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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/09/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 9517 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: mediazione, vertente tra c.f. rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Luigi
Occhiuto e Simone De Martino
Attore
e
, c.f. rapp.to e difeso, in Controparte_1 C.F._2
virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Nicol Del Gaiso, Marco
Del Gaiso e Vincenzo Del Gaiso
convenuto
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio per
[...] Controparte_1
ottenere il pagamento dell'importo di € 29.000,00, a titolo di compenso per l'attività di mediazione espletata nell'interesse del convenuto.
Premetteva l'istante che: 1) aveva ricevuto l'incarico quale mediatore, da parte del convenuto, per la vendita dell'imbarcazione da diporto a motore “Technema 70”
denominata “Gielle”, identificata con la sigla e numero di iscrizione 1ROMA3857-D; 2) aveva pubblicizzato la vendita dello yacht su siti internet specializzati e gestito le visite all'imbarcazione presso il rimessaggio Flavio Gioia
di Gaeta, redigendo anche l'inventario di bordo;
3) aveva svolto l'attività di mediazione con la Società Diesse
Charter Company s.r.l., oltre ad aver custodito e poi consegnato al venditore l'assegno di € 60.000,00, emesso dalla società acquirente quale caparra confirmatoria;
4)
aveva gestito, altresì, la prova in mare e la formalizzazione dell'atto di vendita;
5) malgrado avesse riscosso l'intero importo della compravendita, il resistente non aveva provveduto al pagamento della provvigione di mediazione, per cui lo stesso era stato invitato alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla quale non aveva aderito.
Concludeva, per sentir dichiarare il proprio diritto al pagamento della provvigione e, per l'effetto, condannare pag. 2/10 al pagamento dell'importo di € 29.000,00, Controparte_1
oltre oneri accessori ed oltre interessi, ovvero al minore o maggiore importo ritenuto di giustizia.
Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
contestava i fatti, così come esposti dal ricorrente,
facendo rilevare che il , vecchio conoscente del Parte_1
, pur occupandosi professionalmente di compravendita CP_1
di imbarcazioni, si era qualificato in quella circostanza come procuratore di una società di charter.
Esponeva altresì che: 1) il ricorrente, che era alla ricerca di una barca simile a quella del resistente, aveva dichiarato di essere officiato in prima persona della successiva gestione del charter e che la società acquirente avrebbe pagato sia il venditore che il procuratore, avendo necessità di un' imbarcazione analoga a quella per cui è
causa; 2) non aveva autorizzato alcuna diffusione di vendita su siti internet, perchè del tutto inutile e strumentale, atteso che il si era presentato come Parte_1
procuratore della società di charter, che aveva poi effettuato l'acquisto; 3) la vendita si era conclusa per l'importo di € 580.000,00, a fronte degli iniziali €
600.000,00 richiesti e il ricorrente avrebbe regolato col pag. 3/10 mandante-acquirente le proprie spettanze;
4) il rapporto andava, quindi, inquadrato non nella mediazione, ma nella figura giuridica del mandato di cui agli artt. 1703 e segg.
c.c., che non prevede oneri per i terzi esclusi dall'impianto negoziale. Contestava, inoltre, la domanda,
in relazione al quantum richiesto.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese, con attribuzione ed il risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c.
In corso di causa era disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c.p.c., veniva interpellato il ricorrente,
espletata prova per testi e, all'udienza cartolare del 12-
05-2025, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta.
Agli atti di causa non risulta che il ricorrente abbia agito quale mandatario della società acquirente, non essendo tale circostanza supportata da riscontri documentali ed espressamente contestata dal il Parte_1
pag. 4/10 resistente, inoltre, ha ammesso esplicitamente di essere a conoscenza che il ricorrente svolgeva l'attività di mediatore nella vendita di imbarcazioni.
E' viceversa documentato, in atti, che il ricorrente ha concretamente posto in essere e documentato tutta una serie di attività, in favore del , finalizzate alla vendita CP_1
dell'imbarcazione, quali la pubblicazione su siti internet specializzati (cfr. doc. n. 1, allegato al ricorso), la visita presso il rimessaggio, la redazione dell'inventario di bordo, sottoscritto dal (cfr. doc. n.3, allegato CP_1
al ricorso), le varie prove propedeutiche alla conclusione della compravendita.
