luca Andrisani
-APPELLATA-
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di p.c. del 4 maggio 2022, celebratasi in forma cartolare con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione del 21.07.2017 regolarmente notificato il 10.06.2015 la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la n persona de legale rappresentante pro-tempore per sentir CP_2
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) dichiarare affetto da nullità insanabile il negozio de quo, per l'effetto condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla sig.ra oltre interessi Pt_1
dalla data dell'occorso e sino al soddisfo, nella misura convenzionale di €10.000,00 o altra somma da determinarsi. Oltre a risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese di lite. Asseriva l'attrice che solo a seguito della morte del marito apprendeva di essere titolare di un n. Parte_2
1010030211 nonché di essere cointestataria con il marito di n.1174100, contratti dalla Parte_3
stessa certamente non sottoscritti. Si costituiva in giudizio la la quale nella piena CP_2
impugnativa di quanto ex adverso dedotto chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Istruita la causa con produzione documentale, e CTU grafologica, precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali, veniva fissata l'udienza del 12.07.2019 per la discussione.”
Con sentenza n. 2465/2019, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda in quanto infondata, compensando le spese di lite tra parti, ad eccezione di quelle di c.t.u., che ha posto a carico dell'attrice. Nello specifico, il Tribunale ha rilevato che quest'ultima si è limitata ad affermare il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, laddove, dalla documentazione in atti, non espressamente e specificamente contestata, si evince chiaramente che la era senza dubbio venuta a conoscenza Pt_1
del contratto de quo in occasione della telefonata intercorsa con la in data CP_3
30.12.2015, telefonata con cui la convenuta aveva invitato l'attrice ad attivare il conto per procedere all'erogazione del prestito. Inoltre, ha sottolineato il Tribunale, il fatto che le rate del finanziamento siano sempre state pagate senza alcuna contestazione con addebito
RID su conto cointestato con il marito (la cointestazione del conto presupponeva che entrambi i coniugi fossero destinatari delle informative di legge concernenti i contratti
2 sottoscritti) non può che indurre a ritenere che l'attrice abbia tacitamente riconosciuto il contratto a lei riconducibile. Pertanto, ha continuato il Tribunale, la mera contestazione della firma apocrifa apposta in calce al contratto di finanziamento e ai moduli ad esso allegati, pur accertata dal consulente d'ufficio, non è sufficiente a comportare l'accoglimento della domanda attorea.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.01.2020, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto alla
Corte, in totale accoglimento della domanda attorea, di dichiarare la nullità insanabile del contratto di finanziamento, e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento di tutti i danni patiti dall'attrice, oltre agli interessi dalla data dell'occorso sino al soddisfo, nella misura convenzionale di euro 10.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché con condanna della controparte alla rifusione del danno nella misura ritenuta dal
Collegio per violazione dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa del 24.09.2020, si è costituita in giudizio la quale ha CP_2
chiesto, in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
in alternativa, che il gravame sia dichiarato inammissibile ex art. 345 c.p.c., quantomeno con riferimento alle censure proposte per la prima volta in appello;
in via preliminare, che sia rigettata nel merito l'impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, il Collegio ha introitato la causa per la decisione all'udienza del 4.05.2022, assegnando alle parti termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea e falsa interpretazione e totale disapplicazione del disposto normativo ex artt. 113, 115 e 116 c.p.c.”, la difesa appellante censura l'omessa valutazione di una serie di circostanze - dedotte da parte attrice in corso di causa e risultanti dalla documentazione versata in atti - che, se fossero state tenute in debita considerazione, avrebbero condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Specificamente, il Tribunale (e, prima ancora, il back office della banca) avrebbe omesso
3 di dare il giusto rilievo a una serie di discrepanze, risultanti dal contratto di finanziamento, quali la non riconducibilità alla delle utenze in esso indicate, che avrebbero Pt_1
dovuto far ritenere, in primis, “che ci fosse qualcosa di strano” (pag. 5 atto di appello) e, in secundis, che giammai ella avrebbe potuto avere contezza dell'esistenza del contratto in questione, data l'impossibilità oggettiva di ricevere le comunicazioni ad esso relative. La domanda attorea, sostiene l'appellante, sarebbe stata inopinatamente rigettata, e ciò a dispetto delle citate risultanze probatorie, del disconoscimento da parte della stessa di ogni rapporto con la Banca convenuta, e degli esiti cui è pervenuto il c.t.u. Dr. il quale Per_1
ha ritenuto che “la maggior parte dei connotati ha evidenziato delle dissonanze tali da indirizzare nel senso della apocrifia il risultato della comparazione” .
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Della nullità-inesistenza del contratto de quo, falsa interpretazione ed erronea valutazione del disposto normativo degli Artt. 1418 e 1325 Codice di
Merito Civile”, l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia gravata, per non aver il giudice a quo ritenuto la nullità e/o inesistenza del contratto di finanziamento, nonostante la non riconducibilità alla presunta intestataria della sottoscrizione apposta sul contratto per cui
è causa. Tale contratto non può che essere ritenuto inesistente, per difetto dei requisiti minimi essenziali richiesti dalla legge. Peraltro, posta l'impossibilità oggettiva per l'attrice di avere avuto contezza dell'occorso prima della morte del coniuge, è da escludersi che tale contratto possa essere, per lei, fonte di responsabilità per inadempimento.
3. Esaminati congiuntamente i due anzidetti motivi d'appello, previa espunzione dei profili in fatto introdotti per la prima volta in appello (in ordine alle discrepanze risultanti dal contratto di finanziamento rispetto ai dati indicati sui documenti forniti alla banca), come fondatamente eccepito da parte appellata, ritiene questa Corte che le argomentazioni con gli stessi proposte siano idonee a fondare l'accoglimento dell'appello.
3. L'accertamento da parte del primo giudice della mancanza di autografia delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili a e da quest'ultima Parte_1
disconosciute, in calce al contratto di apertura di conto corrente n. 8687890 cointestato con il coniuge sottoscritto in data 14.12.2015 ed in calce al modulo di Persona_2
adesione del n. 15987353 sottoscritto in pari data, versati in atti (l'ultimo, Parte_2
in copia), non è stato impugnato ed è pertanto incontestato.
4 3.1. Posta tale premessa, ritiene la Corte che tale accertamento definitivo imponga di ritenere che gli anzidetti contratti siano privi di effetti giuridici nei confronti dell'apparente sottoscrittrice, in quanto deve escludersi che , pur identificata in tali Parte_1
contratti come parte contraente, li abbia effettivamente sottoscritti, sicchè non può affermarsi che ella abbia assunto le obbligazioni scaturenti da tali regolamenti contrattuali.
Trattandosi di contratti bancari e, pertanto di negozi per i quali è previsto l'obbligo di stipulazione in forma scritta ex art. 117 TUB, l'impossibilità di riferire il contenuto dell'accordo al soggetto che appare esserne il sottoscrittore, e, pertanto, in mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto, l'accordo fra le parti intervenute nell'atto, rende quest'ultimo nullo ai sensi dell'art. 1418 secondo comma c.c. in relazione all'art. 1325 c.c. ed impedisce in radice la possibilità di una ratifica ai sensi dell'art. 1399 c.c. (Cass. n.
22891/2016).
Tale conclusione appare ineludibile.
3.2. Quanto alla tesi di econdo cui i contratti in questione sarebbero stati CP_2
sottoscritti congiuntamente da e dal coniuge in data Parte_1 Persona_2
14.12.2015 presso il centro commerciale “Mongolfiera” sito in Lecce secondo le cd. modalità “face to face”, totalmente incompatibile con gli accertamenti svolti dal CTU sull'autografia delle firme di sottoscrizione dei contratti apparentemente riconducibili all'odierna appellante, non ha avuto alcun riscontro, avendo la banca convenuta omesso di adottare al riguardo iniziative istruttorie.
4. Va aggiunto solo - per quanto possa occorrere - che l'ipotesi dell'eventuale attribuzione al proprio coniuge, da parte della della facoltà di sottoscrivere la Pt_1
documentazione contrattuale con il proprio nominativo, sulla base di un previo concerto al riguardo (non appare ragionevole ipotizzare che la firma sia stata apposta da persona diversa da quest'ultimo, anche se la non ha mai ritenuto di esplicitare tale Pt_1
passaggio ricostruttivo), non risulta introdotta nell'odierno giudizio, nè espressamente affrontata dalle odierne parti in lite.
5. Va pertanto dichiarata la nullità dei contratti dedotti in giudizio, recanti le sottoscrizioni apparentemente riconducibili a di cui è stata accertata l'apocrifia. Parte_1
5 6. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni reiterata dalla nella precisazione delle conclusioni, stante la sua assoluta genericità, priva com'è Pt_1
di qualsivoglia prospettazione in ordine ad eventuali danni in concreto da lei patiti.
7. L'ultimo motivo (rubricato: “ Erronea e falsa interpretazione in merito alla malfede negoziale dell'istituto Bancario adito violazione del disposto normativo di cui all'art. 1175, 1176, 1375 c.c. e 96
c.p.c.”, quanto alla prima parte, resta assorbito nell'accoglimento dei primi due motivi d'appello, mentre la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere, rigettata, non solo in quanto generica, ma soprattutto in conseguenza dell'accoglimento parziale delle domande proposte dalla . Pt_1
8. Visto l'esito finale della lite che ha registrato l'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla , la Corte ritiene di dover disporre la compensazione integrale Pt_1
delle spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 2465/2019 emessa dal Tribunale di Lecce in data 12.07.2019, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di apertura di conto corrente n. 8687890 apparentemente sottoscritto da e cointestato Parte_1
con il coniuge stipulato in data 14.12.2015 e del contratto di Persona_2
adesione al n. 5987353 apparentemente sottoscritto da Parte_2 Pt_1
nella medesima data;
[...]
2) rigetta la domanda di risarcimento danni;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Lecce, 25.06.2025
Il consigliere est. Il presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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