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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Vincenzo Di Pede Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/3/2025 ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa N. R.G. 163/2025 vertente tra
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Anelli, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti;
- RECLAMANTE- e
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Alessandro Ferrara, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- RECLAMATO-
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con ricorso depositato il 2.2.2025, ha proposto reclamo avverso Parte_1 l'ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari, in data 18.01.2025, comunicata il 20.01.2025, nel procedimento n. 2260/2023 R.G., con la quale è stata accolta la domanda di reintegra nel possesso ex art. 1168 cc e 703 cpc promossa da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
Nel giudizio dinanzi al giudice di prime cure ha dedotto: Controparte_1
- di essere proprietario e possessore da tantissimi anni del terreno sito in agro di Altomonte alla c.da
Montino, riportato in catasto al foglio 7, particella 57 e particella 203, ove ha la propria abitazione e risiede, confinante con , strada Comunale e Tripicchio Settimio;
Persona_1
- che il terreno è coltivato a oliveto, vigneto e ad ortaggi;
- di aver sempre provveduto alla potatura degli ulivi e alla raccolta delle olive, alla coltivazione delle piante di vite, alla raccolta dell'uva e alla coltivazione degli ortaggi;
- che nel predetto terreno insiste da anni una strada sterrata che dipartendosi dalla strada comunale
Altomonte-Firmo conduce al “Casino Montino” attraversando il terreno del ricorrente e i terreni di altri proprietari;
- che la predetta strada ha sempre avuto una larghezza compresa tra metri 2,70 e m.2,90 e quindi una larghezza media di m.2,80 circa;
- che la mattina del giorno 7/7/2023 alla guida di una ruspa cingolata munita Parte_1 di grossa lama, ha allargato la sede stradale, invadendo il terreno del ricorrente da entrambi i lati, nonostante le sue proteste;
- che il resistente ha, in particolare, invaso la proprietà del ricorrente per circa 60 cm di ampiezza, ha creato con il materiale rimosso un argine di terreno ai due ingressi della abitazione del ricorrente e ha distrutto n.2 solchi caccia acqua realizzati per regimentare le acque meteoriche;
- che ha proceduto ad ampliare la sede stradale solo in corrispondenza del Parte_1 terreno dell'istante ed il tutto senza alcuna necessità o utilità poiché la stradella era abbastanza ampia ed in corrispondenza del terreno del ricorrente aveva la stessa ampiezza delle altre parti del percorso;
- di aver invitato il resistente con racc. a./r. del 08/7/23 al ripristino dello stato dei luoghi;
- che l'operato di è palesemente illegittimo e contro legge ed è estremamente Parte_1 pregiudizievole per il ricorrente;
- che la strada è stata ampliata all'interno del fondo del ricorrente;
sono stati realizzati cumuli di materiale di risulta nei pressi dei due ingressi della abitazione del ricorrente che rendono disagevole il transito;
- che il tutto risulta provato anche documentalmente dalla relazione redatta dall'ing. con Per_2 relativa documentazione fotografica. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, di “essere reintegrato nell'esercizio del possesso del terreno come sempre esercitato;
il ripristino dello stato dei luoghi;
disporsi o ordinarsi la rimozione dei cumuli di terreno nei pressi degli ingressi della propria abitazione;
disporsi o ordinarsi il ripristino dei solchi caccia acque come precedentemente esistiti;
facultarsi il ricorrente, in caso di inadempimento di controparte, a rimuovere i cumuli di terreno e alla realizzazione dei solchi a spese di controparte.
Ogni altro provvedimento conseguenziale ai fatti esposti. Riserva espressa di azione per i danni cagionati e cagionandi. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Il resistente, costituendosi in giudizio in data 5.2.2024, ha dedotto:
- l'inammissibilità della domanda, non essendo il ricorrente stato privato del possesso della sede stradale;
- che la strada in oggetto è una strada vicinale a regime giuridico privato dal momento che essa ricade su terreni privati e non ha una classificazione che la farebbe annoverare nelle vicinali a regime giuridico pubblico;
- che l'intera sede stradale di cui il ricorrente lamenta lo spossessamento è di sua proprietà ed in suo possesso;
così come di sua proprietà ed in possesso è il terreno confinante con la stradella;
- che, quindi l'azione a difesa del possesso, mal si addice al diritto che il proprietario intende tutelare. Il sostenuto allargamento della sede stradale non ha spogliato il possessore del possesso che è rimasto sempre in capo al medesimo proprietario. Infatti, il ricorrente non è privato del possesso della sede stradale che, peraltro, serve anche al medesimo per transitare verso la strada comunale;
- che il sostenuto spoglio non sarebbe avvenuto “violentemente”, in quanto il ricorrente ha assistito alla sostenuta modificazione della sede stradale, salvo poi, il giorno successivo re melius perpensa, invitare il resistente al ripristino mediante lettera raccomandata;
- che il sostenuto spoglio non sarebbe avvenuto neppure “occultamente”, dal momento che sarebbe avvenuto davanti casa del ricorrente, in pieno giorno ed in sua presenza;
- che, pertanto, appare chiaro che il diritto azionato dal ricorrente non può essere qualificato come diritto al possesso, ma come diritto alla “corretta determinazione della larghezza della sede stradale”;
- che tale configurazione del detto diritto appare più chiaramente se solo si guarda come tale strada sia stata costruita sui fondi di proprietà del padre e per il servizio dei singoli lotti destinati Per_3 poi in donazione ai figli;
- che, quindi correttamente non si verte in materia di possesso, ma di servitù e precisamente di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia;
pertanto altre dovevano essere le azioni esperite e di certo quelle a difesa della proprietà piuttosto che del possesso, potendo il ricorrente esperire l'azione negatoria ex art. 949 c.c. per contrastare la sostenuta pretesa dell'allargamento della sede stradale, oppure l'azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c., per determinare con esattezza la larghezza ed il posizionamento della strada rispetto alla sua proprietà; Il resistente ha, inoltre, sostenuto, l'infondatezza della domanda, atteso che:
- l'avvenuta pulizia della strada dai rovi e dalle sterpaglie ricadenti sul tracciato stradale, dallo stesso effettuata, lungi dall'aver determinato un allargamento alla sua dimensione di diritto (di 5 metri, come risultante dalla nota di trascrizione della donazione di cui all'allegato doc. 2) aveva semplicemente riportato il fondo stradale da un'ampiezza di m. 2,80 a m. 3,40, di gran lunga inferiore a quelle che dovrebbero essere le sue dimensioni;
- la pulizia della strada, incombente al proprietario su cui insiste il tratto in questione, non è stata invece fatta negli ultimi anni, determinando anche difficoltà alla circolazione di mezzi;
- il resistente ha più volte richiesto bonariamente al fratello di ripristinare la corretta funzionalità della strada e di dare una sistemazione più consona ai cd. “caccia acqua”; richieste alle quali, nonostante la comunione della strada, il ricorrente ha sempre opposto un netto rifiuto;
- i cumuli di terra non impedivano l'accesso alla proprietà del ricorrente;
il lavoro effettuato con la lama del trattore ha regolarizzato il fondo in più punti rendendo il transito e l'accesso alla strada migliore;
- i “caccia acqua” erano stati spostati e resi più consoni alle esigenze di defluizione delle acque meteoriche;
- che appare chiaro come la carenza di buoni rapporti di vicinato impone che si proceda all'accertamento della comunione sulla stradella di passaggio tra i vari fondi;
- che oggetto del giudizio di accertamento dovrà essere anche la dimensione della strada e l'esatto posizionamento della stessa con riferimento a tutte le proprietà interessate.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto al Tribunale di:
“• dichiarare inammissibile la richiesta reintegra nel possesso per le motivazioni di cui in parte motiva;
• dichiarare inammissibile la richiesta di ripristino dello stato esistente, di eliminazione dei cumuli di terra, compresi i caccia acqua, per le motivazioni di cui in parte motiva;
• in subordine rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• con condanna alle spese e competenze del giudizio.” Il giudice di prime cure, con l'ordinanza reclamata, ha così disposto:
“(…) Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti di seguito indicati. Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di tutelare il possesso del terreno di cui è proprietario, sito in agro di Altomonte alla c.da Montino, riportato in catasto al foglio 7, particella 57 e particella
203, che ha sostenuto essere stato leso dalle condotte poste in essere dal resistente il quale:
- allargando di 60 cm l'ampiezza della strada che conduce dalla strada comunale Altomonte-Firmo e al “Casino Montino” e attraversa il predetto fondo, avrebbe invaso il terreno del ricorrente;
- avrebbe creato con il materiale rimosso un argine di terreno ai due ingressi della abitazione del ricorrente;
- avrebbe distrutto n.2 solchi caccia-acqua realizzati per regimentare le acque meteoriche.
A fronte delle predette deduzioni, il resistente non ha contestato ma ha anzi ammesso la sussistenza in capo al ricorrente del possesso del terreno (cfr. pag 4 della memoria di costituzione del resistente in cui si legge: “Alla luce di ciò occorre dire che l'intera sede stradale di cui il ricorrente lamenta lo spossessamento è di sua proprietà ed in suo possesso. Così come di sua proprietà ed in possesso è il terreno confinante con la stradella.”). Il resistente non ha contestato, altresì, di aver posto in essere le condotte contestatagli, che ha anzi esplicitamente ammesso.
Il resistente ha, tuttavia, sostenuto che le predette condotte non avessero leso il possesso vantato dal ricorrente sulla “sede stradale” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione: “ il sostenuto allargamento della sede stradale, non ha spogliato il possessore del possesso che è rimasto sempre in capo al medesimo proprietario. Infatti il ricorrente non è privato del possesso della sede stradale che, peraltro, serve anche al medesimo per transitare verso la strada comunale.”) e ha dedotto, quindi, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione. Il Tribunale ritiene che le deduzioni di parte resistente in ordine all'inammissibilità dell'azione non siano condivisibili e pertinenti, atteso che il ricorrente non ha agito in giudizio al fine di tutelare il possesso della strada che attraversa il fondo e di determinarne l'ampiezza (come dedotto dal resistente al fine di sostenere l'inammissibilità dell'azione) ma per reagire alla lesione del possesso del proprio fondo che, come si è detto, non è contestato dal resistente.
Il Tribunale reputa, inoltre, che le condotte poste in essere dal resistente, nei limiti di cui si dirà, integrino atti lesivi del possesso del fondo del ricorrente. Il ricorrente ha lamentato in primo luogo l'invasione del proprio fondo, determinata dall'allargamento dell'ampiezza della strada lo attraversa, di 60 cm;
il resistente ha ammesso di aver allargato la strada che attraversa il fondo del ricorrente nella predetta misura (da 2,80 m a
3,40 m) ma ha eccepito la legittimità del proprio operato atteso che in base al titolo di proprietà dallo stesso vantato su terreno limitrofo (l'atto di donazione della proprietà in suo favore) la strada avrebbe dovuto avere un'ampiezza di 5 metri ( cfr. pag. 6 della memoria di costituzione, in cui si legge: “la strada, era chiaramente già “esistente” in quanto costruita dal padre ed è Per_3
“larga m. 5” (Nota di trascrizione della donazione doc. 2). E tale è ancora su gran parte del tracciato Pertanto l'avvenuta pulizia della detta strada, lungi dall'aver determinato un allargamento alla sua dimensione di diritto (5 metri), ma soltanto di 60 cm, come affermato rispetto alla larghezza sostenuta esistente di mt. 2,80, ha semplicemente riportato il fondo stradale fino a mt. 3,40, di gran lunga inferiore a quelle che devono essere le sue effettive dimensioni). Deve tuttavia ritenersi che la predetta eccezione sia in questa sede inammissibile, in quanto volta a far valere non lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e ma lo
"ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere) (cfr, Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 4198 del 03/03/2016).
L'eccezione "feci, sed iure feci", infatti, è ammessa in sede possessoria se investe non già lo "ius possidendi", ma lo "ius possessionis", dovendo consistere nella deduzione non di un diritto, ma di un altro possesso, incompatibile con quello vantato dall'attore, in quanto lo esclude o lo comprime
o lo limita (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15322 del 04/12/2001).
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, la distruzione di n.2 solchi caccia-acqua, che il resistente ha espressamente ammesso, deducendo che i “caccia acqua” che, per effetto del miglioramento della sede stradale in termini di inclinazione della sua pendenza nei punti critici, sono stati in parte spostati e resi più consoni alle esigenza di defluizione delle acque meteoriche”. Il Tribunale ritiene che le predette condotte, consistenti nell'invasione del terreno del ricorrente e nella rimozione di 2 solchi caccia-acqua integrino atti di spoglio del possesso del terreno di cui il ricorrente è proprietario;
appare, infatti, evidente che l'incontestato mutamento dello stato dei luoghi, che ne ha determinato la sottrazione al possesso del ricorrente, integri inequivocabilmente, sul piano oggettivo, atto di spoglio. Deve ritenersi la ricorrenza, altresì, dell'elemento soggettivo, posto che l'animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 12416 del 2014).
Il ricorrente ha lamentato, infine, la creazione da parte del resistente, con il materiale rimosso, di un argine di terreno ai due ingressi dell'abitazione del ricorrente;
il resistente ha contestato la predetta circostanza;
il Tribunale ritiene che in base ai documenti in atti e in particolare alla luce delle riproduzioni fotografiche di cui alla perizia di parte ricorrente (foto 4) debba escludersi la prova della creazione da parte del resistente di “un argine di terreno” che ostruisce gli ingressi dell'abitazione del ricorrente, atteso che il terreno accumulato, pur visibile, non è tale da ostruire l'ingresso, così che deve escludersi la lamentata la lesione del possesso. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in relazione alle condotte che il Tribunale reputa lesive del possesso del ricorrente, come già indicate.
Occorre, inoltre, garantire alla ricorrente la reintegrazione chiesta;
il Tribunale ritiene che tale effetto possa essere ottenuto ordinando al resistente il ripristino dello stato dei luoghi mediante riduzione dell'ampiezza della strada che attraversa il fondo del ricorrente da m. 3,40 a m. 2,80 e il ripristino dei 2 solchi caccia-acqua eliminati. Al fine agevolare l'esecuzione del presente provvedimento ed evitare, con aggravio di tempi e costi processuali, successivi ricorsi per l'attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., va disposto sin d'ora che, passato inutilmente il termine di giorni quindici dalla comunicazione da parte della Cancelleria del presente provvedimento ai difensori, l'ufficiale giudiziario in sede con l'ausilio di un operaio di sua fiducia provveda, all'esito di istanza di parte ricorrente di fissazione di un accesso a questo scopo, all'integrale esecuzione della ordinanza. Nel caso in cui parte resistente soccombente e/o altri soggetti resistano all'esecuzione l'ufficiale giudiziario è sin d'ora autorizzato ad avvalersi della forza pubblica per superare tale resistenza. Nella sopra descritta eventualità, parte ricorrente verserà le somme necessarie a mani dell'ufficiale giudiziario, dovendosi rilasciare ricevuta delle somme versate, salvo successivo recupero nei confronti della parte resistente soccombente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico del resistente e sono liquidate in € 2.800,00 (fase di studio: € 600,00; fase introduttiva: € 500,00; fase istruttoria: € 1.000,00; fase decisionale: € 700,00), valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile.
P.T.M.
Il Tribunale di Castrovillari sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ORDINA a di reintegrare Parte_1 immediatamente nel possesso del terreno sito in agro di Controparte_1
Altomonte alla c.da Montino, riportato in catasto al foglio 7, particella 57 e particella 203, ripristinando lo stato dei luoghi mediante riduzione dell'ampiezza della strada che attraversa il fondo del ricorrente da m. 3,40 a m. 2,80 e il ripristino dei 2 solchi caccia-acqua eliminati;
2. DISPONE sin d'ora che, spirato inutilmente il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione da parte della Cancelleria del presente provvedimento ai difensori, l'ufficiale giudiziario in sede con l'ausilio di un operaio di sua fiducia provveda, all'esito di istanza di parte ricorrente di fissazione di un accesso a questo scopo, alla riduzione dell'ampiezza della strada che attraversa il fondo del ricorrente da m. 3,40 a m. 2,80 e al ripristino dei 2 solchi caccia-acqua eliminati;
nel caso in cui parte resistente soccombente e/o altri soggetti resistano all'esecuzione l'ufficiale giudiziario è sin d'ora autorizzato ad avvalersi della forza pubblica per superare tale resistenza;
3. CONDANNA il resistente alla refusione, in favore della ricorrente Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per esborsi e Controparte_1 in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.”. Con l'atto di reclamo tempestivamente depositato, il reclamante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“• dichiarare inammissibile la richiesta reintegra nel possesso per le motivazioni di cui in parte motiva;
• dichiarare inammissibile la richiesta di ripristino dello stato esistente, di eliminazione dei cumuli di terra, compresi i caccia acqua, per le motivazioni di cui in parte motiva;
• in subordine rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• con condanna alle spese e competenze del giudizio.”. A tal fine, il reclamante ha dedotto:
- che il G.I. non ha valutato affatto ciò che in punto di fatto il resistente ha eccepito confondendo alcune deduzioni in punto di fatto con quelle in punto di diritto;
- che il resistente ha eccepito (pag. 6, 7 e 8 della comparsa): che la strada, nel punto adiacente alla proprietà del ricorrente, non è stata allargata, ma semplicemente ripulita dai rovi e dalle sterpaglie;
che la larghezza della strada, per effetto della pulizia operata, è stata riportata ai mt. 3,40; che la detta pulizia incombeva al ricorrente il quale invece non aveva provveduto;
che nessun cumulo di terra si è formato per effetto dei lavori di pulizia e che anzi il lavoro effettuato con la lama del trattore aveva regolarizzato il fondo;
che i caccia acqua sono stati migliorati e resi adeguati alle esigenze di deglutizione delle acque meteoriche;
- che tale limitata, errata e per certi versi addirittura arbitraria lettura della comparsa ha condotto il
G.I. su presupposti di fatto errati e conseguenti conclusioni in punto di diritto del tutto ingiuste;
- che il G.I. assume nel contenuto della comparsa di costituzione del resistente una vera e propria confessione dello spoglio;
- che la strada oggetto del contendere non è di possesso esclusivo del ricorrente, come intende il giudicante, ma è di possesso comune;
infatti quando si afferma che “… l'intera sede stradale … è di sua proprietà ed in suo possesso”, non si intende dire che la stessa è di proprietà ed in possesso esclusivo;
- che il giudicante invece ha recepito l'affermazione in tal senso, laddove l'affermazione era posta in conseguenza del fatto che si sosteneva che l'azione possessoria “mal si addice al diritto che il proprietario intende tutelare.”; e peraltro non dà contezza di quanto dedotto in termini di regolamentazione delle strade vicinali, quale quella in oggetto, rispetto alle quali mal si pone una azione di natura privatistica che tutela il possesso sic et simpliciter;
- che quando infatti si parlava (pag. 5 della comparsa) della disposizione del donante che, Per_3 dopo aver suddiviso il fondo tra i figli, ha disposto che tutto il fondo fosse servito da una strada
“esistente”, costruita dallo stesso evidentemente, “larga m. 5 che resta in comproprietà e comunione …”, si pensava di aver chiarito in maniera certa che la strada, di uso comune di tutti i figli, fosse non solo in proprietà degli stessi, ma in possesso dei medesimi;
- che la supposizione (e cioè il ritenere che il tratto di strada fosse invece in possesso del solo ricorrente) ha determinato un forte convincimento nel giudicante, tanto da fargli dimenticare le regole procedurali previste dall'art. 669-sexies c.p.c.;
- che solo se egli avesse ascoltato gli informatori, che peraltro entrambe le parti avevano richiesto e meglio ancora, ascoltato le parti, come pure previsto dalla norma processuale, si sarebbe reso conto che la supposizione del possesso esclusivo della strada da parte del ricorrente, era errata;
- l'error in procedendo anche laddove, sulla scorta dei soli atti introduttivi, ritiene matura la causa per la decisione, dimenticando che l'inciso “procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto”, significa accertamento in punto di fatto delle affermazioni delle parti processuali;
- già dall'audizione delle parti, a fronte di una incertezza sul possesso (esclusivo o comune), il giudicante avrebbe potuto trarre ben altri intendimenti rispetto a quelli supposti (ed errati);
- nè motiva il giudicante su tale punto e quindi sul perché ha ritenuto in possesso esclusivo del ricorrente la strada;
- che non è contestato che la strada attraversa i fondi del ricorrente e che quindi ai bordi della stessa vi sia il fondo di proprietà esclusiva;
- che il fondo non è stato intaccato dal lavoro di pulizia dei rovi effettuato dal resistente né vi è stato un allargamento della strada a quelle che erano le misure precedenti (5 mt.) che avrebbe di fatto intaccato il fondo e correttamente generato una pretesa possessoria;
- che il resistente ha solo pulito la strada,
- che dall'osservazione della foto allegata (doc. 4), che rappresenta il tratto di strada asseritamente
“allargato” prima dell'intervento, si evince che la proprietà del ricorrente è recintata neppure lamentare uno spossessamento se non lamentando anche un abbattimento della rete metallica e dei paletti posti a recinzione della proprietà;
- che conseguenziale è la richiesta di audizione dei testi-informatori e, alla luce degli errori di valutazione in fatto, delle parti personalmente che potranno chiarire sia lo stato dei luoghi che la situazione di fatto esistente prima e dopo l'intervento del resistente;
- che dall'allegata relazione peritale, con il foglio di mappa dei luoghi interessati, si evince che le dimensioni della strada sono, nelle proprietà dei vari eredi, superiori ad i 4 m, mentre la dimensione del tratto del ricorrente, anche dopo “l'allargamento”, va dai 3,78 m. a 4,36 m;
pertanto, non risponde al vero che la strada originariamente era di m. 2,80 né che dopo l'intervento del resistente fosse di m. 3,40; che la descrizione dei luoghi effettuata dal ricorrente e recepita nell'ordinanza, non corrisponde affatto a quella reale, in quanto il ricorrente confina direttamente con il resistente (a destra) e con la proprietà di (a sinistra), mentre non risponde al vero che la Persona_4 proprietà del ricorrente confini con , strada comunale e Tripicchio Settimio;
Persona_1
- che l'utilizzo della strada ed il suo transito avviene necessariamente da parte di tutti gli eredi;
- che, pertanto, non risponde al vero quanto fatto intendere dal ricorrente (e frainteso dal giudicante) circa l'uso esclusivo della strada;
- che il giudicante, neppure in via incidentale, ha affrontato la questione della natura della strada, che influenza anche la natura dei poteri e dei rimedi attuabili;
- che la tutela possessoria di una strada vicinale a regime giuridico privato non appartiene al privato, ma al pubblico;
- che non si comprende sul punto come la pulizia della strada operata dal resistente, che ha interessato solo pochi centimetri della viabilità, possa aver compromesso in maniera apprezzabile l'esercizio del possesso. Con comparsa di costituzione depositata il 3.03.2025 si è costituito Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo.
2. Lo strumento del reclamo.
L'articolo 703, co. 3, c.p.c. prevede espressamente che l'ordinanza che chiude la fase sommaria del procedimento possessorio è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies c.p.c., sia essa di accoglimento o di rigetto.
Il reclamo è disciplinato dalla norma sul processo cautelare uniforme e costituisce l'unico rimedio esperibile contro l'ordinanza sommaria.
Trattasi di un mezzo di impugnazione a critica libera di natura devolutiva-sostitutiva e ciò in considerazione della tipologia dei provvedimenti che il giudice può pronunciare, tenuto altresì conto del divieto della rimessione al primo giudice.
3. Nel merito. L'oggetto della domanda possessoria, le difese delle parti ed il contenuto del reclamo
3.1. Come evidenziato dall'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, la lesione possessoria oggetto della richiesta reintegrazione ha avuto ad oggetto il possesso del fondo sul quale insiste la stradella, in ipotesi, ampliata.
Contrariamente a quanto assunto nel reclamo proposto, dunque, in alcuna parte del ricorso introduttivo - né successivamente - l'allora ricorrente ha assunto di agire a difesa del possesso esclusivo della stradella.
La questione, quindi, non attiene all'uso della stradella, ma al suo ampliamento, il quale, correlativamente, ha inciso sulla preesistente consistenza del fondo, il quale costeggia la stradella da entrambi i lati.
Così intesa la domanda, il giudice di prime cure ha, in modo condivisibile, ricondotto la fattispecie all'azione di reintegrazione, atteso che la lesione possessoria si è concretizzata nella materiale alterazione del bene oggetto del possesso. Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “in tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo, e non già in una diversa” (arg. da Cass. n. 19586 del 30/09/2016). Identificato il bene per il quale è stata richiesta tutela, alcuna specifica controversia è sorta, poi, sull'identificazione dell'attività materiale integrante lo spoglio e consistente nell'ampliamento della sede stradale, avvenuta la mattina del giorno 7/7/2023, con diretta incidenza sull'estensione del fondo del ricorrente, unitamente alla rimozione dei c.d. “solchi caccia acqua”, realizzati per regimentare le acque meteoriche.
3.2. In ragione della riscontrata assenza di contestazioni tanto sul possesso del bene, quanto sull'esistenza della condotta lesiva, il giudice di prime cure ha accolto la domanda possessoria. A tal fine, in particolare, il giudicante ha evidenziato i singoli passaggi dell'atto di costituzione dell'attuale reclamante dai quale emerge: l'esistenza del possesso del fondo da parte di
[...]
; l'alterazione del precedente stato dei luoghi;
l'autore della condotta. Controparte_1
3.3. L'ordinanza reclamata, alla luce di quanto suesposto, va confermata ed il reclamo va rigettato.
Quanto all'articolato atto di reclamo, giova osservare che alcuna delle censure poste è idonea a sovvertire gli argomenti già utilizzati dal giudice che ha emesso l'ordinanza reclamata.
In particolare, non assume alcun effettivo rilievo pratico la circostanza secondo la quale
[...]
non sarebbe possessore esclusivo della strada. Controparte_1
Come sopra evidenziato, infatti, la strada non costituisce l'oggetto della domanda possessoria.
L'esistenza e la conformazione della strada in tanto rileva in quanto il suo ampliamento restringe correlativamente l'esercizio del possesso sul terreno posto ai lati della medesima.
A tacer d'altro, non è chiarito in cosa consisterebbe il “possesso comune” della strada in rapporto all'attività di “uso comune”.
Vale la pena rammentare, infatti, che il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale ai sensi dell'art. 1140 c.c..
Il possesso, dunque, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale, risulta definito mediante la combinazione del potere di fatto con una caratterizzazione specifica in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale, connotandosi, sotto il profilo dell'animus, per l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale.
Il possesso o compossesso della strada, pertanto, inteso o come esistenza di un correlativo possesso della servitù di passaggio o come possesso ad immagine del diritto di proprietà dell'area di sedime sul quale sorge la strada, resterebbe comunque ininfluente nella vicenda in esame.
Allo stesso modo, alcuna influenza spiega la “natura” della strada, vicinale o meno.
, infatti, ha agito a tutela non della strada, ma del fondo sula quale la Controparte_1 stessa insiste.
3.4. Nel giudizio dinanzi al giudice che ha emesso l'ordinanza reclamata, il resistente odierno reclamante ha dedotto che l'avvenuta pulizia della strada dai rovi e dalle sterpaglie ricadenti sul tracciato stradale avrebbe riportato il fondo stradale da un'ampiezza di m. 2,80 a m. 3,40, e che i
“caccia acqua” erano stati “spostati” e resi più consoni alle esigenze di defluizione delle acque meteoriche.
Tali allegazioni in fatto, conformi alle deduzioni del ricorrente, sono state ritenute sufficienti al fine di ritenere non controversa tra le parti sia la condotta costituente lo spoglio, ma anche il precedente stato di fatto.
Alla luce di tali chiare manifestazioni, il giudice di prime cure ha qualificato l'avvenuto ampliamento della sede stradale quale atto di spoglio, sotto il profilo oggettivo, stante l'incontestato
- anzi, pacifico - mutamento dello stato dei luoghi, nonché sotto il profilo soggettivo, in quanto la ricorrenza dell'animus spoliandi poteva ritenersi insita nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto.
Orbene, è noto che i fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza (tra le altre, si veda Cass. civ. n. 10864 del 07/05/2018).
In tale contesto, con valutazione condivisa dal collegio, il giudice che ha emesso l'ordinanza reclamato ha ritenuto non necessaria una ulteriore attività istruttoria, rinviando per la decisione dopo lo svolgimento della prima udienza. D'altronde, una volta ammessi i fatti posti a fondamento della domanda, l'attività residua ha avuto ad oggetto la qualificazione giuridica dei medesimi.
Alcuna attività istruttoria, dunque, era necessaria. Solo con l'atto di reclamo, infatti, , pur non contestando ancora una Controparte_1 volta il possesso del terreno ai lati della strada in capo all'allora ricorrente, ha inteso fornire una diversa rappresentazione dello stato dei luoghi, lamentando, poi, l'omessa audizione degli informatori e delle parti.
In questo modo, tuttavia, non viene mossa alcuna effettiva contestazione all'ordinanza reclamata, perché la revisione richiesta attiene non già al contenuto della medesima in rapporto alle circostanze dedotte dalle parti, ma rispetto ad uno stato di fatto del tutto nuovo. Giova rammentare che i motivi di reclamo possono concretarsi sia in errores in procedendo, cioè quei vizi consistenti nell'applicazione erronea delle regole sul procedimento con violazione della competenza e della corretta designazione del giudice per la trattazione e compromissione del contraddittorio, che in errores in iudicando ovvero quelli ricadenti sulle disposizioni di legge da applicare al caso concreto;
ma tali doglianze possono anche integrare circostanze e motivi sopravvenuti alla proposizione del gravame configurando il reclamo alla stregua di un atto di impugnazione a motivi illimitati.
La portata di tali principi va bene intesa.
La caratteristiche del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., pur nell'ampiezza dei motivi deducibili, non consente alle parti di modificare liberamente le proprie allegazioni, con la conseguenza che la parte reclamante, che innanzi al giudice a quo propone un fatto in un certo modo, non può successivamente diversamente articolarlo innanzi al Collegio (in questo senso,
Tribunale di Palermo, sez. II , 22/03/2019, in DeJure), pena un'inammissibile irrazionalità ed antieconomicità del sistema processuale complessivo, nonché una compromissione del fondamentale principio di lealtà processuale tra le parti. D'altronde, il reclamo è comunque uno strumento di gravame, sicchè la contestazione dell'ordinanza impugnata, per quanto libera, deve pur sempre evidenziare un qualche collegamento con il giudizio nel quale è stata emessa.
In altri termini, il reclamante può certamente contestare la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice o, come nel caso di specie, la qualificazione del comportamento processuale di contestazione o non contestazione, purché l'errore dal quale risulta affetta l'ordinanza risulti dagli atti di causa.
Nella specie, invece, il reclamante ha solo provveduto a mutare il quadro fattuale inizialmente non contestato ed ammesso davanti al primo giudice, motivando, quindi, il reclamo su tale diverso quadro fattuale. Per l'effetto, non possono spiegare alcuna influenza in questa sede tanto la nuova allegazione circa l'effettiva ampiezza della strada dopo l'allargamento e prima di tale attività.
D'altronde è lo stesso reclamante ad aver affermato dinanzi al giudice di prime cure di aver provveduto ad ampliare la strada da 2,80 m a 3,40 m, ma comunque entro i 5 metri previsti dall'atto di donazione. Allo stesso modo, è del tutto nuova l'allegazione circa la presenza di una recinzione sul terreno di
, con conseguente impossibilità di “spoglio” del terreno. Controparte_1
La circostanza, invero, oltre che nuova, sarebbe anche del tutto ininfluente.
Da un lato, infatti, non è chiarito dove si trovi questa recinzione, se quindi segua o meno tutta la lunghezza della strada nella parte in cui la stessa insiste sul terreno dell'allora ricorrente. Dall'altro lato, va ancora una volta precisato che il ricorrente in reintegrazione ha dedotto il possesso del terreno che si trova ai lati della strada larga originariamente larga 2,80 m. Per l'effetto, incontestato il possesso in tali termini, qualunque attività di ampliamento della strada, di fatto, si è tradotta nella sottrazione della corrispondente porzione di terreno in possesso dell'allora ricorrente.
Infine, giova comunque osservare che dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte ricorrente in possessoria e depositata dinanzi al giudice a quo, anch'essa mai contestata circa la sua rispondenza allo stato di fatto, non si evidenzia la presenza di recinzioni lungo il tracciato sul quale sarebbe avvenuta l'attività di allargamento della strada. Del tutto priva di rilievo è, poi, l'identificazione dei confinati con il terreno del ricorrente in possessoria con altri soggetti, diversi da quelli indicati dal medesimo. In definitiva, il reclamo è infondato.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, con applicazione dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, in quanto pur essendo la causa di valore indeterminabile e non potendo trovare applicazione l'art. 15 c.p.c. (non essendo presenti in atti visure), il valore effettivo della controversia per la complessità bassa delle questioni, la snellezza del rito, l'assenza di attività istruttoria, rende applicabile lo scaglione richiamato (arg. da Cass. n.968/2022). Visto l'esito del reclamo e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, se dovuto, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) RIGETTA il reclamo;
2) CONDANNA il reclamante al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese della presente fase processuale, che si liquidano in € 1752,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
4) MANDA alla cancelleria per quanto di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/04/2025 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Eduardo Bucciarelli Dott.ssa Beatrice Magaro'
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Vincenzo Di Pede Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/3/2025 ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa N. R.G. 163/2025 vertente tra
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Anelli, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti;
- RECLAMANTE- e
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Alessandro Ferrara, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- RECLAMATO-
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con ricorso depositato il 2.2.2025, ha proposto reclamo avverso Parte_1 l'ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari, in data 18.01.2025, comunicata il 20.01.2025, nel procedimento n. 2260/2023 R.G., con la quale è stata accolta la domanda di reintegra nel possesso ex art. 1168 cc e 703 cpc promossa da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
Nel giudizio dinanzi al giudice di prime cure ha dedotto: Controparte_1
- di essere proprietario e possessore da tantissimi anni del terreno sito in agro di Altomonte alla c.da
Montino, riportato in catasto al foglio 7, particella 57 e particella 203, ove ha la propria abitazione e risiede, confinante con , strada Comunale e Tripicchio Settimio;
Persona_1
- che il terreno è coltivato a oliveto, vigneto e ad ortaggi;
- di aver sempre provveduto alla potatura degli ulivi e alla raccolta delle olive, alla coltivazione delle piante di vite, alla raccolta dell'uva e alla coltivazione degli ortaggi;
- che nel predetto terreno insiste da anni una strada sterrata che dipartendosi dalla strada comunale
Altomonte-Firmo conduce al “Casino Montino” attraversando il terreno del ricorrente e i terreni di altri proprietari;
- che la predetta strada ha sempre avuto una larghezza compresa tra metri 2,70 e m.2,90 e quindi una larghezza media di m.2,80 circa;
- che la mattina del giorno 7/7/2023 alla guida di una ruspa cingolata munita Parte_1 di grossa lama, ha allargato la sede stradale, invadendo il terreno del ricorrente da entrambi i lati, nonostante le sue proteste;
- che il resistente ha, in particolare, invaso la proprietà del ricorrente per circa 60 cm di ampiezza, ha creato con il materiale rimosso un argine di terreno ai due ingressi della abitazione del ricorrente e ha distrutto n.2 solchi caccia acqua realizzati per regimentare le acque meteoriche;
- che ha proceduto ad ampliare la sede stradale solo in corrispondenza del Parte_1 terreno dell'istante ed il tutto senza alcuna necessità o utilità poiché la stradella era abbastanza ampia ed in corrispondenza del terreno del ricorrente aveva la stessa ampiezza delle altre parti del percorso;
- di aver invitato il resistente con racc. a./r. del 08/7/23 al ripristino dello stato dei luoghi;
- che l'operato di è palesemente illegittimo e contro legge ed è estremamente Parte_1 pregiudizievole per il ricorrente;
- che la strada è stata ampliata all'interno del fondo del ricorrente;
sono stati realizzati cumuli di materiale di risulta nei pressi dei due ingressi della abitazione del ricorrente che rendono disagevole il transito;
- che il tutto risulta provato anche documentalmente dalla relazione redatta dall'ing. con Per_2 relativa documentazione fotografica. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, di “essere reintegrato nell'esercizio del possesso del terreno come sempre esercitato;
il ripristino dello stato dei luoghi;
disporsi o ordinarsi la rimozione dei cumuli di terreno nei pressi degli ingressi della propria abitazione;
disporsi o ordinarsi il ripristino dei solchi caccia acque come precedentemente esistiti;
facultarsi il ricorrente, in caso di inadempimento di controparte, a rimuovere i cumuli di terreno e alla realizzazione dei solchi a spese di controparte.
Ogni altro provvedimento conseguenziale ai fatti esposti. Riserva espressa di azione per i danni cagionati e cagionandi. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Il resistente, costituendosi in giudizio in data 5.2.2024, ha dedotto:
- l'inammissibilità della domanda, non essendo il ricorrente stato privato del possesso della sede stradale;
- che la strada in oggetto è una strada vicinale a regime giuridico privato dal momento che essa ricade su terreni privati e non ha una classificazione che la farebbe annoverare nelle vicinali a regime giuridico pubblico;
- che l'intera sede stradale di cui il ricorrente lamenta lo spossessamento è di sua proprietà ed in suo possesso;
così come di sua proprietà ed in possesso è il terreno confinante con la stradella;
- che, quindi l'azione a difesa del possesso, mal si addice al diritto che il proprietario intende tutelare. Il sostenuto allargamento della sede stradale non ha spogliato il possessore del possesso che è rimasto sempre in capo al medesimo proprietario. Infatti, il ricorrente non è privato del possesso della sede stradale che, peraltro, serve anche al medesimo per transitare verso la strada comunale;
- che il sostenuto spoglio non sarebbe avvenuto “violentemente”, in quanto il ricorrente ha assistito alla sostenuta modificazione della sede stradale, salvo poi, il giorno successivo re melius perpensa, invitare il resistente al ripristino mediante lettera raccomandata;
- che il sostenuto spoglio non sarebbe avvenuto neppure “occultamente”, dal momento che sarebbe avvenuto davanti casa del ricorrente, in pieno giorno ed in sua presenza;
- che, pertanto, appare chiaro che il diritto azionato dal ricorrente non può essere qualificato come diritto al possesso, ma come diritto alla “corretta determinazione della larghezza della sede stradale”;
- che tale configurazione del detto diritto appare più chiaramente se solo si guarda come tale strada sia stata costruita sui fondi di proprietà del padre e per il servizio dei singoli lotti destinati Per_3 poi in donazione ai figli;
- che, quindi correttamente non si verte in materia di possesso, ma di servitù e precisamente di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia;
pertanto altre dovevano essere le azioni esperite e di certo quelle a difesa della proprietà piuttosto che del possesso, potendo il ricorrente esperire l'azione negatoria ex art. 949 c.c. per contrastare la sostenuta pretesa dell'allargamento della sede stradale, oppure l'azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c., per determinare con esattezza la larghezza ed il posizionamento della strada rispetto alla sua proprietà; Il resistente ha, inoltre, sostenuto, l'infondatezza della domanda, atteso che:
- l'avvenuta pulizia della strada dai rovi e dalle sterpaglie ricadenti sul tracciato stradale, dallo stesso effettuata, lungi dall'aver determinato un allargamento alla sua dimensione di diritto (di 5 metri, come risultante dalla nota di trascrizione della donazione di cui all'allegato doc. 2) aveva semplicemente riportato il fondo stradale da un'ampiezza di m. 2,80 a m. 3,40, di gran lunga inferiore a quelle che dovrebbero essere le sue dimensioni;
- la pulizia della strada, incombente al proprietario su cui insiste il tratto in questione, non è stata invece fatta negli ultimi anni, determinando anche difficoltà alla circolazione di mezzi;
- il resistente ha più volte richiesto bonariamente al fratello di ripristinare la corretta funzionalità della strada e di dare una sistemazione più consona ai cd. “caccia acqua”; richieste alle quali, nonostante la comunione della strada, il ricorrente ha sempre opposto un netto rifiuto;
- i cumuli di terra non impedivano l'accesso alla proprietà del ricorrente;
il lavoro effettuato con la lama del trattore ha regolarizzato il fondo in più punti rendendo il transito e l'accesso alla strada migliore;
- i “caccia acqua” erano stati spostati e resi più consoni alle esigenze di defluizione delle acque meteoriche;
- che appare chiaro come la carenza di buoni rapporti di vicinato impone che si proceda all'accertamento della comunione sulla stradella di passaggio tra i vari fondi;
- che oggetto del giudizio di accertamento dovrà essere anche la dimensione della strada e l'esatto posizionamento della stessa con riferimento a tutte le proprietà interessate.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto al Tribunale di:
“• dichiarare inammissibile la richiesta reintegra nel possesso per le motivazioni di cui in parte motiva;
• dichiarare inammissibile la richiesta di ripristino dello stato esistente, di eliminazione dei cumuli di terra, compresi i caccia acqua, per le motivazioni di cui in parte motiva;
• in subordine rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• con condanna alle spese e competenze del giudizio.” Il giudice di prime cure, con l'ordinanza reclamata, ha così disposto:
“(…) Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti di seguito indicati. Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di tutelare il possesso del terreno di cui è proprietario, sito in agro di Altomonte alla c.da Montino, riportato in catasto al foglio 7, particella 57 e particella
203, che ha sostenuto essere stato leso dalle condotte poste in essere dal resistente il quale:
- allargando di 60 cm l'ampiezza della strada che conduce dalla strada comunale Altomonte-Firmo e al “Casino Montino” e attraversa il predetto fondo, avrebbe invaso il terreno del ricorrente;
- avrebbe creato con il materiale rimosso un argine di terreno ai due ingressi della abitazione del ricorrente;
- avrebbe distrutto n.2 solchi caccia-acqua realizzati per regimentare le acque meteoriche.
A fronte delle predette deduzioni, il resistente non ha contestato ma ha anzi ammesso la sussistenza in capo al ricorrente del possesso del terreno (cfr. pag 4 della memoria di costituzione del resistente in cui si legge: “Alla luce di ciò occorre dire che l'intera sede stradale di cui il ricorrente lamenta lo spossessamento è di sua proprietà ed in suo possesso. Così come di sua proprietà ed in possesso è il terreno confinante con la stradella.”). Il resistente non ha contestato, altresì, di aver posto in essere le condotte contestatagli, che ha anzi esplicitamente ammesso.
Il resistente ha, tuttavia, sostenuto che le predette condotte non avessero leso il possesso vantato dal ricorrente sulla “sede stradale” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione: “ il sostenuto allargamento della sede stradale, non ha spogliato il possessore del possesso che è rimasto sempre in capo al medesimo proprietario. Infatti il ricorrente non è privato del possesso della sede stradale che, peraltro, serve anche al medesimo per transitare verso la strada comunale.”) e ha dedotto, quindi, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione. Il Tribunale ritiene che le deduzioni di parte resistente in ordine all'inammissibilità dell'azione non siano condivisibili e pertinenti, atteso che il ricorrente non ha agito in giudizio al fine di tutelare il possesso della strada che attraversa il fondo e di determinarne l'ampiezza (come dedotto dal resistente al fine di sostenere l'inammissibilità dell'azione) ma per reagire alla lesione del possesso del proprio fondo che, come si è detto, non è contestato dal resistente.
Il Tribunale reputa, inoltre, che le condotte poste in essere dal resistente, nei limiti di cui si dirà, integrino atti lesivi del possesso del fondo del ricorrente. Il ricorrente ha lamentato in primo luogo l'invasione del proprio fondo, determinata dall'allargamento dell'ampiezza della strada lo attraversa, di 60 cm;
il resistente ha ammesso di aver allargato la strada che attraversa il fondo del ricorrente nella predetta misura (da 2,80 m a
3,40 m) ma ha eccepito la legittimità del proprio operato atteso che in base al titolo di proprietà dallo stesso vantato su terreno limitrofo (l'atto di donazione della proprietà in suo favore) la strada avrebbe dovuto avere un'ampiezza di 5 metri ( cfr. pag. 6 della memoria di costituzione, in cui si legge: “la strada, era chiaramente già “esistente” in quanto costruita dal padre ed è Per_3
“larga m. 5” (Nota di trascrizione della donazione doc. 2). E tale è ancora su gran parte del tracciato Pertanto l'avvenuta pulizia della detta strada, lungi dall'aver determinato un allargamento alla sua dimensione di diritto (5 metri), ma soltanto di 60 cm, come affermato rispetto alla larghezza sostenuta esistente di mt. 2,80, ha semplicemente riportato il fondo stradale fino a mt. 3,40, di gran lunga inferiore a quelle che devono essere le sue effettive dimensioni). Deve tuttavia ritenersi che la predetta eccezione sia in questa sede inammissibile, in quanto volta a far valere non lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e ma lo
"ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere) (cfr, Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 4198 del 03/03/2016).
L'eccezione "feci, sed iure feci", infatti, è ammessa in sede possessoria se investe non già lo "ius possidendi", ma lo "ius possessionis", dovendo consistere nella deduzione non di un diritto, ma di un altro possesso, incompatibile con quello vantato dall'attore, in quanto lo esclude o lo comprime
o lo limita (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15322 del 04/12/2001).
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, la distruzione di n.2 solchi caccia-acqua, che il resistente ha espressamente ammesso, deducendo che i “caccia acqua” che, per effetto del miglioramento della sede stradale in termini di inclinazione della sua pendenza nei punti critici, sono stati in parte spostati e resi più consoni alle esigenza di defluizione delle acque meteoriche”. Il Tribunale ritiene che le predette condotte, consistenti nell'invasione del terreno del ricorrente e nella rimozione di 2 solchi caccia-acqua integrino atti di spoglio del possesso del terreno di cui il ricorrente è proprietario;
appare, infatti, evidente che l'incontestato mutamento dello stato dei luoghi, che ne ha determinato la sottrazione al possesso del ricorrente, integri inequivocabilmente, sul piano oggettivo, atto di spoglio. Deve ritenersi la ricorrenza, altresì, dell'elemento soggettivo, posto che l'animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 12416 del 2014).
Il ricorrente ha lamentato, infine, la creazione da parte del resistente, con il materiale rimosso, di un argine di terreno ai due ingressi dell'abitazione del ricorrente;
il resistente ha contestato la predetta circostanza;
il Tribunale ritiene che in base ai documenti in atti e in particolare alla luce delle riproduzioni fotografiche di cui alla perizia di parte ricorrente (foto 4) debba escludersi la prova della creazione da parte del resistente di “un argine di terreno” che ostruisce gli ingressi dell'abitazione del ricorrente, atteso che il terreno accumulato, pur visibile, non è tale da ostruire l'ingresso, così che deve escludersi la lamentata la lesione del possesso. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in relazione alle condotte che il Tribunale reputa lesive del possesso del ricorrente, come già indicate.
Occorre, inoltre, garantire alla ricorrente la reintegrazione chiesta;
il Tribunale ritiene che tale effetto possa essere ottenuto ordinando al resistente il ripristino dello stato dei luoghi mediante riduzione dell'ampiezza della strada che attraversa il fondo del ricorrente da m. 3,40 a m. 2,80 e il ripristino dei 2 solchi caccia-acqua eliminati. Al fine agevolare l'esecuzione del presente provvedimento ed evitare, con aggravio di tempi e costi processuali, successivi ricorsi per l'attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., va disposto sin d'ora che, passato inutilmente il termine di giorni quindici dalla comunicazione da parte della Cancelleria del presente provvedimento ai difensori, l'ufficiale giudiziario in sede con l'ausilio di un operaio di sua fiducia provveda, all'esito di istanza di parte ricorrente di fissazione di un accesso a questo scopo, all'integrale esecuzione della ordinanza. Nel caso in cui parte resistente soccombente e/o altri soggetti resistano all'esecuzione l'ufficiale giudiziario è sin d'ora autorizzato ad avvalersi della forza pubblica per superare tale resistenza. Nella sopra descritta eventualità, parte ricorrente verserà le somme necessarie a mani dell'ufficiale giudiziario, dovendosi rilasciare ricevuta delle somme versate, salvo successivo recupero nei confronti della parte resistente soccombente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico del resistente e sono liquidate in € 2.800,00 (fase di studio: € 600,00; fase introduttiva: € 500,00; fase istruttoria: € 1.000,00; fase decisionale: € 700,00), valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile.
P.T.M.
Il Tribunale di Castrovillari sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ORDINA a di reintegrare Parte_1 immediatamente nel possesso del terreno sito in agro di Controparte_1
Altomonte alla c.da Montino, riportato in catasto al foglio 7, particella 57 e particella 203, ripristinando lo stato dei luoghi mediante riduzione dell'ampiezza della strada che attraversa il fondo del ricorrente da m. 3,40 a m. 2,80 e il ripristino dei 2 solchi caccia-acqua eliminati;
2. DISPONE sin d'ora che, spirato inutilmente il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione da parte della Cancelleria del presente provvedimento ai difensori, l'ufficiale giudiziario in sede con l'ausilio di un operaio di sua fiducia provveda, all'esito di istanza di parte ricorrente di fissazione di un accesso a questo scopo, alla riduzione dell'ampiezza della strada che attraversa il fondo del ricorrente da m. 3,40 a m. 2,80 e al ripristino dei 2 solchi caccia-acqua eliminati;
nel caso in cui parte resistente soccombente e/o altri soggetti resistano all'esecuzione l'ufficiale giudiziario è sin d'ora autorizzato ad avvalersi della forza pubblica per superare tale resistenza;
3. CONDANNA il resistente alla refusione, in favore della ricorrente Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per esborsi e Controparte_1 in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.”. Con l'atto di reclamo tempestivamente depositato, il reclamante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“• dichiarare inammissibile la richiesta reintegra nel possesso per le motivazioni di cui in parte motiva;
• dichiarare inammissibile la richiesta di ripristino dello stato esistente, di eliminazione dei cumuli di terra, compresi i caccia acqua, per le motivazioni di cui in parte motiva;
• in subordine rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• con condanna alle spese e competenze del giudizio.”. A tal fine, il reclamante ha dedotto:
- che il G.I. non ha valutato affatto ciò che in punto di fatto il resistente ha eccepito confondendo alcune deduzioni in punto di fatto con quelle in punto di diritto;
- che il resistente ha eccepito (pag. 6, 7 e 8 della comparsa): che la strada, nel punto adiacente alla proprietà del ricorrente, non è stata allargata, ma semplicemente ripulita dai rovi e dalle sterpaglie;
che la larghezza della strada, per effetto della pulizia operata, è stata riportata ai mt. 3,40; che la detta pulizia incombeva al ricorrente il quale invece non aveva provveduto;
che nessun cumulo di terra si è formato per effetto dei lavori di pulizia e che anzi il lavoro effettuato con la lama del trattore aveva regolarizzato il fondo;
che i caccia acqua sono stati migliorati e resi adeguati alle esigenze di deglutizione delle acque meteoriche;
- che tale limitata, errata e per certi versi addirittura arbitraria lettura della comparsa ha condotto il
G.I. su presupposti di fatto errati e conseguenti conclusioni in punto di diritto del tutto ingiuste;
- che il G.I. assume nel contenuto della comparsa di costituzione del resistente una vera e propria confessione dello spoglio;
- che la strada oggetto del contendere non è di possesso esclusivo del ricorrente, come intende il giudicante, ma è di possesso comune;
infatti quando si afferma che “… l'intera sede stradale … è di sua proprietà ed in suo possesso”, non si intende dire che la stessa è di proprietà ed in possesso esclusivo;
- che il giudicante invece ha recepito l'affermazione in tal senso, laddove l'affermazione era posta in conseguenza del fatto che si sosteneva che l'azione possessoria “mal si addice al diritto che il proprietario intende tutelare.”; e peraltro non dà contezza di quanto dedotto in termini di regolamentazione delle strade vicinali, quale quella in oggetto, rispetto alle quali mal si pone una azione di natura privatistica che tutela il possesso sic et simpliciter;
- che quando infatti si parlava (pag. 5 della comparsa) della disposizione del donante che, Per_3 dopo aver suddiviso il fondo tra i figli, ha disposto che tutto il fondo fosse servito da una strada
“esistente”, costruita dallo stesso evidentemente, “larga m. 5 che resta in comproprietà e comunione …”, si pensava di aver chiarito in maniera certa che la strada, di uso comune di tutti i figli, fosse non solo in proprietà degli stessi, ma in possesso dei medesimi;
- che la supposizione (e cioè il ritenere che il tratto di strada fosse invece in possesso del solo ricorrente) ha determinato un forte convincimento nel giudicante, tanto da fargli dimenticare le regole procedurali previste dall'art. 669-sexies c.p.c.;
- che solo se egli avesse ascoltato gli informatori, che peraltro entrambe le parti avevano richiesto e meglio ancora, ascoltato le parti, come pure previsto dalla norma processuale, si sarebbe reso conto che la supposizione del possesso esclusivo della strada da parte del ricorrente, era errata;
- l'error in procedendo anche laddove, sulla scorta dei soli atti introduttivi, ritiene matura la causa per la decisione, dimenticando che l'inciso “procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto”, significa accertamento in punto di fatto delle affermazioni delle parti processuali;
- già dall'audizione delle parti, a fronte di una incertezza sul possesso (esclusivo o comune), il giudicante avrebbe potuto trarre ben altri intendimenti rispetto a quelli supposti (ed errati);
- nè motiva il giudicante su tale punto e quindi sul perché ha ritenuto in possesso esclusivo del ricorrente la strada;
- che non è contestato che la strada attraversa i fondi del ricorrente e che quindi ai bordi della stessa vi sia il fondo di proprietà esclusiva;
- che il fondo non è stato intaccato dal lavoro di pulizia dei rovi effettuato dal resistente né vi è stato un allargamento della strada a quelle che erano le misure precedenti (5 mt.) che avrebbe di fatto intaccato il fondo e correttamente generato una pretesa possessoria;
- che il resistente ha solo pulito la strada,
- che dall'osservazione della foto allegata (doc. 4), che rappresenta il tratto di strada asseritamente
“allargato” prima dell'intervento, si evince che la proprietà del ricorrente è recintata neppure lamentare uno spossessamento se non lamentando anche un abbattimento della rete metallica e dei paletti posti a recinzione della proprietà;
- che conseguenziale è la richiesta di audizione dei testi-informatori e, alla luce degli errori di valutazione in fatto, delle parti personalmente che potranno chiarire sia lo stato dei luoghi che la situazione di fatto esistente prima e dopo l'intervento del resistente;
- che dall'allegata relazione peritale, con il foglio di mappa dei luoghi interessati, si evince che le dimensioni della strada sono, nelle proprietà dei vari eredi, superiori ad i 4 m, mentre la dimensione del tratto del ricorrente, anche dopo “l'allargamento”, va dai 3,78 m. a 4,36 m;
pertanto, non risponde al vero che la strada originariamente era di m. 2,80 né che dopo l'intervento del resistente fosse di m. 3,40; che la descrizione dei luoghi effettuata dal ricorrente e recepita nell'ordinanza, non corrisponde affatto a quella reale, in quanto il ricorrente confina direttamente con il resistente (a destra) e con la proprietà di (a sinistra), mentre non risponde al vero che la Persona_4 proprietà del ricorrente confini con , strada comunale e Tripicchio Settimio;
Persona_1
- che l'utilizzo della strada ed il suo transito avviene necessariamente da parte di tutti gli eredi;
- che, pertanto, non risponde al vero quanto fatto intendere dal ricorrente (e frainteso dal giudicante) circa l'uso esclusivo della strada;
- che il giudicante, neppure in via incidentale, ha affrontato la questione della natura della strada, che influenza anche la natura dei poteri e dei rimedi attuabili;
- che la tutela possessoria di una strada vicinale a regime giuridico privato non appartiene al privato, ma al pubblico;
- che non si comprende sul punto come la pulizia della strada operata dal resistente, che ha interessato solo pochi centimetri della viabilità, possa aver compromesso in maniera apprezzabile l'esercizio del possesso. Con comparsa di costituzione depositata il 3.03.2025 si è costituito Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo.
2. Lo strumento del reclamo.
L'articolo 703, co. 3, c.p.c. prevede espressamente che l'ordinanza che chiude la fase sommaria del procedimento possessorio è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies c.p.c., sia essa di accoglimento o di rigetto.
Il reclamo è disciplinato dalla norma sul processo cautelare uniforme e costituisce l'unico rimedio esperibile contro l'ordinanza sommaria.
Trattasi di un mezzo di impugnazione a critica libera di natura devolutiva-sostitutiva e ciò in considerazione della tipologia dei provvedimenti che il giudice può pronunciare, tenuto altresì conto del divieto della rimessione al primo giudice.
3. Nel merito. L'oggetto della domanda possessoria, le difese delle parti ed il contenuto del reclamo
3.1. Come evidenziato dall'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, la lesione possessoria oggetto della richiesta reintegrazione ha avuto ad oggetto il possesso del fondo sul quale insiste la stradella, in ipotesi, ampliata.
Contrariamente a quanto assunto nel reclamo proposto, dunque, in alcuna parte del ricorso introduttivo - né successivamente - l'allora ricorrente ha assunto di agire a difesa del possesso esclusivo della stradella.
La questione, quindi, non attiene all'uso della stradella, ma al suo ampliamento, il quale, correlativamente, ha inciso sulla preesistente consistenza del fondo, il quale costeggia la stradella da entrambi i lati.
Così intesa la domanda, il giudice di prime cure ha, in modo condivisibile, ricondotto la fattispecie all'azione di reintegrazione, atteso che la lesione possessoria si è concretizzata nella materiale alterazione del bene oggetto del possesso. Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “in tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo, e non già in una diversa” (arg. da Cass. n. 19586 del 30/09/2016). Identificato il bene per il quale è stata richiesta tutela, alcuna specifica controversia è sorta, poi, sull'identificazione dell'attività materiale integrante lo spoglio e consistente nell'ampliamento della sede stradale, avvenuta la mattina del giorno 7/7/2023, con diretta incidenza sull'estensione del fondo del ricorrente, unitamente alla rimozione dei c.d. “solchi caccia acqua”, realizzati per regimentare le acque meteoriche.
3.2. In ragione della riscontrata assenza di contestazioni tanto sul possesso del bene, quanto sull'esistenza della condotta lesiva, il giudice di prime cure ha accolto la domanda possessoria. A tal fine, in particolare, il giudicante ha evidenziato i singoli passaggi dell'atto di costituzione dell'attuale reclamante dai quale emerge: l'esistenza del possesso del fondo da parte di
[...]
; l'alterazione del precedente stato dei luoghi;
l'autore della condotta. Controparte_1
3.3. L'ordinanza reclamata, alla luce di quanto suesposto, va confermata ed il reclamo va rigettato.
Quanto all'articolato atto di reclamo, giova osservare che alcuna delle censure poste è idonea a sovvertire gli argomenti già utilizzati dal giudice che ha emesso l'ordinanza reclamata.
In particolare, non assume alcun effettivo rilievo pratico la circostanza secondo la quale
[...]
non sarebbe possessore esclusivo della strada. Controparte_1
Come sopra evidenziato, infatti, la strada non costituisce l'oggetto della domanda possessoria.
L'esistenza e la conformazione della strada in tanto rileva in quanto il suo ampliamento restringe correlativamente l'esercizio del possesso sul terreno posto ai lati della medesima.
A tacer d'altro, non è chiarito in cosa consisterebbe il “possesso comune” della strada in rapporto all'attività di “uso comune”.
Vale la pena rammentare, infatti, che il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale ai sensi dell'art. 1140 c.c..
Il possesso, dunque, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale, risulta definito mediante la combinazione del potere di fatto con una caratterizzazione specifica in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale, connotandosi, sotto il profilo dell'animus, per l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale.
Il possesso o compossesso della strada, pertanto, inteso o come esistenza di un correlativo possesso della servitù di passaggio o come possesso ad immagine del diritto di proprietà dell'area di sedime sul quale sorge la strada, resterebbe comunque ininfluente nella vicenda in esame.
Allo stesso modo, alcuna influenza spiega la “natura” della strada, vicinale o meno.
, infatti, ha agito a tutela non della strada, ma del fondo sula quale la Controparte_1 stessa insiste.
3.4. Nel giudizio dinanzi al giudice che ha emesso l'ordinanza reclamata, il resistente odierno reclamante ha dedotto che l'avvenuta pulizia della strada dai rovi e dalle sterpaglie ricadenti sul tracciato stradale avrebbe riportato il fondo stradale da un'ampiezza di m. 2,80 a m. 3,40, e che i
“caccia acqua” erano stati “spostati” e resi più consoni alle esigenze di defluizione delle acque meteoriche.
Tali allegazioni in fatto, conformi alle deduzioni del ricorrente, sono state ritenute sufficienti al fine di ritenere non controversa tra le parti sia la condotta costituente lo spoglio, ma anche il precedente stato di fatto.
Alla luce di tali chiare manifestazioni, il giudice di prime cure ha qualificato l'avvenuto ampliamento della sede stradale quale atto di spoglio, sotto il profilo oggettivo, stante l'incontestato
- anzi, pacifico - mutamento dello stato dei luoghi, nonché sotto il profilo soggettivo, in quanto la ricorrenza dell'animus spoliandi poteva ritenersi insita nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto.
Orbene, è noto che i fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza (tra le altre, si veda Cass. civ. n. 10864 del 07/05/2018).
In tale contesto, con valutazione condivisa dal collegio, il giudice che ha emesso l'ordinanza reclamato ha ritenuto non necessaria una ulteriore attività istruttoria, rinviando per la decisione dopo lo svolgimento della prima udienza. D'altronde, una volta ammessi i fatti posti a fondamento della domanda, l'attività residua ha avuto ad oggetto la qualificazione giuridica dei medesimi.
Alcuna attività istruttoria, dunque, era necessaria. Solo con l'atto di reclamo, infatti, , pur non contestando ancora una Controparte_1 volta il possesso del terreno ai lati della strada in capo all'allora ricorrente, ha inteso fornire una diversa rappresentazione dello stato dei luoghi, lamentando, poi, l'omessa audizione degli informatori e delle parti.
In questo modo, tuttavia, non viene mossa alcuna effettiva contestazione all'ordinanza reclamata, perché la revisione richiesta attiene non già al contenuto della medesima in rapporto alle circostanze dedotte dalle parti, ma rispetto ad uno stato di fatto del tutto nuovo. Giova rammentare che i motivi di reclamo possono concretarsi sia in errores in procedendo, cioè quei vizi consistenti nell'applicazione erronea delle regole sul procedimento con violazione della competenza e della corretta designazione del giudice per la trattazione e compromissione del contraddittorio, che in errores in iudicando ovvero quelli ricadenti sulle disposizioni di legge da applicare al caso concreto;
ma tali doglianze possono anche integrare circostanze e motivi sopravvenuti alla proposizione del gravame configurando il reclamo alla stregua di un atto di impugnazione a motivi illimitati.
La portata di tali principi va bene intesa.
La caratteristiche del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., pur nell'ampiezza dei motivi deducibili, non consente alle parti di modificare liberamente le proprie allegazioni, con la conseguenza che la parte reclamante, che innanzi al giudice a quo propone un fatto in un certo modo, non può successivamente diversamente articolarlo innanzi al Collegio (in questo senso,
Tribunale di Palermo, sez. II , 22/03/2019, in DeJure), pena un'inammissibile irrazionalità ed antieconomicità del sistema processuale complessivo, nonché una compromissione del fondamentale principio di lealtà processuale tra le parti. D'altronde, il reclamo è comunque uno strumento di gravame, sicchè la contestazione dell'ordinanza impugnata, per quanto libera, deve pur sempre evidenziare un qualche collegamento con il giudizio nel quale è stata emessa.
In altri termini, il reclamante può certamente contestare la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice o, come nel caso di specie, la qualificazione del comportamento processuale di contestazione o non contestazione, purché l'errore dal quale risulta affetta l'ordinanza risulti dagli atti di causa.
Nella specie, invece, il reclamante ha solo provveduto a mutare il quadro fattuale inizialmente non contestato ed ammesso davanti al primo giudice, motivando, quindi, il reclamo su tale diverso quadro fattuale. Per l'effetto, non possono spiegare alcuna influenza in questa sede tanto la nuova allegazione circa l'effettiva ampiezza della strada dopo l'allargamento e prima di tale attività.
D'altronde è lo stesso reclamante ad aver affermato dinanzi al giudice di prime cure di aver provveduto ad ampliare la strada da 2,80 m a 3,40 m, ma comunque entro i 5 metri previsti dall'atto di donazione. Allo stesso modo, è del tutto nuova l'allegazione circa la presenza di una recinzione sul terreno di
, con conseguente impossibilità di “spoglio” del terreno. Controparte_1
La circostanza, invero, oltre che nuova, sarebbe anche del tutto ininfluente.
Da un lato, infatti, non è chiarito dove si trovi questa recinzione, se quindi segua o meno tutta la lunghezza della strada nella parte in cui la stessa insiste sul terreno dell'allora ricorrente. Dall'altro lato, va ancora una volta precisato che il ricorrente in reintegrazione ha dedotto il possesso del terreno che si trova ai lati della strada larga originariamente larga 2,80 m. Per l'effetto, incontestato il possesso in tali termini, qualunque attività di ampliamento della strada, di fatto, si è tradotta nella sottrazione della corrispondente porzione di terreno in possesso dell'allora ricorrente.
Infine, giova comunque osservare che dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte ricorrente in possessoria e depositata dinanzi al giudice a quo, anch'essa mai contestata circa la sua rispondenza allo stato di fatto, non si evidenzia la presenza di recinzioni lungo il tracciato sul quale sarebbe avvenuta l'attività di allargamento della strada. Del tutto priva di rilievo è, poi, l'identificazione dei confinati con il terreno del ricorrente in possessoria con altri soggetti, diversi da quelli indicati dal medesimo. In definitiva, il reclamo è infondato.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, con applicazione dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, in quanto pur essendo la causa di valore indeterminabile e non potendo trovare applicazione l'art. 15 c.p.c. (non essendo presenti in atti visure), il valore effettivo della controversia per la complessità bassa delle questioni, la snellezza del rito, l'assenza di attività istruttoria, rende applicabile lo scaglione richiamato (arg. da Cass. n.968/2022). Visto l'esito del reclamo e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, se dovuto, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) RIGETTA il reclamo;
2) CONDANNA il reclamante al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese della presente fase processuale, che si liquidano in € 1752,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
4) MANDA alla cancelleria per quanto di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/04/2025 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Eduardo Bucciarelli Dott.ssa Beatrice Magaro'