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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/08/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato in data 12.8.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 997 del R.A.C.L. dell'anno 2025 promossa da:
nato ad [...] il [...], ivi residente, in persona Parte_1 dell'amministratore di sostegno , nato a [...] il [...], CP_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Anna Maria Sechi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo del giudizio, ammesso al patrocino a spese dello
Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari n. 809/2025 del 3.3.2025
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per chiedere che venisse dichiarata l'illegittimità del diniego opposto dall' CP_2
pagina 1 di 5 resistente alla richiesta di beneficiare della indennità di disoccupazione (NASpI, acronimo di 'nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego').
Ha esposto di essere stato recluso presso la Colonia Penale di Isili dal maggio 2022 al
21 luglio 2024 (doc. n. 2, prod. di parte ricorrente).
Ha allegato di aver svolto attività lavorativa quale addetto alle pulizie presso e alle dipendenze della Colonia Penale di Isili durante l'intero periodo di detenzione.
Ha precisato che, una volta cessato il periodo di detenzione, alla data della cessazione dell'attività lavorativa, era in possesso dei requisiti lavorativi e contributivi di cui all'art. 3
d.lgs n. 22 del 4 marzo 2015, ossia di 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (doc. n. 3 e 4, prod. di parte ricorrente).
CP_ In data 23 luglio 2024 aveva, pertanto, presentato all' la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI), che l' ha respinto con provvedimento del 2 agosto 2024 CP_2 perché “non spetta la naspi ai detenuti lavoratori all'interno dell'amministrazione penitenziaria” (doc. n. 5, prod. di parte ri corrente).
Aveva, quindi, proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale anche i detenuti lavoratori presso l'amministrazione penitenziaria hanno diritto a percepire la NASpI.
Il ricorso amministrativo era stato respinto con provvedimento n. 245859 del 28 ottobre 2024 con la motivazione che era esclusa “la possibilità per i lavoratori detenuti che lavorano presso la stessa amministrazione penitenziaria di percepire la NASPI” (doc. n. 6, prod. di parte ricorrente).
Il ricorrente, pertanto, ha sostenuto di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22/2015 per la concessione della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), spettante anche ai detenuti che hanno lavorato in regime di detenzione sulla base dei principi rinvenibili sia nella normativa
CEDU e sia nella normativa costituzionale, e in particolare nell'art. 35 Cost.
Ha puntualizzato, inoltre, che con la recente pronuncia Cass., Sez. Lav., n. 396 del 5 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha superato il proprio precedente orientamento, risalente al 2006, che escludeva la spettanza delle prestazioni assistenziali ai detenuti che avevano svolto lavoro penitenziario.
pagina 2 di 5 2. L convenuto si è ritualmente costituito in giudizio contestando le avverse CP_2
pretese.
In particolare, ha sostenuto la legittimità del provvedimento di diniego per la concessione della NASpI in quanto il lavoro prestato all'interno di un istituto penitenziario presenterebbe delle caratteristiche diverse e incompatibili con la ratio che sottende all'istituto della indennità di disoccupazione.
La causa è stata istruita con produzioni documentali delle parti ed è stata, quindi, tenuta a decisione.
3. Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni di cui nel prosieguo.
Si richiama la condivisibile motivazione della sentenza del Tribunale di Milano, n.
4380/2023, Dott. Atanasio, anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Nel caso in esame l' resistente non ha contestato l'esistenza dei requisiti CP_2
oggettivi richiesti per il riconoscimento del diritto di beneficiare della indennità di disoccupazione (NASpI).
Tali requisiti consistono nell'avere 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, più di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione, nonché lo stato di disoccupazione certificato dal Centro per l'impiego.
Deve ritenersi, invero, che con le produzioni allegate in sede di ricorso il ricorrente abbia dato prova idonea al riconoscimento del diritto di beneficiare della indennità di disoccupazione (NASpI) sotto il profilo dei requisiti oggettivi.
CP_ Con le produzioni in atti, non specificamente contestate dall' il ricorrente ha, infatti, dimostrato di essere stato assegnato alla colonia agricola di Isili dal 16.5.2022 per un periodo superiore all'anno e mezzo, ove ha svolto le mansioni di addetto alle pulizie
(doc. 2), e di aver continuato a percepire la 'mercede' fino al giugno 2024, come comprovato e dal modello CUD 2024 e dal cedolino paga dei mesi di maggio e giugno
2024 (comprovanti lo svolgimento di attività lavorativa per 13 giorni al mese), con retribuzione versata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria di Isili.
L' resistente non ha contestato la sussistenza del requisito contributivo e del CP_2
lavoro effettivo, quanto piuttosto la possibilità di riconoscere la prestazione de quo per i detenuti lavoratori all'interno della Amministrazione Penitenziaria, sostenendo che il lavoro prestato all'interno dell'istituto penitenziario ha delle caratteristiche diverse e incompatibili con la ratio che sottende alla indennità di disoccupazione.
pagina 3 di 5 Tale eccezione risulta, tuttavia, infondata.
Occorre chiarire che la ratio dell'istituto della NASpI è legata alla condizione di disoccupazione involontaria.
Tale prestazione assistenziale, invero, viene riconosciuta dalla legge sia nelle ipotesi di licenziamento e sia nelle ipotesi di giusta causa di dimissioni e di risoluzione del rapporto di lavoro concordata nell'ambito della procedura di conciliazione che consegue al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Alla luce di quanto appena esposto, ne discende che qualunque sia la ragione della disoccupazione, come, per esempio, la cessazione dello stato di detenzione del detenuto o l'avvicendamento al lavoro previsto da regolamenti penitenziari al fine di consentire l'accesso l'attività lavorativa da parte di tutti, si realizza comunque quello stato di disoccupazione involontaria che giustifica la concessione della indennità.
Si precisa, inoltre, che non esistono specifiche previsioni normative per l'assegnazione della NASpI che escludono il riconoscimento di tale indennità ai detenuti.
Tale interpretazione normativa, peraltro, è coerente con l'obiettivo di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto che sono affermati dall'articolo 27 della Costituzione: questa interpretazione pertanto è l'unica conforme alla Carta costituzionale.
Infine, occorre evidenziare, come già osservato in sede di ricorso anche da parte ricorrente, che recentemente anche la Suprema Corte con la pronuncia n. 396 del 5 gennaio
2024 ha affermato che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.
A detto orientamento intende, ormai, conformarsi anche questo Tribunale.
4. Ritiene, dunque, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento del beneficio della indennità di disoccupazione (NASpI) per la quale ha presentato domanda amministrativa in data 23/07/2024, che deve essere erogata nella misura e con decorrenza di legge.
CP_ L' deve, pertanto, essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente della indennità di disoccupazione (NASpI), spettante nella misura da calcolarsi in sede amministrativa e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo
16, comma 6, della l. n. 412 del 1991.
pagina 4 di 5 5 Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la novità dell'orientamento giurisprudenziale posto a base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso proposto in data 19/03/2025 da , in Parte_1
CP_ persona dell'amministratore di sostegno , nei confronti dell' CP_1
CP_
- condanna l' al riconoscimento in favore di del beneficio della Parte_1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per la quale ha presentato domanda amministrativa in data 23/07/2024, nella misura e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Cagliari, 12.8.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato in data 12.8.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 997 del R.A.C.L. dell'anno 2025 promossa da:
nato ad [...] il [...], ivi residente, in persona Parte_1 dell'amministratore di sostegno , nato a [...] il [...], CP_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Anna Maria Sechi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo del giudizio, ammesso al patrocino a spese dello
Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari n. 809/2025 del 3.3.2025
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per chiedere che venisse dichiarata l'illegittimità del diniego opposto dall' CP_2
pagina 1 di 5 resistente alla richiesta di beneficiare della indennità di disoccupazione (NASpI, acronimo di 'nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego').
Ha esposto di essere stato recluso presso la Colonia Penale di Isili dal maggio 2022 al
21 luglio 2024 (doc. n. 2, prod. di parte ricorrente).
Ha allegato di aver svolto attività lavorativa quale addetto alle pulizie presso e alle dipendenze della Colonia Penale di Isili durante l'intero periodo di detenzione.
Ha precisato che, una volta cessato il periodo di detenzione, alla data della cessazione dell'attività lavorativa, era in possesso dei requisiti lavorativi e contributivi di cui all'art. 3
d.lgs n. 22 del 4 marzo 2015, ossia di 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (doc. n. 3 e 4, prod. di parte ricorrente).
CP_ In data 23 luglio 2024 aveva, pertanto, presentato all' la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI), che l' ha respinto con provvedimento del 2 agosto 2024 CP_2 perché “non spetta la naspi ai detenuti lavoratori all'interno dell'amministrazione penitenziaria” (doc. n. 5, prod. di parte ri corrente).
Aveva, quindi, proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale anche i detenuti lavoratori presso l'amministrazione penitenziaria hanno diritto a percepire la NASpI.
Il ricorso amministrativo era stato respinto con provvedimento n. 245859 del 28 ottobre 2024 con la motivazione che era esclusa “la possibilità per i lavoratori detenuti che lavorano presso la stessa amministrazione penitenziaria di percepire la NASPI” (doc. n. 6, prod. di parte ricorrente).
Il ricorrente, pertanto, ha sostenuto di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22/2015 per la concessione della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), spettante anche ai detenuti che hanno lavorato in regime di detenzione sulla base dei principi rinvenibili sia nella normativa
CEDU e sia nella normativa costituzionale, e in particolare nell'art. 35 Cost.
Ha puntualizzato, inoltre, che con la recente pronuncia Cass., Sez. Lav., n. 396 del 5 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha superato il proprio precedente orientamento, risalente al 2006, che escludeva la spettanza delle prestazioni assistenziali ai detenuti che avevano svolto lavoro penitenziario.
pagina 2 di 5 2. L convenuto si è ritualmente costituito in giudizio contestando le avverse CP_2
pretese.
In particolare, ha sostenuto la legittimità del provvedimento di diniego per la concessione della NASpI in quanto il lavoro prestato all'interno di un istituto penitenziario presenterebbe delle caratteristiche diverse e incompatibili con la ratio che sottende all'istituto della indennità di disoccupazione.
La causa è stata istruita con produzioni documentali delle parti ed è stata, quindi, tenuta a decisione.
3. Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni di cui nel prosieguo.
Si richiama la condivisibile motivazione della sentenza del Tribunale di Milano, n.
4380/2023, Dott. Atanasio, anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Nel caso in esame l' resistente non ha contestato l'esistenza dei requisiti CP_2
oggettivi richiesti per il riconoscimento del diritto di beneficiare della indennità di disoccupazione (NASpI).
Tali requisiti consistono nell'avere 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, più di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione, nonché lo stato di disoccupazione certificato dal Centro per l'impiego.
Deve ritenersi, invero, che con le produzioni allegate in sede di ricorso il ricorrente abbia dato prova idonea al riconoscimento del diritto di beneficiare della indennità di disoccupazione (NASpI) sotto il profilo dei requisiti oggettivi.
CP_ Con le produzioni in atti, non specificamente contestate dall' il ricorrente ha, infatti, dimostrato di essere stato assegnato alla colonia agricola di Isili dal 16.5.2022 per un periodo superiore all'anno e mezzo, ove ha svolto le mansioni di addetto alle pulizie
(doc. 2), e di aver continuato a percepire la 'mercede' fino al giugno 2024, come comprovato e dal modello CUD 2024 e dal cedolino paga dei mesi di maggio e giugno
2024 (comprovanti lo svolgimento di attività lavorativa per 13 giorni al mese), con retribuzione versata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria di Isili.
L' resistente non ha contestato la sussistenza del requisito contributivo e del CP_2
lavoro effettivo, quanto piuttosto la possibilità di riconoscere la prestazione de quo per i detenuti lavoratori all'interno della Amministrazione Penitenziaria, sostenendo che il lavoro prestato all'interno dell'istituto penitenziario ha delle caratteristiche diverse e incompatibili con la ratio che sottende alla indennità di disoccupazione.
pagina 3 di 5 Tale eccezione risulta, tuttavia, infondata.
Occorre chiarire che la ratio dell'istituto della NASpI è legata alla condizione di disoccupazione involontaria.
Tale prestazione assistenziale, invero, viene riconosciuta dalla legge sia nelle ipotesi di licenziamento e sia nelle ipotesi di giusta causa di dimissioni e di risoluzione del rapporto di lavoro concordata nell'ambito della procedura di conciliazione che consegue al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Alla luce di quanto appena esposto, ne discende che qualunque sia la ragione della disoccupazione, come, per esempio, la cessazione dello stato di detenzione del detenuto o l'avvicendamento al lavoro previsto da regolamenti penitenziari al fine di consentire l'accesso l'attività lavorativa da parte di tutti, si realizza comunque quello stato di disoccupazione involontaria che giustifica la concessione della indennità.
Si precisa, inoltre, che non esistono specifiche previsioni normative per l'assegnazione della NASpI che escludono il riconoscimento di tale indennità ai detenuti.
Tale interpretazione normativa, peraltro, è coerente con l'obiettivo di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto che sono affermati dall'articolo 27 della Costituzione: questa interpretazione pertanto è l'unica conforme alla Carta costituzionale.
Infine, occorre evidenziare, come già osservato in sede di ricorso anche da parte ricorrente, che recentemente anche la Suprema Corte con la pronuncia n. 396 del 5 gennaio
2024 ha affermato che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.
A detto orientamento intende, ormai, conformarsi anche questo Tribunale.
4. Ritiene, dunque, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento del beneficio della indennità di disoccupazione (NASpI) per la quale ha presentato domanda amministrativa in data 23/07/2024, che deve essere erogata nella misura e con decorrenza di legge.
CP_ L' deve, pertanto, essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente della indennità di disoccupazione (NASpI), spettante nella misura da calcolarsi in sede amministrativa e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo
16, comma 6, della l. n. 412 del 1991.
pagina 4 di 5 5 Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la novità dell'orientamento giurisprudenziale posto a base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso proposto in data 19/03/2025 da , in Parte_1
CP_ persona dell'amministratore di sostegno , nei confronti dell' CP_1
CP_
- condanna l' al riconoscimento in favore di del beneficio della Parte_1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per la quale ha presentato domanda amministrativa in data 23/07/2024, nella misura e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Cagliari, 12.8.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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