Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 10/10/2023, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2023
N. 05523/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04019/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4019 del 2022, proposto da
RI IS La AD, rappresentata e difesa dagli avvocati NN US, Annunziata Borrazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al decreto della Corte di appello di Napoli depositato il 14.07.2020, Cron. N. 2108/2020, Rep. n. 3368/20, a definizione del procedimento n. 2618/18 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO CHE:
- La Corte di Appello di Napoli con decreto depositato il 14.07.2020, Cron. N. 2108/2020, a definizione del procedimento R.G. n. 2618/2018, ha condannato il Ministero della Giustizia l pagamento in favore dell’istante, della somma di euro 2000,00, oltre interessi legali a far data dalla
domanda, nonché al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.223,56 di cui € 88,56 per spese vive ed € 2.135,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, oltre accessori e rimborso spese forfetarie, in favore dell’avv. M. Goldoni dichiaratosi antistatario.
-Il decreto in oggetto, munito di formula esecutiva il 28.02.2022 veniva notificato al Ministero della Giustizia il 11.03.2022 ai sensi dell’art. 479 c. 2 cpc, ed è dunque divenuto definitivo.
-Il ricorrente ha, quindi, proposto la presente azione di ottemperanza chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia alla esecuzione del suindicato decreto mediante il pagamento della sorte capitale secondo gl’importi innanzi indicati, oltre interessi e rivalutazione, e previa nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di sua perdurante inerzia. Ha chiesto anche disporsi, ai sensi dell’art. 112, co. 3, c.p.a. la condanna della resistente Amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente al passaggio in giudicato del decreto unitamente alle spese e competenze della presente azione esecutiva da attribuirsi all.’avv.to NN US dichiaratosi antistatario.
-Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
RITENUTO CHE:
- che il ricorrente adisce correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente al decreto della Corte d’Appello di Napoli, indicato in epigrafe ovvero per il pagamento della sorte capitale liquidata a titolo di equo indennizzo per irragionevole durata del processo;
- che, come risulta dalla ricostruzione che precede, sono ampiamente elassi: - il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D. L. 31.12.1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»); - l’ulteriore termine dilatorio, di cui all’art. 5 sexies della l. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”);
- che l’ottemperando decreto della Corte d’Appello di Napoli è passato in giudicato;
- che il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01);
Ritenuto, quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta:
- che quale commissario ad acta debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 89/2001 come introdotto dalla citata l. n. 208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);
Rilevato, da ultimo, quanto alla richiesta di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che la stessa va accolta, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero resistente di dare esecuzione – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza – in favore della parte ricorrente, al titolo esecutivo di cui in epigrafe, della somma di € 2.223,56 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo nei termini indicati in parte motiva;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione intimata da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, giusta le specificazioni di cui in parte motiva, che s’insedierà con le modalità e nel termine pure ivi precisati;
-condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio d’ottemperanza, che liquida in complessivi euro 700,00 (settecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto, con attribuzione in favore del difensore NN US dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO