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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Donatella Aru Consigliera
Enzo Luchi Consigliere in esito all'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 62/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2021, proposta da
Parte_1 in persona del per in carica, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] Parte_2 Parte_3
Giuliana Murino e dall'Avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti per atto notaio
[...] del 5.04.2016, rep. 12428, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Cagliari via Sonnino, 96 Per_1
APPELLANTE contro
, coniuge superstite di , nata a [...] il [...], ivi residente, CP_1 Persona_2 elettivamente domiciliata in Iglesias presso gli Avv.ti Marco Melis e Federico Melis, che la rappresentano e difendono in virtù di delega del 06.03.2019 a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto al RACL n. 1003/2019
APPELLATA
Conclusioni: Per l'appellante: Voglia la Corte “in riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso proposto da Con favore delle spese dei due gradi di giudizio”. Per l'appellata: Voglia la Corte “1. Rigettare CP_1
l'avversa domanda, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado del giudizio, oltre IVA e Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore dei sottoscritti
Avvocati che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso proposto davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, , coniuge CP_1 superstite di , ha convenuto in giudizio l' per dedurre che egli era deceduto in data Persona_2 Pt_1
28.08.2016 a causa della neoplasia polmonare ed esofagea da cui era affetto, da ricondursi all'attività lavorativa autonoma di falegname svolta in vita fin dal maggio 1974, in qualità di titolare della omonima ditta artigiana, consistita nel costruire e restaurare mobili e infissi in legno, e nell'eseguire lavori di levigatura, stuccatura e verniciatura del legno.
Tale attività lo aveva, infatti, esposto a sostanze cancerogene per l'uomo, che avevano come organo bersaglio il polmone e l'apparato digerente, presenti nelle lavorazioni e nei prodotti comunemente usati durante l'attività lavorativa, come indicate nelle schede di sicurezza allegate agli atti, e cioè polveri di legno, sprigionate dalla lavorazione del legno, SO EN usato per la conservazione del legno, SI TO presente nei coloranti per il legno, dicromato di SO ID, dicromato di SO, cromato di SO, cromato di IO, arsenico OS e 1,1 EN presenti nelle pitture e nei coloranti e, infine, 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzo-p-diossina presente nei prodotti per la finitura del legno.
Ritenendo, perciò, di avere diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, in data 29.10.2017 aveva presentato all' domanda amministrativa per ottenerne il riconoscimento, rigettata dall'istituto, Pt_1 mentre era rimasto privo di risposta il successivo ricorso del 20.02.2019, tanto che si era trovata costretta ad agire in giudizio per far accertare il fatto che il coniuge defunto fosse in vita affetto da neoplasia polmonare e da neoplasia esofagea cagionate dall'attività lavorativa svolta e fosse deceduto a causa (o concausa) di tali patologie e per ottenere il riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita ai superstiti, nella misura e con la decorrenza di legge e all'assegno funerario.
*
L' si è costituito in giudizio per contestare la pretesa della ricorrente, rilevando sinteticamente Pt_1 quanto segue: “L'istituto convenuto nel costituirsi in giudizio, sottolinea che gli accurati accertamenti espletati nel procedimento amministrativo hanno evidenziato l'inconsistenza della pretesa avversa, a sostegno della quale, peraltro, nessun elemento è stato addotto dalla controparte (v. relazione medico legale del 15/05/20919 e documentazione in atti). Ora poiché trattasi di un paziente oncologico, la cui patologia tumorale non era da riconoscere come era correlata al lavoro, è dunque pacifico che l'evento morte si è verificato per malattia comune in assenza di elementi tecnopatici che ne abbiano cagionato o accelerato il decesso e nessuna prova del nesso causale è stata fornita dalla ricorrente” e concludendo per il rigetto domanda perché infondata.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda con sentenza n. 187 del 17.02.2021, sulla base della considerazione che il consulente nominato, sebbene avesse concluso nel senso dell'assenza in atti di documentazione attestante che Per_2
coniuge della ricorrente, deceduto per “cachessia neoplastica conseguente ad un microcitoma
[...] polmonare con metastasi esofagee e linfonodali”, fosse stato esposto, nel corso dell'attività lavorativa di falegname svolta in vita, all'inalazione delle sostanze allegate al ricorso - escludendo quindi l'origine lavorativa della patologia che lo aveva condotto a morte - aveva però aggiunto che, laddove dimostrata,
l'esposizione ai detti elementi, e in particolare a composti contenenti “cromo, arsenico e 2, 3 , 7, 8- tetraclorodibenzo-p-diossina”, avrebbe condotto senza alcun indugio a riconoscere il nesso di causalità materiale tra l'esposizione lavorativa e il tumore al polmone che lo aveva portato al decesso.
E ciò in quanto “secondo la lista I (“Malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”) pubblicata nel Decreto
Ministeriale del 10 giugno 2014, “l'esposizione lavorativa a composti contenenti arsenico o cromo (composti esavalenti) e al 2,3,7,8,-tetraclorodibenzo-p-diossina è un fattore di rischio certo per lo sviluppo del tumore al polmone (qualsiasi istotipo esso sia)”.
Il consulente aveva, invece, affermato che l'esposizione alla polvere di legno, cui il ricorrente era stato certamente esposto nella sua vita lavorativa, era idonea a determinare diversi quadri patologici, riconosciuti anch'essi nella lista I citata, differenti da quelli riscontrati nell'assicurato (pag. 10 della relazione peritale).
Il primo giudice, che ha condiviso le risultanze dell'elaborato peritale, perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, ha però precisato di doverle correggere “quanto alle premesse giuridiche di partenza, dal momento che, come correttamente osservato dalla difesa di parte ricorrente nelle proprie osservazioni, l'esposizione in vita dell' alle sostanze in discussione, specificamente e dettagliatamente allegata nel ricorso, non è stata in Per_2 alcun modo contestata dall' convenuto - che si è limitato ad asserire la natura comune della patologia Pt_1 oncologica che aveva condotto a morte l' e il difetto, pertanto, di adeguato nesso causale-..”. Per_2
Ed ha quindi concluso ritenendo accertata in giudizio l'esposizione dell' alle sostanze in Per_2 discussione e la “sussistenza di nesso causale tra l'attività di lavoro svolta dal coniuge della ricorrente e la malattia che aveva condotto a morte il medesimo”, condannando perciò l al pagamento, in favore della vedova, Pt_1
, “dell'assegno e dei ratei maturati della rendita previsti a favore dei superstiti dall'art. 85, D.P.R. CP_1
30 giugno 1965, n.1124, nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi di mora”.
Contro tale decisione ha proposto appello l cui ha resistito . Pt_1 CP_1
*
L' ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva condannato l'istituto al Pt_1 riconoscimento delle prestazioni richieste in ragione della errata conclusione che “l' avrebbe contestato Pt_1 la natura professionale della malattia dedotta e pertanto il difetto di nesso causale con l'exitus, ma non invece
l'esposizione in vita dell' alle sostanze indicate nel ricorso introduttivo”, partendo dalla altrettanto errata Per_2 premessa che sarebbe deceduto per “cachessia neoplastica conseguente a microcitoma polmonare con Per_2 metastasi esofagee e linfonodali conseguenti all'attività lavorativa svolta”.
In particolare, per comprendere l'erroneità della premessa e delle conclusioni del primo giudice, ha proseguito l' era necessario riportare in sintesi sia le allegazioni della ricorrente, a sostegno delle quali Pt_1 aveva chiesto l'ammissione di prova testimoniale, ovvero che fosse in vita falegname artigiano Per_2
(a), che costruisse e restaurasse mobili ed infissi di legno, levigando, stuccando e verniciando il legno (b), che fosse venuto perciò a contatto con una serie di sostanze cancerogene specificamente elencate nelle schede di sicurezza prodotte in allegato (c), sia le contestazioni dell'istituto, che aveva eccepito l'assenza di nesso causale (a), che l'evento morte si era verificato per malattia comune, in assenza di elementi tecnopatici che l'avessero determinato o accelerato (b), che nessuna prova del nesso causale era stata fornita dalla ricorrente (c), che in tal senso erano le considerazioni di cui alle note mediche prodotte, a tenore delle quali non si avevano notizie in ordine agli elementi di rischio (d).
Considerato, quindi, il reciproco quadro assertivo, ha sostenuto l'appellante, in materia operava il consolidato principio di diritto in base al quale l'onere di contestazione, la cui inosservanza rendeva il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussisteva soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli estranei alla sua sfera di conoscibilità e ciò con la logica conseguenza che “l'ente previdenziale non è gravato da alcun onere di contestazione circa il fatto costitutivo della prestazione, traendo esso origine dal rapporto di lavoro, al quale l'ente è rimasto estraneo..”, dato che la durata e l'intensità delle mansioni svolte, ed in genere l'esposizione al rischio, attengono al rapporto di lavoro, e rispetto ad esse l che vi è estraneo, non è Pt_1 tenuto ad alcuna contestazione.
E comunque, ha proseguito l “anche in ordine ai fatti noti alla parte”, la disciplina dell'onere di Pt_1 contestazione divergeva sensibilmente da quella tratteggiata dal giudice di primo grado, dato che il principio era nel senso che “l'onere gravante sul convenuto si coordina, in modo circolare, con quello di allegazione che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti sui quali opera la regola di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” e nel caso di specie la mancata puntuale allegazione dei fatti emergeva con evidenza dalla descrizione fatta dall'appellante.
Di conseguenza l' che aveva comunque contestato l'esistenza di elementi tecnopatici idonei a Pt_1 determinare o accelerare l'evento, aveva svolto difese sufficientemente specifiche, posto che “non basta sostenere di essere stati in contatto con sostanze cancerogene, ma occorre altresì precisare intensità e durata dell'esposizione, caratteristiche degli ambienti ed esistenza di mezzi di protezione individuale, specie in carenza di adeguati supporti documentali quali ad esempio un documento di valutazione dei rischi o una cartella sanitaria del rischio”.
Ed ancora, ha proseguito l' il richiamato principio relativo all'onere di contestazione implicherebbe Pt_1 che “i fatti allegati possono considerarsi pacifici soltanto quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, oppure quando si sia limitata a contestarne taluni soltanto (Cass., sez. trib., 29/10/2020 n. 23862)”, come non accaduto nel caso di specie in cui la difesa dell' era stata tutt'altro che incompatibile con il disconoscimento dei fatti. Pt_1
A tali determinanti considerazioni andavano aggiunti, ha rilevato l elementi non di mero contorno e Pt_1 cioè anzitutto che l'analisi tecnica dell'ausiliare non aveva dimostrato “l'eventuale concorso di cause ulteriori rispetto a quelle richiamate (quali ad esempio un'inalazione di tossici aventi potenzialità oncogena) che il Sig. potesse aver inalato nell'esercizio della propria attività di falegname e restauratore di mobili”, rilevando Per_2 anche che “le produzioni richiamate nella sentenza (16 schede di sicurezza), delle quali il CTU ha preso visione, non assicurano una dimostrazione specifica del fatto che l' nell'ambito della propria attività lavorativa Persona_2 di falegname, sia stato esposto a sostanze con potenziale rischio oncogeno. Si tratta infatti di semplici schede contenenti
l'elenco di sostanze patogene, del tutto scollegate rispetto al caso specifico”, tanto più che esisteva un sicuro fattore extraprofessionale costituito dal fumo di sigaretta.
*
L'appello è infondato.
Ritiene il collegio che il primo giudice, sia nella premessa da cui è partito in sentenza, ovvero che l' Pt_1 avesse contestato solo la natura professionale della patologia dedotta e dedotto il difetto di nesso causale con l'exitus, e non anche l'esposizione alle sostanze indicate nel ricorso introduttivo, ritenuta perciò pacifica, sia nelle conclusioni raggiunte, in esito alle quali ha condannato l al riconoscimento delle prestazioni Pt_1 richieste ritenendo che il coniuge della ricorrente fosse deceduto per “cachessia neoplastica conseguente ad un microcitoma polmonare, con metastasi all'esofago e linfonodali”, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, abbia fatto corretta applicazione nel caso di specie dei principi invocati dallo stesso appellante.
Pur partendo, infatti, dai principi di diritto invocati dall' secondo cui “l'onere di contestazione, la cui Pt_1 inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5 e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”, che tengono conto della circostanza che per l'ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione trae origine dal rapporto di lavoro, al quale l'ente è estraneo (così Cass. n. 2174/2021 citata dall'istituto), nel caso di specie non può giungersi alle conclusioni invocate dall'istituto.
La ricorrente nel giudizio di primo grado aveva, infatti, allegato, e domandato di provare, che il defunto aveva svolto per oltre quarant'anni, dal 1 maggio 1974, mansioni di falegname, come lavoratore autonomo, titolare di una omonima ditta artigiana, costruendo e restaurando mobili e infissi in legno ed eseguendo lavori di levigatura, stuccatura e verniciatura del legno, facendo uso di vari tipi di legno, quali “noce, castagno, pino, mogano, frakè, iroko e ciliegio”.
Aveva poi proseguito deducendo che le sostanze cancerogene presenti nelle lavorazioni e nei prodotti comunemente usati da come indicate nella schede di sicurezza prodotte agli atti, erano state Per_2
“polveri di legno (sprigionate dalla lavorazione del legno), SO EN (per la conservazione del legno), SI TO (presente nei coloranti per il legno), dicromato di SO ID (presente nelle pitture e nei coloranti), dicromato di SO (presente nelle pitture e nei coloranti), cromato di SO (presente nelle pitture e nei coloranti), cromato di IO (presente nelle pitture e nei coloranti), arsenico OS (presente nelle pitture e nei coloranti), 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (presente nei prodotti per la finitura del legno), 1,1
– EN (presente nelle pitture e nei coloranti)” (capo 5 delle deduzioni istruttorie), precisando che si trattava di sostanze cancerogene, che avevano come “organo bersaglio il polmone e l'apparato digerente (esofago
e stomaco)”.
Si tratta di dettagliate deduzioni in merito alle singole lavorazioni svolte per più di quarant'anni da e alle sostanze cancerogene alle quali egli era stato esposto in vita per ciascuna delle lavorazioni Per_2 descritte, che non erano mai state portate all'attenzione dell'istituto nella fase amministrativa, nella quale, come si evince dalla documentazione prodotta anche dall la ricorrente si era limitata a dedurre lo Pt_1 svolgimento da parte del defunto, per oltre quarant'anni, di lavori di falegnameria “rilascianti polveri di legno duro e vapori di vernici”, in luogo chiuso, per otto ore al giorno e con continuità (si veda la denuncia di malattia professionale n. 203756 in atti a pag. 3), genericamente perciò allegando in quella fase l'esposizione a elementi tecnopatici.
E ciò spiega perché nella fase amministrativa i medici dell'istituto avessero rilevato, con la nota datata 15 maggio 2019 - prodotta con la memoria di costituzione dall' e nella medesima richiamata ad Pt_1 integrazione delle sintetiche difese svolte dall'istituto - non solo l'inattendibilità delle notizie circa lo stato di salute e le abitudini di vita del de cuius, ma anche l'assenza di notizie “per quel che riguarda gli elementi di rischio legati all'attività professionale del Sig. (agenti e sostanze a cui era esposto, circostanze di esposizione Per_2 etc..)”, evidenziando perciò “l'impossibilità di verificare - nella specie - il nesso causale” a causa della mancata indicazione in quella fase, da parte della vedova, degli elementi di rischio correlati all'attività professionale svolta dal defunto, perciò consigliando di resistere in giudizio.
Tuttavia, una volta che la ricorrente aveva descritto nel giudizio instaurato le singole lavorazioni effettuate con il legno dal defunto peraltro per un tempo prolungato negli anni, indicando specificamente Per_2 le sostanze cancerogene alle quali, durante le singole e distinte attività, era stato esposto (distinguendo tra quelle sprigionate dalla lavorazione del legno e quelle presenti nei composti utilizzati per la conservazione e finitura del legno e per la verniciatura e colorazione dello stesso), producendo le relative schede di sicurezza con riferimento ai prodotti da lui comunemente utilizzati, con indicazione precisa delle sostanze cancerogene nei medesimi contenute lavorazione per lavorazione e domandando anche in merito l'ammissione di alcuni capi di prova, neppure con i principi sopra evidenziati si spiega perché l abbia Pt_1 ritenuto di difendersi genericamente rilevando “che gli accurati accertamenti espletati nel procedimento amministrativo hanno evidenziato l'inconsistenza della pretesa avversa, a sostegno della quale, peraltro, nessun elemento è stata addotto dalla controparte”, richiamando a supporto la relazione medico legale del 15 maggio
2019 e la documentazione in atti, evidentemente riferite ai fatti come emersi nella fase amministrativa, senza tenere conto di quanto allegato e documentato in ricorso, per concludere che, poiché si era in presenza di un paziente oncologico, la cui patologia tumorale non era da riconoscere come correlata al lavoro, era dunque pacifico che l'evento morte si fosse verificato per malattia comune “in assenza di elementi tecnopatici che ne abbiano cagionato o accelerato il decesso e nessuna prova del nesso causale è stata fornita dalla ricorrente”.
Proprio nell'ottica del reciproco quadro assertivo e della circolarità degli oneri di allegazione invocati dall fenomeno nel quale trova fondamento il principio di non contestazione, seppure riferito ai fatti Pt_1 noti alla parte e dedotti nel processo e non a quelli ad essa ignoti o eventualmente allegati in sede extraprocessuale, l'attività difensiva nel giudizio da parte dell avrebbe dovuto comportare una più Pt_1 specifica presa di posizione ed una altrettanto specifica attività difensiva - eventualmente anche per rappresentare che si trattava di fatti che era impossibile verificare o non riconducibili all'attività di falegname svolta o inverosimili per le modalità di continuità e intensità rappresentate in ricorso, come ha poi fatto con il ricorso in appello - ben oltre le note mediche invocate a sostegno del fatto che non vi fossero notizie sugli elementi di rischio legati all'attività professionale svolta da ed in particolare sugli Per_2 agenti e le sostanze cui era stato esposto, che si fondavano sul presupposto - superato in giudizio - di un'esposizione a vapori di vernici non noti perché non meglio precisati nella denuncia di malattia professionale.
Tale presupposto era stato, infatti, più dettagliatamente specificato da al momento CP_1 dell'instaurazione del giudizio, con il riferimento, contenuto nel ricorso e distinto in specifici capi di prova, all'attività di falegname e ad un'esposizione, peraltro dedotta come continuativa e prolungata per oltre quarant'anni, nelle diverse attività svolte nella lavorazione del legno in qualità di falegname, a sostanze cancerogene ben individuate e distinte in merito a ciascun segmento di tale lavorazione.
Ed al proposito è significativo che l abbia in questo grado del giudizio specificamente assunto una Pt_1 articolata posizione difensiva sul punto, mai assunta prima, seppure riferita a fatti attinenti al rapporto di lavoro, cui era comunque estraneo, deducendo che non era sufficiente sostenere di essere stati in contatto con sostanze cancerogene, ma occorreva precisare intensità e durata dell'esposizione, caratteristiche degli ambienti di lavoro ed esistenza di mezzi di protezione individuale, specie in carenza di supporti documentali, essendo “logicamente impossibile” che un falegname fosse stato esposto “in modo sufficiente tutto il giorno, per tutti i giorni, alle sostanze indicate” ed evidentemente più probabile che fosse stato esposto come cittadino ad altre cancerogene, di natura comune, come il tabacco pacificamente da lui consumato, ovvero circostanze precise, a confutazione della specifica esposizione a rischio descritta in ricorso.
Nel giudizio di primo grado l'istituto si era, invece, limitato a dire genericamente che, nel caso di Per_2 erano assenti elementi tecnopatici idonei a determinare o accelerare l'evento, come se nulla fosse mutato rispetto alla fase amministrativa, assumendo quindi una linea difesa del tutto generica e certamente non adeguata alle deduzioni anche istruttorie contenute nel ricorso, che aveva indotto il primo giudice a ritenere, correttamente a parere del collegio, che non fosse contestata l'esposizione alle sostanze dettagliatamente e specificamente allegate nel ricorso e perciò superfluo istruire la controversia.
Di fatto, quindi, con le generiche deduzioni operate nella memoria di costituzione, l non aveva preso Pt_1 posizione, al momento della costituzione in giudizio, sugli specifici fatti costitutivi posti dall'attrice a fondamento della domanda ad integrazione delle generiche deduzioni formulate nella fase amministrativa, ma si era limitato ad una generica attività difensiva, con il richiamo alle risultanze della fase amministrativa, non più giustificato ed attuale al momento della costituzione in giudizio.
In tal senso il primo giudice ha correttamente ritenuto che il generico riferimento all'assenza di elementi tecnopatici contenuto nella memoria di costituzione dell a fronte delle specificazioni effettuate in Pt_1 ricorso dalla vedova dell'assicurato in merito anche alle sostanze cancerogene trattate, costituisse una mancata contestazione dell'esposizione in vita dello stesso alle sostanze in discussione, rilevando che l'ente assicuratore non poteva affatto esimersi dal prendere posizione rispetto all'allegata esposizione a rischio dell'assicurato, a fronte di mansioni neppure contestate ed ha, ancora correttamente, concluso rilevando che la difesa dell si era di fatto risolta nell'asserire la natura comune della patologia oncologica che lo Pt_1 aveva condotto a morte e il difetto di prova del necessario nesso causale.
E ciò tanto più perché era stato portato nella sfera di conoscibilità dell'appellante il dedotto e prolungato utilizzo di vernici, diluenti, coloranti e stucchi nell'ambito delle mansioni svolte dall'assicurato in qualità di falegname, comprendenti la costruzione e restaurazione di mobili e infissi in legno e l'esecuzione di lavori di levigatura, stuccatura e verniciatura del legno, avendo la provveduto ad allegare nel CP_1 ricorso puntualmente il fatto costitutivo della propria pretesa, riferendo sulle lavorazioni e sui prodotti tecnopatici utilizzati dal defunto, di cui aveva anche allegato le rispettive schede di sicurezza, precisando che erano stati comunemente usati dal coniuge durante l'attività lavorativa, nonché sulla cancerogeneità delle sostanze cui il medesimo era stato esposto, ottemperando quindi all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiedeva tutela in sede giudiziale.
Di conseguenza, nel caso in esame, come implicitamente rilevato dal primo giudice, non ricorreva un'ipotesi di mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi della prestazione richiesta tale da esonerare il convenuto, a quel punto tenuto soltanto a negare genericamente un fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
La allegata circolarità degli oneri probatori sul quale si fonda il principio di non contestazione è stata, quindi, correttamente valutata in questo caso dal primo giudice, anche alla luce del principio secondo cui
“l'art. 167 c.p.c., e l'art. 416 c.p.c. quanto al rito del lavoro, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considerano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. n.
5356/2009, Cass. n. 10031/2004).
La tesi che vorrebbe quindi ricondurre il decesso dell'assicurato a cause non lavorative, ed in particolare al fumo di sigaretta, sulla scorta del fatto che non sarebbe stato specificamente dimostrato in giudizio che egli, nell'ambito della propria attività lavorativa di falegname, fosse stato esposto a sostanze con potenziale rischio cancerogeno, è stata quindi correttamente disattesa dal primo giudice.
Né, per le medesime ragioni, è possibile condividere l'affermazione secondo cui la difesa dell' Pt_1 sarebbe stata tutt'altro che incompatibile con il disconoscimento dei fatti allegati dalla controparte, dovendosi rilevare come la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile, come ritenuto dal primo giudice.
Ed anche l'argomentazione secondo cui non basterebbe sostenere di essere stati in contatto con sostanze cancerogene, occorrendo piuttosto precisare intensità e durata dell'esposizione, non potendosi logicamente sostenere, per un falegname, una esposizione sufficiente tutto il giorno, per tutti i giorni, alle sostanze indicate in ricorso, è stata di fatto disattesa dal primo giudice, che ha tenuto conto delle contrarie conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio - che a siffatte circostanze di esposizione non ha fatto riferimento alcuno - che tanto più si spiegano se si considera il rilievo dirimente attribuito alla natura altamente cancerogena delle sostanze dedotte e alla perdurante esposizione, dal maggio 1994 al 2016, per oltre quarant'anni, dedotta in ricorso nello svolgimento dell'attività di falegname in proprio da parte di
Per_2
L'ausiliario ha, infatti, al proposito evidenziato che, laddove si fosse ritenuta provata con certezza l'esposizione lavorativa a composti contenenti cromo, arsenico o 2, 3, 7, 8 -tetraclorurodibenzo p-diossina, non vi sarebbe stato “alcun dubbio sul riconoscere il beneficio economico richiesto”, con giudizio peraltro condiviso anche dal dott. medico dell'istituto assicuratore che, con nota in data 4 marzo Persona_3
2021, allegata al ricorso in appello, ha chiuso le proprie considerazioni specificando che, comunque, qualora fosse stata accertata nel giudizio l'esposizione del defunto a composti oncogeni quali cromo, arsenico e 2,
3, 7, 8 -tetraclorurodibenzo p-diossina, avrebbe sconsigliato di proseguire la vertenza in appello, rilevando che in tal caso “non ci sarebbe stato alcun indugio nel riconoscere il nesso di causalità tra l'esposizione lavorativa e il tumore al polmone che aveva condotto a morte il ricorrente”.
Evidente appare in tali considerazioni la circostanza che, sia il consulente tecnico d'ufficio che il medico incaricato dall abbiano attribuito rilevanza dirimente, in termini di sufficienza dell'esposizione Pt_1 nell'arco di oltre quarant'anni di attività a rischio, alla sola prova dell'esposizione di a tali Per_2 sostanze, evidentemente oncogene, senza ulteriori specificazioni, posto che, come precisato dall'ausiliario nell'elaborato peritale, “secondo la lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) pubblicata nel
Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014, l'esposizione lavorativa a composti contenenti arsenico o cromo (composti esavalenti) e al 2, 3, 7, 8 tetraclorodibenzo -p diossina è un fattore di rischio certo per lo sviluppo del tumore al polmone
(qualsiasi istotipo esso sia)”.
La sentenza impugnata - che ha premesso di ritenere provata, perché non contestata in giudizio dall' Pt_1
l'esposizione in vita di alle sostanze cancerogene in discussione e, alla luce delle conclusioni Per_2 rassegnate dal consulente tecnico nominato, ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra l'esposizione ai composti chimici presenti nelle pitture e nei prodotti per la finitura del legno (in particolare a composti contenenti cromo, arsenico e 2,3,7,8,-tetraclorodibenzo-p-diossina) e il tumore al polmone con metastasi esofagee e linfonodali che ne aveva cagionato il decesso - ha quindi correttamente dichiarato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione alla vedova delle provvidenze richieste.
A ciò segue il rigetto dell'appello proposto dall' e la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dalla tabella relativa alle controversie davanti alla Corte d'Appello, senza fase istruttoria, di valore compreso tra
52.000,01 e 26.000,00 € di cui al D.M. 55 del 2014, con le successive modifiche, considerando i valori minimi previsti, in ragione della reale complessità della controversia e dei non complessi adempimenti dalla medesima richiesti, seguono la soccombenza e vanno, perciò, poste a carico dell che è tenuto alla loro Pt_1 rifusione all'appellata, con distrazione in favore dei suoi difensori, che ne hanno dichiarato l'anticipazione.
Ricorrono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, del 17 Pt_1 febbraio 2021, n. 187, che conferma;
condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di , che liquida Pt_1 CP_1 in complessivi euro 4.995,5, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori dovuti per legge;
dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1,
17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 27 febbraio 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa