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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/08/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2741 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. VIGNA FABIANA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
contumace;
[...]
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno istante, premesso di essere in servizio a tempo indeterminato, in qualità di collaboratore scolastico presso l'IC di Cariati, esponeva di: avere lavorato alle dipendenze del [...] in virtù di svariati contratti a tempo Controparte_2
determinato, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, fino all'anno scolastico
2010/2011; il Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, con sentenza n.
141/2018 (doc. 1), pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto dal sig. nel giudizio iscritto al n. 2270/2011 R.G., disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarava "il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della anzianità di servizio maturata in relazione a tutti i contratti a termine intercorsi - a far data dall'entrata in vigore della
Direttiva 99/70/CE, ai soli fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi, nei limiti della prescrizione quinquennale"; con particolare riferimento all'eccepita prescrizione, il Tribunale precisava, altresì, che "devono riconoscersi le differenze retributive maturate a partire dall' a. s. 2005/2006"; detta sentenza veniva notificata al CP_1 in persona del Ministro p.t. c/o | CP_3 [...] in data 11.10.2018.Parte_2
Chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento delle residue differenze retributive, calcolate al lordo.
La parte resistente restava contumace.
§§§
Il ricorso deve essere accolto.
È documentato che il ricorrente, avendo lavorato per svariati anni in forza di contratti a termine e percependo sempre il trattamento economico iniziale corrispondente alla fascia stipendiale 0-2, ha diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive correlate all'anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti, alla stregua del corrispondente personale di ruolo.
Nello specifico, il ricorrente, così come risultante dal decreto di ricostruzione di carriera emesso a seguito della sua immissione in ruolo, ha lavorato con contratti a termine negli anni scolastici e per i periodi di seguito indicati:
a. s. 2000/2001: dal 15.01.2001 al 22/01/2001; dal 02/02/2001 al 31/08/2001;
a. s. 2001/2002: dal 29.11.2001 al 31.08.2002;
a. s. 2002/2003: dall'01.09.2002 al 31.08.2003;
a. s. 2003/2004: dall'01.09.2003 al 31.08.2004;
a. s. 2004/2005: dall'01.09.2004 al 31/08/2005;
a. s. 2005/2006: dall'01.09.2005 al 31.08.2006;
a. s. 2006/2007: dall'01.09.2006 al 31.08.2007;
a. s. 2007/2008: dall' 01.09.2007 al 31.08.2008;
a. s. 2008/2009: dall'01.09.2008 al 31.08.2009;
a. s. 2009/2010: dall'Ol.09.2009 al 31.08.2010;
a. s. 2010/2011: dall'Ol.09.2010 al 31.08.2011.
In data 01.09.2011 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
A seguito dei servizi prestati in forza dei suindicati contratti a termine, alla data del 12.04.2004 ha compiuto i 3 anni di servizio, maturando così il diritto alla retribuzione corrispondente alla II fascia stipendiale (3-8) a partire dal
13.04.2004. In considerazione della maturata anzianità di servizio e tenuto conto dell'intervenuta prescrizione delle differenze retributive fino a tutto l'anno scolastico 2004/2005, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive inerenti agli anni scolastici intercorrenti fra il 2005/2006 ed il 2010/2011.
In particolare, l'odierno ricorrente a partire dall'01.09.2005 e fino al 24.03.2010 ha diritto alle differenze retributive fra la fascia 0-2 e la fascia 3-8; a partire, poi, dal 25.03.2010 e fino al 31.08.2011 ha diritto alle differenze retributive fra la fascia 0-2 e la fascia 9-14.
Le differenze retributive complessivamente spettanti ammontano ad € 3.442,46, così come risultante dal prospetto contabile analitico prodotto, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Con busta paga di dicembre 2018 gli è stata accreditata la somma di € 812,99 con la causale "importo da sentenza A.C". e "importo da sentenza A.P". L'importo ancora oggi vantato dal sig. a titolo di differenze retributive Parte_1
risulta, dunque, pari a € 2.629,47.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che le differenze retributive riconosciute in favore del sig. in forza della sentenza del Tribunale Ordinario di Castrovillari Parte_1
ex Tribunale Ordinario di Rossano - Sezione Lavoro n. 141/2018 ammontano ad
€ 3.442,46 (tremilaquattrocentoquarantadue/46);
'in persona del CP_5 2) condanna il Controparte_4 pro-tempore a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive ancora ad oggi non corrisposte, la residua somma di € 2.629,47, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condanna il Controparte_4 in persona del CP_5 pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, liquidati in €
1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Castrovillari, 13/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. VIGNA FABIANA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
contumace;
[...]
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno istante, premesso di essere in servizio a tempo indeterminato, in qualità di collaboratore scolastico presso l'IC di Cariati, esponeva di: avere lavorato alle dipendenze del [...] in virtù di svariati contratti a tempo Controparte_2
determinato, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, fino all'anno scolastico
2010/2011; il Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, con sentenza n.
141/2018 (doc. 1), pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto dal sig. nel giudizio iscritto al n. 2270/2011 R.G., disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarava "il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della anzianità di servizio maturata in relazione a tutti i contratti a termine intercorsi - a far data dall'entrata in vigore della
Direttiva 99/70/CE, ai soli fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi, nei limiti della prescrizione quinquennale"; con particolare riferimento all'eccepita prescrizione, il Tribunale precisava, altresì, che "devono riconoscersi le differenze retributive maturate a partire dall' a. s. 2005/2006"; detta sentenza veniva notificata al CP_1 in persona del Ministro p.t. c/o | CP_3 [...] in data 11.10.2018.Parte_2
Chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento delle residue differenze retributive, calcolate al lordo.
La parte resistente restava contumace.
§§§
Il ricorso deve essere accolto.
È documentato che il ricorrente, avendo lavorato per svariati anni in forza di contratti a termine e percependo sempre il trattamento economico iniziale corrispondente alla fascia stipendiale 0-2, ha diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive correlate all'anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti, alla stregua del corrispondente personale di ruolo.
Nello specifico, il ricorrente, così come risultante dal decreto di ricostruzione di carriera emesso a seguito della sua immissione in ruolo, ha lavorato con contratti a termine negli anni scolastici e per i periodi di seguito indicati:
a. s. 2000/2001: dal 15.01.2001 al 22/01/2001; dal 02/02/2001 al 31/08/2001;
a. s. 2001/2002: dal 29.11.2001 al 31.08.2002;
a. s. 2002/2003: dall'01.09.2002 al 31.08.2003;
a. s. 2003/2004: dall'01.09.2003 al 31.08.2004;
a. s. 2004/2005: dall'01.09.2004 al 31/08/2005;
a. s. 2005/2006: dall'01.09.2005 al 31.08.2006;
a. s. 2006/2007: dall'01.09.2006 al 31.08.2007;
a. s. 2007/2008: dall' 01.09.2007 al 31.08.2008;
a. s. 2008/2009: dall'01.09.2008 al 31.08.2009;
a. s. 2009/2010: dall'Ol.09.2009 al 31.08.2010;
a. s. 2010/2011: dall'Ol.09.2010 al 31.08.2011.
In data 01.09.2011 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
A seguito dei servizi prestati in forza dei suindicati contratti a termine, alla data del 12.04.2004 ha compiuto i 3 anni di servizio, maturando così il diritto alla retribuzione corrispondente alla II fascia stipendiale (3-8) a partire dal
13.04.2004. In considerazione della maturata anzianità di servizio e tenuto conto dell'intervenuta prescrizione delle differenze retributive fino a tutto l'anno scolastico 2004/2005, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive inerenti agli anni scolastici intercorrenti fra il 2005/2006 ed il 2010/2011.
In particolare, l'odierno ricorrente a partire dall'01.09.2005 e fino al 24.03.2010 ha diritto alle differenze retributive fra la fascia 0-2 e la fascia 3-8; a partire, poi, dal 25.03.2010 e fino al 31.08.2011 ha diritto alle differenze retributive fra la fascia 0-2 e la fascia 9-14.
Le differenze retributive complessivamente spettanti ammontano ad € 3.442,46, così come risultante dal prospetto contabile analitico prodotto, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Con busta paga di dicembre 2018 gli è stata accreditata la somma di € 812,99 con la causale "importo da sentenza A.C". e "importo da sentenza A.P". L'importo ancora oggi vantato dal sig. a titolo di differenze retributive Parte_1
risulta, dunque, pari a € 2.629,47.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che le differenze retributive riconosciute in favore del sig. in forza della sentenza del Tribunale Ordinario di Castrovillari Parte_1
ex Tribunale Ordinario di Rossano - Sezione Lavoro n. 141/2018 ammontano ad
€ 3.442,46 (tremilaquattrocentoquarantadue/46);
'in persona del CP_5 2) condanna il Controparte_4 pro-tempore a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive ancora ad oggi non corrisposte, la residua somma di € 2.629,47, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condanna il Controparte_4 in persona del CP_5 pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, liquidati in €
1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Castrovillari, 13/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO