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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1611/2023
Oggi, 16 gennaio 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to RAFFAELE ACANFORA per il quale si riporta alle approntate Controparte_1 difese e chiede l'accoglimento dell'appello; avv.to FABIO BORZA, per delega dell'avv. FRANCESCO BORZA, per l'appellata compagnia assicuratrice, il quale si riporta alle approntate difese e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1611/2023 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1200/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in Controparte_1 calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Raffaele Acanfora, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati alla Via Passanti, n. 110.;
- APPELLANTE -
E in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Borza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 193;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 16.1.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio Controparte_1
2 innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il sig. proprietario Controparte_3 dell'automobile “Opel Zafira” tg. CT495LK, nonché la compagnia in Controparte_4
qualità di impresa garante per la RCA della predetta vettura, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 3.500,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in Scafati in data 7.12.17, intorno alle ore 18:50. Segnatamente, la difesa del sig. aveva sostenuto: che nel testé CP_1 indicato frangente l'autovettura di proprietà di quest'ultimo, “Audi Q3” tg. ER715WK, sarebbe stata “ferma” in via D'Amaro, dietro l'autobus tg. EX218LS, allorquando sarebbe stata improvvisamente urtata da tergo dalla “Opel Zafira” tg. CT495LK, il cui conducente, nell'occasione asseritamente intento a procedere “a velocità sostenuta”, non si sarebbe avveduto della presenza della vettura attorea;
che, per l'effetto della collisione de qua, l'automobile del sig.
sarebbe stata proiettata in avanti, finendo per urtare con la propria parte anteriore quella CP_1 posteriore dell'autobus da cui era preceduta;
che, in conseguenza del dianzi descritto sinistro, la vettura attorea avrebbe subito danni sia alla parte posteriore – e, in particolare, al cofano posteriore, al paraurti ed al parafanghi – che a quella anteriore, stimati nel complessivo importo di euro
3.500,00,
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà del sig. ; CP_3 dall'altro, che la vettura attorea avrebbe subito danni alla carrozzeria.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A Controparte_4 fondamento dell'invocata reiezione, la predetta impresa aveva in limine eccepito l'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
quanto al merito, aveva contestato la l'effettiva verificazione dell'incidente stradale, avendo evidenziato che il sig. , “sebbene CP_1 espressamente invitato”, non avrebbe consentito l'ispezione della propria vettura.
Ad onta della rituale notifica dell'atto di citazione, il sig. non aveva provveduto a Controparte_3
costituirsi nel giudizio di prime cure.
Escussi i testi, il giudice di pace aveva disposto l'espletamento di una CTU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata trattenuta in decisione.
3 Ebbene, il primo giudicante ha rigettato la domanda attorea sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'istante non avesse offerto adeguata prova del lamentato pregiudizio, giacché, posto che la vettura incidentata fosse stata alienata a terzi anteriormente all'espletamento della disposta CTU,
l'attore avrebbe dovuto dimostrare di aver previamente riparato il proprio veicolo o, alternativamente, di averlo ceduto ad un prezzo inferiore rispetto al valore che lo stesso avrebbe avuto se il sinistro non si fosse verificato.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. , articolandolo sostanzialmente in CP_1
due motivi.
Con la prima doglianza, l'appellante ha censurato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di pace non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie: in particolare, ha asserito che dal raccolto compendio probatorio s'inferirebbero sia l'effettiva verificazione del sinistro che la sussistenza dei danni di cui è stato domandato il ristoro.
Con la seconda censura, il sig. ha lamentato che il primo giudicante avrebbe errato CP_1 nell'affermare la “mancanza di interesse dell'attore al risarcimento, stante l'alienazione dell'autovettura nelle more del giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 7.6.23, si è costituita in giudizio l'impresa
[...]
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la Controparte_4
difesa della testé citata compagnia ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia, evidenziando che l'appellante non avrebbe dato prova né dell'effettiva verificazione del sinistro, attesa la contraddittorietà – sia sotto il profilo intrinseco che sotto quello estrinseco – delle deposizioni rese dai due testi escussi, né, men che meno, dei danni lamentati, che, anzi, dovrebbero escludersi in ragione della circostanza per la quale la vettura incidentata sarebbe stata alienata dal sig. ad un prezzo più alto rispetto al valore che la CP_1
stessa avrebbe avuto ove il sinistro per cui è disputa non fosse occorso.
All'udienza celebrata in data 6.7.23, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig.
, che, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi. Controparte_3
Tanto atteso, deve scrutinarsi lo spiegato gravame, i cui due motivi, per ragioni di connessione logica, devono essere esaminati congiuntamente. A tal fine, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico nettamente prevalente in seno alla Suprema Corte, il diritto al risarcimento dei danni, avente un carattere strettamente personale, costituisce un diritto autonomo, rispetto al diritto di proprietà, con la conseguenza che il credito risarcitorio non ha carattere ambulatorio in quanto non
4 circola con il trasferimento del bene danneggiato (Cass. Sez. Un. n. 2951/16, ove si è eloquentemente affermato che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non è revocabile in dubbio che il sig.
sia titolare del lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, avendo questi alienato la CP_1
propria vettura successivamente alla data in cui sarebbe stata coinvolta nel sinistro per cui è causa, ma non anche trasferito il diritto al risarcimento dei danni che sarebbe sorto in conseguenza dell'evento dannoso de quo.
Ciò posto, lo spiegato gravame – prescindendosi da qualsivoglia valutazione in ordine all'effettiva verificazione del sinistro e all'imputabilità della responsabilità al conducente della vettura dell'appellato contumace in ossequio al principio della ragione più liquida, in forza del quale è possibile derogare all'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 279 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio – non può trovare accoglimento, non avendo il sig. dato prova di aver patito un pregiudizio. A tal riguardo, CP_1
s'impone di rilevare che, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è onerato di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato (in tal senso, ex multis, Cass. n. 21140/07): infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e
7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n.
29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha
5 riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
Orbene, nel caso in esame, la circostanza – emersa nel corso dell'espletamento della CTU ricostruttiva disposta dal giudice di prime cure – per la quale la vettura danneggiata fosse stata venduta in data 3.2.20 al prezzo di euro 18.500,00, superiore al valore della stessa all'epoca del sinistro, stimato dal nominato consulente in euro 15.600,00, esclude la configurabilità di un qualsivoglia pregiudizio per l'appellante, tenuto conto che questi non avesse allegato – né, a fortiori, dimostrato – di aver provveduto a riparare la propria automobile anteriormente alla vendita della stessa. Anzi, lo stesso istante ha espressamente escluso che la propria vettura fosse stata riparata prima della cessione, avendo affermato claris litteris nel corpo dell'atto di appello che esso appellante avrebbe “diritto anche al rimborso dell'IVA […] anche se attualmente ancora non ha provveduto alla riparazione del proprio veicolo danneggiato in occasione del sinistro di cui è causa”.
Sicché, nessun danno risarcibile è ravvisabile nella fattispecie de qua: invero, secondo la cd. teoria differenziale (cfr. Cass. ord. n. 23123/23), il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito, con la conseguenza che allorquando, all'esito di tale operazione, il patrimonio del presunto danneggiato non risulti avere – come nel caso in esame – un valore complessivo minore nessun pregiudizio patrimoniale risarcibile sia configurabile (cfr. Cass. ord. n.
7012/23, che, scrutinando una vicenda fattuale sostanzialmente sovrapponile a quella per cui è disputa, ha negato l'invocato risarcimento, avendo il supposto danneggiato alienato il proprio veicolo ad un prezzo superiore al valore di mercato dello stesso). Laddove, invece, l'odierno appellante avesse dovuto vendere la propria vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, allora l'evento dannoso descritto asseritamente verificatosi in data 7.12.17 avrebbe comportato una diminuzione patrimoniale ed il sorgere del correlativo diritto al risarcimento del pregiudizio patito.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
6 1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. nulla per le spese in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 16.1.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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