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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del giudice LA AR, ha pronunciato all'udienza cartolare del 24.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1645/2024 R.G., avente per oggetto: “ ricorso per il pagamento di differenze retributive e del
T.f.r. ”, promossa DA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Carlo Eresiarco;
ricorrente
CONTRO
, n.p. del titolare e l.r. Controparte_1
sig. - rapp.to e difeso per mandato in atti dall'Avv. CP_1
LL Esposito;
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in cancelleria in data 18.3.2024, il sig. esponeva di avere Parte_1
lavorato, con mansioni di barman, ascrivibili al V livello del
CCNL “Commercio, terziario, distribuzione e servizi”, alle dipendenze del convenuta dal 18.02.2023 al 24.09.2023 con l'orario indicato in ricorso .
Riferiva di non avere ricevuto il pagamento del lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno e del T.f.r..
1 In conseguenza, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di complessivi euro 6.917,83, di cui euro €. 850,06 a titolo di TFR, oltre accessori di legge.
Il convenuto, si costituiva chiedendo il rigetto
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi , CP_2
, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Gli è che, nella specie, nessuna prova può dirsi raggiunta circa l'effettivo orario di lavoro del ricorrente attesa la genericità delle deposizioni testimoniali al riguardo, peraltro, in contrasto tra loro in merito ai turni di lavoro svolti dal e non potendosi Parte_1
la deposizione dell'uno ritenersi più attendibile di quelle dell'altro ove si rammenti che i testi ed CP_2 Testimone_1
hanno causa in corso con il convenuto di analoga natura al presente giudizio e che l'odierno ricorrente è stato egli stesso teste nella causa introdotta da e la teste CP_2 Tes_1 Tes_2
invece, è stata legata da un rapporto affettivo a
[...] [...]
e la teste è dipendente tuttora del CP_1 Testimone_3
convenuto.
Infine, sono inammissibili le fotografie e lo screenshot dei messaggi whatsapp in ipotesi riferiti ai fatti di causa, depositati solo con le note del 19.11.2025, sia perchè tardivi (cfr. Cass. S.U.
n. 8202 del 2005) sia perché privi di rilevanza probatoria.
Ed invero, “..La Corte di Cassazione, sulla validità probatoria delle conversazioni whatsapp e gli sms estratti dall'utenza telefonica, ha ribadito che siano privi di valore probatorio se prodotti con semplice trascrizione “word” e prive dei supporti informatici nei quali sono presenti le conversazioni (Cass.
2 49016/2017) Gli hanno evidenziato che la necessità di Parte_2
depositare il supporto risiede nel fatto che questo permette di
“controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato” (Cass. n. 49016/2017). Poiché non è sempre possibile depositare il dispositivo originale (per motivi legati alla privacy dei contenuti, indisponibilità dell'hardware, danneggiamento, perdita, etc…) e dato che ormai in ambito digitale non esiste più il concetto di “originale” dato che la copia forense di un dispositivo ha la stessa valenza probatoria del dispositivo, è possibile valutare il deposito della copia forense del dispositivo di registrazione (registratore digitale, smartphone, telecamera, etc…) così da conferire il valore legale di prova informatica e documentale al suo contenuto (registrazioni, filmati, messaggi SMS o omissis etc…). Deve aggiungersi, quindi, che oltre al deposito dell'acquisizione forense del contenuto del dispositivo dal quale si possano estrarre le prove informatiche, sia essenziale depositare anche una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense, l'assenza di tracce di alterazione o manipolazione ai dati che dovranno essere utilizzati in giudizio e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d'interesse come ad esempio i messaggi SMS o omissis registrazioni audio, filmati. Ciò significa che se il deposito viene fatto in modo 'integrale' (quindi con il dispositivo originale o il suo equivalente tramite acquisizione forense certificata) i dati possono essere accettati e utilizzati in giudizio. Orbene, nella specie, le parti non hanno prodotto il
3 dispositivo e/o i diversi supporti con i quali sono stati acquisiti o nel quale sono conservati tali dati, ma è stata offerta una mera stampa omissis che non apportano alcun elemento in termini di certezza ed autenticità dei documenti, poiché carenti dei necessari riscontri tecnici (autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc. etc.).
Dunque, ai fini dell'utilizzazione probatoria di tali dati, le parti avrebbe dovuto produrre tali files con modalità tali da consentirne la verifica nel contraddittorio delle parti e nei termini del codice di rito”.…”(cfr. Cass. n. 3226/2024)
Nella presente giudizio è stata prodotta una mera stampa dei predetti messaggi whatsapp.
Il ricorso deve essere quindi respinto non essendosi raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo .
PQM
rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
Torre Annunziata, 11.12.2025
IL GIUDICE
LA AR
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del giudice LA AR, ha pronunciato all'udienza cartolare del 24.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1645/2024 R.G., avente per oggetto: “ ricorso per il pagamento di differenze retributive e del
T.f.r. ”, promossa DA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Carlo Eresiarco;
ricorrente
CONTRO
, n.p. del titolare e l.r. Controparte_1
sig. - rapp.to e difeso per mandato in atti dall'Avv. CP_1
LL Esposito;
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in cancelleria in data 18.3.2024, il sig. esponeva di avere Parte_1
lavorato, con mansioni di barman, ascrivibili al V livello del
CCNL “Commercio, terziario, distribuzione e servizi”, alle dipendenze del convenuta dal 18.02.2023 al 24.09.2023 con l'orario indicato in ricorso .
Riferiva di non avere ricevuto il pagamento del lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno e del T.f.r..
1 In conseguenza, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di complessivi euro 6.917,83, di cui euro €. 850,06 a titolo di TFR, oltre accessori di legge.
Il convenuto, si costituiva chiedendo il rigetto
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi , CP_2
, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Gli è che, nella specie, nessuna prova può dirsi raggiunta circa l'effettivo orario di lavoro del ricorrente attesa la genericità delle deposizioni testimoniali al riguardo, peraltro, in contrasto tra loro in merito ai turni di lavoro svolti dal e non potendosi Parte_1
la deposizione dell'uno ritenersi più attendibile di quelle dell'altro ove si rammenti che i testi ed CP_2 Testimone_1
hanno causa in corso con il convenuto di analoga natura al presente giudizio e che l'odierno ricorrente è stato egli stesso teste nella causa introdotta da e la teste CP_2 Tes_1 Tes_2
invece, è stata legata da un rapporto affettivo a
[...] [...]
e la teste è dipendente tuttora del CP_1 Testimone_3
convenuto.
Infine, sono inammissibili le fotografie e lo screenshot dei messaggi whatsapp in ipotesi riferiti ai fatti di causa, depositati solo con le note del 19.11.2025, sia perchè tardivi (cfr. Cass. S.U.
n. 8202 del 2005) sia perché privi di rilevanza probatoria.
Ed invero, “..La Corte di Cassazione, sulla validità probatoria delle conversazioni whatsapp e gli sms estratti dall'utenza telefonica, ha ribadito che siano privi di valore probatorio se prodotti con semplice trascrizione “word” e prive dei supporti informatici nei quali sono presenti le conversazioni (Cass.
2 49016/2017) Gli hanno evidenziato che la necessità di Parte_2
depositare il supporto risiede nel fatto che questo permette di
“controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato” (Cass. n. 49016/2017). Poiché non è sempre possibile depositare il dispositivo originale (per motivi legati alla privacy dei contenuti, indisponibilità dell'hardware, danneggiamento, perdita, etc…) e dato che ormai in ambito digitale non esiste più il concetto di “originale” dato che la copia forense di un dispositivo ha la stessa valenza probatoria del dispositivo, è possibile valutare il deposito della copia forense del dispositivo di registrazione (registratore digitale, smartphone, telecamera, etc…) così da conferire il valore legale di prova informatica e documentale al suo contenuto (registrazioni, filmati, messaggi SMS o omissis etc…). Deve aggiungersi, quindi, che oltre al deposito dell'acquisizione forense del contenuto del dispositivo dal quale si possano estrarre le prove informatiche, sia essenziale depositare anche una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense, l'assenza di tracce di alterazione o manipolazione ai dati che dovranno essere utilizzati in giudizio e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d'interesse come ad esempio i messaggi SMS o omissis registrazioni audio, filmati. Ciò significa che se il deposito viene fatto in modo 'integrale' (quindi con il dispositivo originale o il suo equivalente tramite acquisizione forense certificata) i dati possono essere accettati e utilizzati in giudizio. Orbene, nella specie, le parti non hanno prodotto il
3 dispositivo e/o i diversi supporti con i quali sono stati acquisiti o nel quale sono conservati tali dati, ma è stata offerta una mera stampa omissis che non apportano alcun elemento in termini di certezza ed autenticità dei documenti, poiché carenti dei necessari riscontri tecnici (autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc. etc.).
Dunque, ai fini dell'utilizzazione probatoria di tali dati, le parti avrebbe dovuto produrre tali files con modalità tali da consentirne la verifica nel contraddittorio delle parti e nei termini del codice di rito”.…”(cfr. Cass. n. 3226/2024)
Nella presente giudizio è stata prodotta una mera stampa dei predetti messaggi whatsapp.
Il ricorso deve essere quindi respinto non essendosi raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo .
PQM
rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
Torre Annunziata, 11.12.2025
IL GIUDICE
LA AR
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