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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL LL, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 10236/2023 R.G.L. vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. BITETTI FREDERICO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO CLAUDIA CP_1
RESISTENTE
Oggetto: infortunio sul lavoro e postumi invalidanti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato con la qualifica di imbianchino presso la ditta dal 02.08.2018 al Controparte_2
30.06.2022, deduceva di: essere caduto rovinosamente al suolo da un'altezza di circa 5 metri, in data 06.05.2021, durante la ristrutturazione della facciata di una palazzina;
essere stato trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Teramo dove veniva ricoverato sino al 15.05.2021; essere stato nuovamente ricoverato presso il reparto di chirurgia toracica degli O.O.R.R. di Foggia per “versamento pleurico sx post traumatico”; aver comunicato l'infortunio occorso al datore di lavoro che provvedeva ad inoltrare la denuncia all;
aver ricevuto dall' resistente, a seguito di visita medica, il CP_1 CP_3 riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 9%; aver proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro, avverso la percentuale riconosciuta.
1.1. L'istante, pertanto, adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig. , in data Parte_1
06.05.2021, subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nel presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 24% o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di C.T.U. medico-legale, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità CP_1 permanente nella misura del 24% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di
C.T.U. medico-legale, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
1.2. L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
1.3. La causa, in seguito all'assegnazione della stessa allo scrivente Magistrato per l'applicazione ad altro Ufficio della dott.ssa ed istruita documentalmente con espletamento di CTU medico Per_1 legale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1 di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico”. La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
3. Nel merito, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti.
3.1. Disposta CTU medico-legale, il dott. previa valutazione della Persona_2 documentazione clinica e dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “Il 6 maggio 2021 il Sig.
incorse in un infortunio sul lavoro e riportò le seguenti lesioni: “Contusione Parte_1 cranica. Trauma toracico chiuso con contusione polmonare e fratture costali multiple a sinistra (7 coste) ed emo-pneumotorace sinistro. Frattura pluriframmentaria composta del corpo della scapola sinistra. Frattura composta del capitello radiale del gomito sinistro”. Trattasi di lesioni del tutto congrue con la riferita dinamica dell'evento, ovvero con la precipitazione del soggetto dall'altezza di circa 5 metri ed impatto contro il suolo delle aree anatomiche interessate dalle lesioni. L'infortunato fu trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Teramo ove fu sottoposto ad esame Tac total-body e colonna vertebrale che dimostrò la sussistenza delle suddette lesioni. Fu pertanto ricoverato presso la U.O. di Chirurgia Toracica dello stesso nosocomio ove fu degente fino al 15 maggio successivo;
durante il ricovero fu sottoposto al monitoraggio della evoluzione delle condizioni cliniche, agli accertamenti strumentali del caso, a consulenza Ortopedica che procedette alla immobilizzazione dell'arto superiore sinistro con apparecchio gessato. Le Radiografie del 25 maggio 2021 evidenziarono una estesa falda di versamento pleurico sinistro che raggiungeva la 4a costa;
fu pertanto ricoverato in data 11 giugno 2021 presso la U.O. di Chirurgia Toracica degli Ospedali Riuniti di Foggia ove si procedette ad intervento chirurgico di minitoracotomia con toilette del cavo pleurico sinistro, resezione di piccola aderenza pleuropolmonare del lobo inferiore ed applicazione di drenaggio pleurico;
il decorso post-operatorio fu privo di significative complicanze ed il 21 giugno 2021 il paziente fu dimesso a domicilio con prescrizione di terapia farmacologica e richiesta di visita di controllo a distanza. L'evento lesivo del 6 maggio 2021 fu denunciato all' come infortunio sul lavoro poiché ne possedeva i requisiti CP_1 peculiari, così come sancito ex art. 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”). L' , previ accertamenti disposti dai sanitari propri fiduciari, indennizzò la CP_3 sussistenza di postumi permanenti nella misura del 9 %. Per quanto attiene i postumi permanenti, al ns. controllo Medico-Legale, effettuato nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, abbiamo constatato la residua presenza di una cicatrice post-chirurgica della lunghezza di cm 6 in regione sottoascellare sinistra con riferita dolenzia digitopressoria in corrispondenza delle pregresse fratture costali e del gomito sinistro;
i movimenti di attribuzione dell'arto superiore sinistro sono stati compiutamente effettuati. Passando ora alla valutazione percentuale dei postumi descritti, pur dovendo ritenere congrui i coefficienti indicati in sede di visita medica del 30 maggio 2022, occorre dissentire dal punto di vista Medico-Legale, circa la metodologia utilizzata ai fini della individuazione del complessivo coefficiente di danno del 9 %”.
Il CTU, pertanto, così concludeva: “Se, infatti, gli stessi Medici dell indicarono un danno CP_1 composto plurimo costituito da varie percentuali (5 %; 2 %; 3 %; 2 %), poiché in ambito come CP_1 da dottrina Medico-Legale, deve applicarsi il calcolo con criterio valutativo misto, proporzionale riduttivo e di sommatoria (“formula Salomonica”), nel caso di specie i Medici dell' avrebbero CP_1 dovuto attribuire un valore di danno biologico permanente derivante dalla semisomma tra la somma aritmetica e quella cosiddetta “a scalare” dei coefficienti indicati [(12 + 11,5) : 2 = 11,75 %], arrotondato per eccesso alla percentuale del 12 (dodici) %, con decorrenza dalla data della domanda”.
3.2. In merito alle osservazioni formulate dall'Ente resistente, il consulente si è espresso come segue:
“le “Osservazioni” dello stim.mo Dott. sono fondate in riferimento alle modalità di Persona_3 calcolo del danno biologico complessivo derivante da menomazioni plurime, tenendo presente che i criteri applicativi delle Tabelle delle menomazioni “… non introducono alcuna formula matematica, ma forniscono il criterio del pregiudizio effettivo dell'apparato/funzione interessata e dunque richiamano necessariamente alla ponderazione del danno complessivo ad una comparazione proporzionalistica con la funzione interessata …”. In effetti, nella sezione “criteri applicativi” del noto testo esplicativo di G. e P. OS (Danno Biologico. Le Tabelle di Legge, Giuffré Ed., CP_4
2000), alle pag. 38 e 39 è precisato che: “… il sistema tabellare in questione, diversamente da quello vigente in altri ambiti, in particolare nell'invalidità civile, non indica formule riduzionistiche matematiche. In caso di danni coesistenti, l'unica indicazione desumibile resta quella della valutazione complessiva come sapiente risultato dell'apprezzamento medico-legale, effettuato caso per caso, modulato e personalizzato sulla base del tipo di menomazione, del numero e della gravità, della loro idoneità a pregiudicare le specifiche validità sociali e relazionali … In ambito assicurativo sociale, analogamente a quanto avviene in responsabilità civile, il medico-legale potrà andare anche oltre i limiti matematici posti dalle formule riduzionistiche (Balthazard – Salomonica – ecc.), ma il risultato farà sempre riferimento ad un apprezzamento complessivo del grado di menomazione riportato in conseguenza dell'evento tutelato …”. Ne discende, quindi, che la valutazione complessiva non dovrà essere necessariamente improntata al ribasso, anzi in alcuni casi il medico- legale può andare anche oltre i coefficienti derivanti dall'applicazione delle varie formule, in base ad un sapiente apprezzamento delle varie voci di danno. Tanto premesso, precisiamo che nel caso in esame il danno è composto da plurime menomazioni che si riflettono in 4 aree funzionali diverse:
1. La parete toracica sinistra, interessata da esiti di frattura di n. 7 coste, laddove si è verificata la comparsa di un emotorace sottoposto ad intervento chirurgico.
2. L'efficienza estetica in giovane soggetto di anni 34, laddove sussiste un esito cicatriziale della lunghezza di cm 6, apprezzabile anche a media distanza nelle stagioni calde.
3. La scapola sinistra, interessata dagli esiti di frattura con sfumato risentimento funzionale della spalla.
4. Il polso sinistro, laddove si è verificata una frattura composta del capitello radiale con sfumata compromissione dei movimenti mano-avambraccio. Orbene, Chiar.ma Giudice, per il complesso di tali reperti, pur in considerazione delle previsioni valutative segnalate dal Dott. , del tutto condivisibili, riteniamo che il danno biologico Persona_3 complessivo non possa scendere al di sotto della già segnalata soglia del 12 %, che in questa sede integralmente confermiamo”.
Le motivazioni e conclusioni – come sopra trascritte - rassegnate dal consulente, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
Non emergono sufficienti elementi per disporre chiarimenti o rinnovazione della CTU alla luce di tutto quanto ampiamente sopra riportato e motivato.
3.3. Deve pertanto riconoscersi la natura infortunistica delle lesioni e patologie denunciate dal ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art. 13 del d.lgs. n.38/2000 sulla scorta di un danno biologico pari al 12% con decorrenza dalla data della domanda. Il tutto, aumentato degli interessi legali dalla data di maturazione del credito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4.1. Devono essere poste definitivamente a carico dell resistente le spese di CTU, liquidate CP_3 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- - accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo, nella misura commisurata ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo di cui all'art. 13 CP_3 del D.lvo n.38/2000, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in CP_1 complessivi € 2.697,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge,
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica. CP_1
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EL LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL LL, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 10236/2023 R.G.L. vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. BITETTI FREDERICO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO CLAUDIA CP_1
RESISTENTE
Oggetto: infortunio sul lavoro e postumi invalidanti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato con la qualifica di imbianchino presso la ditta dal 02.08.2018 al Controparte_2
30.06.2022, deduceva di: essere caduto rovinosamente al suolo da un'altezza di circa 5 metri, in data 06.05.2021, durante la ristrutturazione della facciata di una palazzina;
essere stato trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Teramo dove veniva ricoverato sino al 15.05.2021; essere stato nuovamente ricoverato presso il reparto di chirurgia toracica degli O.O.R.R. di Foggia per “versamento pleurico sx post traumatico”; aver comunicato l'infortunio occorso al datore di lavoro che provvedeva ad inoltrare la denuncia all;
aver ricevuto dall' resistente, a seguito di visita medica, il CP_1 CP_3 riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 9%; aver proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro, avverso la percentuale riconosciuta.
1.1. L'istante, pertanto, adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig. , in data Parte_1
06.05.2021, subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nel presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 24% o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di C.T.U. medico-legale, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità CP_1 permanente nella misura del 24% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di
C.T.U. medico-legale, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
1.2. L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
1.3. La causa, in seguito all'assegnazione della stessa allo scrivente Magistrato per l'applicazione ad altro Ufficio della dott.ssa ed istruita documentalmente con espletamento di CTU medico Per_1 legale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1 di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico”. La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
3. Nel merito, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti.
3.1. Disposta CTU medico-legale, il dott. previa valutazione della Persona_2 documentazione clinica e dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “Il 6 maggio 2021 il Sig.
incorse in un infortunio sul lavoro e riportò le seguenti lesioni: “Contusione Parte_1 cranica. Trauma toracico chiuso con contusione polmonare e fratture costali multiple a sinistra (7 coste) ed emo-pneumotorace sinistro. Frattura pluriframmentaria composta del corpo della scapola sinistra. Frattura composta del capitello radiale del gomito sinistro”. Trattasi di lesioni del tutto congrue con la riferita dinamica dell'evento, ovvero con la precipitazione del soggetto dall'altezza di circa 5 metri ed impatto contro il suolo delle aree anatomiche interessate dalle lesioni. L'infortunato fu trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Teramo ove fu sottoposto ad esame Tac total-body e colonna vertebrale che dimostrò la sussistenza delle suddette lesioni. Fu pertanto ricoverato presso la U.O. di Chirurgia Toracica dello stesso nosocomio ove fu degente fino al 15 maggio successivo;
durante il ricovero fu sottoposto al monitoraggio della evoluzione delle condizioni cliniche, agli accertamenti strumentali del caso, a consulenza Ortopedica che procedette alla immobilizzazione dell'arto superiore sinistro con apparecchio gessato. Le Radiografie del 25 maggio 2021 evidenziarono una estesa falda di versamento pleurico sinistro che raggiungeva la 4a costa;
fu pertanto ricoverato in data 11 giugno 2021 presso la U.O. di Chirurgia Toracica degli Ospedali Riuniti di Foggia ove si procedette ad intervento chirurgico di minitoracotomia con toilette del cavo pleurico sinistro, resezione di piccola aderenza pleuropolmonare del lobo inferiore ed applicazione di drenaggio pleurico;
il decorso post-operatorio fu privo di significative complicanze ed il 21 giugno 2021 il paziente fu dimesso a domicilio con prescrizione di terapia farmacologica e richiesta di visita di controllo a distanza. L'evento lesivo del 6 maggio 2021 fu denunciato all' come infortunio sul lavoro poiché ne possedeva i requisiti CP_1 peculiari, così come sancito ex art. 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”). L' , previ accertamenti disposti dai sanitari propri fiduciari, indennizzò la CP_3 sussistenza di postumi permanenti nella misura del 9 %. Per quanto attiene i postumi permanenti, al ns. controllo Medico-Legale, effettuato nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, abbiamo constatato la residua presenza di una cicatrice post-chirurgica della lunghezza di cm 6 in regione sottoascellare sinistra con riferita dolenzia digitopressoria in corrispondenza delle pregresse fratture costali e del gomito sinistro;
i movimenti di attribuzione dell'arto superiore sinistro sono stati compiutamente effettuati. Passando ora alla valutazione percentuale dei postumi descritti, pur dovendo ritenere congrui i coefficienti indicati in sede di visita medica del 30 maggio 2022, occorre dissentire dal punto di vista Medico-Legale, circa la metodologia utilizzata ai fini della individuazione del complessivo coefficiente di danno del 9 %”.
Il CTU, pertanto, così concludeva: “Se, infatti, gli stessi Medici dell indicarono un danno CP_1 composto plurimo costituito da varie percentuali (5 %; 2 %; 3 %; 2 %), poiché in ambito come CP_1 da dottrina Medico-Legale, deve applicarsi il calcolo con criterio valutativo misto, proporzionale riduttivo e di sommatoria (“formula Salomonica”), nel caso di specie i Medici dell' avrebbero CP_1 dovuto attribuire un valore di danno biologico permanente derivante dalla semisomma tra la somma aritmetica e quella cosiddetta “a scalare” dei coefficienti indicati [(12 + 11,5) : 2 = 11,75 %], arrotondato per eccesso alla percentuale del 12 (dodici) %, con decorrenza dalla data della domanda”.
3.2. In merito alle osservazioni formulate dall'Ente resistente, il consulente si è espresso come segue:
“le “Osservazioni” dello stim.mo Dott. sono fondate in riferimento alle modalità di Persona_3 calcolo del danno biologico complessivo derivante da menomazioni plurime, tenendo presente che i criteri applicativi delle Tabelle delle menomazioni “… non introducono alcuna formula matematica, ma forniscono il criterio del pregiudizio effettivo dell'apparato/funzione interessata e dunque richiamano necessariamente alla ponderazione del danno complessivo ad una comparazione proporzionalistica con la funzione interessata …”. In effetti, nella sezione “criteri applicativi” del noto testo esplicativo di G. e P. OS (Danno Biologico. Le Tabelle di Legge, Giuffré Ed., CP_4
2000), alle pag. 38 e 39 è precisato che: “… il sistema tabellare in questione, diversamente da quello vigente in altri ambiti, in particolare nell'invalidità civile, non indica formule riduzionistiche matematiche. In caso di danni coesistenti, l'unica indicazione desumibile resta quella della valutazione complessiva come sapiente risultato dell'apprezzamento medico-legale, effettuato caso per caso, modulato e personalizzato sulla base del tipo di menomazione, del numero e della gravità, della loro idoneità a pregiudicare le specifiche validità sociali e relazionali … In ambito assicurativo sociale, analogamente a quanto avviene in responsabilità civile, il medico-legale potrà andare anche oltre i limiti matematici posti dalle formule riduzionistiche (Balthazard – Salomonica – ecc.), ma il risultato farà sempre riferimento ad un apprezzamento complessivo del grado di menomazione riportato in conseguenza dell'evento tutelato …”. Ne discende, quindi, che la valutazione complessiva non dovrà essere necessariamente improntata al ribasso, anzi in alcuni casi il medico- legale può andare anche oltre i coefficienti derivanti dall'applicazione delle varie formule, in base ad un sapiente apprezzamento delle varie voci di danno. Tanto premesso, precisiamo che nel caso in esame il danno è composto da plurime menomazioni che si riflettono in 4 aree funzionali diverse:
1. La parete toracica sinistra, interessata da esiti di frattura di n. 7 coste, laddove si è verificata la comparsa di un emotorace sottoposto ad intervento chirurgico.
2. L'efficienza estetica in giovane soggetto di anni 34, laddove sussiste un esito cicatriziale della lunghezza di cm 6, apprezzabile anche a media distanza nelle stagioni calde.
3. La scapola sinistra, interessata dagli esiti di frattura con sfumato risentimento funzionale della spalla.
4. Il polso sinistro, laddove si è verificata una frattura composta del capitello radiale con sfumata compromissione dei movimenti mano-avambraccio. Orbene, Chiar.ma Giudice, per il complesso di tali reperti, pur in considerazione delle previsioni valutative segnalate dal Dott. , del tutto condivisibili, riteniamo che il danno biologico Persona_3 complessivo non possa scendere al di sotto della già segnalata soglia del 12 %, che in questa sede integralmente confermiamo”.
Le motivazioni e conclusioni – come sopra trascritte - rassegnate dal consulente, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
Non emergono sufficienti elementi per disporre chiarimenti o rinnovazione della CTU alla luce di tutto quanto ampiamente sopra riportato e motivato.
3.3. Deve pertanto riconoscersi la natura infortunistica delle lesioni e patologie denunciate dal ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art. 13 del d.lgs. n.38/2000 sulla scorta di un danno biologico pari al 12% con decorrenza dalla data della domanda. Il tutto, aumentato degli interessi legali dalla data di maturazione del credito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4.1. Devono essere poste definitivamente a carico dell resistente le spese di CTU, liquidate CP_3 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- - accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo, nella misura commisurata ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo di cui all'art. 13 CP_3 del D.lvo n.38/2000, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in CP_1 complessivi € 2.697,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge,
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica. CP_1
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EL LL