Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 629/2023 R.g.a.c.
TRA nato a [...], il [...], c.f: , in Parte_1 CodiceFiscale_1
proprio e nella qualità di procuratore, giusta procura in atti, dei seguenti germani: Per_1
nata il [...] a [...] E1 Moknin;
nata il [...] a [...]
[...] Parte_2
Bnour E1 Moknin;
nata il [...] a [...] E1 Moknin;
Parte_3 [...]
nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...] E1 Pt_4 Parte_5
Moknin; nato il [...] a [...] E1 Moknin;
nata Parte_6 Parte_7
il 16.6.1985 a Sidi Bannour E1 Moknin, tutti nella qualità di sorelle e fratelli del defunto nato il [...] a [...] E1 Moknin, residente in Italia ed ivi Persona_2 deceduto in data 23.8.2019, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasqualino Cilia, per procura in atti
-appellanti-
E in persona del proprio rappresentante legale,P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Mogliano Veneto nella via Marocchesa n° 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
Santo Spagnolo, per procura in atti
-appellata-
E
1
residente a[...]; nato ad [...] il [...], Controparte_3
c.f; , ed ivi residente nella Via Cavour n. 30 CodiceFiscale_3
- appellati contumaci -
^^^^^
All'udienza collegiale di discussione orale del 28.4.2025, la Corte ha posto la causa in decisone sulle note conclusive in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.3.2020, (nella qualità di procuratore dei Parte_1
germani: Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti fratelli e sorelle del deceduto ) citavano Parte_6 Persona_3 Persona_2
davanti al BU di Ragusa e la CP_2 Controparte_3 [...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato dalla morte del Controparte_4
loro congiunto, , deceduto in conseguenza del sinistro stradale accaduto in Persona_2 data 23.8.2019. Deducevano che dell'incidente stradale. nel corso del quale il fratello aveva perso la vita, erano tenuti a rispondere i convenuti: Controparte_3 CP_2
rispettivamente proprietario e conducente) nonché la compagnia assicurativa
[...] citata che assicurava l'autovettura investitrice, marca Audi modello A4 tg CJ250FD, per la responsabilità civile. Illustravano la dinamica del sinistro stradale dovuto alla condotta imprudente di che procedendo ad altissima velocità mentre era Controparte_2 contemporaneamente distratto nella guida per l' utilizzo del cellulare, aveva perso il controllo dell'autovettura ed era andato ad invadere l'area di sosta, presente sulla strada
SS 379, in località Torre Canne in prossimità del Comune di Fasano, ove si trovava fermo il il quale , appena sceso dall'autotreno che conduceva, era stato travolto Per_2 dall'autovettura guidata da Aggiungevano che nessun dubbio residuava CP_2
sulla responsabilità del sinistro la cui dinamica era stata confermata dal rapporto dell'incidente e dalla dichiarazione di un teste oculare. Aggiungevano che prova ulteriore che la responsabilità del sinistro mortale andava imputata al conducente dell'autovettura poteva trarsi dalla richiesta di quest'ultimo di definire con il patteggiamento ex art 444 cpp il procedimento penale avviato a suo carico dal BU Penale di Brindisi.
Concludevano nel modo seguente:“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Dire, ritenere e dichiarare cheil sinistro si è verificato in data 23/08/2019 alle ore e nei
2 luoghi e con le modalità meglio precisate dalle autorità intervenute e dai periti, giusto rilievi e documentazione prodotta in atti e che il sig. conducente della CP_2
vettura Audi A4, targata CJ250FD, è l'unico ed esclusivo responsabile del sinistro che ha cagionato il decesso del sig. , con ciò escludendo qualsivoglia concorso di Persona_2
colpa della vittima;
che detta vettura risultava assicurata con la
[...]
n° 286533821-e conseguentemente condannare Controparte_5 quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con i sig.ri
e al risarcimento, previa loro liquidazione, del danno da CP_2 CP_3
lesione del rapporto parentale e del danno morale, dagli stessi subiti e segnatamente la somma di € 100.000,00 per ciascunodei n°8 fratelli e precisamente in favore dei sig.ri
, Persona_1 Parte_2 CP_6 Parte_4 Parte_5 Pt_1
e a titolo di danno non patrimoniale in citazio ne
[...] Parte_6 Persona_3
meglio specificati, iure proprio, afferente alla vita di relazione, patita da ciascuno degli odierni concludenti in conseguenza della morte del loro congiunto sig. , Persona_2 nella misura complessiva di € 800.000,00 ovvero in quell'altra minore o maggiore da determinarsi anche equitativamente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Con il favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio di cui si chiede sin d'ora la distrazione e decurtando dalla somma finale da liquidare la somma provvisionale già concessa”. Allegavano per la quantificazione del chiesto risarcimento le Tabelle elaborate nell'anno 2018 dal BU di IL, domandandine l'applicazione.
Si costituiva la compagnia che contestava la fondatezza della Controparte_1
domanda, deducendo che, al contrario, il sinistro era dipeso dalla responsabilità esclusiva del defunto che aveva violato l'art 157 del codice della strada;
contestava la dedotta distrazione del conducente per l'uso del cellulare durante la guida;
in subordine, domandava di riconoscere la concorrente responsabilità del defunto nella provocazione dell'incidente, ai sensi degli artt. 1227 e 2054 cc. Contestava il quantum debeatur richiesto in quanto eccessivo e non provato;
deduceva non dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sull' indennizzo.
Dichiarata la contumacia di e di all'udienza del Controparte_3 CP_2
23.7.2021 il giudice espletato l'interpello dell'attore , con provvedimento Parte_1
del 29.7.2021 accoglieva l'istanza di concessione della provvisionale e liquidava a ciascuna
3 della parti attrici l'importo di € 15.000,00,rinviando per il prosieguo del giudizio all'udienza del 14.3.2022.
All'udienza suddetta il giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 com.
VI cpc;
le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie e rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte attrice in quanto inconferente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviata peer la discussione orale all'udienza del 13.03.2023.
La causa veniva decisa dal Ttribunale di Ragusa con la sentenza n. 566/2023 pubblicata il
2.4.2023 che ha accolto la domanda attrice di indennizzo per la perdita del rapporto parentale, seppur per un importo notevolmente ridotto rispetto a quello richiesto , ed ha condannano i convenuti in solido tra loro al relativo risarcimento liquidato nella misura di € 15.000,00 ciascuno - importo già versato a titolo di provvisionale oltre gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (il 23.8.2019), e via via rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici istat;
ha compensato per 1/3 le spese di lite ed ha condannato per la restante frazione di 2/3 i convenuti in solido al relativo pagamento in favore degli attori, disponendone la distrazione in favore del loro difensore.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli originari attori con atto di citazione notificato in data 22.4.2023 e in data 2.5.2023 ai convenuti rimasti contumaci nel grado precedente, volto alla parziale riforma della sentenza ed in particolare all'aumento del risarcimento, liquidato dal BU in violazione della Tabella a punti elaborata dal BU di IL nel 2022 e al di sotto dei minimi tabellari senza darne motivazione.
Si è costituita la che ha contestato la fondatezza dell'appello Controparte_1
deducendo infondata la tesi avversaria che sarebbe precluso al giudice discostarsi dai limiti tabellari, richiamando la nota, prot. 3052/2018, dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile che ha redatto le Tabelle di IL del 2018, ove si afferma che “non esiste un minimo garantito” da liquidarsi in ogni caso;
che spetta al giudice valutare caso per caso;
che la parte richiedente l'indennizzo è comunque gravata dagli oneri di allegazione e di prova del danno non patrimoniale subito.Deduce pertanto l'appellata che la liquidazione disposta dal primo giudice sarebbe corretta e coerente con le scarse allegazioni e prove offerte in comunicazione dagli attori in primo grado che, sostanzialmente, non hanno documentato una significativa consistenza e qualità del rapporto parentale.Aggiunge a tal fine che dall'istruttoria svolta era emerso soltanto che il defunto si riuniva con i Persona_2
4 fratelli, in Tunisia, solo in occasione delle festività natalizie e delle vacanze estive, mentre, durante il resto dell'anno, i suoi contatti con i germani erano, esclusivamente, telefonici;
che era altresì emerso che non vi era convivenza tra i congiunti, i quali, abitavano in città ed anche in Stati diversi, quindi difettando la quotidiana condivisione di affetti e la frequentazione assidua tra i fratelli, non vi era stata compromissione della “componente dinamico-relazionale”, che connota, al minimo, il danno parentale e di conseguenza correttamente il primo giudice aveva ridotto l'importo minimo indicato nelle precedenti tabelle Milanesi. Aggiunge che l'importo liquidato tiene anche conto: della differenza di età tra gli attori e il de cuius;
del numero di congiunti superstiti rimasti in vita, elementi questi presi in considerazione dalla nuova Tabella a punti elaborata dal BU di
IL che tende ad evitare che la liquidazione del danno parentale si riduca ad una remunerazione forfettaria o al ristoro di un danno in re ipsa che invece richiede sempre la prova ad opera della parte del richiedente, trattandosi comunque di danno conseguenza.
La Corte, all'esito dell'udienza cartolare ex art 127 ter cpc del 10.6.2024 ha posto la causa in decisione, sulle note conclusive già depositate, ed in seguito ha rimesso la causa sul ruolo per la modifica del Collegio giudicante a seguito del trasferimento del Presidente del
Collegio ad altro ufficio giudiziario. All'udienza successiva di discussione del 28 aprile
2025 la causa è stata posta in decisione
Conclusioni Appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente per i motivi sopra esposti la Sentenza n. 566/2023 del BU di Ragusa, depositata in data 06/04/2023, a definizione del procedimento civile iscritto al R.G. n.
939/2020; Pertanto preso atto della documentazione versata in atti, di quanto affermato dal Giudice di prime cure in sentenza e di quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, nel merito dire e ritenere inammissibile, e/o errata, e/o infondata, co-munque ingiusta la quantificazione in danaro del danno parentale sofferto dai germa-ni del sig. Per_2
in seguito al decesso per sinistro stradale occorso al loro congiunto in data
[...]
23/08/2019, così come quantificata dal Giudice di prime cure in sentenza. Di conseguenza ritenere applicabili le nuove tabelle “a punto'1'1 del danno parentale così come avallate dalla Suprema Corte di Cassazione e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di IL e riconoscere ai sig.ri l) l'importo di € 78.904,80- 2) l'importo di € Per_2 Pt_1 Per_1
75.982,40; 3) l'importo di € 75.982,40;4) l'importo di € 75.982,40, Pt_2 Pt_3
5 5) l'importo di € 78.904,80; 6) 'im-porto di € 78.904,80" 7)Salem l'importo Pt_4 Pt_5 di € 78.904,80; 8)Imene l'importo di € 81.827,20 - così per complessive 625.393,60 da cui detrarre l'importo di € 120.000,00 già corrisposto da a titolo di CP_1 CP_1 provvisionale e dunque condannare gli appellati in solido al pagamento dell'importo di €
505.393,60 oltre interessi e riva-lutazione come per legge. In subordine, condannare gli appellati in solido al maggior o minor importo che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia. Di conseguenza integrare la liquidazione delle spese e compensi del primo grado - essendo non congrui quelli liquidati in sentenza - e condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi del grado d'appello da distrarre in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
Conclusioni appellata:”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: ritenere e dichiarare infondata la domanda avanzata dagli appellanti e statuire come per legge;
- in subordine, ridurla nei limiti di quanto rigorosamente de-dotto e provato
e,comunque, al netto degli importi già corrisposti dall'odierna comparente. Spese e compensi di tutti i gradi e fasi del processo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e di che, Controparte_3 CP_2
sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti.
Sempre in via preliminare va detto che è passata in giudicato la statuizione del BU che riconosciuto in conducente l'autovettura, il responsabile esclusivo CP_2
nella determinazione del sinistro che ha comportato la morte di;
così come Persona_2
è passata in giudicato la statuizione che, per giungere ad affermare la suddetta responsabilità, ha contemporaneamente escluso ogni profilo di responsabilità a carico del de cuius. Inoltre, per quel che rileva in punto di responsabilità, va detto che dalla sentenza in atti resa ex art 444 cpp dal GUP del BU penale di Brindisi nei confronti di imputato del reato di cui all'art 589 bis cp , risulta che la CP_2
predetta condanna è stata pronunciata perché difettavano i presupposti per il suo proscioglimento, ai sensi dell'art 129 cp, in quanto dalle indagini svolte e dalla ctu era emersa la materialità oggettiva del reato ascritto a carico dell'imputato e la sua penale responsabilità.
^^^^
6 Con un unico motivo di appello la parte formula tre censure alla sentenza, la prima di illogicità
e di contraddittorietà della motivazione, in quanto in premessa si affermano principi giurisprudenziali condivisibili, espressi dalla S.C in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, che poi in sede conclusiva -applicativa sono stati totalmente smentiti e disattesi, senza alcuna motivazione;
la seconda censura, attiene alla mancata applicazione dei criteri di liquidazione del danno previsti dalla nuova tabella basate sul sistema a punti variabili, elaborate dal BU di IL su indicazione della S.C che con la sentenza n. 10579/2021 ha evidenziato le criticità delle precedenti tabelle, basate sul criterio cosiddetto “a forbice”, che non garantivano l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi ed affidavano al giudice un ampio potere discrezionale nella quantificazione del danno risarcibile, comunque contenuto dal rispetto dei valori minimi e massimi tabellari, salvo eccezionali e motivate ragione;
l'ultima censura connessa alla seconda, attiene al quantun liquidato nella misura di € 15.000,00, al di sotto del minimo tabellare in ragione della mancata convivenza con il de cuius, importo, che gli appellanti deducono ingiustificato ed errato anche se il giudice di prime cure avesse applicato la precedente tabella a forbice. Aggiungono che per quanto esposto la sentenza è viziata in quanto non è previsto che il giudice possa discostarsi dal minimo tabellare , senza dar conto nella motivazione, come nella fattispecie, delle particolarità specifiche che giustificano la decurtazione praticata.
Sulla base di dette ragioni gli appellanti formulano il conteggio del risarcimento del danno ancora dovuto a ciascuno di loro in base ai cinque criteri previsti dalla nuova tabella a punti variabili elaborate dal BU di IL (età vittima primaria, età vittima secondaria, convivenza,numero di superstiti, intensità della relazione affettiva perduta
(nella duplice dimensione della sofferenza interiore patita, da provare anche in via presuntiva;
dello stravolgimento della vita della vittima secondaria -dimensione dinamico relazionale)giungendo alla conclusione che il risarcimento loro dovuto nel complesso ammonta ad € 625.393,60 e, detratto l'importo già corrisposto a titolo di provvisionale di
€120.000,00, il loro credito residuo complessivo è di € 505.393.60, ripartito tra loro diversamente in considerazione soltanto della diversa età anagrafica di ciascuno di loro.
Il motivo di appello è fondato per le ragioni che seguono.
Il primo giudice ha così motivato la propria decisione che si riporta, anche per rispondere alle censure che sono fondate: La perdita o lesione del rapporto parentale, che si compone dell'interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-
7 relazionale, è risarcibile a titolo di danno non patrimoniale avendo cura di tenere in considerazioni tutte le circostanze che attengano alle persone coinvolte ed al legame tra di loro esistente. A tal proposito, sono indicatori unanimemente riconosciuti i concreti rapporti col congiunto, la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/02/2021, n.5417).In assenza di una situazione di convivenza, che costituisce un connotato essenziale attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli) (cfr. Corte appello Bari sez. III, 18/02/2021, n.273). Il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fà ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 7748 del
08.04.2020, C.E.D.Cass.n. 657507).Nella specie, la sussistenza di un legame parentale stretto di fratellanza tra il soggetto defunto e gli attori integra un elemento presuntivo forte ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria richiesta, potendosi presumere, sulla base di esso, secondo un criterio di normalità sociale, la sofferenza interiore e il patema
d'animo subìti dagli altri fratelli superstiti a seguito della morte del loro prossimo congiunto.Non si richiede la prova di un radicale sconvolgimento o modifica delle proprie abitudini di vita, essendo bastevole la sofferenza interiore patita dal familiare superstite.La consistenza e l'effettività del legame affettivo intercorrente tra gli attori e il defunto è ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni rese in udienza dall'attore , Parte_1
il quale ha riferito in merito al legame di affetto intercorrente tra di lui e il fratello defunto, alla stessa stregua di tutti gli altri fratelli, i quali erano soliti riunirsi tutti insieme in
Tunisia in occasione delle festività natalizie e delle vacanze estive;
quado il Per_2
rientrava in Tunisia, i suoi fratelli si recavano a casa sua per stare insieme, mentre durante il resto dell'anno mantenevano i contatti tra di essi telefonicamente.La produzione
8 fotografica fornita dalla parte attrice, da ritenersi tempestiva, seppure non sia decisiva, riguardando comunque degli eventi circoscritti nel tempo, ha anch'essa una valenza indiziaria, unitamente agli altri elementi acquisiti in atti. La mancanza di una situazione di convivenza, e quindi di una quotidiana condivisione di affetti e di una frequentazione assidua tra i fratelli, residenti in Stati diversi, incide, tuttavia, sulla determinazione del quantum del risarcimento da riconoscersi agli attori.Si ritiene a tal fine congruo, tenuto conto altresì della differenza di età tra il familiare defunto e quelli superstiti e del numero di congiunti rimasti in vita, l'importo già quantificato in sede di ordinanza del 29.07.2021,
a titolo di provvisionale, ovvero nella misura di euro 15.000,00 in favore di ciascuno degli attori”.
Letta la sentenza appellata quel che subito emerge è il salto logico tra le circostanze evidenziate in premessa e l' importo del risarcimento riconosciuto ai richiedenti peraltro a tutti nella stessa misura, pur avendo i germani superstiti età diverse fra loro e, nonostante, la puntualizzazione fatta in premessa che l'età anagrafica dei richiedenti il risarcimento era elemento da tenere in considerazione ai fini della liquidazione. Pertanto, a parere di questo Collegio, la motivazione della sentenza nel liquidare il danno si profila solo apparente . Inoltre, in difetto di indicazione da parte del giudice di prime cure della Tabella utilizzata per la liquidazione del danno, dei parametri valorizzati e di quelli esclusi, non è condivisibile l'inferenza, eccessiva e spropositata, che la mancata convivenza delle vittime secondarie con il de cuius al tempo del suo decesso ha avuto sulla quantificazione del danno, considerato che il giudice di prime cure non ha indicato altri fattori per motivare la riduzione del risarcimento.
Pertanto sotto il profilo motivazionale è censurabile la sentenza appellata e per giurisprudenza costante della SC “Il giudice di merito deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato;
come sia stato esso individuato;
quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo;
quale sia l'incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati;
le ragioni della mancata considerazione di altri parametri, a fortiori in caso di discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle Tabelle di IL (cfr. Cass.n.. 2167/2016 ).
Si aggiunga che laddove la decisione avviene secondo le regole dell'equità “Nella valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., la motivazione non è solo forma
9 dell'atto giurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice processuale, ma è anche sostanza della decisione, perché la valutazione equitativa, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone. Gli argomenti (così come quando si bilanciano principi costituzionali) coincidono con la valutazione. Valutare è argomentare.
L'argomentazione è la procedura che mira ad assicurare il più esteso esame delle circostanze del caso. Una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione,
è pertanto violazione non solo della legge processuale, ma anche dell'art. 1226, perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione”(ex multis Cass
n.33005/2021).
Negli stessi termini si e la espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8701/2024.
Di conseguenza non è condivisibile l'affermazione della compagnia assicurativa appellata che il giudice di prime avrebbe fatto corretta applicazione delle Tabelle elaborate dal
BU di IL nel 2018, innanzitutto perché la sentenza difetta del riferimento a tale Tabella come di altre;
inoltre,non rileva che al momento della proposizione del giudizio gli attori hanno depositato e chiesto l'applicazione della Tabella elaborata dal
BU di IL nell' anno 2018,ritenuta all'epoca anche dalla Corte di Cassazione applicabile per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, dovendo essere il giudice tenuto a pronunciarsi sulla richiesta del danneggiato che domanda l'applicazione del criterio tabellare, ad individuare la tabella vigente e conforme a diritto da utilizzare , che all'epoca della decisione appellata ( anno 2023) era già quella a punti variabile e non più applicabile quella precedente cosiddetta “a forbice” dopo il rilievo, da parte della
Corte di Cassazione con le sentenze n. 10579/2021; n 26300/2021 e n. 33005/2021, che le tabelle elaborate dal BU di Roma a differenza di quelle di IL, erano le sole, sul territorio nazionale, in grado di garantire in materia di danno parentale l'applicazione dei criteri equitativi predicati dalla Cassazione nella sentenza 12408/2011, che già prefigurava la liquidazione di detto tipo di danno secondo “ una tabella basata sul "sistema a punti”
Segue che l'errore più evidente che si registra della sentenza appellata, a prescindere dalla tabella presa a riferimento del decidente al momento della decisione,risiede nel considerare la mancataconvivenza delle vittime secondarie con il congiunto defunto come un“elemento straordinario/eccezionale”in grado di giustificare l'abbandono di ogni parametro tabellare previsto per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale o per liquidare il
10 danno al di sotto dei limiti tabellari in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno.Ed infatti,costituisce principio consolidato e risalente che si può liquidare il risarcimento sotto il minimo, soltanto in presenza di circostanze eccezionali e peculiari , tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella (Cass n. 9807/2025) e ciò, per la ragione che quelle indicate sono circostanze già previste dal parametro tabellare che spetta al giudicante soltanto graduare(Cass. n. 3505/2016).
Ed infatti, la convivenza per giurisprudenza pacifica e consolidata era e rimane soltanto uno dei parametri che va valutato assieme ad altri per il ristoro personalizzato del danno, seppur capace di incidere da solo sul quantum del risarcimento, in quanto rivelatore della menomazione che normalmente subisce il convivente per la perdita della propria quotidianità; per lo stravolgimento delle abitudini che nel tempo ha costruito nella relazione anche fisica e costante con la persona defunta. Ed infatti nelle nuove Tabelle a punti elaborate dal BU di IL la convivenza è soltanto uno dei cinque parametri utilizzati per quantificare il danno all'esame , parametro che per la sua natura oggettiva
è anche in grado di interferire con l'altro, di tipo soggettivo indicato nella citata tabella all lett. E, ovvero “l' intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto,nel suo aspetto cosiddetto “dinamico relazione” che unitamente all'altro aspetto rappresentato dalla“sofferenza interiore”(da provare anche in via presuntiva) nell'insieme lo compongono, spettando poi al decidente valutare se procedere alla liquidazione del citato parametro E) con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti.Così infatti si è espresso l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di IL nell'allegato 2 quando ha dettato i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale secondo le Tabelle elaborate dal BU di IL integrate a punti.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale questo Collegio utilizza come regola dell'ufficio giudiziario di appartenenza le Tabelle elaborate dal BU di IL che hanno assunto vocazione Nazionale e che si sostanziano “ in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio guida, e non già normativa di diritto (Cass. n. 1553/2019 ) ed in particolare
11 per la decisione del caso in esame si tiene conto delle vigenti tabelle (anno 2024) elaborate dal BU di IL per la liquidazione del danno parentale che al pari delle precedenti
Tabelle elaborate nel 2022 “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile"
(il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione(
Cass n. 37009/2022; 8701/2024) .
Passando al merito della domanda,gli appellanti nell'elaborazione del conteggio dei risarcimenti individuali richiesti calcolati in base alla Tabella a punti variabili adottate dal
BU di IL, hanno applicato per tutti loro i medesimi punteggi tranne per quello dipendente dall' età diversa delle vittime secondarie;
non hanno computato il parametro
C) della convivenza;
hanno attribuito 15 punti per ciascuno con riferimento al parametro
E) che prevede un punteggio massimo di 30 punti a ristoro della sua duplice componente del danno morale soggettivo e del danno dinamico relazionale.
Il predetto conteggio non è condivisile in quanto proprio con riferimento al parametro E) che è l'unico tra tutti che ha carattere soggettivo, viene calcolato dagli appellanti per tutti allo stesso modo come se fosse anch'esso un parametro oggettivo, fondato esclusivamente sul grado di parentela dei richiedenti con il de cuis (fratello). In realtà il parametro E) serve a monetizzare il danno concreto che ciascun superstite ha personalmente subito per la perdita dell'affettività del congiunto e il punteggio attribuibile, nel range predefinitivo
,deve essere conforme alla minore o maggiore penosità derivata da tale perdita oltre che al grado di sconvolgimento delle abitudini quotidiane e della vita di relazione.
Tale considerazioone si rende necessaria in quanto seppur è noto che l'uccisione di uno stretto congiunto come un fratello si presume, ex art. 2727 c.c., determina l'insorgenza in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, una sofferenza morale a prescindere dalla distanza e/o convivenza, e che per escludere tale danno spetta al covenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, ( Cass m.
5769/2024;n.3904/2025)è anche vero che per procedere a quantificare il danno
12 conseguenza, che non è in re ipsa, è necessario che i familiari quntomeno alleghino e descrivano le ripercussioni pregiudizievoli individualmente subite proprio al fine perseguito dal sistema a punti di personalizzare al massimo e in aderenza alla realtà il risarcimento.
Ed infatti “ Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, dopo aver erroneamente affermato che il danno da morte di un congiunto spettava in via presuntiva ai “parenti stretti”, aveva liquidato tale danno in maniera indiscriminata in favore di ciascuno degli otto fratelli della vittima, così erroneamente ritenendo che il danno fosse “in re ipsa” e, conseguentemente, violando i principi in materia di presunzioni e di valutazione equitativa del danno) ( Cass n. 907/2018; n.14931/2012).
Nel caso in esame gli odierni appellanti hanno domandato, come si evince dal punteggio calcolato, di avere riconosciuto il massimo del risarcimento per il ristoro della componente del “danno morale soggettivo” ma tale richiesta non trova coerente riscontro con le loro allegazioni estremamente scarne e generiche.
Ed infatti gli odierni appellanti non hanno allegato nulla sul loro trascorso familare - affettivo che consente di valutare /graduare l'intensità della sofferenza che ciascuno di loro ha patito per la perdita parentale;
nulla è stato dedotto sulla storia personale del fratello defunto ( quando costui si è trasferito in Italia, quando gli altri germani che risulta lavorino all'estero si sono allontanati dalla famiglia di origine, per quanto tempo gli otto fratelli hanno convissuto insieme prima che ognuno creasse nuovi nuclei familiari, visto che tra loro si registra un notevole divario di età in alcuni casi superiore a trenta anni e vivono in luoghi differenti). Tali vuoti incidono nella rappresentazione dei rapporti affettivi che normalmente possono sorgere fra fratelli e sorelle, sopratutto all'interno di
13 una famiglia numerosa dove i pù grandi di età si allontanano prima di altri dal nucleo familiare d'origine, in quanto se la convivenza o la vicinanza fisica con il defunto al momento del suo decesso rileva soltanto sul quantum del risarcimento, perché non in grado di eliminae il dolore per la perdita dell'affetto nato e consolidato in precedenza allora anche la storia familiare pregressa del de cuius, quando ancora viveva nella famiglia d'origine, rileva per svelare quali rapporti affettivi sono nati e si sono consolidati nell'ambito della stessa. Gli odierni appellanti a dimostrazione del loro legame affettivo con il de cuis, che indicano per tutti di pari intensità, hanno prodotto una fotografia che raffigura delle persone riunite in una stanza ed hanno valorizzato le dichiarazione rese dall'odierno appellante in sede di interpello ove ha dichiarato: che il de cuis, che viveva e lavorava in Italia, tornava in Tunisia per le festività natalizie e nel periodo estivo;
che in dette circostanze tutti i fratelli e le sorelle si riunivano a casa del defunto;
che negli altri periodi dell'anno si sentivano telefonicamente;
che i rapporti tra tutti i germani erano buoni. Dalle predette risposte non può presumersi che gli appellanti avessero un intenso rapporto affettivo con il fratello defunto, peraltro nel caso in esame era onere degli odierni appellanti, per il principio della vicinanza della prova, fornire anche rigorosa dimostrazione di aver mantenuto il dedotto e costante rapporto con il de cuius, mentre l'odierna parte appellata non era tenuta né a contestare fatti a lei ignoti;
nè era nella condizioni di verificare fatti accaduti in un diverso Stato, come le riunioni familiari e i viaggi in Tunisia, che, comunque, possono essere stati motivati da svariate ragioni, posto che nessuna indicazione è stata fornita sulla vita e sugli interessi di tanto nel suo Persona_2
Paese di origine che in Italia. In ogni caso, nulla rilevano le dichiarazioni citate sul grado di sofferenza individualmente sofferto dai singoli appellanti dalla recisione del rapporto parentale
Dalle superiori considerazione discende che il calcolo predisposto dagli appellanti secondo il nuovo sistema tabellare a punti variabili è solo in parte condivisibile e va riformato in ordine ai punteggi del parametro E). Ed infatti, gli appellanti con riferimento a detto ultimo parametro della tabella in esame, hanno applicato per ciascun superstite il valore di 15 punti corrispondente alla metà di quello massimo previsto ( 30 punti), e ciò sulla base del ragionamento che di detto parametro, che si compone di due elementi, separatamente valutabili, hanno chiesto l'indennizzo del danno morale insisto per la perdita del fratello, mentre l'altra componente (danno dinamico relazionale) è stata tralascliata in quanto
14 collegata alle condizioni della vicinanza fisica ed della coabitazione, nella fattispecie mancate.
Reputa questo Collegio che per le scarne allegazioni degli appellanti sugli effetti pregiudizievoli che la morte del fratello ha avuto nelle loro vite il punteggio attribuibile a ristoro del presumibile danno morale soggettivo- sofferenza interiore transeunte-, così da intendersi in assenza di allegazioni di turbamenti interiori aventi ripercussioni durature e significative- è quello di 5 punti che corrisponde ad 1/3 del massimo previsto in Tabella per detta componente, indennizzabile separatamente.
Per quanto esposto in riforma della sentenza appellata, la CP_7 Controparte_1
e , sono condannati in solido al risarcimento del danno CP_2 Controparte_3
che in base alle tabelle vigenti ammonta per: nato il [...], in € Parte_1
59.430,00; nata il [...]in € 56.034,00; nata il [...] Persona_1 Per_2 Pt_2 in € 56.034,00 ; nata il [...] in € 56.034,00; nato il Parte_3 Parte_4
12.9.1970 in € 59.430,00; nato il [...] in € 59.430,00; Parte_5 Parte_6 nato il [...] in € 59.430,00 ; nata il [...] in € 62.826,00. Va Parte_7
considerato che con ordinanza datata 27.7.2021 il giudice di prime cure ha riconosciuto a titolo di provvisionale a ciascun attore l'importo € 15.000,00, ed anche se è pacifico che la provvisionale è stata corrisposta, non risulta tuutavia indicata la data dei rispettivi incassi . Pertanto per poter calcolare l'ammontare residuo ancora dovuto dovrà preliminarmente tenersi conto degli acconti versati che andranno decurtati attraverso il procedimento indicato dalla S.C nella sentenza n 1637/2020 che prevede le seguenti operazioni: (a)rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto ( devalutandoli i entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b)detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi, che si determinano in questa sede in misura corrispondente al tasso legale, sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data del 23.8. 2019 ( data del decesso) al pagamento dell'acconto ( ?) ; (d) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto andranno applicati gli interessi al tasso legale fino alla pronuncia della presente sentenza.
Successivamente, compiuta la suddetta operazione di scomputo degli acconti quel che residua sarà il debito di valore espresso nei valori monetari correnti, sul quale non va operata alcuna rivalutazione dal sinistro all'attualità, mentre vanno riconosciuti gli interessi
15 compensativi calcolati in misura pari al tasso legale sulle somme devalutate al momento del sinistro (23 agosto 2019) e rivalutate anno per anno fino alla presente pronuncia.
Spese Processuali
In grado di appello allorché la sentenza impugnata viene riformata in tutto o in parte, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.
Nella fattispecie visto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno posti a carico solidale della di e di ed in favore Controparte_8 CP_2 Controparte_3
della parte appellante e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 147/2022, in considerazione del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) in applicazione dei valori minimi tariffari stante la bassa complessità delle questioni trattate.
Deve darsi atto che il procuratore degli appellanti ha domandato la distrazione delle spese in proprio favore, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 629/2023 R.g.a.c., così provvede: accoglie l'appello proposto da in proprio e nella qualità di procuratore di: Parte_1
; ; Persona_1 Per_2 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e avverso la sentenza del BU di Ragusa n. 566/2023 pubblicata in Parte_7
data 2.4.2023, ed in parziale riforma della stessa;
condanna la in persona del proprio rappresentante legale, Controparte_8
e in solido fra loro al risarcimento del danno nella CP_2 Controparte_3
misura indicata in parte motiva nei confronti di in proprio e nella qualità Parte_1
di procuratore dei germani: ; Persona_1 Per_2 Pt_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6 Parte_7
condanna in solido la in persona del proprio rappresentante Controparte_8
legale, e al pagamento delle spese processuali dei due CP_2 Controparte_3
gradi di giudizio in favore degli appellanti, disponendone la distrazione in favore del loro
16 difensore, Avv.Pasqualino Cilia, dichiaratosi antistatorio e che liquida, per il primo grado in complessivi € 7.052,00 (€1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 7.160,00 ( € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a e iva come per legge.
Così deciso in Catania addì 26.5. 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
17