Articolo 157 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 156Articolo 158
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31 dicembre 2019
Art. 157. Obbligazioni ed altri titoli di debito 1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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