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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7159/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7159/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCO MORITTU
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore in carica e con il patrocinio dell'avv. CARLO FANARI
OPPOSTO causa avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di oneri condominiali trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) In via principale, per le causali sopra esposte, accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, procedere all'annullamento dello stesso, ovvero alla riformulazione diminuendo la condanna alla somma ritenuta di giustizia.
2) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e rimborso del contributo unificato.
Nell'interesse dell'opposta:
Conclude affinchè il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:
pagina 1 di 8 1) Preliminarmente e pregiudizialmente mancata impugnazione della delibera condominiale del 20-
21/1/2021;
2) Nel merito: a) respingere l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo Pt_2 CP_2
emesso il 19/7/2021 n. 1411/2021 dal Tribunale di Cagliari per i motivi meglio esposti in premessa;
b) mandare assolto il da ogni e qualsiasi pretesa Controparte_3 avanzata dalla . c) per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo Pt_2 CP_2
opposto;
3) Condannare, anche a titolo di risarcimento danni, la Società opponente al pagamento della somma di € 476,32 esborsata dal Condominio opposto per attivare e partecipare al procedimento di mediazione;
4) Condannare ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. le Società opponenti per i motivi indicati in premessa.
5) In ogni caso con vittoria di competenze, rimborso spese generali CPA e IVA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n.1411/2021 emesso dal Tribunale di Cagliari su istanza del
[...]
, è stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di Controparte_3 Parte_1
Euro 6.640,52, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di oneri condominiali insoluti per il periodo 2018-2020, come derivanti dal rendiconto e riparto approvato in sede assembleare in data
21.01.2021.
Avverso tale decreto l'ingiunto la ha proposto opposizione deducendo l'insussistenza Parte_1
del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno dell'opposizione ha allegato:
- l'erroneità dell'importo ingiunto, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal Condominio, gli oneri condominiali maturati a carico dell'opponente sono pari a euro 4669,05, così determinati: euro 2.550,00 per gestioni precedenti al 2019; euro 408.00 per l'anno 2019; euro 785,28 per impianto citofonico;
euro 490,72 per l'anno 2020 (consuntivo); euro 435,05 per l'anno 2021 (preventivo);
- Che alla data del ricorso erano state corrisposte in favore del condominio somme per euro
1.166,00, di cui euro 510 a mezzo bonifico in data 12.11.2019 su accordo con l'avv. Ippolito per conto del Condominio, euro 510,00 a mezzo bonifico in data 5.11.2020 su accordo con l'avv. Ippolito per Contr conto del Condominio e euro 146 versati tramite due distinti pagamenti in data 11.03.2021, conseguentemente il debito complessivo è pari ad euro 3.503,05.
*
pagina 2 di 8 Nel costituirsi, il opposto ha contestato quanto ex adverso rappresentato, eccependo in via CP_1
preliminare la mancata impugnazione della delibera condominiale del 20-21/1/2021 posta a fondamento del decreto ingiuntivo con cui è stato approvato il rendiconto e il riparto al 31/12/2020 e in cui è indicato specificatamente il debito complessivo della Società opponente pari a € 6.725,03, di cui €
490,72 per il periodo di cui al consuntivo 1/1- 31/12/2020 ed € 6.234,31 a titolo di saldo per periodi di gestione precedenti, evidenziando come per giurisprudenza costante “il condomino che intenda opporsi al rendiconto approvato dall'assemblea debba impugnare preliminarmente la delibera non potendo opporsi, sul punto, al decreto ingiuntivo”.
Ha inoltre rilevato:
- che la somma azionata con il ricorso monitorio risulta dimostrata dai documenti contabili;
- che il versamento di € 146,00 corrisposti sul conto condominiale (due versamenti di € 73,00- doc.
3 e 4 fascicolo opponente) risulta regolarmente registrato e portato in detrazione sulle maggiori somme dovute;
mentre i due bonifici di € 510,00 non sono pervenuti sul conto corrente condominiale e non si conoscono i motivi per cui la . abbia corrisposto le quote condominiali sul conto Parte_3 CP_2 corrente dell'Avv. Pietro Ippolito il quale, tra l'altro, non ha ricevuto alcun incarico professionale per agire contro la . Parte_3 CP_5
Parte
- che non è neppure dato comprendere in che modo la abbia proceduto a rideterminare CP_2
le quote condominiali.
Ha quindi chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
*
All'udienza del 7.02.2022, il giudice, osservato che non è stata proposta istanza di sospensione dell'esecutività accordata al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. ed in applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 1bis, del D. Lgs. 28/2010, che ratione materiae prevede l'esperimento del relativo procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio;
ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
Con note depositate in data 20.04.2022 la parte opposta ha dato atto di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ed ha prodotto il relativo verbale negativo di conclusione della procedura.
Con ordinanza del 15.02.2023 il giudice ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.: abbandono del giudizio con rifusione al convenuto delle spese relative alle fasi CP_1
finora espletate, per complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
La proposta è stata accettata dal opposto e rifiutata dalla parte opponente. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale.
pagina 3 di 8 **
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Segnatamente, l'opponente ha lamentato: 1) l'erroneità dell'importo ingiunto;
2) l'avvenuto pagamento di euro 1.166,00 da detrarsi dall'importo ingiunto.
Quanto alla prima doglianza, secondo la tesi della difesa opponente, l'esposizione debitoria nei confronti della gestione condominiale ammonterebbe ad € 4669,05 e non all'importo risultante dai documenti contabili approvati dall'assemblea dei condomini.
In sostanza, quindi, alla base dell'opposizione vengono addotti profili di illegittimità della delibera assembleare, riconducibili, in particolare, alla categoria dell'annullabilità (sul punto, cfr. infra).
Ciò posto, va subito evidenziato che in tema di contestazione delle spese condominiali, il CP_1 non può, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenere l'erroneità dei calcoli se non ha impugnato la delibera assembleare (o le delibere) con cui è stato approvato il documento contabile.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di oneri condominiali, l'opponente non può invocare vizi di annullabilità della deliberazione non tempestivamente impugnata (cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 3354 del 19.2.2016; cfr., conformi, Cass., Sez. 2, Sent. n. 4672 del 23.2.2017; Cass., Sez. 2, Sent. n. 22573 del 7.11.2016; Cass.,
Sez. U., Sent. n. 26629 del 18.12.2009); potendo, invece, far valere eventuali vizi implicanti la nullità della deliberazione (cfr. Cass. Sez.2, Sent. 19832/2019 e Cass. Sez. 2, Sent. 305/2016).
L'assetto delineato nel capoverso che precede è stato confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: infatti, con sentenza n. 9839 del 14.4.2021 è stato chiarito che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensidell'art.1137,comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.
È dato pacifico che l'opponente non abbia impugnato in via autonoma la delibera di approvazione degli strumenti contabili, così come è evidente che detta istanza non sia stata proposta neppure in via incidentale nel presente giudizio. Fermo restando che una simile domanda proposta in questa sede sarebbe stata inammissibile per il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 1137 cod. civ.
Né può dubitarsi che nel caso di specie gli eventuali vizi della delibera assembleare sottesa al decreto ingiuntivo opposto sarebbero tali da configurare una eventuale annullabilità e non una ipotesi di nullità.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte – nella sent. S.U. n. 9839/2021 cit. – ha chiarito la linea di demarcazione tra nullità ed annullabilità delle delibere dell'assemblea di condominio in questi termini: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art.1137c.c.,come modificato dall'art. 15 della l.n.220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"–,contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico "o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135,nn.2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.
1137, comma 2, c.c.”.
Quindi, anche laddove i documenti contabili da cui emergono i termini dell'esposizione debitoria imputata alla società opponente fossero affetti dagli errori contabili lamentati da quest'ultima, le relative delibere di approvazione sarebbero annullabili (e non nulle), cosicché – visto quanto sopra esposto circa i limiti e le condizioni per poter far valere il vizio di annullabilità in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo – tale motivo di opposizione non potrebbe trovare accoglimento in assenza di tempestiva impugnazione della delibera.
*
Parimenti l'eccezione di pagamento parziale del credito ingiunto deve ritenersi infondata.
L'opponente ha dedotto di aver corrisposto in favore del la complessiva somma di euro CP_1
1.166,00 di cui euro 510 a mezzo bonifico in data 12.11.2019 su accordo con l'avv. Ippolito per conto del Condominio, euro 510,00 a mezzo bonifico in data 5.11.2020 su accordo con l'avv. Ippolito per conto del Condominio ed euro 146 versati tramite due distinti pagamenti MAV da 73,00 € in data
11.03.2021.
Ebbene, dalla documentazione contenuta nel fascicolo monitorio (doc. 1) si evince che il pagamento per la somma di euro 146,00 risulta contabilizzata dal condominio e detratta dall'ammontare complessivo dovuto come determinato dalle delibera del 20-21.1.2021.
pagina 5 di 8 Quanto alla restante somma pari ad euro 1.020,00 asseritamente corrisposta all'avv. Ippolito ed in favore del occorre evidenziare come gli allegati pagamenti sarebbero intervenuti in epoca CP_1
antecedente alla delibera assembleare che ha approvato i rendiconti, ragion per cui avrebbero dovuto farsi valere previa impugnazione della delibera.
In ogni caso, per completezza, può rilevarsi come la documentazione versata in atti non consenta di ritenere provato che i versamenti effettuati fossero diretti a saldare il debito per cui è causa.
Ed invero i predetti pagamenti sono stati effettuati in favore di soggetto terzo (avv. Ippolito) rispetto al creditore.
Né può ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 1189, comma I, c.c. per insussistenza di circostanze univoche, nemmeno allegate, che consentano di ritenere che il soggetto in favore del quale è stato eseguito detto pagamento fosse legittimato a riceverlo, con effetto liberatorio per il debitore. Dagli atti di causa in proposito - ed in particolare dalla scrittura privata di transazione del 20.02.2016 (allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte opposta) - emerge soltanto che l'avv. Ippolito è stato procuratore del condominio in relazione ad una diversa vicenda debitoria nei confronti di soggetto diverso dall'odierno opponente ed in relazione a periodi diversi da quelli per cui è causa.
Deve pertanto escludersi che la parte opposta abbia dato prova del fatto estintivo dell'avvenuto pagamento parziale del credito, fatta eccezione per quello relativo ai due MAV per la complessiva somma di 146,00 €, di cui il condominio aveva già tenuto conto in fase di ricorso monitorio.
Per tutto quanto finora esposto l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n.
1411/2021.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi quanto alla fase di studio (920 €) e introduttiva (780 €), minimi quanto alle fasi istruttoria (850 €) e decisoria (850 €, attesa la natura documentale della causa e la natura riepilogativa delle note conclusive), delle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000.00, per la somma di 3.400,00 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Debbono essere poste a carico di parte opponente anche le spese sostenute dal condominio opposto per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, pari ad euro 476,32, oltre interessi dalla data del pagamento (come documentato in causa, mediante bonifico del 19.10.2022) e fino al saldo.
*
La condotta processuale di parte opponente, la quale ha proposto una opposizione manifestamente infondata e non ha aderito alla proposta conciliativa del Giudice senza indicare le motivazioni del rifiuto, giustifica ove si raffronti il tenore della proposta su riportata e quello della odierna pronuncia, la pagina 6 di 8 condanna dell'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, di una somma ulteriore che si reputa equo determinare in ragione della metà dei compensi professionali.
L'art. 96 III comma c.p.c. (come modificato dalla l. 69/2009) prevede il potere-dovere del giudicante di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta in giudizio, laddove si ravvisino nella condotta della parte soccombente rilevanti profili di colpa da valutarsi secondo i generali criteri di responsabilità. Nel caso di specie la condotta processuale della parte opponente è apparsa connotata da rilevanti profili di colpa per avere agito in giudizio impugnando il decreto ingiuntivo senza avere previamente e tempestivamente impugnato la delibera condominiale, invocando pagamenti in parte già computati dalla controparte e in parte (oltre che antecedenti alle delibera assembleare) in favore di soggetto non legittimato.
Recentemente la Corte di legittimità a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha chiarito che
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza”. La liquidazione equitativa deve essere parametrata, secondo la più recente giurisprudenza, alle spese di lite. Da ultimo la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”. Il danno – anche avuto riguardo alla durata del procedimento - deve pertanto essere stimato nella misura di 1/2 delle spese di lite (comprensive delle spese generali), pari a 1.955,00 €.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. opposto n. 1411/2021;
2) dichiara tenuti e condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
(15%), i.v.a. e accessori di legge;
3) dichiara tenuta e condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese sostenute per la procedura di mediazione pari a euro 476,32, oltre interessi dal 19.10.2022 e fino al saldo;
4) dichiara tenuta e condanna l'opponente all'ulteriore pagamento, in favore del condominio opposto, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. della somma, di € 1.955,00, oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo.
Cagliari, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7159/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCO MORITTU
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore in carica e con il patrocinio dell'avv. CARLO FANARI
OPPOSTO causa avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di oneri condominiali trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) In via principale, per le causali sopra esposte, accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, procedere all'annullamento dello stesso, ovvero alla riformulazione diminuendo la condanna alla somma ritenuta di giustizia.
2) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e rimborso del contributo unificato.
Nell'interesse dell'opposta:
Conclude affinchè il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:
pagina 1 di 8 1) Preliminarmente e pregiudizialmente mancata impugnazione della delibera condominiale del 20-
21/1/2021;
2) Nel merito: a) respingere l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo Pt_2 CP_2
emesso il 19/7/2021 n. 1411/2021 dal Tribunale di Cagliari per i motivi meglio esposti in premessa;
b) mandare assolto il da ogni e qualsiasi pretesa Controparte_3 avanzata dalla . c) per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo Pt_2 CP_2
opposto;
3) Condannare, anche a titolo di risarcimento danni, la Società opponente al pagamento della somma di € 476,32 esborsata dal Condominio opposto per attivare e partecipare al procedimento di mediazione;
4) Condannare ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. le Società opponenti per i motivi indicati in premessa.
5) In ogni caso con vittoria di competenze, rimborso spese generali CPA e IVA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n.1411/2021 emesso dal Tribunale di Cagliari su istanza del
[...]
, è stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di Controparte_3 Parte_1
Euro 6.640,52, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di oneri condominiali insoluti per il periodo 2018-2020, come derivanti dal rendiconto e riparto approvato in sede assembleare in data
21.01.2021.
Avverso tale decreto l'ingiunto la ha proposto opposizione deducendo l'insussistenza Parte_1
del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno dell'opposizione ha allegato:
- l'erroneità dell'importo ingiunto, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal Condominio, gli oneri condominiali maturati a carico dell'opponente sono pari a euro 4669,05, così determinati: euro 2.550,00 per gestioni precedenti al 2019; euro 408.00 per l'anno 2019; euro 785,28 per impianto citofonico;
euro 490,72 per l'anno 2020 (consuntivo); euro 435,05 per l'anno 2021 (preventivo);
- Che alla data del ricorso erano state corrisposte in favore del condominio somme per euro
1.166,00, di cui euro 510 a mezzo bonifico in data 12.11.2019 su accordo con l'avv. Ippolito per conto del Condominio, euro 510,00 a mezzo bonifico in data 5.11.2020 su accordo con l'avv. Ippolito per Contr conto del Condominio e euro 146 versati tramite due distinti pagamenti in data 11.03.2021, conseguentemente il debito complessivo è pari ad euro 3.503,05.
*
pagina 2 di 8 Nel costituirsi, il opposto ha contestato quanto ex adverso rappresentato, eccependo in via CP_1
preliminare la mancata impugnazione della delibera condominiale del 20-21/1/2021 posta a fondamento del decreto ingiuntivo con cui è stato approvato il rendiconto e il riparto al 31/12/2020 e in cui è indicato specificatamente il debito complessivo della Società opponente pari a € 6.725,03, di cui €
490,72 per il periodo di cui al consuntivo 1/1- 31/12/2020 ed € 6.234,31 a titolo di saldo per periodi di gestione precedenti, evidenziando come per giurisprudenza costante “il condomino che intenda opporsi al rendiconto approvato dall'assemblea debba impugnare preliminarmente la delibera non potendo opporsi, sul punto, al decreto ingiuntivo”.
Ha inoltre rilevato:
- che la somma azionata con il ricorso monitorio risulta dimostrata dai documenti contabili;
- che il versamento di € 146,00 corrisposti sul conto condominiale (due versamenti di € 73,00- doc.
3 e 4 fascicolo opponente) risulta regolarmente registrato e portato in detrazione sulle maggiori somme dovute;
mentre i due bonifici di € 510,00 non sono pervenuti sul conto corrente condominiale e non si conoscono i motivi per cui la . abbia corrisposto le quote condominiali sul conto Parte_3 CP_2 corrente dell'Avv. Pietro Ippolito il quale, tra l'altro, non ha ricevuto alcun incarico professionale per agire contro la . Parte_3 CP_5
Parte
- che non è neppure dato comprendere in che modo la abbia proceduto a rideterminare CP_2
le quote condominiali.
Ha quindi chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
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All'udienza del 7.02.2022, il giudice, osservato che non è stata proposta istanza di sospensione dell'esecutività accordata al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. ed in applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 1bis, del D. Lgs. 28/2010, che ratione materiae prevede l'esperimento del relativo procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio;
ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
Con note depositate in data 20.04.2022 la parte opposta ha dato atto di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ed ha prodotto il relativo verbale negativo di conclusione della procedura.
Con ordinanza del 15.02.2023 il giudice ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.: abbandono del giudizio con rifusione al convenuto delle spese relative alle fasi CP_1
finora espletate, per complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
La proposta è stata accettata dal opposto e rifiutata dalla parte opponente. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale.
pagina 3 di 8 **
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Segnatamente, l'opponente ha lamentato: 1) l'erroneità dell'importo ingiunto;
2) l'avvenuto pagamento di euro 1.166,00 da detrarsi dall'importo ingiunto.
Quanto alla prima doglianza, secondo la tesi della difesa opponente, l'esposizione debitoria nei confronti della gestione condominiale ammonterebbe ad € 4669,05 e non all'importo risultante dai documenti contabili approvati dall'assemblea dei condomini.
In sostanza, quindi, alla base dell'opposizione vengono addotti profili di illegittimità della delibera assembleare, riconducibili, in particolare, alla categoria dell'annullabilità (sul punto, cfr. infra).
Ciò posto, va subito evidenziato che in tema di contestazione delle spese condominiali, il CP_1 non può, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenere l'erroneità dei calcoli se non ha impugnato la delibera assembleare (o le delibere) con cui è stato approvato il documento contabile.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di oneri condominiali, l'opponente non può invocare vizi di annullabilità della deliberazione non tempestivamente impugnata (cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 3354 del 19.2.2016; cfr., conformi, Cass., Sez. 2, Sent. n. 4672 del 23.2.2017; Cass., Sez. 2, Sent. n. 22573 del 7.11.2016; Cass.,
Sez. U., Sent. n. 26629 del 18.12.2009); potendo, invece, far valere eventuali vizi implicanti la nullità della deliberazione (cfr. Cass. Sez.2, Sent. 19832/2019 e Cass. Sez. 2, Sent. 305/2016).
L'assetto delineato nel capoverso che precede è stato confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: infatti, con sentenza n. 9839 del 14.4.2021 è stato chiarito che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensidell'art.1137,comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.
È dato pacifico che l'opponente non abbia impugnato in via autonoma la delibera di approvazione degli strumenti contabili, così come è evidente che detta istanza non sia stata proposta neppure in via incidentale nel presente giudizio. Fermo restando che una simile domanda proposta in questa sede sarebbe stata inammissibile per il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 1137 cod. civ.
Né può dubitarsi che nel caso di specie gli eventuali vizi della delibera assembleare sottesa al decreto ingiuntivo opposto sarebbero tali da configurare una eventuale annullabilità e non una ipotesi di nullità.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte – nella sent. S.U. n. 9839/2021 cit. – ha chiarito la linea di demarcazione tra nullità ed annullabilità delle delibere dell'assemblea di condominio in questi termini: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art.1137c.c.,come modificato dall'art. 15 della l.n.220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"–,contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico "o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135,nn.2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.
1137, comma 2, c.c.”.
Quindi, anche laddove i documenti contabili da cui emergono i termini dell'esposizione debitoria imputata alla società opponente fossero affetti dagli errori contabili lamentati da quest'ultima, le relative delibere di approvazione sarebbero annullabili (e non nulle), cosicché – visto quanto sopra esposto circa i limiti e le condizioni per poter far valere il vizio di annullabilità in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo – tale motivo di opposizione non potrebbe trovare accoglimento in assenza di tempestiva impugnazione della delibera.
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Parimenti l'eccezione di pagamento parziale del credito ingiunto deve ritenersi infondata.
L'opponente ha dedotto di aver corrisposto in favore del la complessiva somma di euro CP_1
1.166,00 di cui euro 510 a mezzo bonifico in data 12.11.2019 su accordo con l'avv. Ippolito per conto del Condominio, euro 510,00 a mezzo bonifico in data 5.11.2020 su accordo con l'avv. Ippolito per conto del Condominio ed euro 146 versati tramite due distinti pagamenti MAV da 73,00 € in data
11.03.2021.
Ebbene, dalla documentazione contenuta nel fascicolo monitorio (doc. 1) si evince che il pagamento per la somma di euro 146,00 risulta contabilizzata dal condominio e detratta dall'ammontare complessivo dovuto come determinato dalle delibera del 20-21.1.2021.
pagina 5 di 8 Quanto alla restante somma pari ad euro 1.020,00 asseritamente corrisposta all'avv. Ippolito ed in favore del occorre evidenziare come gli allegati pagamenti sarebbero intervenuti in epoca CP_1
antecedente alla delibera assembleare che ha approvato i rendiconti, ragion per cui avrebbero dovuto farsi valere previa impugnazione della delibera.
In ogni caso, per completezza, può rilevarsi come la documentazione versata in atti non consenta di ritenere provato che i versamenti effettuati fossero diretti a saldare il debito per cui è causa.
Ed invero i predetti pagamenti sono stati effettuati in favore di soggetto terzo (avv. Ippolito) rispetto al creditore.
Né può ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 1189, comma I, c.c. per insussistenza di circostanze univoche, nemmeno allegate, che consentano di ritenere che il soggetto in favore del quale è stato eseguito detto pagamento fosse legittimato a riceverlo, con effetto liberatorio per il debitore. Dagli atti di causa in proposito - ed in particolare dalla scrittura privata di transazione del 20.02.2016 (allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte opposta) - emerge soltanto che l'avv. Ippolito è stato procuratore del condominio in relazione ad una diversa vicenda debitoria nei confronti di soggetto diverso dall'odierno opponente ed in relazione a periodi diversi da quelli per cui è causa.
Deve pertanto escludersi che la parte opposta abbia dato prova del fatto estintivo dell'avvenuto pagamento parziale del credito, fatta eccezione per quello relativo ai due MAV per la complessiva somma di 146,00 €, di cui il condominio aveva già tenuto conto in fase di ricorso monitorio.
Per tutto quanto finora esposto l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n.
1411/2021.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi quanto alla fase di studio (920 €) e introduttiva (780 €), minimi quanto alle fasi istruttoria (850 €) e decisoria (850 €, attesa la natura documentale della causa e la natura riepilogativa delle note conclusive), delle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000.00, per la somma di 3.400,00 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Debbono essere poste a carico di parte opponente anche le spese sostenute dal condominio opposto per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, pari ad euro 476,32, oltre interessi dalla data del pagamento (come documentato in causa, mediante bonifico del 19.10.2022) e fino al saldo.
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La condotta processuale di parte opponente, la quale ha proposto una opposizione manifestamente infondata e non ha aderito alla proposta conciliativa del Giudice senza indicare le motivazioni del rifiuto, giustifica ove si raffronti il tenore della proposta su riportata e quello della odierna pronuncia, la pagina 6 di 8 condanna dell'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, di una somma ulteriore che si reputa equo determinare in ragione della metà dei compensi professionali.
L'art. 96 III comma c.p.c. (come modificato dalla l. 69/2009) prevede il potere-dovere del giudicante di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta in giudizio, laddove si ravvisino nella condotta della parte soccombente rilevanti profili di colpa da valutarsi secondo i generali criteri di responsabilità. Nel caso di specie la condotta processuale della parte opponente è apparsa connotata da rilevanti profili di colpa per avere agito in giudizio impugnando il decreto ingiuntivo senza avere previamente e tempestivamente impugnato la delibera condominiale, invocando pagamenti in parte già computati dalla controparte e in parte (oltre che antecedenti alle delibera assembleare) in favore di soggetto non legittimato.
Recentemente la Corte di legittimità a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha chiarito che
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza”. La liquidazione equitativa deve essere parametrata, secondo la più recente giurisprudenza, alle spese di lite. Da ultimo la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”. Il danno – anche avuto riguardo alla durata del procedimento - deve pertanto essere stimato nella misura di 1/2 delle spese di lite (comprensive delle spese generali), pari a 1.955,00 €.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. opposto n. 1411/2021;
2) dichiara tenuti e condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
(15%), i.v.a. e accessori di legge;
3) dichiara tenuta e condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese sostenute per la procedura di mediazione pari a euro 476,32, oltre interessi dal 19.10.2022 e fino al saldo;
4) dichiara tenuta e condanna l'opponente all'ulteriore pagamento, in favore del condominio opposto, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. della somma, di € 1.955,00, oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo.
Cagliari, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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