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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1373 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHINDAMO DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA G.B.
PERGOLESI, 26 20124 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. VALLOSIO Controparte_1 P.IVA_1
FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PASSALACQUA N. 14
10122 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), per tramite della mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. VALLOSIO FILIPPO ed elettivamente Controparte_3
domiciliata presso il suo Studio in VIA PASSALACQUA N. 14 10122 TORINO;
- parte appellata
e contro
(c.f. ), per tramite della mandataria Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE GIANCAIO SARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PARTACO N. 23 MILANO;
- parte appellata
e contro contumace;
Controparte_6
- parte appellata
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrajis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale
In integrale riforma delle Sentenze del Tribunale di Novara n. 520/2022,
NEI CONFRONTI DI accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità CP_6
del decreto ingiuntivo n. 10692/2012 emesso dal Tribunale di Milano per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa da CP_6 nei confronti dell'odierno attore per tutti i motivi espressi in narrativa, con conseguente
[...]
estinzione della procedura esecutiva RGE 181/2013, pendente avanti il Tribunale di Novara,
- condannare , per tutti i motivi esposti alla restituzione della somma di € CP_6
18.194,11 nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del
2 Sig. conseguente all'illegittima iscrizione del predetto in Centrale Rischi Parte_1 presso la Banca d'Italia, per la somma che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice.
In via subordinata accertare e dichiarare, previa CTU sui c/c indicati in narrativa, l'applicazione da parte di
[...]
(già ) di interessi in violazione dell'art. CP_6 Controparte_7
1283 e 1815 c.c. nonché dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo credito vantato dal predetto Istituti di credito nei confronti del Sig. Parte_1
NEI CONFRONTI DI accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo P_ ipotecario stipulato con l'allora , ora , con rogito avanti Controparte_8 P_
il notaio Dott.ssa Rep. N. 8006-Racc. n. 2093 registrato in Borgomanero Persona_1 il 20.4.2007 al n. 1268, per l'importo di € 360.000,00 e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te p.t. alla P_ restituzione della somma di € 75.706,57, a titolo di rate di mutuo versate dall'attore e spese accessorie del contratto di mutuo, oltre interessi e spese accessorie o in quella diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia
- condannare in persona del legale rapp.te p.t., in ragione della nullità del P_ contratto di mutuo ipotecario stipulato con l'allora , ora Controparte_8 P_
, con rogito avanti il notaio Dott.ssa Rep. N. 8006-Racc. n. 2093
[...] Persona_1 registrato in Borgomanero il 20.4.2007 al n. 1268, per l'importo di € 360.000,00, - al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del Sig. Parte_1 conseguente all'illegittima iscrizione del predetto in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, per la somma che verrà accertata e liquidata in via equitativa dal Giudice;
- condannare , in persona del legale rapp.te p.t., a seguito di quanto indicato nella CP_9
perizia contabile prodotta in atti e redatta dalla volta sui c/c 0200/003624 Controparte_10
e sui c/c anticipi s.b.f. n. 0200/017150 e conto anticipi fatture n. 0200/017250, alla restituzione della somma di € 120.459,86 oltre interessi e spese accessorie in favore del
Sig. per tutti motivi esposti nel presente atto o in quella diversa somma, Parte_1
maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa dal nei confronti dell'odierno P_
attore per tutti i motivi espressi in narrativa con conseguente estinzione della procedura esecutiva RGE 181/2013.
In via subordinata
3 - accertare e dichiarare, previa CTU sui c/c indicati in narrativa nonché sul mutuo ipotecario stipulato tra la e l'odierno ricorrente, l'applicazione da parte di Controparte_8
(già ) di interessi in violazione P_ Controparte_11 dell'art. 1283 e 1815 c.c. nonché dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo credito vantato dal predetto Istituti di credito nei confronti del Sig. Parte_1
IN OGNI CASO con vittoria di spese lite, dichiarandosi i sottoscritti procuratori antistatari”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino P_
Dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che costituiscano mutatio e/o emendatio libelli
Richiamate integralmente le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure in relazione a:
- Inammissibilità di domande, difese e mezzi di prova introdotti in giudizio da controparte con atti successivi al ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. (cfr. pag. 13 ss. comparsa P_
24.11.2017 e ordinanza G.I. 09.05.2017);
[...]
- Prescrizione delle pretese restitutorie afferenti i rapporti di conto corrente (cfr. pag. 17 comparsa);
- Difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante in relazione alle medesime;
- Implicita rinunzia alle doglianze afferenti la capitalizzazione degli interessi del mutuo (cfr. punto B a pag. 16 comparsa);
Dato atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso gli estremi dell'usura nel contratto di mutuo;
Dichiarare inammissibile/rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto nei confronti di e e per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
Confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso
Confermare la validità/efficacia del titolo azionato nonché l'efficacia e legittimità dell'esecuzione R.G.E. 181/2013 pendente nanti il Tribunale di Novara per il credito come indicato in precetto;
Assolvere e da qualsivoglia pretesa avversaria. Controparte_1 Controparte_2
Con ogni conseguenziale provvedimento.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% spese generali, IVA
e CPA”.
4 Per parte appellata SPV: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino CP_2
Dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che costituiscano mutatio e/o emendatio libelli
Richiamate integralmente le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure in relazione a:
- Inammissibilità di domande, difese e mezzi di prova introdotti in giudizio da controparte con atti successivi al ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. (cfr. pag. 13 ss. comparsa P_
24.11.2017 e ordinanza G.I. 09.05.2017);
[...]
- Prescrizione delle pretese restitutorie afferenti i rapporti di conto corrente (cfr. pag. 17 comparsa);
- Difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante in relazione alle medesime;
- Implicita rinunzia alle doglianze afferenti la capitalizzazione degli interessi del mutuo (cfr. punto B a pag. 16 comparsa);
Dato atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso gli estremi dell'usura nel contratto di mutuo;
Dichiarare inammissibile/rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto nei confronti di e e per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
Confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso
Confermare la validità/efficacia del titolo azionato nonché l'efficacia e legittimità dell'esecuzione R.G.E. 181/2013 pendente nanti il Tribunale di Novara per il credito come indicato in precetto;
Assolvere e da qualsivoglia pretesa avversaria. Controparte_1 Controparte_2
Con ogni conseguenziale provvedimento.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% spese generali, IVA
e CPA”.
Per parte appellata SPV: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni CP_4
avversaria domanda, eccezione e deduzione comunque reietta accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
- dichiarare l'appello promosso dal signor n quanto inammissibile per i motivi Parte_1
esposti in narrativa;
5 - rigettare integralmente l'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di Novara n. 520/2022 pubblicata il
26/9/2022;
- con vittoria di spese, (ivi comprese le spese generali nella misura del 15% dei compensi)
e compensi professionali del doppio grado integralmente rifusi, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - La c.te in Borgomanero (NO), ha intrattenuto dal 1996 con la Controparte_12 [...]
(ora il conto corrente di Controparte_7 CP_6
corrispondenza n. 565 e, dal mese di ottobre 2004, anche il conto n. 10206; i P_3
rapporti erano tutti garantiti da fideiussione omnibus rilasciata da socio della Parte_1
società debitrice principale e che per un certo periodo aveva rivestito la carica di a.u., e sono proseguiti sino alla richiesta di rientro e revoca degli affidamenti, avventa con lettera raccomandata datata 7.12.2006, indirizzata alla società correntista e al garante Pt_1
[...]
, succeduta alla , ha quindi CP_6 Controparte_7
ottenuto nei confronti del il decreto ingiuntivo n. 10.692/2012, emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in relazione al saldo debitore del c/c n. 565 alla data del 23.04.2007; il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto irrevocabile.
Sulla base del predetto decreto, esecutivo ex art. 647 c.p.c., ha intimato ad CP_6 atto di precetto in data 22.02.2013 per la somma di € 56.486,40 ed ha poi Parte_1 avviato l'esecuzione immobiliare r.g. n. 181/2013 dinanzi al Tribunale di Novara con pignoramento notificato in data 3.05.2013.
1.2 – La ha altresì intrattenuto fin dagli anni '70 con la Controparte_12 [...]
(ora ), agenzia di Borgomanero, i conti correnti di Controparte_8 P_
corrispondenza n. 19515 e n. 3624, il conto anticipi s.b.f. n. 17151, e il conto anticipo fatture n. 17250; i predetti rapporti erano tutti garantiti da fideiussione omnibus rilasciata da Pt_1
sono proseguiti sino alla richiesta di rientro immediato, avvenuta tramite lettera
[...]
raccomandata datata 13.10.2006 indirizzata alla società correntista e al garante Pt_1
[...]
In precedenza, a seguito di insoluti riguardanti gli incassi da alcuni clienti, la BPN aveva segnalato il lla Centrale Rischi della Banca d'Italia; a detta del dopo il Pt_1 Pt_1
6 recesso dell'istituto dai conti correnti e dalle linee di credito concesse, il direttore della filiale gli avrebbe imposto di ridefinire suo debito come fideiussore derivante dagli scoperti di conto corrente della società con la stipula di un mutuo fondiario, garantito da ipoteca di primo grado sulla casa di abitazione, della durata di sette anni;
il contratto venne poi concluso in data 18.04.2007 a rogito Notaio er l'importo di € 360.000, tasso variabile Persona_1 indicizzato all'Euribor, ammortamento alla francese, durata di 180 mesi (15 anni) e con rate mensili iniziale di € 3.026,15.
Con atto di precetto notificato in data 20.11.2013 il (ex P_ Controparte_8
, intimava ad l pagamento di € 338.908,61, oltre interessi, in forza
[...] Parte_1
del citato contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 18.4.2007.
Il sarebbe poi intervenuto, come creditore titolato, nell'esecuzione immobiliare P_
r.g. 181/2013, già instaurata da presso il Tribunale di Novara. CP_6
1.3 – Nel giugno 2009 la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Novara. Controparte_12
1.4 – Il debitore esecutato ha quindi proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
con ricorso al G.E. del Tribunale di Novara in data 5.01.2017, contestando sia il credito della pignorante , sia il credito dell'interveniente titolato : CP_6 P_
- relativamente al creditore denunciando, in riferimento al credito portato Controparte_6 dal decreto ingiuntivo n. 10692/2012 del Tribunale di Milano, non opposto, l'applicazione di interessi anatocistici ai conti correnti (a), la nullità della c.m.s. applicata (b), l'insufficiente prova del credito fondata sull'estratto autentico ex art. 50 TUB (c) e l'illegittima applicazione della delibera CICR del 9.2.2000 dopo la sua entrata in vigore (d);
- relativamente al creditore denunciando la nullità del mutuo ipotecario perché P_ concluso per ripianare una preesistente esposizione debitoria (a) e l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi moratori, da calcolarsi in base all'art. 5 del testo contrattuale su ciascuna rata impagata, comprensiva di quota capitale e di quota interessi (corrispettivi)
(b); a tali motivi, si è aggiunto, con dichiarazione a verbale di udienza del 23.03.2017 dinanzi al G.E., quello riguardante la natura usuraria dei tassi applicati sia nel contratto di mutuo (c), sia nei tre conti correnti già accesi con la presso la Controparte_12 CP_8
(c-bis), per cui sono state prodotte perizie econometriche.
[...]
Con ordinanza del 9.05.2017, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha concesso termine per l'introduzione della fase di merito.
7 1.5 – Con atto di citazione notificato l'8.08.2017, nstaurava la fase di merito Parte_1 dell'opposizione esecutiva, svolgendo le seguenti domande:
a) nei confronti di : CP_6
- dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità del decreto ingiuntivo n. 10692/2012 emesso dal Tribunale di Milano riconoscendo, relativamente ai conti intercorsi con la P_2
l'applicazione illegittima di interessi anatocistici, l'applicazione di interessi usurari per
[...]
n. 24 trimestri, la nullità per indeterminatezza della c.m.s. applicata e l'omessa prova del credito portato dal decreto, per cui era stato prodotto il solo estratto ex art. 50 TUB;
- dichiarare conseguentemente l'inefficacia/l'estinzione del processo esecutivo promosso da;
CP_6
- condannare alla restituzione di € 18.194,11, pari al saldo ricalcolato dei conti CP_6
correnti, espunti gli addebiti nulli e/o non dovuti;
- condannare ancora al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale CP_6 conseguente all'illegittima iscrizione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, per la somma che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice;
- in subordine, previa CTU sui c/c intrattenuti dalla rideterminare il loro Controparte_12
saldo espungendo gli interessi applicati in violazione degli artt. 1283 e 1815 c.c. nonché la c.m.s.;
b) nei confronti di : P_
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con CP_6 CP_8
(poi ) in data 18.04.2007 per mancanza di causa, per mancata messa
[...] P_
a disposizione delle somme o per collegamento negoziale con rapporti pregressi nulli per violazione di norme imperative, in relazione ad una presunta usurarietà dei tassi applicati ai tre conti correnti già accesi dalla presso la (n. 20 P_2 Controparte_8 trimestri a tassi usurari), all'anatocismo ed all'applicazione di c.m.s. e di spese non dovute;
dichiarare in ogni caso la nullità del mutuo per usurarietà sopravvenuta e per mancata
Par indicazione dell' ;
- dichiarare l'inefficacia/l'estinzione del processo esecutivo r.g. n. 181/2013;
- condannare, per l'effetto, il alla restituzione delle rate del mutuo fino a quel P_ momento pagate, pari ad € 75.706,57, oltre accessori;
- condannare, ancora, il al risarcimento del danno patrimoniale e non P_ patrimoniale, conseguente all'illegittima iscrizione alla Centrale Rischi;
8 - condannare alla restituzione di € 120.459,86, oltre accessori, pari alle somme P_
indebitamente applicate al conto corrente e ai conti anticipi fatture s.b.f. intercorsi con la
Controparte_12
- in subordine, rideterminare il saldo dei predetti conti correnti, previa CTU contabile, e quantificare di conseguenza l'importo a credito di esso attore.
1.6 – Si sono costituiti e , contestando le domande attoree. CP_6 P_
ha, in particolare, eccepito l'indebito ampliamento del petitum rispetto a quanto P_ dedotto nel ricorso originario in opposizione all'esecuzione, con l'introduzione dei temi della presunta usurarietà dei tassi applicati al di mutuo e ai conti correnti già accesi con la
[...]
della mancata indicazione dell'ISC e della domanda di danno per illegittima P_2
segnalazione alla Centrale Rischi;
ha eccepito, inoltre, la prescrizione di ogni pretesa restitutoria, essendo decorso più di un decennio dalla chiusura dei conti nn. 17250 e 17150 in data 10.07.2007 nonché l'assenza di produzione degli ee/cc per determinare il quantum degli addebiti di cui si chiede la restituzione;
ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore rispetto a pretese restitutorie relative ai contratti di conto corrente e di anticipo fatture, che erano intercorso tra essa banca e la Controparte_12
Sono di seguito intervenute, ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c., le società cessionarie dei crediti di e di , rispettivamente per tramite della CP_6 P_ Controparte_4
procuratrice e per tramite della mandataria Controparte_5 Controparte_2
Controparte_14
1.7 – Con sent. n. 520/2022 pubblicata il 26.09.2022, il Tribunale di Novara respingeva tutte le domande, condannando parte attrice alle spese in favore di tutte le parti costituite.
Quanto al credito di , il primo Giudice riteneva che, essendo portato dal decreto CP_6
ingiuntivo n. 10692/2012 emesso dal Tribunale di Milano, non opposto, esso fosse divenuto irretrattabile per il formarsi della cosa giudicata sul provvedimento monitorio, a nulla valendo le eccezioni di nullità contrattuale sollevate per la prima volta dal on l'opposizione Pt_1 all'esecuzione, poichè trovava applicazione il principio di preclusione del dedotto e deducibile, estendendosi l'efficacia del giudicato anche agli accertamenti sui presupposti logico-giuridici del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Quanto alla posizione di , il Giudicante non ravvisava profili di nullità del P_
contratto di mutuo oggetto di giudizio, ed in particolare rilevava:
9 - che il contratto di mutuo (stipulato, secondo parte opponente, per ripianare il debito contratto dalla derivante dal saldo negativo dei suoi conti correnti) non era Controparte_12
mancante di causa, essendo emerso che il veva beneficiato delle somme entrando Pt_1
nella disponibilità delle stesse, salvo poi trasferirle sul conto della società;
- che non era stato provato il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e i rapporti di conto corrente tale da cagionare la nullità del primo in relazione alla nullità di alcune clausole dei secondi;
Par
- che l'erronea indicazione dell' non comportava la nullità del mutuo, svolgendo tale indicatore una mera funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale del finanziamento e non rientrando, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB;
- che l'usura sopravvenuta in relazione al contratto di mutuo era irrilevante ex art. 1 d.l.
394/2000;
- che la segnalazione alla Centrale dei Rischi non poteva ritenersi illegittima, fonte, come tale, di danno risarcibile.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
E' rimasta contumace la sola essendosi costituita, in luogo di essa, la CP_6
cessionaria del credito CP_4
2.1 – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in riferimento CP_4 all'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante, con riguardo alle domande relative al rapporto con
UBI Banca – ex si sarebbe limitato a Controparte_7
riproporre quanto già esposto davanti al primo Giudice relativamente alla contestazione dell'esistenza del credito, del conteggio degli interessi e dell'applicazione della c.m.s. – quando, in realtà, avrebbe dovuto fare ciò proponendo opposizione a decreto ingiuntivo, e non con opposizione all'esecuzione.
L'eccezione è infondata.
La specificità dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, esige soltanto che le censure vengano formulate in chiave critica della decisione del giudice di primo grado contrapponendo agli argomenti da questi usati per sostenere la decisione altri e diversi argomenti;
non richiede, viceversa, che l'appello introduca argomenti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati dal primo giudice, essendo sufficiente che
10 gli argomenti già spesi dall'appellante in prime cure vengano riproposti per contrastare, in modo preciso e puntuale, i motivi su cui si fonda la sentenza impugnata.
2.2 – Con il primo motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado, nella parte in cui avrebbe ritenuto coperte da giudicato le contestazioni riguardanti la formazione del credito vantato da , nascente dai conti correnti e ai conti anticipi intercorsi con la CP_6
e portato dal decreto ingiuntivo n. 10.692/2012 del Tribunale di Milano: Controparte_12 sarebbe pacifica – a suo dire - la possibilità per il debitore, che non ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, di sollevare in altra sede le nullità per violazione di norme imperative relative al credito inerente ad un passivo di conto corrente, in particolare le nullità riguardanti l'applicazione di interessi anatocistici, operati girando gli interessi formatisi sul conto anticipi n. 10206, calcolati trimestralmente, sul c/c 565, la usurarietà degli interessi per determinati periodi (il conto n. 565 presenterebbe tassi usurari per ben 24 trimestri, calcolato il TEG considerate tutte le spese e la c.m.s.: si tratterebbe di un fatto penalmente rilevante) e la nullità per indeterminatezza della c.m.s.; in ogni caso, la banca non avrebbe provato in corso di causa il suo diritto di credito, non essendo sufficiente nel giudizio di merito il solo estratto autentico ex art. 50 TUB, allegato al ricorso monitorio.
L'appellante ripropone, quindi, oltre alla domanda per far dichiarare la carenza del diritto di di procedere esecutivamente contro di lui, anche le domande di restituzione della CP_6 maggior somma indebitamente trattenuta sul conto corrente n. 565, in € 18.194,11 o, in subordine, di rideterminazione del saldo del predetto conto corrente;
e rinnova, in via istruttoria, l'istanza per ordine di esibizione ad del contratto di fideiussione in CP_6
originale.
2.2.1 - Il motivo è palesemente infondato.
E' principio consolidato (ex plurimis, Cass., 7.10.2008, n. 24752) che in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, le contestazioni riguardanti il merito del credito debbano essere fatte valere unicamente con lo specifico mezzo di gravame previsto per quel provvedimento, e non con una opposizione esecutiva o pre-esecutiva ex art. 615 c.p.c., attraverso cui è possibile soltanto dedurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito azionato esecutivamente maturatisi dopo la formazione del titolo giudiziale (o comunque dopo che non era più possibile introdurli nel procedimento di gravame); se si tratta di decreto ingiuntivo, le doglianze di merito vanno per forza di cose riservate allo strumento
11 dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., anche, se del caso, come opposizione tardiva nei termini e nei limiti dell'art. 650 c.p.c.
Allorchè, poi, il titolo esecutivo sia divenuto cosa giudicata, ogni contestazione riguardo al diritto da esso accertato relativa a fatti precedenti la sua formazione rimane definitivamente preclusa (ex coeteris, Cass., 18.10.2012, n. 17.903), anche in presenza di eccezioni fondate su norme di ordine pubblico o, in ipotesi, anche di rilevanza penale – dal momento che l'effetto preclusivo del giudicato, la statuizione di accertamento del diritto facendo stato tra le parti, impedisce in qualsiasi modo di rivederne i contenuti.
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile comporta che la preclusione inerente ai contenuti del rapporto giuridico sostanziale, come giudizialmente accertato, si estenda a tutti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che possono formare oggetto di eccezione, in senso proprio o in senso lato;
esso trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista valore di res iudicata non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo giuridico posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (da ultimo, Cass., 28.11.2017, n. 28.318).
2.2.2 – Occorre aggiungere che non vengono dedotte, con riguardo ai rapporti contrattuali definiti dal decreto ingiuntivo irrevocabile, delle nullità di tipo consumeristico, attinenti al d.lgs. 206/2005, né il già socio ed a.u. della dimostra od anche solo Pt_1 P_2
allega di aver agito, nel momento in cui ha prestato fideiussione per i debiti della società verso la , per scopi estranei all'attività imprenditoriale, e i Controparte_8
avere in tal modo assunto la qualifica di consumatore: non ricorrono, cioè, in alcun modo le condizioni, previste dalla sent. Corte di Giustizia UE 17.05.2022 nelle cause riunite C-
693/19, e C-831/19, , per superare per Controparte_15 Controparte_16
questa via il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 10.692/2012 emesso dal Tribunale di Milano.
2.3 – Con un secondo, articolato motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto la validità del contratto di mutuo concluso con la CP_8
in data 18.05.2007, escludendo ogni rilevanza dell'invalidità dei rapporti
[...]
contrattuali pregressi di conto corrente e di conto anticipi con la che il Controparte_12 mutuo avrebbe dovuto ripianare: l'erogazione del mutuo era strumentale al rientro del debito
12 derivante dai saldi negativi dei conti correnti della società, garantiti da fideiussione da esso appellante, ed infatti, nella stessa data di conclusione del contratto, vi è stato un immediato trasferimento della somma dal proprio conto al conto della pertanto, esso P_2
appellante non avrebbe mai acquisito la materiale disponibilità delle somme, che sono state girate contestualmente all'erogazione del mutuo. I preesistenti rapporti di conto corrente, che il mutuo così concluso avrebbe inteso ripianare, sarebbero a loro volta viziati da plurime nullità, dato che dall'esame degli ee/cc si evincerebbe che per l'intero periodo le competenze sono state addebitate trimestralmente determinando un anatocismo, e che sono state applicate c.m.s. non dovute, risultando un indebito da recuperare pari a complessivi € 120.459,86.
Secondo l'appellante, il contratto di mutuo sarebbe nullo perché concluso per ripianare il debito derivante dagli scoperti di conto corrente della società, o in quanto egli non ha ricevuto materialmente la somma (a), o in quanto il mutuo è mancante di causa (b), o in quanto è funzionalmente collegato a rapporti contrattuali preesistenti affetti da nullità per violazione di norma imperativa, consistente nella violazione del divieto di anatocismo, nell'applicazione di interessi usurari per n. 20 trimestri e nell'applicazione di c.m.s. e commissione disponibilità fondi non concordate. Vengono, quindi, riproposte, oltre alla domanda per far dichiarare la carenza del diritto di di procedere P_
esecutivamente, anche le domande di restituzione delle maggiori somme addebitate in modo illegittimo sui conti della società, quantificate in complessivi € 120.459,86, e per la restituzione delle rate del mutuo fin qui pagate dall'appellante, per € 75.706,57.
La sentenza sarebbe, inoltre, da riformare laddove ritiene priva di conseguenze, in particolare in termini di nullità per indeterminatezza ex art. 117 TUB, l'erronea indicazione Par dell' ; nella specie, il contratto indica un ISC del 6.1593%, quando, in realtà, secondo la Par perizia di parte il TAEG effettivo sarebbe del 7,098%; l è un elemento fondamentale dell'operazione creditizia, in quanto ne indica il costo complessivo, e la sua mancata od errata indicazione renderebbe il contratto difforme dal modello legale, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 117, co. 8, TUB.
2.3.1 – Nel rinnovare le eccezioni già svolte in primo grado, ed in particolare l'eccezione di prescrizione dei crediti restitutori nascenti dai presunti indebiti relativi ai conti correnti già della e di difetto di legittimazione attiva del rispetto a tali Controparte_12 Parte_1
pretese restitutorie, e la cessionaria hanno, altresì, ripetuto in P_ CP_2 questa sede d'appello le loro eccezioni processuali: le perizie econometriche sono state
13 prodotte dal n primo grado solo con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., Pt_1
pur trattandosi non di un mezzo istruttorio bensì contenendo delle allegazioni fattuali che avrebbero dovuto farsi, al più tardi, entro la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; più a monte, l'attore-odierno appellante avrebbe, nel corso del giudizio di opposizione, introdotto nuovi motivi di invalidità dei contratti di conto corrente e di conto anticipi, sebbene nel ricorso introduttivo avesse prospettato soltanto la nullità del mutuo fondiario e l'illegittima capitalizzazione degli interessi nello stesso (tema poi non riproposto in questo grado), con conseguente definitiva preclusione di ogni altra doglianza.
L'eccezione è fondata.
Nell'originario ricorso in opposizione all'esecuzione del 5.01.2017, l'odierno appellante aveva denunciato, in riferimento al credito di , ora Controparte_8 P_
, la nullità del mutuo stipulato il 18.04.2007 (a) per mancanza di traditio del denaro, che
[...]
sarebbe stato subito girato alla per estinguere i debiti pregressi derivanti dalla P_2
revoca degli affidamenti e dalla chiusura dei conti, (b) per mancanza di causa, in quanto il mutuo era diretto a ripianare il debito preesistente della società, considerato anche il collegamento negoziale con i precedenti rapporti di conto corrente e di conto anticipi, nonché (c) la nullità del sistema di calcolo degli interessi di mora, che secondo l'art. 5 del contratto andavano sommati alle rate già comprensive di quota-interessi, determinando così un effetto anatocistico (tema poi abbandonato in appello), (d) l'illegittimità delle revocatorie avviate dalla banca per le donazioni del lla sorella ed (e) vizi della perizia estimativa Pt_1
degli immobili pignorati. La doglianza relativa ad una presunta usurarietà dei tassi applicati sia nel contratto di mutuo, sia nei tre conti correnti già accesi con la presso Controparte_12 la era stata invece introdotta con deduzione a verbale d'udienza Controparte_8
ex art. 616 c.p.c. dinanzi al G.E. del 23.03.2017, accompagnata dal deposito di perizie di parte. A loro volta, le doglianze riguardanti l'anatocismo, l'applicazione di c.m.s. e di spese non dovute nei tre conti correnti già accesi dalla presso la P_2 CP_8
Par
la mancata indicazione dell' nel mutuo e l'usura sopravvenuta nello stesso
[...]
contratto sono state avanzate solo con la citazione che ha dato avvio alla fase di merito, non risultando dal testo dell'originario ricorso in opposizione all'esecuzione; allo stesso modo, anche la domanda di risarcimento per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, contro entrambe le banche convenute in opposizione - ora appellate, fa la sua comparsa, per così dire, soltanto nell'atto iniziale della fase di merito dell'opposizione.
Ora, se si configura l'opposizione all'esecuzione come azione di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, dove l'accertamento negativo
14 riguarda il credito azionato in executivis nel caso di opposizione c.d. di merito (come nella specie), i singoli e specifici profili di nullità del titolo contrattuale su cui si fonda il credito, dedotti dall'attore-opponente, integrano propriamente la causa petendi della domanda di accertamento negativo dell'azione esecutiva ex adverso esercitata, per via della inesistenza del diritto di credito che con essa si intende far valere. Pertanto, laddove vengano introdotti nel processo dall'opponente nuovi motivi di nullità del credito, diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti con l'atto introduttivo dell'opposizione all'esecuzione, si determina evidentemente un mutamento della pretesa sostanziale originaria, senza che rilevi il fatto che si tratti di nullità rilevabili d'ufficio. Ciò vale anche in relazione all'atto di avvio della fase di merito successiva alla fase cautelare, che per via della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive (art. 616 c.p.c., richiamato per le opposizioni formali e di terzo dagli artt. 618 e 619 c.p.c.), non costituisce l'atto introduttivo di un nuovo giudizio, ma la prosecuzione di un giudizio già pendente avviato con il ricorso al G.E., i cui contenuti sono definiti dal predetto atto e non possono, quindi, essere ampliati con la introduzione di nuove pretese sostanziali o con la modifica degli elementi essenziali delle domande già svolte;
ciò sia nel caso di “introduzione” della fase di merito dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario cui appartiene il G.E., sia nel caso di “riassunzione” dinanzi al diverso Ufficio giudiziario indicato come competente, cui il G.E. deve rimettere le parti.
Si tratta di un principio che corrisponde ad un indirizzo ormai consolidato: così la Cass.,
28.06.2019, n. 17441: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (conf.. Id., 16.06.2016, n. 12.415; Id., 20.01.2011, n. 1328).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione processuale di , sono da espungere P_
come inammissibili:
a) l'eccezione di usurarietà del mutuo e dei precedenti contratti di conto corrente con la introdotta solo a verbale d'udienza del 23.03.2017; P_2
b) le doglianze riguardanti l'anatocismo, l'applicazione di c.m.s. e di spese non dovute nei tre conti correnti già accesi dalla presso la;
P_2 Controparte_8
15 c) la questione della mancata indicazione dell'ISC e dell'usura sopravvenuta nel contratto di mutuo, dedotte solo con l'atto di citazione introduttivo della fase di merito (punto c, pag. 26), ma non indicato nel precedente ricorso ex art. 615 c.p.c. in opposizione all'esecuzione.
2.3.2 – Circoscritto come sopra il tema d'indagine, anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
Il mutuo, dell'importo di € 360.000, è stato rogato in forma pubblica il 18.04.2007; in pari data risulta il versamento della somma di € 358.100,32 sul c/c n. 003751 intestato a Pt_1
Contr come da contabile bancaria prodotta al doc. 2 fasc. di primo grado, con
[...] causale “erogazione finanziamento”; la somma così accreditata corrisponde all'importo mutuato, detratta la quota interessi di € 696,76 sul preammortamento (v. il piano di ammortamento, allegato sub D al contratto, doc. 6 fasc. rimo grado). Pt_1
La somma così ricevuta dall'odierno appellante sarebbe stata da lui girata sui conti della ma tale operazione non esclude, ed anzi presuppone la traditio certae Controparte_12 creditae pecuniae ai fini dell'insorgenza dell'obbligo restitutorio nel tantundem eiusdem generis et qualitatis.
Non vi è nessun elemento per confermare il racconto del er cui egli sarebbe stato Pt_1 indotto dal direttore dell'agenzia di Borgomanero della ad Controparte_8
accendere personalmente il mutuo ipotecario per saldare i debiti pregressi della società, di cui era fideiussore (non sono state capitolate prove orali a riguardo).
A tutto concedere, il fatto che il mutuo per cui è causa avrebbe avuto la funzione di ripianare il debito pregresso della verso l'(allora) , Controparte_12 Controparte_8
garantito da fideiussione del e per il quale, quindi, egli sarebbe stato tenuto Parte_1
personalmente, non rende per ciò solo detto mutuo invalido per mancanza di causa. Infatti, secondo l'indirizzo più recente: - il ripianamento della passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato (Cass., 30.11.2021, n. 37654; da ultimo, Cass.,
25.07.2022, n. 23.149); - l'eventuale lesione che tale finalità del mutuo può determinare per i creditori, in quanto munisca un credito originariamente al chirografo di una garanzia reale, non determina di per sé la illiceità del contratto, ma solo la sua revocabilità ad iniziativa dei creditori lesi (Cass., 31.10.2014, n. 23.158); - non trattandosi nella fattispecie di mutuo di scopo, il fine di copertura di una precedente esposizione debitoria del mutuatario o del terzo verso la banca mutuante degrada a semplice motivo dell'operazione, come tale irrilevante ai sensi degli artt. 1343 e 1345 c.c.
16 2.3.3 – Né vi sono elementi per ritenere un collegamento negoziale tra i contratti di conto corrente e di anticipo di carta commerciale con la e il successivo mutuo con il P_2
. Parte_1
Per aversi collegamento negoziale tra due contratti sono necessari un elemento oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario;
e un elemento soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (da ultimo,
Cass., 29.09.2024, n. 5365).
Ma nessuna prova documentale viene offerta (il roduce solo le raccomandate di Pt_1
recesso dai conti correnti e di revoca delle linee di credito della datate P_2
13.10.2006, e la lettera di messa in mora indirizzata agli eredi del di lui padre Persona_2 anch'egli socio e fideiussore della società), né alcuna prova orale viene capitolata per individuare lo scopo unitario perseguito dalle parti attraverso i diversi contratti (con soggetti in parte differenti), nel quadro di un'operazione economica unica realizzata attraverso i singoli atti negoziali;
ed il racconto di una presunta imposizione da parte della banca di concludere il mutuo personalmente, onde reperire la provvista occorrente a ripianare i debiti sociali, rimane una semplice affermazione non provata del Pt_1
Tenuto conto del tenore originario del ricorso in opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c., in cui le censure riguardano soltanto (v. meglio sopra, § 2.3.1) la nullità del mutuo con la per mancanza di traditio, per mancanza di causa considerato il Controparte_8
collegamento negoziale con i precedenti rapporti di conto corrente e di conto anticipi della nonché la nullità del sistema di calcolo degli interessi di mora (tema non P_2 riproposto in questa fase d'appello), le (presunte) invalidità dei precedenti rapporti di conto corrente e di conto anticipi, dedotte in modo inammissibile solo negli atti successivi, restano escluse dall'esame di questa Corte per effetto dell'accoglimento, come al § 2.3.1, dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del;
in disparte il rilievo P_
che, una volta escluso il collegamento negoziale tra il mutuo e i predetti conti correnti e conto anticipi, tali asserite invalidità non potrebbero in alcun modo riflettersi sul primo, determinandone la nullità secondo il principio, ricavabile dall'art. 1419, 2° co., c.c. simul stabunt, simul cadent.
17 Risulta, pertanto, completamente infondata la pretesa restitutoria delle rate del mutuo fin qui pagate dall'appellante, che conseguirebbe alla nullità di detto contratto;
a sua volta, la domanda di restituzione delle somme asseritamente addebitate in modo illegittimo sui conti correnti della società, che il embrerebbe avanzare avendo pagato di tasca propria, Pt_1
con la provvista costituita dal mutuo, i relativi scoperti, diviene inaccoglibile per il fatto solo di ritenere precluso, per quanto detto al § 2.3.1, l'esame in questa sede delle doglianze relative ai citati conti correnti e conto anticipi – non senza rilevare come una tale domanda non sia neppure supportata dalla produzione dei contratti e degli estratti conto, ma si fondi soltanto sulla perizia di ricalcolo elaborata da una società di consulenza.
2.4 – Con il terzo motivo, ripropone il tema dell'illegittima segnalazione alla Parte_1
Centrale Rischi e rinnova la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, da liquidarsi sulla scorta della perizia contabile già prodotta in primo grado.
Richiamati i rilievi di cui sopra, al § 2.3.1, circa il fatto che nel corso dell'opposizione all'esecuzione non possono essere introdotti profili di nullità del titolo su cui si fonda il credito diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti con il ricorso introduttivo, tali rilievi valgono, a maggior ragione, ad escludere l'ammissibilità di domande nuove rispetto alla originaria domanda limitata alla contestazione del diritto della parte istante a procedere in executivis, attraverso la contestazione dell'esistenza del credito consacrato nel titolo esecutivo.
Ebbene, come correttamente denunciato dalla difesa del , la domanda P_ risarcitoria per la segnalazione alla Centrale Rischi compare per la prima volta nell'atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione, mentre nessuna menzione di essa è fatta nelle conclusioni (o nel corpo dell'atto) rassegnate con il ricorso ex art. 615, 2° co., c.p.c.
La conclusione non può che essere l'inammissibilità di tali domande alla stregua di domande nuove, perché introdotte con solo con la citazione per la prosecuzione nel merito dell'opposizione all'esecuzione.
§ 3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei minimi tariffari per quel che riguarda il e la cessionaria del suo credito , avendo tali parti P_ CP_2 svolto difese perfettamente identiche e con lo stesso difensore – di fatto, duplicando inutilmente gli scritti difensivi – e nei medi tariffari per la posizione di va esclusa la CP_4
fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
18 Deve da ultimo dichiararsi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro , , per tramite Parte_1 P_ CP_6 CP_4
della mandataria , e , per tramite della mandataria CP_5 CP_2 [...]
, avverso la sent. n. 520/2022 emessa dal Tribunale di Novara in data Controparte_3
23.09.2022, con atto di citazione notificato in data 26.10.2022:
a) respinge l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_4
, spese che liquida in € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
[...]
c) condanna lla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 P_ spese che liquida in € 4.236, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_2
, spese che liquida in € 4.236, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
[...]
e) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1373 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHINDAMO DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA G.B.
PERGOLESI, 26 20124 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. VALLOSIO Controparte_1 P.IVA_1
FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PASSALACQUA N. 14
10122 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), per tramite della mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. VALLOSIO FILIPPO ed elettivamente Controparte_3
domiciliata presso il suo Studio in VIA PASSALACQUA N. 14 10122 TORINO;
- parte appellata
e contro
(c.f. ), per tramite della mandataria Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE GIANCAIO SARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PARTACO N. 23 MILANO;
- parte appellata
e contro contumace;
Controparte_6
- parte appellata
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrajis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale
In integrale riforma delle Sentenze del Tribunale di Novara n. 520/2022,
NEI CONFRONTI DI accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità CP_6
del decreto ingiuntivo n. 10692/2012 emesso dal Tribunale di Milano per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa da CP_6 nei confronti dell'odierno attore per tutti i motivi espressi in narrativa, con conseguente
[...]
estinzione della procedura esecutiva RGE 181/2013, pendente avanti il Tribunale di Novara,
- condannare , per tutti i motivi esposti alla restituzione della somma di € CP_6
18.194,11 nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del
2 Sig. conseguente all'illegittima iscrizione del predetto in Centrale Rischi Parte_1 presso la Banca d'Italia, per la somma che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice.
In via subordinata accertare e dichiarare, previa CTU sui c/c indicati in narrativa, l'applicazione da parte di
[...]
(già ) di interessi in violazione dell'art. CP_6 Controparte_7
1283 e 1815 c.c. nonché dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo credito vantato dal predetto Istituti di credito nei confronti del Sig. Parte_1
NEI CONFRONTI DI accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo P_ ipotecario stipulato con l'allora , ora , con rogito avanti Controparte_8 P_
il notaio Dott.ssa Rep. N. 8006-Racc. n. 2093 registrato in Borgomanero Persona_1 il 20.4.2007 al n. 1268, per l'importo di € 360.000,00 e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare in persona del legale rapp.te p.t. alla P_ restituzione della somma di € 75.706,57, a titolo di rate di mutuo versate dall'attore e spese accessorie del contratto di mutuo, oltre interessi e spese accessorie o in quella diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia
- condannare in persona del legale rapp.te p.t., in ragione della nullità del P_ contratto di mutuo ipotecario stipulato con l'allora , ora Controparte_8 P_
, con rogito avanti il notaio Dott.ssa Rep. N. 8006-Racc. n. 2093
[...] Persona_1 registrato in Borgomanero il 20.4.2007 al n. 1268, per l'importo di € 360.000,00, - al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del Sig. Parte_1 conseguente all'illegittima iscrizione del predetto in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, per la somma che verrà accertata e liquidata in via equitativa dal Giudice;
- condannare , in persona del legale rapp.te p.t., a seguito di quanto indicato nella CP_9
perizia contabile prodotta in atti e redatta dalla volta sui c/c 0200/003624 Controparte_10
e sui c/c anticipi s.b.f. n. 0200/017150 e conto anticipi fatture n. 0200/017250, alla restituzione della somma di € 120.459,86 oltre interessi e spese accessorie in favore del
Sig. per tutti motivi esposti nel presente atto o in quella diversa somma, Parte_1
maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa dal nei confronti dell'odierno P_
attore per tutti i motivi espressi in narrativa con conseguente estinzione della procedura esecutiva RGE 181/2013.
In via subordinata
3 - accertare e dichiarare, previa CTU sui c/c indicati in narrativa nonché sul mutuo ipotecario stipulato tra la e l'odierno ricorrente, l'applicazione da parte di Controparte_8
(già ) di interessi in violazione P_ Controparte_11 dell'art. 1283 e 1815 c.c. nonché dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo credito vantato dal predetto Istituti di credito nei confronti del Sig. Parte_1
IN OGNI CASO con vittoria di spese lite, dichiarandosi i sottoscritti procuratori antistatari”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino P_
Dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che costituiscano mutatio e/o emendatio libelli
Richiamate integralmente le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure in relazione a:
- Inammissibilità di domande, difese e mezzi di prova introdotti in giudizio da controparte con atti successivi al ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. (cfr. pag. 13 ss. comparsa P_
24.11.2017 e ordinanza G.I. 09.05.2017);
[...]
- Prescrizione delle pretese restitutorie afferenti i rapporti di conto corrente (cfr. pag. 17 comparsa);
- Difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante in relazione alle medesime;
- Implicita rinunzia alle doglianze afferenti la capitalizzazione degli interessi del mutuo (cfr. punto B a pag. 16 comparsa);
Dato atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso gli estremi dell'usura nel contratto di mutuo;
Dichiarare inammissibile/rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto nei confronti di e e per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
Confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso
Confermare la validità/efficacia del titolo azionato nonché l'efficacia e legittimità dell'esecuzione R.G.E. 181/2013 pendente nanti il Tribunale di Novara per il credito come indicato in precetto;
Assolvere e da qualsivoglia pretesa avversaria. Controparte_1 Controparte_2
Con ogni conseguenziale provvedimento.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% spese generali, IVA
e CPA”.
4 Per parte appellata SPV: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino CP_2
Dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che costituiscano mutatio e/o emendatio libelli
Richiamate integralmente le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure in relazione a:
- Inammissibilità di domande, difese e mezzi di prova introdotti in giudizio da controparte con atti successivi al ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. (cfr. pag. 13 ss. comparsa P_
24.11.2017 e ordinanza G.I. 09.05.2017);
[...]
- Prescrizione delle pretese restitutorie afferenti i rapporti di conto corrente (cfr. pag. 17 comparsa);
- Difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante in relazione alle medesime;
- Implicita rinunzia alle doglianze afferenti la capitalizzazione degli interessi del mutuo (cfr. punto B a pag. 16 comparsa);
Dato atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso gli estremi dell'usura nel contratto di mutuo;
Dichiarare inammissibile/rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto nei confronti di e e per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
Confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso
Confermare la validità/efficacia del titolo azionato nonché l'efficacia e legittimità dell'esecuzione R.G.E. 181/2013 pendente nanti il Tribunale di Novara per il credito come indicato in precetto;
Assolvere e da qualsivoglia pretesa avversaria. Controparte_1 Controparte_2
Con ogni conseguenziale provvedimento.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% spese generali, IVA
e CPA”.
Per parte appellata SPV: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni CP_4
avversaria domanda, eccezione e deduzione comunque reietta accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
- dichiarare l'appello promosso dal signor n quanto inammissibile per i motivi Parte_1
esposti in narrativa;
5 - rigettare integralmente l'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di Novara n. 520/2022 pubblicata il
26/9/2022;
- con vittoria di spese, (ivi comprese le spese generali nella misura del 15% dei compensi)
e compensi professionali del doppio grado integralmente rifusi, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - La c.te in Borgomanero (NO), ha intrattenuto dal 1996 con la Controparte_12 [...]
(ora il conto corrente di Controparte_7 CP_6
corrispondenza n. 565 e, dal mese di ottobre 2004, anche il conto n. 10206; i P_3
rapporti erano tutti garantiti da fideiussione omnibus rilasciata da socio della Parte_1
società debitrice principale e che per un certo periodo aveva rivestito la carica di a.u., e sono proseguiti sino alla richiesta di rientro e revoca degli affidamenti, avventa con lettera raccomandata datata 7.12.2006, indirizzata alla società correntista e al garante Pt_1
[...]
, succeduta alla , ha quindi CP_6 Controparte_7
ottenuto nei confronti del il decreto ingiuntivo n. 10.692/2012, emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in relazione al saldo debitore del c/c n. 565 alla data del 23.04.2007; il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto irrevocabile.
Sulla base del predetto decreto, esecutivo ex art. 647 c.p.c., ha intimato ad CP_6 atto di precetto in data 22.02.2013 per la somma di € 56.486,40 ed ha poi Parte_1 avviato l'esecuzione immobiliare r.g. n. 181/2013 dinanzi al Tribunale di Novara con pignoramento notificato in data 3.05.2013.
1.2 – La ha altresì intrattenuto fin dagli anni '70 con la Controparte_12 [...]
(ora ), agenzia di Borgomanero, i conti correnti di Controparte_8 P_
corrispondenza n. 19515 e n. 3624, il conto anticipi s.b.f. n. 17151, e il conto anticipo fatture n. 17250; i predetti rapporti erano tutti garantiti da fideiussione omnibus rilasciata da Pt_1
sono proseguiti sino alla richiesta di rientro immediato, avvenuta tramite lettera
[...]
raccomandata datata 13.10.2006 indirizzata alla società correntista e al garante Pt_1
[...]
In precedenza, a seguito di insoluti riguardanti gli incassi da alcuni clienti, la BPN aveva segnalato il lla Centrale Rischi della Banca d'Italia; a detta del dopo il Pt_1 Pt_1
6 recesso dell'istituto dai conti correnti e dalle linee di credito concesse, il direttore della filiale gli avrebbe imposto di ridefinire suo debito come fideiussore derivante dagli scoperti di conto corrente della società con la stipula di un mutuo fondiario, garantito da ipoteca di primo grado sulla casa di abitazione, della durata di sette anni;
il contratto venne poi concluso in data 18.04.2007 a rogito Notaio er l'importo di € 360.000, tasso variabile Persona_1 indicizzato all'Euribor, ammortamento alla francese, durata di 180 mesi (15 anni) e con rate mensili iniziale di € 3.026,15.
Con atto di precetto notificato in data 20.11.2013 il (ex P_ Controparte_8
, intimava ad l pagamento di € 338.908,61, oltre interessi, in forza
[...] Parte_1
del citato contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 18.4.2007.
Il sarebbe poi intervenuto, come creditore titolato, nell'esecuzione immobiliare P_
r.g. 181/2013, già instaurata da presso il Tribunale di Novara. CP_6
1.3 – Nel giugno 2009 la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Novara. Controparte_12
1.4 – Il debitore esecutato ha quindi proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
con ricorso al G.E. del Tribunale di Novara in data 5.01.2017, contestando sia il credito della pignorante , sia il credito dell'interveniente titolato : CP_6 P_
- relativamente al creditore denunciando, in riferimento al credito portato Controparte_6 dal decreto ingiuntivo n. 10692/2012 del Tribunale di Milano, non opposto, l'applicazione di interessi anatocistici ai conti correnti (a), la nullità della c.m.s. applicata (b), l'insufficiente prova del credito fondata sull'estratto autentico ex art. 50 TUB (c) e l'illegittima applicazione della delibera CICR del 9.2.2000 dopo la sua entrata in vigore (d);
- relativamente al creditore denunciando la nullità del mutuo ipotecario perché P_ concluso per ripianare una preesistente esposizione debitoria (a) e l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi moratori, da calcolarsi in base all'art. 5 del testo contrattuale su ciascuna rata impagata, comprensiva di quota capitale e di quota interessi (corrispettivi)
(b); a tali motivi, si è aggiunto, con dichiarazione a verbale di udienza del 23.03.2017 dinanzi al G.E., quello riguardante la natura usuraria dei tassi applicati sia nel contratto di mutuo (c), sia nei tre conti correnti già accesi con la presso la Controparte_12 CP_8
(c-bis), per cui sono state prodotte perizie econometriche.
[...]
Con ordinanza del 9.05.2017, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha concesso termine per l'introduzione della fase di merito.
7 1.5 – Con atto di citazione notificato l'8.08.2017, nstaurava la fase di merito Parte_1 dell'opposizione esecutiva, svolgendo le seguenti domande:
a) nei confronti di : CP_6
- dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità del decreto ingiuntivo n. 10692/2012 emesso dal Tribunale di Milano riconoscendo, relativamente ai conti intercorsi con la P_2
l'applicazione illegittima di interessi anatocistici, l'applicazione di interessi usurari per
[...]
n. 24 trimestri, la nullità per indeterminatezza della c.m.s. applicata e l'omessa prova del credito portato dal decreto, per cui era stato prodotto il solo estratto ex art. 50 TUB;
- dichiarare conseguentemente l'inefficacia/l'estinzione del processo esecutivo promosso da;
CP_6
- condannare alla restituzione di € 18.194,11, pari al saldo ricalcolato dei conti CP_6
correnti, espunti gli addebiti nulli e/o non dovuti;
- condannare ancora al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale CP_6 conseguente all'illegittima iscrizione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, per la somma che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice;
- in subordine, previa CTU sui c/c intrattenuti dalla rideterminare il loro Controparte_12
saldo espungendo gli interessi applicati in violazione degli artt. 1283 e 1815 c.c. nonché la c.m.s.;
b) nei confronti di : P_
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con CP_6 CP_8
(poi ) in data 18.04.2007 per mancanza di causa, per mancata messa
[...] P_
a disposizione delle somme o per collegamento negoziale con rapporti pregressi nulli per violazione di norme imperative, in relazione ad una presunta usurarietà dei tassi applicati ai tre conti correnti già accesi dalla presso la (n. 20 P_2 Controparte_8 trimestri a tassi usurari), all'anatocismo ed all'applicazione di c.m.s. e di spese non dovute;
dichiarare in ogni caso la nullità del mutuo per usurarietà sopravvenuta e per mancata
Par indicazione dell' ;
- dichiarare l'inefficacia/l'estinzione del processo esecutivo r.g. n. 181/2013;
- condannare, per l'effetto, il alla restituzione delle rate del mutuo fino a quel P_ momento pagate, pari ad € 75.706,57, oltre accessori;
- condannare, ancora, il al risarcimento del danno patrimoniale e non P_ patrimoniale, conseguente all'illegittima iscrizione alla Centrale Rischi;
8 - condannare alla restituzione di € 120.459,86, oltre accessori, pari alle somme P_
indebitamente applicate al conto corrente e ai conti anticipi fatture s.b.f. intercorsi con la
Controparte_12
- in subordine, rideterminare il saldo dei predetti conti correnti, previa CTU contabile, e quantificare di conseguenza l'importo a credito di esso attore.
1.6 – Si sono costituiti e , contestando le domande attoree. CP_6 P_
ha, in particolare, eccepito l'indebito ampliamento del petitum rispetto a quanto P_ dedotto nel ricorso originario in opposizione all'esecuzione, con l'introduzione dei temi della presunta usurarietà dei tassi applicati al di mutuo e ai conti correnti già accesi con la
[...]
della mancata indicazione dell'ISC e della domanda di danno per illegittima P_2
segnalazione alla Centrale Rischi;
ha eccepito, inoltre, la prescrizione di ogni pretesa restitutoria, essendo decorso più di un decennio dalla chiusura dei conti nn. 17250 e 17150 in data 10.07.2007 nonché l'assenza di produzione degli ee/cc per determinare il quantum degli addebiti di cui si chiede la restituzione;
ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore rispetto a pretese restitutorie relative ai contratti di conto corrente e di anticipo fatture, che erano intercorso tra essa banca e la Controparte_12
Sono di seguito intervenute, ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c., le società cessionarie dei crediti di e di , rispettivamente per tramite della CP_6 P_ Controparte_4
procuratrice e per tramite della mandataria Controparte_5 Controparte_2
Controparte_14
1.7 – Con sent. n. 520/2022 pubblicata il 26.09.2022, il Tribunale di Novara respingeva tutte le domande, condannando parte attrice alle spese in favore di tutte le parti costituite.
Quanto al credito di , il primo Giudice riteneva che, essendo portato dal decreto CP_6
ingiuntivo n. 10692/2012 emesso dal Tribunale di Milano, non opposto, esso fosse divenuto irretrattabile per il formarsi della cosa giudicata sul provvedimento monitorio, a nulla valendo le eccezioni di nullità contrattuale sollevate per la prima volta dal on l'opposizione Pt_1 all'esecuzione, poichè trovava applicazione il principio di preclusione del dedotto e deducibile, estendendosi l'efficacia del giudicato anche agli accertamenti sui presupposti logico-giuridici del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Quanto alla posizione di , il Giudicante non ravvisava profili di nullità del P_
contratto di mutuo oggetto di giudizio, ed in particolare rilevava:
9 - che il contratto di mutuo (stipulato, secondo parte opponente, per ripianare il debito contratto dalla derivante dal saldo negativo dei suoi conti correnti) non era Controparte_12
mancante di causa, essendo emerso che il veva beneficiato delle somme entrando Pt_1
nella disponibilità delle stesse, salvo poi trasferirle sul conto della società;
- che non era stato provato il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e i rapporti di conto corrente tale da cagionare la nullità del primo in relazione alla nullità di alcune clausole dei secondi;
Par
- che l'erronea indicazione dell' non comportava la nullità del mutuo, svolgendo tale indicatore una mera funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale del finanziamento e non rientrando, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB;
- che l'usura sopravvenuta in relazione al contratto di mutuo era irrilevante ex art. 1 d.l.
394/2000;
- che la segnalazione alla Centrale dei Rischi non poteva ritenersi illegittima, fonte, come tale, di danno risarcibile.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
E' rimasta contumace la sola essendosi costituita, in luogo di essa, la CP_6
cessionaria del credito CP_4
2.1 – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in riferimento CP_4 all'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante, con riguardo alle domande relative al rapporto con
UBI Banca – ex si sarebbe limitato a Controparte_7
riproporre quanto già esposto davanti al primo Giudice relativamente alla contestazione dell'esistenza del credito, del conteggio degli interessi e dell'applicazione della c.m.s. – quando, in realtà, avrebbe dovuto fare ciò proponendo opposizione a decreto ingiuntivo, e non con opposizione all'esecuzione.
L'eccezione è infondata.
La specificità dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, esige soltanto che le censure vengano formulate in chiave critica della decisione del giudice di primo grado contrapponendo agli argomenti da questi usati per sostenere la decisione altri e diversi argomenti;
non richiede, viceversa, che l'appello introduca argomenti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati dal primo giudice, essendo sufficiente che
10 gli argomenti già spesi dall'appellante in prime cure vengano riproposti per contrastare, in modo preciso e puntuale, i motivi su cui si fonda la sentenza impugnata.
2.2 – Con il primo motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado, nella parte in cui avrebbe ritenuto coperte da giudicato le contestazioni riguardanti la formazione del credito vantato da , nascente dai conti correnti e ai conti anticipi intercorsi con la CP_6
e portato dal decreto ingiuntivo n. 10.692/2012 del Tribunale di Milano: Controparte_12 sarebbe pacifica – a suo dire - la possibilità per il debitore, che non ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, di sollevare in altra sede le nullità per violazione di norme imperative relative al credito inerente ad un passivo di conto corrente, in particolare le nullità riguardanti l'applicazione di interessi anatocistici, operati girando gli interessi formatisi sul conto anticipi n. 10206, calcolati trimestralmente, sul c/c 565, la usurarietà degli interessi per determinati periodi (il conto n. 565 presenterebbe tassi usurari per ben 24 trimestri, calcolato il TEG considerate tutte le spese e la c.m.s.: si tratterebbe di un fatto penalmente rilevante) e la nullità per indeterminatezza della c.m.s.; in ogni caso, la banca non avrebbe provato in corso di causa il suo diritto di credito, non essendo sufficiente nel giudizio di merito il solo estratto autentico ex art. 50 TUB, allegato al ricorso monitorio.
L'appellante ripropone, quindi, oltre alla domanda per far dichiarare la carenza del diritto di di procedere esecutivamente contro di lui, anche le domande di restituzione della CP_6 maggior somma indebitamente trattenuta sul conto corrente n. 565, in € 18.194,11 o, in subordine, di rideterminazione del saldo del predetto conto corrente;
e rinnova, in via istruttoria, l'istanza per ordine di esibizione ad del contratto di fideiussione in CP_6
originale.
2.2.1 - Il motivo è palesemente infondato.
E' principio consolidato (ex plurimis, Cass., 7.10.2008, n. 24752) che in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, le contestazioni riguardanti il merito del credito debbano essere fatte valere unicamente con lo specifico mezzo di gravame previsto per quel provvedimento, e non con una opposizione esecutiva o pre-esecutiva ex art. 615 c.p.c., attraverso cui è possibile soltanto dedurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito azionato esecutivamente maturatisi dopo la formazione del titolo giudiziale (o comunque dopo che non era più possibile introdurli nel procedimento di gravame); se si tratta di decreto ingiuntivo, le doglianze di merito vanno per forza di cose riservate allo strumento
11 dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., anche, se del caso, come opposizione tardiva nei termini e nei limiti dell'art. 650 c.p.c.
Allorchè, poi, il titolo esecutivo sia divenuto cosa giudicata, ogni contestazione riguardo al diritto da esso accertato relativa a fatti precedenti la sua formazione rimane definitivamente preclusa (ex coeteris, Cass., 18.10.2012, n. 17.903), anche in presenza di eccezioni fondate su norme di ordine pubblico o, in ipotesi, anche di rilevanza penale – dal momento che l'effetto preclusivo del giudicato, la statuizione di accertamento del diritto facendo stato tra le parti, impedisce in qualsiasi modo di rivederne i contenuti.
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile comporta che la preclusione inerente ai contenuti del rapporto giuridico sostanziale, come giudizialmente accertato, si estenda a tutti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che possono formare oggetto di eccezione, in senso proprio o in senso lato;
esso trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista valore di res iudicata non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo giuridico posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (da ultimo, Cass., 28.11.2017, n. 28.318).
2.2.2 – Occorre aggiungere che non vengono dedotte, con riguardo ai rapporti contrattuali definiti dal decreto ingiuntivo irrevocabile, delle nullità di tipo consumeristico, attinenti al d.lgs. 206/2005, né il già socio ed a.u. della dimostra od anche solo Pt_1 P_2
allega di aver agito, nel momento in cui ha prestato fideiussione per i debiti della società verso la , per scopi estranei all'attività imprenditoriale, e i Controparte_8
avere in tal modo assunto la qualifica di consumatore: non ricorrono, cioè, in alcun modo le condizioni, previste dalla sent. Corte di Giustizia UE 17.05.2022 nelle cause riunite C-
693/19, e C-831/19, , per superare per Controparte_15 Controparte_16
questa via il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 10.692/2012 emesso dal Tribunale di Milano.
2.3 – Con un secondo, articolato motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto la validità del contratto di mutuo concluso con la CP_8
in data 18.05.2007, escludendo ogni rilevanza dell'invalidità dei rapporti
[...]
contrattuali pregressi di conto corrente e di conto anticipi con la che il Controparte_12 mutuo avrebbe dovuto ripianare: l'erogazione del mutuo era strumentale al rientro del debito
12 derivante dai saldi negativi dei conti correnti della società, garantiti da fideiussione da esso appellante, ed infatti, nella stessa data di conclusione del contratto, vi è stato un immediato trasferimento della somma dal proprio conto al conto della pertanto, esso P_2
appellante non avrebbe mai acquisito la materiale disponibilità delle somme, che sono state girate contestualmente all'erogazione del mutuo. I preesistenti rapporti di conto corrente, che il mutuo così concluso avrebbe inteso ripianare, sarebbero a loro volta viziati da plurime nullità, dato che dall'esame degli ee/cc si evincerebbe che per l'intero periodo le competenze sono state addebitate trimestralmente determinando un anatocismo, e che sono state applicate c.m.s. non dovute, risultando un indebito da recuperare pari a complessivi € 120.459,86.
Secondo l'appellante, il contratto di mutuo sarebbe nullo perché concluso per ripianare il debito derivante dagli scoperti di conto corrente della società, o in quanto egli non ha ricevuto materialmente la somma (a), o in quanto il mutuo è mancante di causa (b), o in quanto è funzionalmente collegato a rapporti contrattuali preesistenti affetti da nullità per violazione di norma imperativa, consistente nella violazione del divieto di anatocismo, nell'applicazione di interessi usurari per n. 20 trimestri e nell'applicazione di c.m.s. e commissione disponibilità fondi non concordate. Vengono, quindi, riproposte, oltre alla domanda per far dichiarare la carenza del diritto di di procedere P_
esecutivamente, anche le domande di restituzione delle maggiori somme addebitate in modo illegittimo sui conti della società, quantificate in complessivi € 120.459,86, e per la restituzione delle rate del mutuo fin qui pagate dall'appellante, per € 75.706,57.
La sentenza sarebbe, inoltre, da riformare laddove ritiene priva di conseguenze, in particolare in termini di nullità per indeterminatezza ex art. 117 TUB, l'erronea indicazione Par dell' ; nella specie, il contratto indica un ISC del 6.1593%, quando, in realtà, secondo la Par perizia di parte il TAEG effettivo sarebbe del 7,098%; l è un elemento fondamentale dell'operazione creditizia, in quanto ne indica il costo complessivo, e la sua mancata od errata indicazione renderebbe il contratto difforme dal modello legale, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 117, co. 8, TUB.
2.3.1 – Nel rinnovare le eccezioni già svolte in primo grado, ed in particolare l'eccezione di prescrizione dei crediti restitutori nascenti dai presunti indebiti relativi ai conti correnti già della e di difetto di legittimazione attiva del rispetto a tali Controparte_12 Parte_1
pretese restitutorie, e la cessionaria hanno, altresì, ripetuto in P_ CP_2 questa sede d'appello le loro eccezioni processuali: le perizie econometriche sono state
13 prodotte dal n primo grado solo con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., Pt_1
pur trattandosi non di un mezzo istruttorio bensì contenendo delle allegazioni fattuali che avrebbero dovuto farsi, al più tardi, entro la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; più a monte, l'attore-odierno appellante avrebbe, nel corso del giudizio di opposizione, introdotto nuovi motivi di invalidità dei contratti di conto corrente e di conto anticipi, sebbene nel ricorso introduttivo avesse prospettato soltanto la nullità del mutuo fondiario e l'illegittima capitalizzazione degli interessi nello stesso (tema poi non riproposto in questo grado), con conseguente definitiva preclusione di ogni altra doglianza.
L'eccezione è fondata.
Nell'originario ricorso in opposizione all'esecuzione del 5.01.2017, l'odierno appellante aveva denunciato, in riferimento al credito di , ora Controparte_8 P_
, la nullità del mutuo stipulato il 18.04.2007 (a) per mancanza di traditio del denaro, che
[...]
sarebbe stato subito girato alla per estinguere i debiti pregressi derivanti dalla P_2
revoca degli affidamenti e dalla chiusura dei conti, (b) per mancanza di causa, in quanto il mutuo era diretto a ripianare il debito preesistente della società, considerato anche il collegamento negoziale con i precedenti rapporti di conto corrente e di conto anticipi, nonché (c) la nullità del sistema di calcolo degli interessi di mora, che secondo l'art. 5 del contratto andavano sommati alle rate già comprensive di quota-interessi, determinando così un effetto anatocistico (tema poi abbandonato in appello), (d) l'illegittimità delle revocatorie avviate dalla banca per le donazioni del lla sorella ed (e) vizi della perizia estimativa Pt_1
degli immobili pignorati. La doglianza relativa ad una presunta usurarietà dei tassi applicati sia nel contratto di mutuo, sia nei tre conti correnti già accesi con la presso Controparte_12 la era stata invece introdotta con deduzione a verbale d'udienza Controparte_8
ex art. 616 c.p.c. dinanzi al G.E. del 23.03.2017, accompagnata dal deposito di perizie di parte. A loro volta, le doglianze riguardanti l'anatocismo, l'applicazione di c.m.s. e di spese non dovute nei tre conti correnti già accesi dalla presso la P_2 CP_8
Par
la mancata indicazione dell' nel mutuo e l'usura sopravvenuta nello stesso
[...]
contratto sono state avanzate solo con la citazione che ha dato avvio alla fase di merito, non risultando dal testo dell'originario ricorso in opposizione all'esecuzione; allo stesso modo, anche la domanda di risarcimento per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, contro entrambe le banche convenute in opposizione - ora appellate, fa la sua comparsa, per così dire, soltanto nell'atto iniziale della fase di merito dell'opposizione.
Ora, se si configura l'opposizione all'esecuzione come azione di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, dove l'accertamento negativo
14 riguarda il credito azionato in executivis nel caso di opposizione c.d. di merito (come nella specie), i singoli e specifici profili di nullità del titolo contrattuale su cui si fonda il credito, dedotti dall'attore-opponente, integrano propriamente la causa petendi della domanda di accertamento negativo dell'azione esecutiva ex adverso esercitata, per via della inesistenza del diritto di credito che con essa si intende far valere. Pertanto, laddove vengano introdotti nel processo dall'opponente nuovi motivi di nullità del credito, diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti con l'atto introduttivo dell'opposizione all'esecuzione, si determina evidentemente un mutamento della pretesa sostanziale originaria, senza che rilevi il fatto che si tratti di nullità rilevabili d'ufficio. Ciò vale anche in relazione all'atto di avvio della fase di merito successiva alla fase cautelare, che per via della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive (art. 616 c.p.c., richiamato per le opposizioni formali e di terzo dagli artt. 618 e 619 c.p.c.), non costituisce l'atto introduttivo di un nuovo giudizio, ma la prosecuzione di un giudizio già pendente avviato con il ricorso al G.E., i cui contenuti sono definiti dal predetto atto e non possono, quindi, essere ampliati con la introduzione di nuove pretese sostanziali o con la modifica degli elementi essenziali delle domande già svolte;
ciò sia nel caso di “introduzione” della fase di merito dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario cui appartiene il G.E., sia nel caso di “riassunzione” dinanzi al diverso Ufficio giudiziario indicato come competente, cui il G.E. deve rimettere le parti.
Si tratta di un principio che corrisponde ad un indirizzo ormai consolidato: così la Cass.,
28.06.2019, n. 17441: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (conf.. Id., 16.06.2016, n. 12.415; Id., 20.01.2011, n. 1328).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione processuale di , sono da espungere P_
come inammissibili:
a) l'eccezione di usurarietà del mutuo e dei precedenti contratti di conto corrente con la introdotta solo a verbale d'udienza del 23.03.2017; P_2
b) le doglianze riguardanti l'anatocismo, l'applicazione di c.m.s. e di spese non dovute nei tre conti correnti già accesi dalla presso la;
P_2 Controparte_8
15 c) la questione della mancata indicazione dell'ISC e dell'usura sopravvenuta nel contratto di mutuo, dedotte solo con l'atto di citazione introduttivo della fase di merito (punto c, pag. 26), ma non indicato nel precedente ricorso ex art. 615 c.p.c. in opposizione all'esecuzione.
2.3.2 – Circoscritto come sopra il tema d'indagine, anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
Il mutuo, dell'importo di € 360.000, è stato rogato in forma pubblica il 18.04.2007; in pari data risulta il versamento della somma di € 358.100,32 sul c/c n. 003751 intestato a Pt_1
Contr come da contabile bancaria prodotta al doc. 2 fasc. di primo grado, con
[...] causale “erogazione finanziamento”; la somma così accreditata corrisponde all'importo mutuato, detratta la quota interessi di € 696,76 sul preammortamento (v. il piano di ammortamento, allegato sub D al contratto, doc. 6 fasc. rimo grado). Pt_1
La somma così ricevuta dall'odierno appellante sarebbe stata da lui girata sui conti della ma tale operazione non esclude, ed anzi presuppone la traditio certae Controparte_12 creditae pecuniae ai fini dell'insorgenza dell'obbligo restitutorio nel tantundem eiusdem generis et qualitatis.
Non vi è nessun elemento per confermare il racconto del er cui egli sarebbe stato Pt_1 indotto dal direttore dell'agenzia di Borgomanero della ad Controparte_8
accendere personalmente il mutuo ipotecario per saldare i debiti pregressi della società, di cui era fideiussore (non sono state capitolate prove orali a riguardo).
A tutto concedere, il fatto che il mutuo per cui è causa avrebbe avuto la funzione di ripianare il debito pregresso della verso l'(allora) , Controparte_12 Controparte_8
garantito da fideiussione del e per il quale, quindi, egli sarebbe stato tenuto Parte_1
personalmente, non rende per ciò solo detto mutuo invalido per mancanza di causa. Infatti, secondo l'indirizzo più recente: - il ripianamento della passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato (Cass., 30.11.2021, n. 37654; da ultimo, Cass.,
25.07.2022, n. 23.149); - l'eventuale lesione che tale finalità del mutuo può determinare per i creditori, in quanto munisca un credito originariamente al chirografo di una garanzia reale, non determina di per sé la illiceità del contratto, ma solo la sua revocabilità ad iniziativa dei creditori lesi (Cass., 31.10.2014, n. 23.158); - non trattandosi nella fattispecie di mutuo di scopo, il fine di copertura di una precedente esposizione debitoria del mutuatario o del terzo verso la banca mutuante degrada a semplice motivo dell'operazione, come tale irrilevante ai sensi degli artt. 1343 e 1345 c.c.
16 2.3.3 – Né vi sono elementi per ritenere un collegamento negoziale tra i contratti di conto corrente e di anticipo di carta commerciale con la e il successivo mutuo con il P_2
. Parte_1
Per aversi collegamento negoziale tra due contratti sono necessari un elemento oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario;
e un elemento soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (da ultimo,
Cass., 29.09.2024, n. 5365).
Ma nessuna prova documentale viene offerta (il roduce solo le raccomandate di Pt_1
recesso dai conti correnti e di revoca delle linee di credito della datate P_2
13.10.2006, e la lettera di messa in mora indirizzata agli eredi del di lui padre Persona_2 anch'egli socio e fideiussore della società), né alcuna prova orale viene capitolata per individuare lo scopo unitario perseguito dalle parti attraverso i diversi contratti (con soggetti in parte differenti), nel quadro di un'operazione economica unica realizzata attraverso i singoli atti negoziali;
ed il racconto di una presunta imposizione da parte della banca di concludere il mutuo personalmente, onde reperire la provvista occorrente a ripianare i debiti sociali, rimane una semplice affermazione non provata del Pt_1
Tenuto conto del tenore originario del ricorso in opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c., in cui le censure riguardano soltanto (v. meglio sopra, § 2.3.1) la nullità del mutuo con la per mancanza di traditio, per mancanza di causa considerato il Controparte_8
collegamento negoziale con i precedenti rapporti di conto corrente e di conto anticipi della nonché la nullità del sistema di calcolo degli interessi di mora (tema non P_2 riproposto in questa fase d'appello), le (presunte) invalidità dei precedenti rapporti di conto corrente e di conto anticipi, dedotte in modo inammissibile solo negli atti successivi, restano escluse dall'esame di questa Corte per effetto dell'accoglimento, come al § 2.3.1, dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del;
in disparte il rilievo P_
che, una volta escluso il collegamento negoziale tra il mutuo e i predetti conti correnti e conto anticipi, tali asserite invalidità non potrebbero in alcun modo riflettersi sul primo, determinandone la nullità secondo il principio, ricavabile dall'art. 1419, 2° co., c.c. simul stabunt, simul cadent.
17 Risulta, pertanto, completamente infondata la pretesa restitutoria delle rate del mutuo fin qui pagate dall'appellante, che conseguirebbe alla nullità di detto contratto;
a sua volta, la domanda di restituzione delle somme asseritamente addebitate in modo illegittimo sui conti correnti della società, che il embrerebbe avanzare avendo pagato di tasca propria, Pt_1
con la provvista costituita dal mutuo, i relativi scoperti, diviene inaccoglibile per il fatto solo di ritenere precluso, per quanto detto al § 2.3.1, l'esame in questa sede delle doglianze relative ai citati conti correnti e conto anticipi – non senza rilevare come una tale domanda non sia neppure supportata dalla produzione dei contratti e degli estratti conto, ma si fondi soltanto sulla perizia di ricalcolo elaborata da una società di consulenza.
2.4 – Con il terzo motivo, ripropone il tema dell'illegittima segnalazione alla Parte_1
Centrale Rischi e rinnova la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, da liquidarsi sulla scorta della perizia contabile già prodotta in primo grado.
Richiamati i rilievi di cui sopra, al § 2.3.1, circa il fatto che nel corso dell'opposizione all'esecuzione non possono essere introdotti profili di nullità del titolo su cui si fonda il credito diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti con il ricorso introduttivo, tali rilievi valgono, a maggior ragione, ad escludere l'ammissibilità di domande nuove rispetto alla originaria domanda limitata alla contestazione del diritto della parte istante a procedere in executivis, attraverso la contestazione dell'esistenza del credito consacrato nel titolo esecutivo.
Ebbene, come correttamente denunciato dalla difesa del , la domanda P_ risarcitoria per la segnalazione alla Centrale Rischi compare per la prima volta nell'atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione, mentre nessuna menzione di essa è fatta nelle conclusioni (o nel corpo dell'atto) rassegnate con il ricorso ex art. 615, 2° co., c.p.c.
La conclusione non può che essere l'inammissibilità di tali domande alla stregua di domande nuove, perché introdotte con solo con la citazione per la prosecuzione nel merito dell'opposizione all'esecuzione.
§ 3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei minimi tariffari per quel che riguarda il e la cessionaria del suo credito , avendo tali parti P_ CP_2 svolto difese perfettamente identiche e con lo stesso difensore – di fatto, duplicando inutilmente gli scritti difensivi – e nei medi tariffari per la posizione di va esclusa la CP_4
fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
18 Deve da ultimo dichiararsi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro , , per tramite Parte_1 P_ CP_6 CP_4
della mandataria , e , per tramite della mandataria CP_5 CP_2 [...]
, avverso la sent. n. 520/2022 emessa dal Tribunale di Novara in data Controparte_3
23.09.2022, con atto di citazione notificato in data 26.10.2022:
a) respinge l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_4
, spese che liquida in € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
[...]
c) condanna lla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 P_ spese che liquida in € 4.236, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_2
, spese che liquida in € 4.236, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
[...]
e) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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