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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14639/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 16/08/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PALOMBO VALERIA;
(ROMA (RM), 02/12/1976), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BARONE FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
Si pronunci il divorzio alle seguenti condizioni:
1- Dichiarare che
ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
2- I coniugi dichiarano
di non aver reciprocamente nulla a pretendere per ciascuna causa o ragione
connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo
matrimoniale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 07/10/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14639/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
07/10/2000 tra 16/08/1982) e Parte_2 CP_1
(ROMA (RM), 02/12/1976) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma al n. 806, Parte I, Serie 02, Anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14639/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 16/08/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PALOMBO VALERIA;
(ROMA (RM), 02/12/1976), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BARONE FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
Si pronunci il divorzio alle seguenti condizioni:
1- Dichiarare che
ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
2- I coniugi dichiarano
di non aver reciprocamente nulla a pretendere per ciascuna causa o ragione
connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo
matrimoniale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 07/10/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14639/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
07/10/2000 tra 16/08/1982) e Parte_2 CP_1
(ROMA (RM), 02/12/1976) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma al n. 806, Parte I, Serie 02, Anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi