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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 05.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8153/2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. to DEL GROSSO Parte_1
CIRO, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to D'ANGELO MATTEO come da procura agli atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15.12.2022 il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
dal mese di settembre 2018 al mese di maggio 2021, benchè non fosse stato inquadrato regolarmente per ragioni di contenimento delle spese da parte della società suddetta. Rappresentava di aver svolto plurime mansioni che necessitavano di specifiche competenze e capacità d'uso di sistemi informatici, segnatamente quelle di specialista di vendita, assuntore di prodotti speciali, responsabile del servizio amministrazione, analista programmatore, assistenza per i sinistri, e tutte sempre osservando le direttive impartite dalla società ed in particolare dal sig. . Parte_2
Assumeva di aver lavorato con un periodo di affiancamento presso la sede dell'Agenzia di Salerno dal 10.09.2018 al 17.12.2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30; di aver lavorato successivamente presso la sede di Capaccio UM dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, gestendo in via esclusiva la sede e recandosi spesso, dopo la chiusura, presso la sede di Salerno;
infine sempre presso la sede di Capaccio dall'1.03.2021 al 31.05.2021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Evidenziava di aver sempre espletato mansioni di impiegato di concetto Area B livello IV del CCNL
Agenzie di Assicurazione;
di aver ricevuto da settembre 2018 a maggio
2019 il pagamento di € 500,00 mensili a mezzo bonifico bancario e da giugno 2019 a maggio 2021 € 1.000,00, somma tuttavia non sempre pagata integralmente. Riferiva di aver ricevuto in data 31.05.2021 una comunicazione orale di risoluzione del rapporto lavorativo senza alcun preavviso, di non aver goduto -in tutto il periodo lavorativo- di ferie, festività
e permessi né di alcuna indennità sostitutiva, e di non aver ricevuto alcunchè a titolo di TFR ed assegni familiari, risultando così creditore della società della somma complessiva di € 31.147,00. Atteso che a nulla era valsa la richiesta di pagamento delle somme dovute inoltrata alla datrice di lavoro e ritenendo di non essere stato retribuito in misura proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” 1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente intercorso tra il Sig. e la Parte_1 Controparte_2
per il periodo e con le modalità indicate in ricorso,
[...]
dichiarando la nullità di ogni eventuale contraria disposizione;
2) condannare la società al Controparte_2
pagamento in favore del Sig. , delle somme indicate nel Parte_1 ricorso, per i titoli ivi specificati e più precisamente della somma di €.
31.774,18 a titolo di differenze retributive, spettanze di fine rapporto, ferie non godute, permessi e R.O.L. non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, così come meglio quantificato attraverso i conteggi analitici in atti, che formano parte integrante ed essenziale del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Legge, ovvero a quella diversa somma, maggiore o/e minore, che si riterrà di Giustizia, anche attraverso C.T.U, che sin da ora si richiede, al fine di accertare e quantificare ogni importo spettante alla parte ricorrente, nonché ogni altro elemento utile ai fini del presente giudizio;
3) condannare la società
[...]
in conseguenza della sua soccombenza, Controparte_2
alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la società convenuta ed eccepiva l'inesistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro iniziato nel settembre 2018, risultando il ricorrente -OT del sig. un “collaboratore” non solo della resistente ma anche di altro Parte_2
intermediario del settore: più specificamente deduceva che parte attrice era stata addetta quale subagente a procacciare i clienti per l'agenzia di
Capaccio UM, con preponente la Evidenziava Controparte_3
che proprio in virtù dei legami familiari sussistenti il ricorrente percepiva oltre alle provvigioni sugli affari proposti, anche un compenso aggiuntivo perché arrivasse ad un importo dignitoso nel periodo di sviluppo del portafoglio clienti. Lamentava la nullità del ricorso per carenza di allegazione dei fatti costituenti la pretesa e di prova sulla natura subordinata del rapporto, nonché per l'omissione di indicazioni degli elementi di calcolo delle singole voci retributive richieste. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Esaurito negativamente il tentativo di conciliazione, completata l'attività istruttoria e autorizzato il deposito di note difensive, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori di parte, all'esito dell'udienza del 5.03.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova in primo luogo evidenziare, stante la costituzione tardiva della convenuta, che la preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 21073 del
09/10/2007).
