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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona dei seguenti magistrati
DORFMANN JULIA Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
TSCHAGER SIMON Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta sub n. 2928/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
dom. Alexander Schuster del Foro di Trento, ricorrente nei confronti del
MINISTERO CP_1
convenuto in punto: rettificazione di attribuzione di sesso trattenuta in decisione con ordinanza di data 04/02/2025, ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso di data 17/10/2024
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nato in [...]_1
Pag. 1 di 9 (BZ) il 28.12.2005, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art.
31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 2, Parte I, Serie A, Anno 2006, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome «NOAH» in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni;
C. Disporre che la Pt_1
Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Bolzano;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003” per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 07/02/2025
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 17/10/2024 e notificato alla
Procura della Repubblica presso codesto Tribunale in data 31/10/2024, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in pari data, la ricorrente esponeva:
- di essere una persona affetta da disforia di genere, ovvero una persona di genere anatomico femminile che, tuttavia, sente di appartenere all'identità di genere maschile;
- di essere anagraficamente donna, ma di identificarsi quale uomo, desiderando quindi vivere nel ruolo corrispondente al genere al quale sente di appartenere;
- di avere manifestato, sin dall'infanzia, “forte disagio quando venivano utilizzati pronomi femminili nei suoi confronti”, percependo con chiarezza di essere “diverso dalle sue coetanee”, preferendo la “compagnia dei suoi numerosi amici”, presentandosi ai coetanei appena incontrati con il soprannome di “ ”, così Per_1
esternando la frattura tra la sua identità fisica e la sua identità psicologica;
- di avere, sin dall'età scolare, prediletto giochi, sport, modalità comportamentali e vestiario tipicamente maschili, rifiutandosi di indossare abbigliamento femminile;
- pur non conoscendo il significato del termine “transgender”, in età puberale già
“sentiva la necessità di essere appellato con quello che al tempo era solo un soprannome, ma oggi è a tutti gli effetti il suo prenome: NOAH”;
Pag. 2 di 9 - di essere identificata in famiglia, a scuola, tra amici e i conoscenti con il nome di
“ (cfr. doc. n. 3 e 4 di parte ricorrente); Per_2
- di avere intrapreso un intenso percorso di supporto psicologico con la dott.ssa
[...]
del Servizio Psicologico dell'Ospedale di Bolzano, la quale ha certificato “una Per_3 manifesta e stabile transidentità”, compatibile altresì con la diagnosi di incongruenza di genere, nonché, previa esclusione della presenza “di disturbo mentale significativo che possa compromettere il suo giudizio”, consigliato la terapia ormonale quale
“prossimo passo per adeguarsi al genere desiderato” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente);
- di avere già iniziato un ciclo di cure ormonali sotto la guida della dott.ssa Per_4
del reparto di Endocrinologia dell'ospedale di Bolzano (cfr. doc. 6 e 7 di parte
[...]
ricorrente).
2. Dalla documentazione medica e psicologica versata agli atti risulta inequivocabilmente che la disforia di genere diagnosticata abbia carattere irreversibile.
La relazione della dott.ssa attesta il percorso psicoterapeutico e psicologico Persona_3
seguito da parte ricorrente, e conferma quanto esposto in ricorso, ovvero che da anni la stessa ha fatto proprio il ruolo di uomo, vivendolo in modo corrispondente e sentendo l'esigenza di adeguare anche il proprio corpo in tal senso con interventi a ciò finalizzati, che, assieme all'adeguamento anagrafico, vengono ritenuti auspicabili.
La specialista evidenzia come sia da escludere che le intenzioni dichiarate di transito di genere possano essere risultato di non adeguate competenze cognitive, o conseguenza di patologia psichiatrica, che possano influenzare o indurre il desiderio di mutare sesso.
3. In diritto, va evidenziato che la legge n. 164/1982, così come modificata dagli artt.
31 e 34 co. 39 D.lgs. n. 150/2011, disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso.
In base all'art. 1 della legge sopra citata “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”.
Il richiamato articolo 31 del sopra indicato decreto stabilisce, al suo comma 4, che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
Pag. 3 di 9 mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato […]”.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, ha esplicitamente riconosciuto il diritto del soggetto transessuale a ottenere la rettificazione anagrafica del sesso anche senza intervento chirurgico, così confermando i principi già espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 161/1985.
La Suprema Corte ha infatti statuito che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 164/1982, un'interpretazione letterale e “storico-originalista” della legge “che non tenga conto dell'evoluzione scientifica e della conoscenza del fenomeno del transessualismo, preso in considerazione dal legislatore 30 anni orsono, finisce per tradire la ratio della legge, ben espressa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161 del 1985, che richiamandosi all'art. 2 Cost. riteneva espressione dei doveri di solidarietà sociale rispettare le persone transessuali nel loro desiderio di vivere armoniosamente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici”.
Inoltre, ha affermato che l'identità di genere si compone di tre elementi, ovvero “corpo”,
“autopercezione” e “ruolo sociale”, e che una lettura attuale del transessualismo che tenga conto dell'evoluzione nello studio scientifico del fenomeno, così come della mutata realtà sociale e della crescita di una cultura particolarmente sensibile alle libertà individuali e relazionali delle persone, non possa prescindere dall'influenza di “fattori biologici, psicologici e sociali” nella costruzione dell'identità di genere.
Alle persone transessuali viene così riconosciuto, diversamente che in passato, di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” e il punto d'arrivo di tale percorso, ovvero il ricomponimento tra soma e psiche, non è “standardizzabile”, ma è “individuale” ed è
“anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di
Pag. 4 di 9 un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”.
In tale contesto la Cassazione ritiene “del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non imponga
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
All'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari della persona come presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, la
Suprema Corte sostituisce, dunque, l'accertamento del completamento, da parte dell'istante, del proprio percorso individuale, attraverso documentazione medica che attesti “l'irreversibilità personale della scelta” e la “radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente”.
Per completezza si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, 4° comma d.lgs. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
4. Ciò esposto, nel caso che ci occupa, il percorso di transizione affrontato da parte ricorrente trova adeguato riscontro nei certificati medici e nelle relazioni versati in atti.
Viene infatti documentato in maniera inequivocabile che il senso di appartenenza di parte ricorrente al genere maschile è irreversibile e che la scelta di vivere in maniera corrispondente è consapevole, lucida e soprattutto coerente con l'effettiva identità della stessa e con il suo reale essere e sentire.
Pag. 5 di 9 Appare pienamente provata la chiara volontà di parte ricorrente di adeguare il proprio corpo al genere al quale essa sente di appartenere e, a tale fine, essa è intenzionata a modificare anche i propri caratteri sessuali primari attraverso degli interventi terapeutici a ciò finalizzati.
Da quanto esposto in atti, risulta che la parte ricorrente, già da anni, vive e si rapporta con gli altri come uomo, identificandosi con il nome di “ , come ribadito anche Per_5
dalla madre all'udienza tenutasi in data 15/01/2025. Anche in virtù della Controparte_2
terapia ormonale, come certificata dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente viene riconosciuta nella società in cui vive come di fatto appartenente al sesso maschile (cfr. doc. 3, 4, 9 e 10 di parte ricorrente).
Il medico psicologo ha certificato il chiaro desiderio, manifestato dalla parte ricorrente, di vivere come individuo appartenente al sesso maschile e come tale essere riconosciuto, valutando come definitivo, da un punto di vista prognostico, il suo transessualismo ed auspicando una modificazione dei connotati e tratti sessuali secondari tramite trattamenti ormonali, al fine di raggiungere la corrispondenza tra la fisiognomia e il mondo interiore, così come la percezione di sé e il mondo esterno.
Per le ragioni esposte sussistono i presupposti per l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile.
5. Per quanto attiene ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali di cui all'art. 31 co. 4 D.lgs. n. 150/2011, va fatto richiamo alla sentenza della
Corte Costituzionale Nr. 143/2024, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nella parte motiva della sentenza viene affermato quanto di seguito richiamato.
Pag. 6 di 9 “[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia "sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea
Pag. 7 di 9 documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”.
Nel caso di specie, dagli atti emerge, chiaramente, come la parte ricorrente abbia già intrapreso un percorso individuale irreversibile di cambiamento di sesso, sulla base del quale la presente sentenza dispone anche la rettifica dell'atto di stato civile.
Di conseguenza, va ribadito che la parte ricorrente – sulla base della citata sentenza della
Corte Costituzionale – potrà sottoporsi in futuro direttamente, e senza ulteriori autorizzazioni giudiziarie, agli interventi chirurgici necessari per adattare i suoi caratteri sessuali biologici femminili al genere maschile al quale sente di appartenere.
6. Vista la richiesta di parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003, si ritiene sussistano i legittimi motivi affinché la cancelleria disponga, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della persona interessata riportati sulla sentenza, da disporsi con decreto in calce a questo provvedimento come da comma 2 della medesima norma.
7. Le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, trattandosi di procedimento in materia di giurisdizione necessaria e non profilandosi questioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
Pag. 8 di 9 1. dispone l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile, in particolare dell'atto di nascita relativo a nata il [...] a [...], registrato presso il Parte_1
Comune di Bolzano al n.
2-I-A/2006, dovendosi dare atto del mutamento di sesso da femminile a maschile, con conseguente sostituzione del nome ” con il nome Pt_1
; Per_5
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le necessarie e conseguenti annotazioni;
3. le spese di lite restano a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Bolzano, il 26/02/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, ordina alla Cancelleria di omettere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi della persona interessata.
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona dei seguenti magistrati
DORFMANN JULIA Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
TSCHAGER SIMON Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta sub n. 2928/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
dom. Alexander Schuster del Foro di Trento, ricorrente nei confronti del
MINISTERO CP_1
convenuto in punto: rettificazione di attribuzione di sesso trattenuta in decisione con ordinanza di data 04/02/2025, ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso di data 17/10/2024
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nato in [...]_1
Pag. 1 di 9 (BZ) il 28.12.2005, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art.
31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 2, Parte I, Serie A, Anno 2006, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome «NOAH» in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni;
C. Disporre che la Pt_1
Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Bolzano;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003” per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 07/02/2025
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 17/10/2024 e notificato alla
Procura della Repubblica presso codesto Tribunale in data 31/10/2024, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in pari data, la ricorrente esponeva:
- di essere una persona affetta da disforia di genere, ovvero una persona di genere anatomico femminile che, tuttavia, sente di appartenere all'identità di genere maschile;
- di essere anagraficamente donna, ma di identificarsi quale uomo, desiderando quindi vivere nel ruolo corrispondente al genere al quale sente di appartenere;
- di avere manifestato, sin dall'infanzia, “forte disagio quando venivano utilizzati pronomi femminili nei suoi confronti”, percependo con chiarezza di essere “diverso dalle sue coetanee”, preferendo la “compagnia dei suoi numerosi amici”, presentandosi ai coetanei appena incontrati con il soprannome di “ ”, così Per_1
esternando la frattura tra la sua identità fisica e la sua identità psicologica;
- di avere, sin dall'età scolare, prediletto giochi, sport, modalità comportamentali e vestiario tipicamente maschili, rifiutandosi di indossare abbigliamento femminile;
- pur non conoscendo il significato del termine “transgender”, in età puberale già
“sentiva la necessità di essere appellato con quello che al tempo era solo un soprannome, ma oggi è a tutti gli effetti il suo prenome: NOAH”;
Pag. 2 di 9 - di essere identificata in famiglia, a scuola, tra amici e i conoscenti con il nome di
“ (cfr. doc. n. 3 e 4 di parte ricorrente); Per_2
- di avere intrapreso un intenso percorso di supporto psicologico con la dott.ssa
[...]
del Servizio Psicologico dell'Ospedale di Bolzano, la quale ha certificato “una Per_3 manifesta e stabile transidentità”, compatibile altresì con la diagnosi di incongruenza di genere, nonché, previa esclusione della presenza “di disturbo mentale significativo che possa compromettere il suo giudizio”, consigliato la terapia ormonale quale
“prossimo passo per adeguarsi al genere desiderato” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente);
- di avere già iniziato un ciclo di cure ormonali sotto la guida della dott.ssa Per_4
del reparto di Endocrinologia dell'ospedale di Bolzano (cfr. doc. 6 e 7 di parte
[...]
ricorrente).
2. Dalla documentazione medica e psicologica versata agli atti risulta inequivocabilmente che la disforia di genere diagnosticata abbia carattere irreversibile.
La relazione della dott.ssa attesta il percorso psicoterapeutico e psicologico Persona_3
seguito da parte ricorrente, e conferma quanto esposto in ricorso, ovvero che da anni la stessa ha fatto proprio il ruolo di uomo, vivendolo in modo corrispondente e sentendo l'esigenza di adeguare anche il proprio corpo in tal senso con interventi a ciò finalizzati, che, assieme all'adeguamento anagrafico, vengono ritenuti auspicabili.
La specialista evidenzia come sia da escludere che le intenzioni dichiarate di transito di genere possano essere risultato di non adeguate competenze cognitive, o conseguenza di patologia psichiatrica, che possano influenzare o indurre il desiderio di mutare sesso.
3. In diritto, va evidenziato che la legge n. 164/1982, così come modificata dagli artt.
31 e 34 co. 39 D.lgs. n. 150/2011, disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso.
In base all'art. 1 della legge sopra citata “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”.
Il richiamato articolo 31 del sopra indicato decreto stabilisce, al suo comma 4, che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
Pag. 3 di 9 mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato […]”.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, ha esplicitamente riconosciuto il diritto del soggetto transessuale a ottenere la rettificazione anagrafica del sesso anche senza intervento chirurgico, così confermando i principi già espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 161/1985.
La Suprema Corte ha infatti statuito che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 164/1982, un'interpretazione letterale e “storico-originalista” della legge “che non tenga conto dell'evoluzione scientifica e della conoscenza del fenomeno del transessualismo, preso in considerazione dal legislatore 30 anni orsono, finisce per tradire la ratio della legge, ben espressa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161 del 1985, che richiamandosi all'art. 2 Cost. riteneva espressione dei doveri di solidarietà sociale rispettare le persone transessuali nel loro desiderio di vivere armoniosamente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici”.
Inoltre, ha affermato che l'identità di genere si compone di tre elementi, ovvero “corpo”,
“autopercezione” e “ruolo sociale”, e che una lettura attuale del transessualismo che tenga conto dell'evoluzione nello studio scientifico del fenomeno, così come della mutata realtà sociale e della crescita di una cultura particolarmente sensibile alle libertà individuali e relazionali delle persone, non possa prescindere dall'influenza di “fattori biologici, psicologici e sociali” nella costruzione dell'identità di genere.
Alle persone transessuali viene così riconosciuto, diversamente che in passato, di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” e il punto d'arrivo di tale percorso, ovvero il ricomponimento tra soma e psiche, non è “standardizzabile”, ma è “individuale” ed è
“anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di
Pag. 4 di 9 un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”.
In tale contesto la Cassazione ritiene “del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non imponga
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
All'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari della persona come presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, la
Suprema Corte sostituisce, dunque, l'accertamento del completamento, da parte dell'istante, del proprio percorso individuale, attraverso documentazione medica che attesti “l'irreversibilità personale della scelta” e la “radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente”.
Per completezza si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, 4° comma d.lgs. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
4. Ciò esposto, nel caso che ci occupa, il percorso di transizione affrontato da parte ricorrente trova adeguato riscontro nei certificati medici e nelle relazioni versati in atti.
Viene infatti documentato in maniera inequivocabile che il senso di appartenenza di parte ricorrente al genere maschile è irreversibile e che la scelta di vivere in maniera corrispondente è consapevole, lucida e soprattutto coerente con l'effettiva identità della stessa e con il suo reale essere e sentire.
Pag. 5 di 9 Appare pienamente provata la chiara volontà di parte ricorrente di adeguare il proprio corpo al genere al quale essa sente di appartenere e, a tale fine, essa è intenzionata a modificare anche i propri caratteri sessuali primari attraverso degli interventi terapeutici a ciò finalizzati.
Da quanto esposto in atti, risulta che la parte ricorrente, già da anni, vive e si rapporta con gli altri come uomo, identificandosi con il nome di “ , come ribadito anche Per_5
dalla madre all'udienza tenutasi in data 15/01/2025. Anche in virtù della Controparte_2
terapia ormonale, come certificata dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente viene riconosciuta nella società in cui vive come di fatto appartenente al sesso maschile (cfr. doc. 3, 4, 9 e 10 di parte ricorrente).
Il medico psicologo ha certificato il chiaro desiderio, manifestato dalla parte ricorrente, di vivere come individuo appartenente al sesso maschile e come tale essere riconosciuto, valutando come definitivo, da un punto di vista prognostico, il suo transessualismo ed auspicando una modificazione dei connotati e tratti sessuali secondari tramite trattamenti ormonali, al fine di raggiungere la corrispondenza tra la fisiognomia e il mondo interiore, così come la percezione di sé e il mondo esterno.
Per le ragioni esposte sussistono i presupposti per l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile.
5. Per quanto attiene ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali di cui all'art. 31 co. 4 D.lgs. n. 150/2011, va fatto richiamo alla sentenza della
Corte Costituzionale Nr. 143/2024, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nella parte motiva della sentenza viene affermato quanto di seguito richiamato.
Pag. 6 di 9 “[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia "sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea
Pag. 7 di 9 documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”.
Nel caso di specie, dagli atti emerge, chiaramente, come la parte ricorrente abbia già intrapreso un percorso individuale irreversibile di cambiamento di sesso, sulla base del quale la presente sentenza dispone anche la rettifica dell'atto di stato civile.
Di conseguenza, va ribadito che la parte ricorrente – sulla base della citata sentenza della
Corte Costituzionale – potrà sottoporsi in futuro direttamente, e senza ulteriori autorizzazioni giudiziarie, agli interventi chirurgici necessari per adattare i suoi caratteri sessuali biologici femminili al genere maschile al quale sente di appartenere.
6. Vista la richiesta di parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003, si ritiene sussistano i legittimi motivi affinché la cancelleria disponga, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della persona interessata riportati sulla sentenza, da disporsi con decreto in calce a questo provvedimento come da comma 2 della medesima norma.
7. Le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, trattandosi di procedimento in materia di giurisdizione necessaria e non profilandosi questioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
Pag. 8 di 9 1. dispone l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile, in particolare dell'atto di nascita relativo a nata il [...] a [...], registrato presso il Parte_1
Comune di Bolzano al n.
2-I-A/2006, dovendosi dare atto del mutamento di sesso da femminile a maschile, con conseguente sostituzione del nome ” con il nome Pt_1
; Per_5
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le necessarie e conseguenti annotazioni;
3. le spese di lite restano a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Bolzano, il 26/02/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, ordina alla Cancelleria di omettere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi della persona interessata.
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
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