Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3629/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico Dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3629/2021 trattenuta in decisione, in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(già Parte_1 Parte_2
(P. IVA in p.l.r.p.t. e (P. IVA ) in p.l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2
rappresentate e difese dagli Avv.ti Luigi Lombardi e Francesco Calvelli
ATTRICI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dal'Avv. Serena Paolini
OT AN (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Brunetti C.F._4
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola CP_1 Controparte_4 C.F._5
Piluso
OT (C.F. , (C.F. , CP_5 C.F._6 CP_6 C.F._7
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 C.F._5 Controparte_8
), (C.F. ), C.F._8 Controparte_9 C.F._9 CP_10
(C.F. , (C.F. ,
[...] C.F._10 CP_6 C.F._7
contumaci
CONVENUTI
pagina 1 di 6
Conclusioni: come in atti e note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno Parte_1 Parte_3 adito l'intestato Tribunale chiedendo emettersi “nei confronti dei sigg.ri Controparte_1
OT AN, n.q. di erede di , , , Persona_1 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_7 [...]
, e , sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che tenga CP_10 CP_6 Controparte_8
luogo del contratto definitivo di vendita non conclusa, trasferendo alla P. IVA Parte_3
, con sede in viale J. F. Kennedy, Pal. la proprietà dei seguenti beni P.IVA_2 Pt_1 CP_11
immobili: terreno di mq.
1.500 circa, sito in in catasto alla partita 5413, foglio 38 part. 960, con Pt_1
sovrastante fabbricato, già adibito ad edificio scolastico, in catasto iscritto al foglio 38 part. 960 sub
2; terreno in Rende iscritto in catasto alla partita 5413, foglio 38 part. 961 di mq. 73 circa;
terreno in
Rende di mq. catastali 1562 circa, in catasto alla partita 5413, foglio 38, particella 472, con soprastante fabbricato, già adibito ad edificio scolastico, in catasto iscritto al foglio 38 part. 472 sub
1; - ridurre, contestualmente, il prezzo di vendita dei beni immobili trasferiti, per tutti i motivi sopra esposti, rideterminandolo nella misura di €.500.000,00 o in altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale, condizionando l'effetto traslativo della pronuncia al pagamento del prezzo, così come ridotto e rideterminato in sentenza, da parte della che Parte_3 ha dichiarato la sua intenzione in tal senso, detratto l'acconto di €.50.000,00 già versato ai promittenti venditori;
- ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cosenza di trascrivere l'emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
ha resistito alla domanda chiedendo “accerti e dichiari l'improcedibilità e/o Controparte_7
l'inammissibilità della domanda, ritenuta la rilevanza e la pregiudizialità della decisione sulla querela di falso in merito alla scrittura privata 14.01.2020, sospenda il presente giudizio fino alla definizione dell'incidente di falso, all'esito del quale accerti e dichiari la falsità del contratto preliminare prodotto ex adverso;
in via gradata e di merito: rigetti la domanda perché infondata;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”. pagina 2 di 6 , e OT Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
AN hanno, altresì, resistito alla domanda chiedendo “ previo accertamento dei fatti di causa, dichiarare il contratto preliminare prodotto in atti da parte attrice sub 1 del fascicolo di parte, falso e come tale inesistente e/o nullo perché la firma dei concludenti in calce allo stesso, è stata ivi apposta senza il consenso degli stessi ed in conseguenza di ciò annullare e dichiarare privo di effetti il contratto preliminare stesso, rigettando le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale. In ipotesi subordinata, ritenuta la rilevanza e la pregiudizialità della decisione sulla querela di falso in merito alla scrittura privata 14.01.2020, sospenda il presente giudizio in attesa della definizione della querela di falso ed all'esito di questa dichiari la falsità del contratto 14.1.2020 allegato all'atto di citazione da parte attrice;
conseguentemente e per l'effetto dichiari l'inesistenza di alcun obbligo dei concludenti nei confronti di parte attrice rigettando le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto, sempre con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di cancellare la trascrizione e della domanda giudiziale. Voglia in entrambi i casi dare atto che le attrici hanno agito con responsabilità aggravata ed hanno trascritto la domanda giudiziale senza adoperare la normale prudenza e condannarle al risarcimento dei danni ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c., equitativamente liquidati ed al pagamento delle spese legali e di una ulteriore somma determinata ai sensi dell'art. 96 terzo comma.
c.p.c.. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ed inverosimile ipotesi di accoglimento della domanda ex art. 2932 C.c. proposta dalle attrici, alla luce delle argomentazioni difensive svolte dai convenuti, voglia rigettare la domanda di riduzione del presso avanzata da parte attrice ed ordinare alla parte promittente l'acquisto, il pagamento in favore della parte promittente la vendita, del corrispettivo integrale pattuito con il contratto preliminare di compravendita, pari ad € 950.000,00.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
All'udienza del 06.07.2023 le società attrici e hanno dato atto di essere Controparte_7
pervenuti ad accordo transattivo, avente ad oggetto il trasferimento delle quote di proprietà degli immobili oggetto di comunione ereditaria ed hanno pertanto chiesto dichiararsi tra loro la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
pagina 3 di 6 La causa, istruita sulla base di produzione documentale offerta dalle parti, interpello ed escussione testimoniale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 17.04.2025, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
A mezzo delle dette note del 17.4.2025 le parti costituite, dato atto che i beni immobili oggetto della domanda proposta dalle attrici (immobile iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di al foglio Pt_1
38 particella 472 sub 1 Via Silvio Pellico n. snc Piano T-1-2 categoria F/2; immobile iscritto nel
Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 38 particella 960 sub 2 Via Silvio Pellico n. snc Pt_1
Piano T-1-2 categoria F/2 senza rendita, mentre una piccola porzione di corte, della superficie catastale di mq 73 (settantatré), risulta distinta nel Catasto Terreni del Comune di al foglio 38; terreno in Pt_1
Rende iscritto al NCT di detto Comune come particella 1668 - frazionata dalla particella 961, a sua volta frazionata dalla particella 473 - uliveto di classe 2, ha 00.00.37, reddito dominicale €,0,11, reddito agrario €.0,11; terreno in Rende iscritto al NCT di detto Comune come particella 1669 - frazionata dalla particella 961, a sua volta frazionata dalla particella 473- uliveto di classe 2, ha 00.00.36, reddito dominicale €.0,11, reddito agrario €.0,10) sono stati trasferiti, sull'accordo delle parti del presente giudizio, ad altra Società ( c.f. ) con atto per rogito notaio Controparte_12 P.IVA_3 Per_2 del 27.03.2025, Rep. 8775 Racc. 6156 hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare
[...]
tra le parti cessata la materia del contendere, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Cosenza di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata in data
21.03.2022 ai nn. 7899 R.G. e 6418 R.P. in favore della c.f. , con ogni Parte_3 P.IVA_2
conseguente adempimento di legge, sui seguenti beni: immobile iscritto nel Catasto Fabbricati del
Comune di al foglio 38 particella 472 sub 1; immobile iscritto nel Catasto Fabbricati del Pt_1
Comune di al foglio 38 particella 960 sub 2; piccola porzione di corte, della superficie catastale Pt_1
di mq 73 (settantatré), distinta nel Catasto Terreni del Comune di al foglio 38; terreno in Rende Pt_1
iscritto al NCT di detto Comune come particella 1668 (frazionata dalla particella 961, a sua volta frazionata dalla particella 473); terreno in Rende iscritto al NCT di detto Comune come particella
1669 (frazionata dalla particella 961, a sua volta frazionata dalla particella 473). Con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.”.
Con nota integrativa del 17.04.2025 le società attrici hanno provveduto al deposito di certificazione notarile di avvenuta stipula dell'atto di trasferimento, per rogito notaio del 27.03.2025, Persona_2
Rep. 8775 Racc. 6156, in favore della della piena proprietà dei diritti pari ai 69/72 Controparte_12 pagina 4 di 6 indivisi del seguente complesso immobiliare: immobile iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 38 particella 472 sub 1, via Silvio Pellico n. snc Piano T-1-2 categoria F/2; immobile Pt_1
iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 38 particella 960 sub 2, via Silvio Pellico Pt_1
n. snc Piano T-1-2 categoria F/2 senza rendita, mentre una piccola porzione di corte, della superficie catastale di mq 73 (settantatré), risulta distinta nel NCT del Comune di al foglio 38; terreno in Pt_1
Rende iscritto al NCT di detto Comune come particella 1668 - frazionata dalla particella 961, a sua volta frazionata dalla particella 473 - uliveto di classe 2, ha 00.00.37, reddito dominicale €,0,11, reddito agrario €.0,11; terreno in Rende iscritto al NCT di detto Comune come particella 1669 - frazionata dalla particella 961, a sua volta frazionata dalla particella 473- uliveto di classe 2, ha 00.00.36, reddito dominicale €.0,11, reddito agrario €.0,10 69.
Hanno, al contempo, prodotto l'atto di cessione dei diritti di proprietà pari a 3/72 del totale dei sopradescritti immobili, intestati a in favore di stipulato per Controparte_7 Parte_3
notar del 5.07.2023 n. 23149 di Repertorio n. 16885 di Raccolta, con conseguente Persona_3 richiesta, formalizzata all'udienza del 6.07.2023, di dichiarazione della cessazione della materia del contendere tra le parti e compensazione delle spese.
Le parti hanno chiesto la spedizione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art.190 codice di rito.
La definizione stragiudiziale della vertenza ha comportato il venir meno dell'interesse delle parti alle pronunce giudiziali originariamente invocate e giustifica la richiesta declaratoria di cessata contesa e cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art.2668 c.c.
Anche il governo delle spese segue la concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cosenza di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata in data
21.03.2022 ai nn. 7899 R.G. e 6418 R.P. in favore della c.f. , con ogni Parte_3 P.IVA_2
conseguente adempimento di legge, sui seguenti beni: immobile iscritto nel Catasto Fabbricati del
Comune di al foglio 38 particella 472 sub 1; immobile iscritto nel Catasto Fabbricati del Pt_1
Comune di al foglio 38 particella 960 sub 2; piccola porzione di corte, della superficie catastale Pt_1
di mq 73 (settantatré), distinta nel Catasto Terreni del Comune di al foglio 38; terreno in Rende Pt_1 pagina 5 di 6 iscritto al NCT di detto Comune come particella 1668 (frazionata dalla particella 961, a sua volta frazionata dalla particella 473); terreno in Rende iscritto al NCT di detto Comune come particella 1669
(frazionata dalla particella 961, a sua volta frazionata dalla particella 473). compensa le spese.
Cosenza, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Carmen Misasi
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