Ed invero, la contumacia così come la tardiva costituzione non assume valore di non contestazione né altera la ripartizione degli oneri probatori (cfr Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
Tale tardiva costituzione non inficia la contestazione dei fatti affermati dall'attore e le difese in ordine alle questioni sulle quali il giudice deve provvedere di ufficio, nè impedisce la valutazione del contenuto complessivo delle deduzioni ed argomentazioni opposte.
Ciò premesso, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente ha avanzato una domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato – mai formalizzato – alle dipendenze della
[...] per il periodo 10.09.2018 – Controparte_2
31.05.2021.
Di contro, la società convenuta ha contestato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, assumendo che il ricorrente, OT del legale rappresentante, fosse collaboratore di essa società e di altri intermediari del settore, addetto, quale subagente, a procacciare i clienti per l'agenzia, con preponente la Quanto agli importi percepiti dal Controparte_3
ricorrente, ha assunto che, in ragione degli stretti legami di parentela e della prassi del settore, trattavasi di acconti sulle provvigioni a maturare.
Non risulta contestato il rapporto di parentela tra il ricorrente ed il legale rappresentante della convenuta né la circostanza dedotta nella memoria difensiva relativa all' iscrizione del all'IVASS quale Collaboratore degli Pt_2 intermediari iscritti alle sezioni A,B O D”, tra cui la resistente e altri due intermediari del settore.
Ebbene, al fine di un corretto sviluppo dell'iter motivazionale, è opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si rammenta che, sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori
(art. 2697 c.c.), spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia, non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze.
Occorre precisare che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato
è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro: subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore. Gli ulteriori caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo parasubordinato (cfr. Cass. sez. lav., 12.5.2004 n. 9060; Cass. sez. lav.,
9.1.2001 n. 224).
La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, anche se esso non ha mai un rilievo assorbente, in quanto deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 2 aprile 2014, n. 7675; v. , altresì, Sez. Lav., 23 gennaio 2009, n. 1717; 22 aprile 2008, n. 10345; 7 dicembre 2007, n. 25666; 18 aprile 2007, n. 9264).
Muovendo dunque dall'esatto presupposto che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, è necessario accertare l'effettivo atteggiarsi - alla stregua delle prospettazioni fornite dalle parti - del rapporto durante l'esecuzione dello stesso.
In proposito giova rilevare che una certa organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive, ove non siano assolutamente pregnanti ed assidue traducendosi in un' autentica attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, si inserisce in quella attività di coordinamento e di eterodirezione che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale, e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, non già quale potere direttivo e disciplinare. Ciò in quanto il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento
(anch' esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 26986 del 22/12/2009; Cass. 26758/2017).
A ben vedere, è attraverso specifici ordini, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non mediante solo direttive di carattere generale, configurabili anche nel lavoro autonomo, che viene assicurata la c.d. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze dell'impresa. Peraltro, devono essere valutate da quest'ultimo punto di vista tutte le modalità di inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione aziendale comportanti il puntuale adeguamento delle sue prestazioni (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29646 del 16/11/2018).
Lo svolgimento poi di controlli da parte del datore di lavoro è invece compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare, tipici del lavoro subordinato;
altri elementi, come detto, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 4889 del 05/04/2002).
E' stato dunque affermato che "ove sorga controversia sulla natura del rapporto si deve, quindi, verificare se il potere della parte contrattuale destinataria della prestazione si sia limitato al coordinamento tra la propria struttura organizzativa e l'attività del prestatore, nell'ottica del necessario perseguimento delle finalità che l'hanno indotta ad avvalersi dell'altrui ausilio, oppure se, eccedendo le esigenze di coordinamento, il predetto potere si sia tradotto in un'ingerenza conformativa sovraordinata che ha determinato, nell'autore della prestazione, una situazione di effettiva dipendenza, a cui si sottrae il solo nucleo strettamente originale e personale della prestazione medesima" (cfr Cass. n.
3594/2011; Cass. n. 9894/2005).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del
10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014). Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale – di valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - sono individuati: la collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), la durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, la regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), la forma e la modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), l'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, la primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile sez. lav.
8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66;
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il quadro di allegazioni risulta un po' carente proprio per quegli elementi essenziali per l'identificazione della subordinazione e cioè gli ordini concretamente impartiti (al fine di valutare la penetranza ed intensità del potere di conformazione sul contenuto della prestazione), l'esistenza di una verifica sulle modalità di espletamento del lavoro, l'esplicazione di poteri disciplinari, l'obbligo di giustificare eventuali assenze.
Nella fattispecie di causa, parte attrice, ha premesso di aver intrattenuto un rapporto di lavoro alle “dipendenze” della convenuta, come specialista di vendita, assuntore di prodotti speciali, analista programmatore, osservando “in via esclusiva le direttive impartitegli dalla società datrice di lavoro ed in particolare dal titolare Sign. ”. Nel ricorso si legge che aveva Parte_2 lavorato dal 10.08.2018 al 17.12.2018 presso l'agenzia di Salerno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30; dal 18.12.2018 al
31.01.2021 presso l'agenzia di Capaccio -UM, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00; dal 18.12.2021 al 31.01.2021 dalle 9:00 alle 13:00, mentre nei capitoli di prova indica come periodo in cui aveva lavorato anche di pomeriggio presso l'agenzia di Capaccio – UM quello dal 18.12.2019 al
28.02.2021 e dal 1.03.2021 al 31.05.2021 quale periodo in cui aveva lavorato solo di mattina.
A ben vedere, il semplice richiamo in ricorso ad un concetto di "dipendenza" non può, all'uopo, ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto precluso proprio da tale insufficiente allegazione.
Parte ricorrente avrebbe dovuto indicare dati rilevanti, quali l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, necessità di giustificare a quest' ultimo eventuali assenze o di richiedere l'autorizzazione per permessi e ferie, così come in merito alle conseguenze di eventuali ritardi/assenze ingiustificate.
Come detto, affinché il potere direttivo del datore di lavoro assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29646 del 16/11/2018).
Tale vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro discende non solo dall'emanazione di ordini specifici, ma anche dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Né iI quadro probatorio che si delinea sulla base delle deposizioni testimoniali, avuto riguardo sia al principale criterio di discrimine tra lavoro subordinato ed autonomo, vale a dire alla sottoposizione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro sia agli ulteriori elementi di valutazione, è univoco ed idoneo a dimostrare la natura subordinata del rapporto dedotto in lite.
Giova premettere che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7623 del
18/04/2016).
Ebbene, il teste ha riferito che negli anni 2018- 2021 era Testimone_1
titolare di una sua attività, ossia un bar ricevitoria sito in via Magna CI
UM (“l' attività era gestita totalmente da me nel detto periodo, aprivo alle
6 e chiudevo alle 22:00”) e di aver conosciuto il ricorrente in quanto, verso dicembre 2018, questi aveva iniziato a lavorare presso un'agenzia di assicurazioni distante circa 70 mt dalla sua attività. Ha dichiarato: “Mi recavo presso l'agenzia per consegnare il caffè o quanto ordinato dal ricorrente durante la giornata. Vedevo nell'ufficio solo il ricorrente lavorare. Vedevo a volte dei clienti o dei suoi datori di lavoro. Ricordo di , che credo Parte_2
fosse il datore di lavoro del ricorrente. Li sentivo anche parlare di lavoro al bar.
Il ricorrente veniva ogni mattina nel mio bar verso le 8:40, 8:45 per prendere il caffè e poi ritornava nel tardo pomeriggio, quando chiudeva l'ufficio. Ricordo che più di una volta quando sono andata presso la convenuta c'era un uomo che diceva al che c'era bisogno di fare una certa cosa. Quest'uomo era Pt_2
perché era il suo datore di lavoro. Adr Ho mandato anche dei miei Parte_2 clienti dal ricorrente per stipulare una polizza. Anch'io ne ho stipulato una. Ho visto il ricorrente lavorare presso la convenuta sino a metà 2021. Lavorava dal lunedì al venerdì. Credo avesse una pausa estiva ad agosto, come tutti gli uffici”.
A ben vedere, la dichiarazione del teste è generica (“più di una volta quando sono andata presso la convenuta c'era un uomo che diceva al che c'era Pt_2 bisogno di fare una certa cosa”) e non realmente descrittiva dell'attività lavorativa svolta. Del resto, la presenza del teste presso l'agenzia della convenuta era limitata per il tempo necessario a consegnare il caffè. Né il teste ha potuto riferire in ordine all'osservanza da parte del di un determinato Pt_2
orario di lavoro. La circostanza che il ricorrente andasse a prendere il caffè presso il bar del teste verso le 8:40/8:45 e vi ritornasse “nel tardo pomeriggio” non dà certo contezza di quale fosse (e si vi fosse) un orario di lavoro da osservare e comunque della durata effettiva della giornata lavorativa.
Il teste , zia del ricorrente, ha riferito: “Mio OT ha lavorato Testimone_2 presso l'agenzia di assicurazione dello zio a Pastena, credo nel 2018, qualche mese perché dopo è andato a lavorare presso altra agenzia di in Parte_2
cui credo abbia lavorato altri tre anni. Qualche volta ho accompagnato mio OT a lavoro a Pastena. Presso tale agenzia mi sono recata come cliente. In quest'agenzia lavorava il ricorrente, un altro OT del , Pt_2 Per_1
Quando sono andata in agenzia sentivo dare ordini al ricorrente, Parte_2
gli chiedeva se avesse preparato le polizze, cose del genere. Ricordo di averlo accompagnato qualche volta alle 8:40. So che doveva lavorare dalle 9:00 alle
13:00 e poi dalle 16:30 alle 19:30. So questo in quanto qualche volta ho dovuto aiutarlo, occupandomi del figlio piccolo, quando la mamma era a lavoro come oss e mia sorella era impegnata” […]. Ha dichiarato altresì di essersi recata una volta presso l'agenzia di Capaccio e di aver visto il ricorrente lavorare.
Ebbene, anche da siffatta generica dichiarazione non si rinvengono elementi comprovanti la natura subordinata del rapporto di lavoro rivendicato dal momento che il teste si è recato una sola volta presso l'agenzia di Capaccio, nulla riferendo sull'attività espletata dal ricorrente, e “qualche volta” presso quella di Salerno, senza alcuna indicazione specifica nemmeno del periodo
(“credo nel 2018”). Quanto agli orari di lavoro, il teste si è limitato a riferire di ricordare di aver accompagnato qualche volta il ricorrente a lavoro alle 8:40 e di sapere che doveva lavorare dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, potendo ciò riferire in quanto qualche volta aveva dovuto aiutarlo, occupandosi del figlio piccolo. Sul punto, fermo restando che gli orari indicati corrispondono solo a quelli che il ricorrente asserisce aver osservato nei primi tre mesi presso l'agenzia di Salerno, occorre ricordare che i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr Cass. n. 8358 del 2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del
15/01/2015 ).
E nel caso che ci occupa gli orari di lavoro non possono che essere stati riferiti dal , non essendo il teste presente sui luoghi di lavoro, con conseguente Pt_2
irrilevanza sul punto della dichiarazione resa.
Quanto al teste , questi ha dichiarato di essere stato cliente della Tes_3 convenuta dal 2019 al 2023 e di essersi recato presso l'agenzia di Capaccio circa 3- 4 volte l'anno, interfacciandosi con il ricorrente il quale gli preparava i preventivi, inviandoli poi sulla sua e-mail, aggiungendo che qualche volta aveva telefonato lo stesso sul cellulare per dirgli che voleva passare in agenzia, ma il gli aveva detto di non essere in sede. Pt_2
Il teste, dunque, ha parlato solo della preparazione dei preventivi da parte del
, evidenziando anzi come questi non sempre fosse in sede. Pt_2
Nessun teste ha dunque potuto riferire in ordine ad uno dei più rilevanti e significativi tra gli elementi complementari e sussidiari da cui poter desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ossia l'osservanza di un preciso orario di lavoro né in relazione ad un eventuale potere di controllo della convenuta, nemmeno dedotto in ricorso, per come già ricordato.
Orbene, affinché l'attività del ricorrente nel periodo invocato potesse ritenersi prestata in regime di subordinazione, occorreva: che fossero predeterminati i tempi, i modi e gli oggetti della sua attività; che fossero previsti effettivi controlli sulla prestazione, e non solo sul risultato di essa e, oltretutto, che fosse contemplato il potere di sanzionare la eventuale inosservanza degli ordini dati.
Ebbene, nessun teste ha riferito su tali circostanze.
Pertanto, posto che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, sicché, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 28 settembre 2006, n. 21028), nel caso di specie non può non rilevarsi che il vincolo di subordinazione secondo i precisi ed univoci criteri sopra richiamati non è emerso nel corso del giudizio.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in difetto di prova del requisito della subordinazione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento dei fatti di causa.
PQM
- Rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 05.03.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino