Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01490/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2024, proposto da
Cotto Madeo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da registri e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Costantino Mortati 23;
contro
La Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Coscarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’illegittimità della mancata conclusione del procedimento avviato su istanza di parte preordinato al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione e commercializzazione di laterizi green; della mancata adozione del provvedimento formale di rilascio della autorizzazione integrata ambientale anche all’esito della istanza di riattivazione del procedimento - momentaneamente sospeso dalla Regione - del 15.5.2023; della mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del 23.5.2023; della mancata adozione del provvedimento di rilascio dell’A.I.A a seguito di ulteriore sollecito del 18.9.2023; della mancata conclusione del procedimento con provvedimento formale di rilascio A.I.A., nonostante la formale riattivazione del procedimento da parte della Regione con nota prot. 409501 del 20.9.2023, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla istanza di rilascio di A.I.A., mediante l’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento della richiesta ovvero, in via gradata, per l’adozione di un provvedimento esplicito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte resistente;
Vista la memoria del 31 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con memoria del 31 maggio 2025 la parte ricorrente, sul presupposto dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento AIA, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- il conseguimento del bene della vita - come avvenuto nel caso di specie - determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con relativa pronunzia di merito;
Ritenuto quindi che:
- possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo trovato l’interesse della parte ricorrente piena soddisfazione con l’adozione del suddetto provvedimento, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- le spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda rispetto a profili tecnici - come quelli in materia ambientale - che hanno richiesto plurimi approfondimenti, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO