Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Decreto collegiale 4 febbraio 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Decreto collegiale 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2024, proposto da
MA MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Vetere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l''annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento emesso dal Prefetto di Cosenza e notificato a mani dell’interessato in data 19 agosto 2024 ai sensi dell’art. 23, I co, lett. d) del d.lgs. n. 142/2015 con cui viene disposta la: “cessazione immediata delle misure di accoglienza in atto, usufruite presso il C.A.S. “Il Delfino” – gestito dalla Coop.Soc. “Il Delfino Onlus” sito in Castiglione Cosentino (CS), nei confronti del Sig. MA MA” e con cui viene ingiunto “il pagamento della somma di € 13.020,97, equivalente ai costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito, per il periodo compreso tra il 13/03/2023 e la data odierna”;
del provvedimento di avvio del procedimento emesso dalla Prefettura di Cosenza e notificato a mani del destinatario in data 8 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 652/2024 del 24 ottobre 2024;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 maggio 2025 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. MA MA chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe con il quale la Prefettura di Cosenza aveva disposto l’immediata cessazione delle misure di accoglienza in atto, come usufruite dal ricorrente, nonché ingiunto il pagamento della somma 13.020,97 equivalente ai costi sostenuti per il periodo di indebito usufrutto delle suddette misure (13.03.2023 – 10.06.2024), sulla base del rilievo che il sig. MA MA disponeva di mezzi economici sufficienti dal 5 gennaio 2023, risultando assunto con regolare contratto di lavoro da una ditta in Rende, ivi indicata.
Il ricorrente lamentava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/90, in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Con il secondo motivo, lamentava la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 286/1998, in quanto il provvedimento impugnato risultava emesso, nonché notificato, in assenza dell’ausilio e la presenza del mediatore culturale del Centro di Accoglienza, ai fini della comprensione del testo da parte dell’interessato, come previsto invece “ex lege”.
Con il terzo motivo lamentava “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 par. 3, 5, 6 e 17 della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 23, VI co, del D. Lgs. 142/2015 interpretato alla luce dell’art. 17, IV co, della direttiva 33/2013/UE ”, nonché dell’art. 3 l. n. 241/1990 e varie forme di eccesso di potere, in quanto, nel caso “de quo”, la PA doveva valutare la congruità del reddito nel lungo periodo.
L’entità del rimborso richiesto, non prevista né prevedibile per il ricorrente, era illegittima perchè non motivata e giustificata nel provvedimento; inoltre, perché parametrata non sulle misure di accoglienza materiali di cui il medesimo aveva usufruito, ma sugli importi – presunti e non provati – versati dall’Amministrazione alla cooperativa per il più generale servizio di accoglienza ed era sproporzionata, non solo rispetto alle risorse accertate dell’interessato, ma anche rispetto all’accoglienza materiale di cui lo stesso aveva beneficiato.
Era richiamata giurisprudenza da cui si evinceva l’intervenuto annullamento dell’atto impugnato nella statuizione relativa alla disposta ingiunzione, ritenendo fondata la censura con cui la difesa deduceva l’illegittimità del recupero delle somme asseritamente versate per l’erogazione “sine titulo” delle misure di assistenza evidenziando in particolare che: “… appare decisiva in tal senso la considerazione per cui nel caso di specie il ricorrente ha puntualmente e correttamente ottemperato all’onere su di lui gravante di tenere costantemente informata l’Amministrazione, per il tramite della Cooperativa che gestisce la struttura ove è accolto delle entrate economiche in forza dei contratti di tirocinio professionalizzante […] ”
Per il ricorrente, quindi, nel difficile equilibrio fra tali esigenze occorreva dunque assicurare ai richiedenti di poter beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza finché l'integrazione lavorativa e la situazione di autosufficienza economica non avessero raggiunto un certo grado di stabilità. Ciò non era avvenuto nel caso di specie.
Parimenti illegittimo per vizio di motivazione risultava il provvedimento impugnato, essendo disposto, nel medesimo, “sic et simpliciter” che la somma ingiunta era “equivalente ai costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito”, senza che l’Amministrazione procedente avesse effettivamente chiarito la base di calcolo effettuata. Di norma, infatti, la richiedente il rimborso è tenuta ad esplicitare, nonché provare, e quindi motivare nel provvedimento sanzionatorio, sempre in applicazione e nel rispetto dell’art. 1 della L. 241/1990, la base del costo lordo pro capite della convenzione in essere tra l’ente gestore e la Prefettura pro die, comprensivo eventualmente di “pocket money”.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe per resistere al ricorso.
Con l’ordinanza in epigrafe era accolta la domanda cautelare, al fine di consentire all’amministrazione il riesame della propria determinazione, da eseguirsi in contraddittorio con l’interessato, sia con riferimento ai presupposti reddituali di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 23 del d.lgs. 142/2015, sia con riferimento all’ammontare e alle modalità di pagamento della somma richiesta a titolo di rimborso per le misure di accoglienza erogate.
In prossimità della trattazione, parte ricorrente depositava una memoria in cui richiamava le tesi del ricorso e parte resistente depositava documentazione e una relazione.
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, anche al più approfondito vaglio della fase di merito, ritiene di confermare l’orientamento emerso in cautelare.
Infatti, se – da un lato – i primi due motivi di ricorso non appaiono fondati, in quanto risulta, “per tabulas” come da richiamo nella relazione da ultimo depositata dall’Amministrazione, che al ricorrente sia stato notificato l’avvio del procedimento e che la mancata notificazione del provvedimento impugnato in assenza di interprete presso il Centro di accoglienza era dovuta al fatto dell’allontanamento del sig. MA MA dal 17 maggio 2024, circostanza, questa, non smentita dal ricorrente, dall’altro lato permane, dall’esame del provvedimento impugnato, che, quanto alla somma richiesta, il provvedimento non chiarisce i criteri di quantificazione del rimborso e precisamente il rapporto tra l’importo della somma ingiunta e le prestazioni concretamente fruite dal ricorrente, tenendo conto che la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza deve essere rapportata all'importo annuo dell'assegno sociale. Né è possibile per l’Amministrazione integrare la motivazione in corso di causa, come contenuto nei chiarimenti forniti nella relazione suddetta.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto.
Non avendo comunicato alcun fatto nuovo nell’imminenza e nel giorno della trattazione in ordine al riesame della fattispecie, come disposto in sede cautelare, il Collegio ordina nuovamente alla Prefettura competente – qualora non lo avesse già fatto - di riesaminare la propria determinazione, in contraddittorio con l’interessato, sia con riferimento ai presupposti reddituali di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 23 del d.lgs. 142/2015, sia con riferimento all’ammontare e alle modalità di pagamento della somma richiesta a titolo di rimborso per le misure di accoglienza erogate.
Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della fattispecie. La residua liquidazione delle spese per il Patrocinio a carico dello Stato riconosciuta dalla competente Commissione al ricorrente saranno liquidate su istanza del suo difensore e con distinto provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO