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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 135/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 135/2020 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Leonelli;
Opponente
CONTRO
Controparte_1
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca;
[...] P.IVA_1
Opposta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. e per essa quale Controparte_2 P.IVA_2 mandataria p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Giulia Migliorini;
Intervenuta
Conclusioni per l'opponente: come da atto di citazione, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. assegnato con ordinanza del 20/08/2024.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 09/12/2024.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 10/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La banca agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_4
, sia come debitore principale rispetto al saldo passivo del conto corrente n. Parte_1
1 623354, sia come fideiussore della società rispetto al saldo passivo del CP_5 Parte_2 conto corrente n. 616385, per complessivi € 43.796,39. Chiedeva dunque la condanna del debitore al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1988/2019 RG 4930/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunto, eccependo, in sintesi, l'inesistenza della prova del credito e delle condizioni applicate al conto, il difetto di sottoscrizione dei contratti in ciascuna pagina,
l'applicazione di interessi usurari, nonché la inoperatività della fideiussione per violazione delle regole di diligenza da parte della banca. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per l'illegittimità degli interessi applicati.
Si costituiva quale Controparte_6 incorporante la banca contestando Controparte_4
l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti esperivano la mediazione.
Con comparsa del 31/08/2023 interveniva poi Controparte_2 rappresentata da quale cessionaria del credito, associandosi alle difese Controparte_3 dell'opposta.
Infine, con ordinanza del 12/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di pagamento
La domanda di pagamento si fonda sul saldo passivo dei conti correnti n. 623354 e n. 616385, il primo stipulato in data 06/08/2015 da e il secondo stipulato in data 03/06/2011 Parte_1 dalla società Vega Service Bastia S.r.l., di cui l'opponente si è costituito fideiussore omnibus fino a concorrenza di € 22.500,00 con atto di pari data.
2.1. Sulla mancata sottoscrizione dei contratti
L'opponente ha eccepito l'assenza di sottoscrizione del correntista in alcune pagine intermedie del conto corrente n. 623354 e della connessa apertura di credito.
L'eccezione è infondata.
Posto che i contratti di conto corrente e di apertura di credito risultano entrambi firmati, oltre che in molte pagine intermedie, anche nella pagina finale, va osservato che, secondo la
2 giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso
(cfr. Cass. Civ., n. 7681/2019).
Nel caso di specie non è stata proposta querela di falso, né vi è stata allegazione di una qualche falsificazione materiale con sostituzione delle pagine dei contratti sottoscritti, per cui, essendo i contratti sottoscritti quanto meno nell'ultima pagina, oltre che in molte delle pagine intermedie, non sussiste il difetto di forma scritta ex art. 117 TUB.
2.2. Sulla prova del credito
L'opponente ha poi eccepito il difetto di prova del credito, non essendo prodotti gli estratti conto in sede monitoria ed essendo ignote le condizioni applicate nel corso del rapporto.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria, va osservato che, in sede di costituzione, la banca opposta ha prodotto tutti gli estratti conto di entrambi i rapporti di conto corrente a partire dall'apertura e fino alla chiusura avvenuta il 17/05/2019, con ciò fornendo prova adeguata dello svolgimento del rapporto.
Rispetto a tale documentazione contabile, l'opponente non ha svolto alcuna specifica eccezione, per cui la censura di difetto di prova deve essere rigettata.
2.3. Sull'applicazione di interessi usurari
L'opponente ha poi eccepito l'applicazione di interessi usurari, come si evincerebbe dalla sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori degli interessi.
La censura è manifestamente infondata.
Occorre premettere che, secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017, l'usura rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c. è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando invece irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
3 clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tali principi, tuttavia, sono stati espressi solo con riferimento al mutuo, e non anche al conto corrente. Posto che l'applicazione della normativa anti-usura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Nella dinamica del conto corrente il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove nella prima ipotesi avrà un credito verso la banca, e nella seconda un debito, con conseguente compensazione delle partite.
Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente, e di uno passivo per quelle speculari (cfr., sul punto, Cass. Civ., n.
29576/2020).
Al momento della stipula del contratto le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo a tal fine sufficiente, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso (cfr. art. 118 TUB).
Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale.
Lo scrutinio sull'usura – rilevante al momento della pattuizione – va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto.
Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni
4 Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la c.d. usura sopravvenuta. La Suprema
Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima, come affermato da una consolidata giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, 12/05/2020, n.1124; Trib. Arezzo, 16/04/2020, n.
277; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107).
Si deve quindi concludere che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa anti-usura.
Questi principi valgono sia nell'ipotesi di tasso fisso, sia in quella di tasso variabile. Rispetto al tasso fisso la ragione è resa evidente dalla semplicità di raffronto tra il tasso originariamente pattuito e quello via via vigente.
Rispetto al tasso variabile, i principi stabiliti dalle Sezioni Unite sono analogamente applicabili poiché, sebbene il tasso muti nel corso del tempo, essendo agganciato a parametri variabili nel tempo, la variazione del tasso non dipende da una nuova pattuizione, ma trova fonte nella pattuizione originaria. Dunque l'unica pattuizione resta quella originaria, mentre le successive variazioni dipendono dalle variazioni del parametro assunto a base di riferimento nella suddetta pattuizione originaria. Poiché l'usura va esaminata con riferimento al tempo della pattuizione, ne consegue che una tale variazione del tasso, non comportando una nuova pattuizione, non rileverà ai fini del superamento del tasso soglia applicabile nel momento in cui il tasso varia.
L'ulteriore ipotesi da considerare è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB.
È evidente la differenza dall'ipotesi, precedentemente considerata, di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva.
Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Le conseguenze in punto di disciplina sono assai differenti. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà
5 comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa anti-usura, e dunque l'art. 1815, comma 2, c.c.
Le differenti discipline trovano applicazione in base al concreto svolgimento del rapporto, e dunque dipendono da questioni di fatto. A seconda della dinamica contrattuale effettivamente verificatasi, cambia la disciplina applicabile.
Questa precipua rilevanza del fatto concreto presuppone il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina. La parte dovrà quindi indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche indicare la data della pattuizione di quel tasso, e dunque specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto, in primo luogo, del principio dispositivo e, in secondo luogo, del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe da un lato impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il Decreto Ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e d'altro lato sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame, relativa agli interessi corrispettivi nel conto corrente.
6 L'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice e ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo su un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Ciò posto, nel caso di specie l'opponente non ha allegato quali sarebbero pattuizioni successive o modifiche ex art. 118 TUB, intervenute nel corso del rapporto, aventi ad oggetto interessi usurari, per cui sono irrilevanti le deduzioni circa l'asserita usura dei tassi riscontrabili nell'anno
2019.
Per quanto riguarda i tassi risultanti dalla stipula dei contratti, la tesi dell'opponente si fonda sulla pretesa usura dei tassi derivante dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio.
Tale presupposto argomentativo è macroscopicamente erroneo ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 1815 c.c.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento.
Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n.
31615). Viceversa, non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità” (così Cass. Civ., n. 14214/2022).
Ciò posto, i tassi pattuiti nei contratti del 06/08/2015 e del 03/06/2011 non superano i tassi soglia.
Quanto al contratto del 06/08/2015, il TAEG dell'interesse intrafido, così come indicato nell'apertura di credito del 23/09/2015, è pattuito nella misura del 6,66016%, con un tasso intrafido massimo pari al 13%, a fronte di un tasso soglia per le aperture di credito in conto corrente fino a € 5.000,00, così come rilevato dal DM 19/06/2015, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n. 146/2015) e applicabile ratione temporis, pari al 18,55%.
Anche i tassi extrafido sono inferiori alla soglia, essendo pattuiti nella misura del 10,972072% nel conto corrente del 06/08/2015 e nella misura del 9,84383% nella connessa apertura di
7 credito del 23/09/2015, in ogni caso con il limite del 13%, a fronte di un tasso soglia per gli scoperti senza affidamento oltre € 1.500,00 pari al 22,7375%.
Quanto al contratto n. 616385 stipulato da Vega Service Bastia S.r.l. in data 03/06/2011, esso prevede un tasso intrafido effettivo pari al 6,66016%, a fronte di un tasso soglia per le aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00, così come rilevato dal DM 29/03/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 73/2011) e applicabile ratione temporis, pari al 13,635%. Il tasso extrafido effettivo è invece pari al 11,46212%, finanche inferiore al TEGM per gli sconfinamenti, pari alla misura del 13,60% per gli scoperti oltre € 1.500,00.
Per tali ragioni, non sussiste usura e l'eccezione deve essere rigettata.
2.4. Sulla nullità della fideiussione
L'opponente ha poi eccepito la inoperatività della fideiussione per violazione delle regole di correttezza e diligenza.
La censura è infondata.
In primo luogo, l'eventuale violazione di regole di comportamento non determina nullità ma unicamente responsabilità (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26724/2007).
In secondo luogo, tale responsabilità non sussiste, poiché le censure di illegittimità avanzate dall'opponente sono risultate infondate alla luce di quanto detto sopra.
3. Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento
L'opponente ha poi proposto domanda riconvenzionale di risarcimento in ragione della illegittimità degli interessi applicati.
La domanda è infondata.
Come detto sopra, non sussiste usura degli interessi, né vi sono specifiche contestazioni avverso i dati contabili esposti negli estratti conto prodotti dalla banca.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
4. Sull'intervento di Controparte_2
L'opponente, in sede di note scritte del 03/07/2024, ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento della cessionaria non avendo Controparte_2 questa dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 106 TUB e dunque la propria legittimazione.
L'eccezione è infondata.
Infatti, anche nell'ipotesi in cui tali requisiti mancassero, tuttavia, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati
8 ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, L. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. Civ., n. 7243/2024).
5. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione, e con essa la domanda riconvenzionale, è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1988/2019 RG 4930/2019.
Quanto al rapporto tra opponente e opposta, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
Quanto al rapporto tra opponente e intervenuta, le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che la controversia è stata decisa sulla base della sentenza di Cass. Civ., n. 7243/2024, pubblicata dopo la costituzione in giudizio dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e conferma il decreto ingiuntivo n.
1988/2019 RG 4930/2019;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra l'opponente e l'intervenuta.
Perugia, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 135/2020 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Leonelli;
Opponente
CONTRO
Controparte_1
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca;
[...] P.IVA_1
Opposta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. e per essa quale Controparte_2 P.IVA_2 mandataria p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Giulia Migliorini;
Intervenuta
Conclusioni per l'opponente: come da atto di citazione, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. assegnato con ordinanza del 20/08/2024.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 09/12/2024.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 10/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La banca agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_4
, sia come debitore principale rispetto al saldo passivo del conto corrente n. Parte_1
1 623354, sia come fideiussore della società rispetto al saldo passivo del CP_5 Parte_2 conto corrente n. 616385, per complessivi € 43.796,39. Chiedeva dunque la condanna del debitore al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1988/2019 RG 4930/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunto, eccependo, in sintesi, l'inesistenza della prova del credito e delle condizioni applicate al conto, il difetto di sottoscrizione dei contratti in ciascuna pagina,
l'applicazione di interessi usurari, nonché la inoperatività della fideiussione per violazione delle regole di diligenza da parte della banca. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per l'illegittimità degli interessi applicati.
Si costituiva quale Controparte_6 incorporante la banca contestando Controparte_4
l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti esperivano la mediazione.
Con comparsa del 31/08/2023 interveniva poi Controparte_2 rappresentata da quale cessionaria del credito, associandosi alle difese Controparte_3 dell'opposta.
Infine, con ordinanza del 12/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di pagamento
La domanda di pagamento si fonda sul saldo passivo dei conti correnti n. 623354 e n. 616385, il primo stipulato in data 06/08/2015 da e il secondo stipulato in data 03/06/2011 Parte_1 dalla società Vega Service Bastia S.r.l., di cui l'opponente si è costituito fideiussore omnibus fino a concorrenza di € 22.500,00 con atto di pari data.
2.1. Sulla mancata sottoscrizione dei contratti
L'opponente ha eccepito l'assenza di sottoscrizione del correntista in alcune pagine intermedie del conto corrente n. 623354 e della connessa apertura di credito.
L'eccezione è infondata.
Posto che i contratti di conto corrente e di apertura di credito risultano entrambi firmati, oltre che in molte pagine intermedie, anche nella pagina finale, va osservato che, secondo la
2 giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso
(cfr. Cass. Civ., n. 7681/2019).
Nel caso di specie non è stata proposta querela di falso, né vi è stata allegazione di una qualche falsificazione materiale con sostituzione delle pagine dei contratti sottoscritti, per cui, essendo i contratti sottoscritti quanto meno nell'ultima pagina, oltre che in molte delle pagine intermedie, non sussiste il difetto di forma scritta ex art. 117 TUB.
2.2. Sulla prova del credito
L'opponente ha poi eccepito il difetto di prova del credito, non essendo prodotti gli estratti conto in sede monitoria ed essendo ignote le condizioni applicate nel corso del rapporto.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria, va osservato che, in sede di costituzione, la banca opposta ha prodotto tutti gli estratti conto di entrambi i rapporti di conto corrente a partire dall'apertura e fino alla chiusura avvenuta il 17/05/2019, con ciò fornendo prova adeguata dello svolgimento del rapporto.
Rispetto a tale documentazione contabile, l'opponente non ha svolto alcuna specifica eccezione, per cui la censura di difetto di prova deve essere rigettata.
2.3. Sull'applicazione di interessi usurari
L'opponente ha poi eccepito l'applicazione di interessi usurari, come si evincerebbe dalla sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori degli interessi.
La censura è manifestamente infondata.
Occorre premettere che, secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017, l'usura rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c. è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando invece irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
3 clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tali principi, tuttavia, sono stati espressi solo con riferimento al mutuo, e non anche al conto corrente. Posto che l'applicazione della normativa anti-usura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Nella dinamica del conto corrente il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove nella prima ipotesi avrà un credito verso la banca, e nella seconda un debito, con conseguente compensazione delle partite.
Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente, e di uno passivo per quelle speculari (cfr., sul punto, Cass. Civ., n.
29576/2020).
Al momento della stipula del contratto le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo a tal fine sufficiente, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso (cfr. art. 118 TUB).
Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale.
Lo scrutinio sull'usura – rilevante al momento della pattuizione – va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto.
Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni
4 Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la c.d. usura sopravvenuta. La Suprema
Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima, come affermato da una consolidata giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, 12/05/2020, n.1124; Trib. Arezzo, 16/04/2020, n.
277; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107).
Si deve quindi concludere che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa anti-usura.
Questi principi valgono sia nell'ipotesi di tasso fisso, sia in quella di tasso variabile. Rispetto al tasso fisso la ragione è resa evidente dalla semplicità di raffronto tra il tasso originariamente pattuito e quello via via vigente.
Rispetto al tasso variabile, i principi stabiliti dalle Sezioni Unite sono analogamente applicabili poiché, sebbene il tasso muti nel corso del tempo, essendo agganciato a parametri variabili nel tempo, la variazione del tasso non dipende da una nuova pattuizione, ma trova fonte nella pattuizione originaria. Dunque l'unica pattuizione resta quella originaria, mentre le successive variazioni dipendono dalle variazioni del parametro assunto a base di riferimento nella suddetta pattuizione originaria. Poiché l'usura va esaminata con riferimento al tempo della pattuizione, ne consegue che una tale variazione del tasso, non comportando una nuova pattuizione, non rileverà ai fini del superamento del tasso soglia applicabile nel momento in cui il tasso varia.
L'ulteriore ipotesi da considerare è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB.
È evidente la differenza dall'ipotesi, precedentemente considerata, di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva.
Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Le conseguenze in punto di disciplina sono assai differenti. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà
5 comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa anti-usura, e dunque l'art. 1815, comma 2, c.c.
Le differenti discipline trovano applicazione in base al concreto svolgimento del rapporto, e dunque dipendono da questioni di fatto. A seconda della dinamica contrattuale effettivamente verificatasi, cambia la disciplina applicabile.
Questa precipua rilevanza del fatto concreto presuppone il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina. La parte dovrà quindi indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche indicare la data della pattuizione di quel tasso, e dunque specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto, in primo luogo, del principio dispositivo e, in secondo luogo, del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe da un lato impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il Decreto Ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e d'altro lato sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame, relativa agli interessi corrispettivi nel conto corrente.
6 L'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice e ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo su un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Ciò posto, nel caso di specie l'opponente non ha allegato quali sarebbero pattuizioni successive o modifiche ex art. 118 TUB, intervenute nel corso del rapporto, aventi ad oggetto interessi usurari, per cui sono irrilevanti le deduzioni circa l'asserita usura dei tassi riscontrabili nell'anno
2019.
Per quanto riguarda i tassi risultanti dalla stipula dei contratti, la tesi dell'opponente si fonda sulla pretesa usura dei tassi derivante dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio.
Tale presupposto argomentativo è macroscopicamente erroneo ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 1815 c.c.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento.
Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n.
31615). Viceversa, non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità” (così Cass. Civ., n. 14214/2022).
Ciò posto, i tassi pattuiti nei contratti del 06/08/2015 e del 03/06/2011 non superano i tassi soglia.
Quanto al contratto del 06/08/2015, il TAEG dell'interesse intrafido, così come indicato nell'apertura di credito del 23/09/2015, è pattuito nella misura del 6,66016%, con un tasso intrafido massimo pari al 13%, a fronte di un tasso soglia per le aperture di credito in conto corrente fino a € 5.000,00, così come rilevato dal DM 19/06/2015, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n. 146/2015) e applicabile ratione temporis, pari al 18,55%.
Anche i tassi extrafido sono inferiori alla soglia, essendo pattuiti nella misura del 10,972072% nel conto corrente del 06/08/2015 e nella misura del 9,84383% nella connessa apertura di
7 credito del 23/09/2015, in ogni caso con il limite del 13%, a fronte di un tasso soglia per gli scoperti senza affidamento oltre € 1.500,00 pari al 22,7375%.
Quanto al contratto n. 616385 stipulato da Vega Service Bastia S.r.l. in data 03/06/2011, esso prevede un tasso intrafido effettivo pari al 6,66016%, a fronte di un tasso soglia per le aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00, così come rilevato dal DM 29/03/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 73/2011) e applicabile ratione temporis, pari al 13,635%. Il tasso extrafido effettivo è invece pari al 11,46212%, finanche inferiore al TEGM per gli sconfinamenti, pari alla misura del 13,60% per gli scoperti oltre € 1.500,00.
Per tali ragioni, non sussiste usura e l'eccezione deve essere rigettata.
2.4. Sulla nullità della fideiussione
L'opponente ha poi eccepito la inoperatività della fideiussione per violazione delle regole di correttezza e diligenza.
La censura è infondata.
In primo luogo, l'eventuale violazione di regole di comportamento non determina nullità ma unicamente responsabilità (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26724/2007).
In secondo luogo, tale responsabilità non sussiste, poiché le censure di illegittimità avanzate dall'opponente sono risultate infondate alla luce di quanto detto sopra.
3. Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento
L'opponente ha poi proposto domanda riconvenzionale di risarcimento in ragione della illegittimità degli interessi applicati.
La domanda è infondata.
Come detto sopra, non sussiste usura degli interessi, né vi sono specifiche contestazioni avverso i dati contabili esposti negli estratti conto prodotti dalla banca.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
4. Sull'intervento di Controparte_2
L'opponente, in sede di note scritte del 03/07/2024, ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento della cessionaria non avendo Controparte_2 questa dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 106 TUB e dunque la propria legittimazione.
L'eccezione è infondata.
Infatti, anche nell'ipotesi in cui tali requisiti mancassero, tuttavia, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati
8 ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, L. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. Civ., n. 7243/2024).
5. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione, e con essa la domanda riconvenzionale, è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1988/2019 RG 4930/2019.
Quanto al rapporto tra opponente e opposta, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
Quanto al rapporto tra opponente e intervenuta, le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che la controversia è stata decisa sulla base della sentenza di Cass. Civ., n. 7243/2024, pubblicata dopo la costituzione in giudizio dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e conferma il decreto ingiuntivo n.
1988/2019 RG 4930/2019;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra l'opponente e l'intervenuta.
Perugia, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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