Soprattutto, va sottolineato che agli atti di causa risulta depositata la proposta d'acquisto dell'imbarcazione,
sottoscritta dal venditore, dall'acquirente e dallo stesso ricorrente, nella quale le parti hanno dato atto dell'intervento del nella compravendita Parte_1
dell'imbarcazione, quale mediatore (cfr. doc. n. 6,
allegato al ricorso) e della circostanza per cui al ricorrente è stato consegnato l'assegno bancario di €
60.000,00, intestato al venditore, consegnato dall'acquirente quale caparra confirmatoria.
pag. 5/10 Risulta altresì provato che il esercitasse Parte_1
regolarmente l'attività di mediatore marittimo, avendo lo stesso depositato, nel corso del giudizio, la visura della
CC.II.AA. di Roma, da cui emerge che il ricorrente era iscritto quale Mediatore Marittimo, nella sezione ordinaria, sin dal 7.2.1991.
Oltretutto, il teste escusso nel corso del Testimone_1
giudizio, ha dichiarato di avere in corso, all'epoca dei fatti, un contratto di consulenza con la base nautica
Flavio Gioia, dove era ormeggiata la barca, di essere stato autorizzato dal a visitare l'imbarcazione e che CP_1
furono effettuate più visite, alla presenza del Parte_1
Né può essere in ogni caso ritenuta fondata l'eccezione,
formulata dal resistente, che ha sostenuto di non dover corrispondere compensi, non avendo mai conferito incarico scritto all'attore.
Sul punto, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, perché il mediatore acquisisca il diritto alla provvigione, non è necessario il conferimento di un incarico espresso, ma è sufficiente che il mediatore, con il proprio intervento, abbia messo in relazione le parti per la conclusione dell'affare.
pag. 6/10 Secondo la Suprema Corte, infatti, per la configurabilità
del rapporto di mediazione “non è necessaria l'esistenza di
un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un
acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte
abbia accettato l'attività del mediatore
avvantaggiandosene” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 11656,
14-05-2018). “In tema di mediazione, il diritto alla
provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione
dell'affare sia in rapporto causale con l'attività
intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia
messo in relazione le parti, così da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione
del contratto indipendentemente dal suo intervento nelle
varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del
contratto, sempre che questa possa ritenersi conseguenza
prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che,
senza di essa, secondo il principio della causalità
adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.
(Cass. civ. n. 11443/2022).
Nel caso di specie, risulta senz'altro provato che l'accordo tra le parti e la successiva vendita dell'imbarcazione si siano perfezionati grazie all'attività
determinante svolta dal ricorrente - mediatore, così come pag. 7/10 richiesto dall'art. 1755 c.c. e di conseguenza a quest'ultimo va riconosciuto il compenso per l'attività
prestata.
Ai fini della quantificazione del compenso spettante al
, in mancanza di un accordo tra le parti e Parte_1
mancando la prova dell'esistenza di tariffe professionali o di usi locali, la stessa va effettuata dal Giudice secondo equità, ai sensi dell'art.1755 del c.c., alla luce della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. civ.
sez. III, n. 13656, 31-07-12; sez. II, ord. n. 27901, 29-
10-2024).
Si ritiene equo, pertanto, considerando l'attività
espletata e documentata dal ricorrente, riconoscere allo stesso l'importo di € 14.500,00, pari al 2,5% del prezzo della vendita, oltre gli oneri accessori, se dovuti ed oltre gli interessi legali, dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147 del 2022.
