Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
Un contratto di finanziamento stipulato usando falsamente il nome del legale rappresentante di una società per imputarne a quest'ultima gli effetti, è assimilabile ad una spendita indebita del nome della società stessa, con la precisazione che l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta ma è tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina, sicché il finanziamento, sebbene inefficace nei confronti della società, della quale è mancato il consenso "ab origine", è suscettibile di ratifica, che deve concretizzarsi in atti od in comportamenti specificamente diretti ad avvalersi del contratto di finanziamento, provenienti dal legale rappresentante avente, allo scopo, adeguati poteri rappresentativi.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2001 La società Globo Suole s.a.s. di Bassone Rosa presentava un progetto finalizzato all'ottenimento di agevolazioni finanziarie al Ministero attività produttive. Il Ministero ammetteva la società alle agevolazioni richieste, concedendo un contributo in conto impianti da erogarsi in tre rate, e subordinava l'erogazione del contributo alla presentazione di una garanzia fideiussoria da parte della società, finalizzata a garantire l'eventuale restituzione del contributo ricevuto. La SIC s.p.a., poi divenuta Atradius, prestava la predetta garanzia a prima richiesta nell'interesse della Globo s.a.s. di Bassone Rosa, fino a concorrenza dell'importo della prima tranche. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 marzo 2023
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2001 La società Globo Suole s.a.s. di Bassone Rosa presentava un progetto finalizzato all'ottenimento di agevolazioni finanziarie al Ministero attività produttive. Il Ministero ammetteva la società alle agevolazioni richieste, concedendo un contributo in conto impianti da erogarsi in tre rate, e subordinava l'erogazione del contributo alla presentazione di una garanzia fideiussoria da parte della società, finalizzata a garantire l'eventuale restituzione del contributo ricevuto. La SIC s.p.a., poi divenuta Atradius, prestava la predetta garanzia a prima richiesta nell'interesse della Globo s.a.s. di Bassone Rosa, fino a concorrenza dell'importo della prima tranche. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 22891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22891 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
ORIGINALE ITALIANA 228 9 1/ 2 016 REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Contratto stipulato LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sotto nome altrui TERZA SEZIONE CIVILE fideiussione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10279/2014 Cron. 22891 Dott. ROBERTA VIVALDI Presidente Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere Rep. مارت Consigliere Ud. 12/07/2016 Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO Consigliere PU Dott. ENZO VINCENTI Dott. AUGUSTO TATANGELO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10279-2014 proposto da: EL OT AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO LONGO, che lo speciale inrappresenta e difende giusta procura calce al ricorso;
ricorrente- 2016 contro 1632 UNIONE DI BANCHE ITALIANE CP , in persona del sig. DO DOVERO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso 10 studio dell'avvocato MARIO FERRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANMARIO PAROLA giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrente- avversO la sentenza n. 2076/2013 EL CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/10/2013; udita la relazione EL causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. udienza del 12/07/2016 dal GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato TOMMASO LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo assorbito il 2° motivo. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Il Tribunale di Cuneo, con sentenza dell'8 febbraio 2011, decidendo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla ingiunta società C. G. Football S.r.l., nonché dagli ingiunti EL AR PA (quale amministratore società ed anche in proprio quale coobbligato) e IO EL AR PA (quale fideiussore) nei confronti EL Banca 24- 7 s.p.a. (successore a titolo particolare EL creditrice Silf s.p.a.), riteneva false le firme di EL AR PA apposte sul contratto di finanziamento (quale legale rappresentante EL società, che aveva contratto il debito per e di contestuale rilascio l'acquisto di un'autovettura Mercedes) di garanzia (in proprio), mentre reputava vera quella apposta da IO AR PA in calce al separato contratto di fideiussione. Per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti del primo e respingeva l'opposizione sia EL società che di IO AR PA;
accoglieva inoltre la domanda di manleva spiegata dalla società nei confronti di AU CO (nel cui esclusivo interesse risultava essere stata acquistata l'autovettura, oggetto di finanziamento, pur se intestata alla società) e lo condannava a tenere indenne la società da ogni esborso nei confronti EL banca;
compensava interamente tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU, che venivano ripartite tra IO AR PA e la società C.G. Football S.r.l., per il 50%, e la banca creditrice per il restante 50%. 3 2.- Proposto appello soltanto da parte di IO AR PA e costituitasi l'appellata Banca 24-7 s.p.a., nella contumacia di EL AR PA, di AU CO e EL società C.G. Football S.r.l., la Corte di Appello di Torino, con la decisione ora impugnata, pubblicata il 25 ottobre 2013, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Unione di Banche Italiane S.c.p.A., incorporante per fusione Banca 24-7 s.p.a. 3.- Avverso questa sentenza IO AR PA propone ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. Unione di Banche Italiane S.c.p.A. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE nullità od inesistenza delCol primo motivo si deduce 1.- contratto di finanziamento per falsità EL sottoscrizione del legale rappresentante EL C.G. Football srl- violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 1399 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cpc'>. I l ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, dopo aver dato atto EL falsità EL firma apposta in calce al contratto di finanziamento a nome dell'allora legale rappresentante EL società C. G. Football s.r.l. (EL AR PA), ha reputato che il contratto potesse comunque essere ratificato come se fosse stato stipulato dal falsus procurator ed ha rinvenuto la ratifica da parte EL società nella documentazione prodotta in giudizio (in particolare, nella "dichiarazione liberatoria" e "di assunzione di responsabilità" rilasciata da AU CO nel dicembre 2006). 1.1.- La critica è svolta sotto due differenti profili. In primo luogo, il ricorrente assume che il contratto non avrebbe potuto essere ratificato perché non si sarebbe trattato di contratto stipulato da un falsus procurator, bensì di un contratto nullo, anzi giuridicamente inesistente, sensi dell'art. 1418, j a secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 1325 cod. civ., stante l'accertata falsità EL sottoscrizione. In secondo luogo, assume che non vi sarebbe stata alcuna ratifica, nemmeno implicita, da parte EL società.
2. Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. Il contratto stipulato dal falsus procurator non è un contratto nullo, né annullabile, ma costituisce una fattispecie soggettivamente complessa, la quale necessita EL ratifica del dominus per produrre effetti nei confronti di quest'ultimo. Perciò, la giurisprudenza di questa Corte l'ha considerato come negozio "in itinere" о in stato di pendenza, suscettibile di perfezionamento attraverso la ratifica (cfr. Cass. n. 14618/10), oppure, secondo altra preferibile impostazione, come negozio non invalido né imperfetto, ma soltanto inefficace, quindi sottoposto alla condizione di efficacia EL ratifica da parte del dominus (cfr. Cass. S.U. n. 11377/15, in motivazione). Perché la ratifica possa fungere da condizione esterna di efficacia del contratto è tuttavia necessario che questo sia già 5 completo di tutti gli elementi richiesti per la sua validità dall'art. 1325 cod. civ. e che l'unico ostacolo alla sua efficacia sia costituito dalla mancanza di poteri rappresentativi in capo a sottoscritto in qualità di rappresentante, senzacolui che lo ha averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, con conseguente difetto di legittimazione rappresentativa dello stipulante. Diversa invece è la fattispecie in cui il contratto manchi di essenziali, tra i quali uno dei suoi elementi l'accordo delle parti. Il contratto nullo non ratificabile (cfr. già Cass. n. 1539/96, secondo cui perché, a norma dell'art. 1399 cod. civ., possa darsi ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, occorre che detto contratto sia valido;
infatti la mancanza di procura rileva soltanto ai fini dell'efficacia del contratto, che rimane sospesa in attesa EL manifestazione di volontà del "dominus">>). 2.1.- Nel caso in esame, in realtà, non risulta configurata né la prima né la seconda delle due fattispecie (cui rispettivamente si rifanno resistente e ricorrente). Trattasi piuttosto di contratto stipulato sotto nome altrui, pur se con la decisiva variante che il falso nome è stato usato da colui che ha agito come legale rappresentante EL società, essendo questa indicata come parte contrattuale. Infatti, è accertato che vi è stata la stipulazione di un contratto con sostituzione di persona ed usurpazione del nome del 6 legale rappresentante EL società, facendo così intestare a quest'ultima l'autovettura acquistata, ma al contempo gravando la società dell'obbligazione restitutoria del contratto di finanziamento stipulato a suo nome.
3. Secondo una parte EL dottrina, il contratto stipulato con usurpazione di nome altrui non è nullo, pur dividendosi poi i sostenitori di questo orientamento quanto all'imputazione soggettiva degli effetti. all'autore ELPer alcuni, questi vanno riferiti comunque dichiarazione;
per altri, vanno invece riferiti a colui del quale è stato indebitamente usato il nome. Pare tuttavia preferibile la tesi che distingue a seconda che l'autore EL dichiarazione abbia voluto per sé il risultato del negozio, ovvero abbia inteso attribuirlo al titolare del nome usato, dovendosi procedere volta a volta ad una delicata operazione ermeneutica del comune volere dei contraenti. Orbene, a determinate condizioni, il contratto sotto falso nome ben può essere inteso come riferito, sia dall'autore EL dichiarazione che dalla sua controparte contrattuale, al vero portatore del nome e produrre effetti nei confronti di quest'ultimo, secondo lo schema EL falsa rappresentanza. RB -3.1. Secondo altre autorevoli opinioni dottrinali, il contratto stipulato dall'usurpatore di nome altrui sarebbe invece nullo per mancanza EL volontà del soggetto cui la dichiarazione si attribuisce ovvero per mancanza dell'accordo delle parti, perché 7 non vi sarebbe congruenza in ordine al contenuto delle due dichiarazioni di volontà. Pertanto, sarebbe esclusa in radice la possibilità EL ratifica ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., alla stregua del principio di diritto, sopra richiamato, per il quale non è mai ratificabile il contratto che manchi di uno dei suoi elementi essenziali. Questo secondo orientamento è volto а tutelare, per un verso, il titolare del nome e, per altro verso, l'affidamento EL controparte contrattuale, evidenziando come questa intanto presti il proprio consenso in quanto sia pienamente consapevole dell'identità dell'altro contraente, sicché la falsità di quest'ultima potrebbe comportare il venir meno di un elemento essenziale del contratto. 4.- Non è il caso di soffermarsi sulle critiche mosse а quest'ultima impostazione teorica -su cui si fonda il primo profilo di doglianza del ricorrente- poiché si ritiene che essa statuizione di nullità del non possa comunque condurre alla situazione quale quella di contratto di finanziamento, in una specie. La peculiarità del caso in esame è data dal fatto che il contratto di finanziamento non avrebbe potuto essere riferito al dichiarante quale persona fisica, risultando dal contratto medesimo che la destinataria del finanziamento era la società di capitali. L'usurpatore del nome, infatti, non ha riferito il contratto né a se stesso né alla persona fisica EL quale ha falsamente il nome (nella specie, EL AR usato 8 PA); piuttosto, come detto, l'ha riferito alla società, imputando comunque а quest'ultima il contratto di finanziamento del prezzo di acquisto dell'autovettura. Con la conseguenza che la banca finanziatrice ha prestato il suo consenso consapevole che il finanziamento veniva richiesto in nome e per conto di una società e reputando che questa fosse la persona giuridica finanziata. La situazione finisce quindi per essere assimilabile ad una spendita indebita del nome del (legale rappresentante del) la società, come ritenuto dal giudice di merito. Con la precisazione, però, che l'ipotesi non immediatamente riconducibile а quella è diretta, essendo tuttavia possibile EL rappresentanza analogica EL relativa disciplinal'applicazione in via codicistica. Quindi, la società, EL quale è mancato il consenso ab origine, è tutelata l'inefficacia delcon contratto di finanziamento, al quale è rimasta estranea. 4.1. - Inoltre, rileva la circostanza che il contratto di finanziamento non è un contratto formale. Con la conseguenza che la mancanza di sottoscrizione da parte del (vero) legale rappresentante non è determinante per l'esistenza del contratto nemmeno quanto all'onere EL forma scritta. 5.- In una situazione siffatta, pur essendo possibile la ratifica da parte EL società, questa avrebbe dovuto essere rinvenuta in atti od in comportamenti specificamente diretti ad avvalersi del contratto di finanziamento, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi (cfr. Cass. n. 27335/05 e n. 20805/11, nel senso che nel caso di negozio concluso nel nome di una società, il comportamento dal inferirsi l'esistenza EL ratifica deve provenirequale possa dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa). Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto previamente individuare la persona fisica, avente pieni poteri rappresentativi EL società, in grado perciò di porre in essere detta ratifica, e quindi identificare gli atti ○ i comportamenti a questa persona fisica imputabili, idonei ad integrare ratifica del contratto di finanziamento, con portata recettizia anche nei confronti EL controparte contrattuale. -5.1. Non risulta affatto dalla sentenza che i giudici abbiano compiuto un accertamento di merito quale quello di cui si è appena detto. Piuttosto, si sono limitati a dare conto del fatto che la firma apposta in calce al contratto di finanziamento a nome di EL AR PA fosse falsa;
quindi, ne hanno ritenuto possibile la ratifica e si sono occupati EL validità di quest'ultima soltanto in riferimento all'onere EL forma contrattuale. Hanno, in particolare, reputato sufficiente una generica dichiarazione di riconoscimento dell'intestazione del bene alla società, senza preoccuparsi di verificare se provenisse dall'organo rappresentativo di quest'ultima e se contenesse l'intenzione di fare propri gli effetti del contratto di finanziamento stipulato sotto falso nome. 10 Ha pertanto ragione il ricorrente quando assume che il contratto di finanziamento non fosse originariamente riferibile alla società, per mancanza di consenso, e che, anche ritenendo che la società si potesse avvalere degli effetti, con una dichiarazione o con un comportamento successivi alla stipulazione, la ratifica non sarebbe certo potuta consistere in atti provenienti da soggetti diversi dal suo legale rappresentante. Nei limiti di questa doglianza, il primo motivo di ricorso va accolto. 6.- Col secondo motivo si deduce apodittico ed immotivato diniego di rinnovo EL consulenza tecnica d'ufficio - omessa decisivo per lamotivazione ed omesso esame circa un punto controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5>>. La ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe immotivatamente rifiutato il rinnovo EL consulenza tecnica grafologica richiesta dall'appellante, malgrado le gravi lacune e gli errori in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio, che ha concluso per l'autenticità EL sottoscrizione a nome di IO AR PA apposta al contratto di fideiussione.
6.1. Il motivo è inammissibile. - Laddove denuncia il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo EL controversia non tiene conto EL modifica 360 cod. proc. civ. dall'art. 54, apportata al n. 5 dell'art. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito nella comma 1°, lett. legge n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la denuncia di 11 omesSO esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>>. Ai sensi dell'art. 54, comma terzo, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore EL legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012): quindi si applica alla sentenza impugnata, che è stata resa pubblica il 25 ottobre 2013. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione>> (Cass. n. 8053/14). 6.2.- Nel caso di specie, la motivazione non mancante né apparente. Essa dà conto degli esiti EL consulenza tecnica d'ufficio e del fatto che gli accertamenti e le conclusioni del consulente d'ufficio non risultano efficacemente confutati> dal tecnico indicato dall'appellante; sottolinea peraltro che questi si è sottratto al contraddittorio tecnico, poiché non ha nominato un vero e proprio consulente tecnico di parte ma si è avvalso delle controdeduzioni natura di mere di un perito, aventi allegazioni difensive successive all'espletamento delle indagini peritali d'ufficio. 12 6.3.- Il motivo di ricorso in esame, che sostanzialmente riproduce queste allegazioni difensive, è inammissibile alla stregua sia del testo attualmente vigente dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come sopra interpretato, sia dell'orientamento per il quale il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo EL motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche tecnici di parte che,sulle contrarie allegazioni dei consulenti seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il 5 cod. proc. civ. >>vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. (così Cass. n. 282/09 e ord. n. 1815/15). 7.- In conclusione, dichiarato inammissibile il secondo motivo e fermo perciò il contratto di fideiussione quanto alla validità formale, va accolto, come detto, il primo motivo -accoglimento, che resta di interesse per il fideiussore perché, decidendo EL validità dell'obbligazione principale, garantita nei confronti EL società, il giudice di rinvio dovrà decidere anche EL validità EL fideiussione in base al disposto dell'art. 1939 cod. civ. ed alle clausole in concreto inserite nel contratto stipulato tra il ricorrente e la società creditrice (il cui esame, 13 attenendo al merito, non può essere svolto in via diretta da questa Corte, così come sostanzialmente richiesto col controricorso). La sentenza impugnata va perciò cassata in relazione all'accoglimento del primo motivo e le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione in merito alla sussistenza in concreto di atti di ratifica del contratto di finanziamento provenienti dal legale rappresentante EL società, nonché in merito alla validità del contratto di fideiussione. Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;
accoglie il primo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata nei limiti di questo accoglimento e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016. L'EstC genece Il Presidente Il Funzionario Godiziarie Innocenze BATTISTA Oggi 10 NOV. 2016 DEPOSITATO IN CAN ERIA * Funzionario dzia 14