P. Q. M.
pag. 8/10 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di € 14.500,00, oltre oneri
[...]
accessori, se dovuti ed oltre interessi legali, dalla domanda sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che Parte_1
liquida in complessivi € 5.363,00, di cui € 286,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva,
euro 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147 del 2022, oltre al rimborso del 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 05\09\2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 9/10
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 9517 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: mediazione, vertente tra c.f. rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Luigi
Occhiuto e Simone De Martino
Attore
e
, c.f. rapp.to e difeso, in Controparte_1 C.F._2
virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Nicol Del Gaiso, Marco
Del Gaiso e Vincenzo Del Gaiso
convenuto
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio per
[...] Controparte_1
ottenere il pagamento dell'importo di € 29.000,00, a titolo di compenso per l'attività di mediazione espletata nell'interesse del convenuto.
Premetteva l'istante che: 1) aveva ricevuto l'incarico quale mediatore, da parte del convenuto, per la vendita dell'imbarcazione da diporto a motore “Technema 70”
denominata “Gielle”, identificata con la sigla e numero di iscrizione 1ROMA3857-D; 2) aveva pubblicizzato la vendita dello yacht su siti internet specializzati e gestito le visite all'imbarcazione presso il rimessaggio Flavio Gioia
di Gaeta, redigendo anche l'inventario di bordo;
3) aveva svolto l'attività di mediazione con la Società Diesse
Charter Company s.r.l., oltre ad aver custodito e poi consegnato al venditore l'assegno di € 60.000,00, emesso dalla società acquirente quale caparra confirmatoria;
4)
aveva gestito, altresì, la prova in mare e la formalizzazione dell'atto di vendita;
5) malgrado avesse riscosso l'intero importo della compravendita, il resistente non aveva provveduto al pagamento della provvigione di mediazione, per cui lo stesso era stato invitato alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla quale non aveva aderito.
Concludeva, per sentir dichiarare il proprio diritto al pagamento della provvigione e, per l'effetto, condannare pag. 2/10 al pagamento dell'importo di € 29.000,00, Controparte_1
oltre oneri accessori ed oltre interessi, ovvero al minore o maggiore importo ritenuto di giustizia.
Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
contestava i fatti, così come esposti dal ricorrente,
facendo rilevare che il , vecchio conoscente del Parte_1
, pur occupandosi professionalmente di compravendita CP_1
di imbarcazioni, si era qualificato in quella circostanza come procuratore di una società di charter.
Esponeva altresì che: 1) il ricorrente, che era alla ricerca di una barca simile a quella del resistente, aveva dichiarato di essere officiato in prima persona della successiva gestione del charter e che la società acquirente avrebbe pagato sia il venditore che il procuratore, avendo necessità di un' imbarcazione analoga a quella per cui è
causa; 2) non aveva autorizzato alcuna diffusione di vendita su siti internet, perchè del tutto inutile e strumentale, atteso che il si era presentato come Parte_1
procuratore della società di charter, che aveva poi effettuato l'acquisto; 3) la vendita si era conclusa per l'importo di € 580.000,00, a fronte degli iniziali €
600.000,00 richiesti e il ricorrente avrebbe regolato col pag. 3/10 mandante-acquirente le proprie spettanze;
4) il rapporto andava, quindi, inquadrato non nella mediazione, ma nella figura giuridica del mandato di cui agli artt. 1703 e segg.
c.c., che non prevede oneri per i terzi esclusi dall'impianto negoziale. Contestava, inoltre, la domanda,
in relazione al quantum richiesto.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese, con attribuzione ed il risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c.
In corso di causa era disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c.p.c., veniva interpellato il ricorrente,
espletata prova per testi e, all'udienza cartolare del 12-
05-2025, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta.
Agli atti di causa non risulta che il ricorrente abbia agito quale mandatario della società acquirente, non essendo tale circostanza supportata da riscontri documentali ed espressamente contestata dal il Parte_1
pag. 4/10 resistente, inoltre, ha ammesso esplicitamente di essere a conoscenza che il ricorrente svolgeva l'attività di mediatore nella vendita di imbarcazioni.
E' viceversa documentato, in atti, che il ricorrente ha concretamente posto in essere e documentato tutta una serie di attività, in favore del , finalizzate alla vendita CP_1
dell'imbarcazione, quali la pubblicazione su siti internet specializzati (cfr. doc. n. 1, allegato al ricorso), la visita presso il rimessaggio, la redazione dell'inventario di bordo, sottoscritto dal (cfr. doc. n.3, allegato CP_1
al ricorso), le varie prove propedeutiche alla conclusione della compravendita.
Soprattutto, va sottolineato che agli atti di causa risulta depositata la proposta d'acquisto dell'imbarcazione,
sottoscritta dal venditore, dall'acquirente e dallo stesso ricorrente, nella quale le parti hanno dato atto dell'intervento del nella compravendita Parte_1
dell'imbarcazione, quale mediatore (cfr. doc. n. 6,
allegato al ricorso) e della circostanza per cui al ricorrente è stato consegnato l'assegno bancario di €
60.000,00, intestato al venditore, consegnato dall'acquirente quale caparra confirmatoria.
pag. 5/10 Risulta altresì provato che il esercitasse Parte_1
regolarmente l'attività di mediatore marittimo, avendo lo stesso depositato, nel corso del giudizio, la visura della
CC.II.AA. di Roma, da cui emerge che il ricorrente era iscritto quale Mediatore Marittimo, nella sezione ordinaria, sin dal 7.2.1991.
Oltretutto, il teste escusso nel corso del Testimone_1
giudizio, ha dichiarato di avere in corso, all'epoca dei fatti, un contratto di consulenza con la base nautica
Flavio Gioia, dove era ormeggiata la barca, di essere stato autorizzato dal a visitare l'imbarcazione e che CP_1
furono effettuate più visite, alla presenza del Parte_1
Né può essere in ogni caso ritenuta fondata l'eccezione,
formulata dal resistente, che ha sostenuto di non dover corrispondere compensi, non avendo mai conferito incarico scritto all'attore.
Sul punto, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, perché il mediatore acquisisca il diritto alla provvigione, non è necessario il conferimento di un incarico espresso, ma è sufficiente che il mediatore, con il proprio intervento, abbia messo in relazione le parti per la conclusione dell'affare.
pag. 6/10 Secondo la Suprema Corte, infatti, per la configurabilità
del rapporto di mediazione “non è necessaria l'esistenza di
un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un
acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte
abbia accettato l'attività del mediatore
avvantaggiandosene” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 11656,
14-05-2018). “In tema di mediazione, il diritto alla
provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione
dell'affare sia in rapporto causale con l'attività
intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia
messo in relazione le parti, così da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione
del contratto indipendentemente dal suo intervento nelle
varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del
contratto, sempre che questa possa ritenersi conseguenza
prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che,
senza di essa, secondo il principio della causalità
adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.
(Cass. civ. n. 11443/2022).
Nel caso di specie, risulta senz'altro provato che l'accordo tra le parti e la successiva vendita dell'imbarcazione si siano perfezionati grazie all'attività
determinante svolta dal ricorrente - mediatore, così come pag. 7/10 richiesto dall'art. 1755 c.c. e di conseguenza a quest'ultimo va riconosciuto il compenso per l'attività
prestata.
Ai fini della quantificazione del compenso spettante al
, in mancanza di un accordo tra le parti e Parte_1
mancando la prova dell'esistenza di tariffe professionali o di usi locali, la stessa va effettuata dal Giudice secondo equità, ai sensi dell'art.1755 del c.c., alla luce della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. civ.
sez. III, n. 13656, 31-07-12; sez. II, ord. n. 27901, 29-
10-2024).
Si ritiene equo, pertanto, considerando l'attività
espletata e documentata dal ricorrente, riconoscere allo stesso l'importo di € 14.500,00, pari al 2,5% del prezzo della vendita, oltre gli oneri accessori, se dovuti ed oltre gli interessi legali, dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147 del 2022.
P. Q. M.
pag. 8/10 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di € 14.500,00, oltre oneri
[...]
accessori, se dovuti ed oltre interessi legali, dalla domanda sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che Parte_1
liquida in complessivi € 5.363,00, di cui € 286,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva,
euro 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147 del 2022, oltre al rimborso del 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 05\09\2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 9/10
pag. 10/10