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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/01/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Ordinaria
Il Giudice monocratico, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 493 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CUI RITA Parte_1 C.F._1
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BERLI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1
-parte convenuta-
e
), in giudizio con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: risarcimento danni per lesione personale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio e per Parte_1 CP_1 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorsole in data 6.5.2020, intorno Cont alle ore 18.00, mentre usciva dal supermercato sito in Arzachena.
In particolare, l'attrice ha allegato e dedotto:
- che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, a causa di sabbia lasciata incustodita nell'area antistante all'ingresso, era scivolata, cadendo rovinosamente a terra;
- che la sabbia in questione era stata ivi abbandonata all'esito di alcuni lavori edili eseguiti;
1 - che la situazione dei luoghi non era risultata in alcun modo preventivamente segnalata;
- che, a causa della predetta caduta, l'attrice medesima aveva riportato sia danni non patrimoniali (in particolare, postumi biologici con un'invalidità permanente), che patrimoniali
(riconducibili alle spese mediche sostenute);
- che dei danni in questione doveva quindi essere chiamata a rispondere la convenuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o in alternativa ai sensi dell'art. 2051 c.c.. si è costituita in giudizio, contestando la domanda attorea tanto sotto il profilo CP_1
dell'an che del quantum debeatur e concludendo quindi per il rigetto della stessa.
Si è costituita anche contestando il fondamento, in fatto ed in Controparte_2
diritto, della avversa domanda e chiedendone, conseguentemente, il rigetto.
All'udienza del 13.9.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa in decisione per il 10.1.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Le parti hanno tempestivamente depositato i rispettivi scritti difensivi, conclusionali e di replica nel rispetto del termine assegnato.
*****
La domanda proposte dall'attrice risulta infondata e va pertanto rigettata.
Queste le ragioni della decisione.
1. In linea astratta, in ipotesi di danni cagionati da anomalie presenti su una strada aperta al pubblico transito, l'azione risarcitoria proposta dal soggetto che assuma di aver subito il danno può trovare il proprio fondamento giuridico tanto nella clausola generale di cui all'articolo
2043 c.c. (in particolare ove ricorra la cd. insidia o trabocchetto, quale figura sintomatica della sussistenza della colpa della P.A. o, nel caso di specie, dell'ente proprietario), quanto nella fattispecie di responsabilità aggravata prevista dall'articolo 2051 c.c. (“danno cagionato da cose in custodia”).
La più recente giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. 09/8157, alle cui motivazioni ci si richiama;
in senso conforme Cass. 09/24529), superando precedenti posizioni di segno opposto e con considerazioni utilizzabili anche nel caso di specie (in cui l'area, teatro del sinistro, è privata), ritiene infatti che la natura demaniale del bene non osti in via assoluta all'invocabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., dovendosi piuttosto distinguere fra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della cosa (in relazione alle quali, di massima, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode) e situazioni in cui il pericolo sia causato da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa
(ipotesi assimilabile a quella in cui il pericolo sia cagionato dagli utenti della strada ed in cui
2 occorre in concreto valutare se il soggetto a ciò tenuto si sia trovato o meno nell'oggettiva impossibilità di esercitare il potere di controllo sul bene).
Va peraltro anche evidenziato – e ciò risulta essenziale ai fini della definizione della presente controversia – che, venendo in rilievo un giudizio sulla pericolosità di cose inerti (nel caso di specie: sabbia), esso deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato. Ne consegue che una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. 03/16527, in cui si è esclusa la responsabilità di un in relazione al danno riportato da una CP_3
persona che aveva urtato contro un ramo di un albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità).
2. Quest'ultimo rilievo induce allora, alla luce delle concrete circostanze in cui si è verificato il sinistro, ad escludere la sussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario della strada, cioè di CP_1
È, infatti, pacifico che il sinistro si sia svolto intorno alle ore 18.00 del 6.5.2020.
In mancanza di risultanze di segno contrario, deve pertanto ritenersi che le condizioni di visibilità fossero al momento ottimali e tali per cui ogni pedone/cliente del supermercato avrebbe potuto e dovuto avvedersi delle condizioni del manto stradale/area antistante l'ingresso del supermercato (di cui dalla parte onerata non è stata prodotta rappresentazione fotografica alcuna) e regolare conseguentemente la propria andatura e/o optare per altra direzione.
A prescindere dalla presenza o meno di eventuale segnaletica stradale volta a preavvertire della presenza di sabbia nell'area antistante l'ingresso del supermercato, la
[...]
– di anni 62 circa al momento del sinistro – nelle predette condizioni di tempo e di Pt_1
luogo era pertanto pienamente in grado di verificare quale fosse lo stato dell'asfalto su cui camminava e quindi di rilevare con congruo anticipo la presenza della sabbia inerte di cui sopra e di evitarla.
Di modo che deve escludersi che la cosa inerte in questione, in quel contesto relazionale, potesse comportare per la medesima un alto rischio di pregiudizio e quindi un fattore tale da poter giustificare una responsabilità del custode del bene, cioè di CP_1
Ne deriva, pertanto, che quanto allegato dalla danneggiata, al fine di evidenziare l'invisibilità
e l'imprevedibilità dell'ostacolo (sabbia), lascia piuttosto emergere come il sinistro si sia in effetti verificato, più che per le predette condizioni del manto stradale antistante l'ingresso del market, per l'inappropriata condotta tenuta dall'attrice medesima, verosimilmente anche
3 perché intralciata dalle buste della spesa che (secondo quanto riferito dalla parte attrice medesima) aveva in mano oppure dal carrellino della spesa, appesantito dagli acquisti appena eseguiti, che (secondo quanto riferito dalla convenuta aveva al seguito. CP_1
3. Quanto appena osservato è inoltre evidentemente idoneo ad escludere la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Alla luce di ciò che si è già detto in ordine alla visibilità e prevedibilità delle condizioni del manto stradale antistante l'ingresso del supermercato, deve infatti escludersi la ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (non visibilità e non prevedibilità) tradizionalmente considerati necessari ad integrare la figura dell'insidia o trabocchetto.
4. Esclusa la fondatezza della domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, segue l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla prima nei confronti dei secondi, dovendosi, come detto, il sinistro ascriversi a responsabilità esclusiva della Pt_1
medesima.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia n. 140/2012.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte;
2) condanna al rimborso, in favore di e di Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di giudizio dalle stesse sostenute e che si liquidano in € 3.397,00 CP_2
per ciascuna, di cui € 2.900,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 12/01/2024
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
4
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Ordinaria
Il Giudice monocratico, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 493 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CUI RITA Parte_1 C.F._1
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BERLI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1
-parte convenuta-
e
), in giudizio con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: risarcimento danni per lesione personale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio e per Parte_1 CP_1 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorsole in data 6.5.2020, intorno Cont alle ore 18.00, mentre usciva dal supermercato sito in Arzachena.
In particolare, l'attrice ha allegato e dedotto:
- che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, a causa di sabbia lasciata incustodita nell'area antistante all'ingresso, era scivolata, cadendo rovinosamente a terra;
- che la sabbia in questione era stata ivi abbandonata all'esito di alcuni lavori edili eseguiti;
1 - che la situazione dei luoghi non era risultata in alcun modo preventivamente segnalata;
- che, a causa della predetta caduta, l'attrice medesima aveva riportato sia danni non patrimoniali (in particolare, postumi biologici con un'invalidità permanente), che patrimoniali
(riconducibili alle spese mediche sostenute);
- che dei danni in questione doveva quindi essere chiamata a rispondere la convenuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o in alternativa ai sensi dell'art. 2051 c.c.. si è costituita in giudizio, contestando la domanda attorea tanto sotto il profilo CP_1
dell'an che del quantum debeatur e concludendo quindi per il rigetto della stessa.
Si è costituita anche contestando il fondamento, in fatto ed in Controparte_2
diritto, della avversa domanda e chiedendone, conseguentemente, il rigetto.
All'udienza del 13.9.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa in decisione per il 10.1.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Le parti hanno tempestivamente depositato i rispettivi scritti difensivi, conclusionali e di replica nel rispetto del termine assegnato.
*****
La domanda proposte dall'attrice risulta infondata e va pertanto rigettata.
Queste le ragioni della decisione.
1. In linea astratta, in ipotesi di danni cagionati da anomalie presenti su una strada aperta al pubblico transito, l'azione risarcitoria proposta dal soggetto che assuma di aver subito il danno può trovare il proprio fondamento giuridico tanto nella clausola generale di cui all'articolo
2043 c.c. (in particolare ove ricorra la cd. insidia o trabocchetto, quale figura sintomatica della sussistenza della colpa della P.A. o, nel caso di specie, dell'ente proprietario), quanto nella fattispecie di responsabilità aggravata prevista dall'articolo 2051 c.c. (“danno cagionato da cose in custodia”).
La più recente giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. 09/8157, alle cui motivazioni ci si richiama;
in senso conforme Cass. 09/24529), superando precedenti posizioni di segno opposto e con considerazioni utilizzabili anche nel caso di specie (in cui l'area, teatro del sinistro, è privata), ritiene infatti che la natura demaniale del bene non osti in via assoluta all'invocabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., dovendosi piuttosto distinguere fra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della cosa (in relazione alle quali, di massima, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode) e situazioni in cui il pericolo sia causato da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa
(ipotesi assimilabile a quella in cui il pericolo sia cagionato dagli utenti della strada ed in cui
2 occorre in concreto valutare se il soggetto a ciò tenuto si sia trovato o meno nell'oggettiva impossibilità di esercitare il potere di controllo sul bene).
Va peraltro anche evidenziato – e ciò risulta essenziale ai fini della definizione della presente controversia – che, venendo in rilievo un giudizio sulla pericolosità di cose inerti (nel caso di specie: sabbia), esso deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato. Ne consegue che una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. 03/16527, in cui si è esclusa la responsabilità di un in relazione al danno riportato da una CP_3
persona che aveva urtato contro un ramo di un albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità).
2. Quest'ultimo rilievo induce allora, alla luce delle concrete circostanze in cui si è verificato il sinistro, ad escludere la sussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario della strada, cioè di CP_1
È, infatti, pacifico che il sinistro si sia svolto intorno alle ore 18.00 del 6.5.2020.
In mancanza di risultanze di segno contrario, deve pertanto ritenersi che le condizioni di visibilità fossero al momento ottimali e tali per cui ogni pedone/cliente del supermercato avrebbe potuto e dovuto avvedersi delle condizioni del manto stradale/area antistante l'ingresso del supermercato (di cui dalla parte onerata non è stata prodotta rappresentazione fotografica alcuna) e regolare conseguentemente la propria andatura e/o optare per altra direzione.
A prescindere dalla presenza o meno di eventuale segnaletica stradale volta a preavvertire della presenza di sabbia nell'area antistante l'ingresso del supermercato, la
[...]
– di anni 62 circa al momento del sinistro – nelle predette condizioni di tempo e di Pt_1
luogo era pertanto pienamente in grado di verificare quale fosse lo stato dell'asfalto su cui camminava e quindi di rilevare con congruo anticipo la presenza della sabbia inerte di cui sopra e di evitarla.
Di modo che deve escludersi che la cosa inerte in questione, in quel contesto relazionale, potesse comportare per la medesima un alto rischio di pregiudizio e quindi un fattore tale da poter giustificare una responsabilità del custode del bene, cioè di CP_1
Ne deriva, pertanto, che quanto allegato dalla danneggiata, al fine di evidenziare l'invisibilità
e l'imprevedibilità dell'ostacolo (sabbia), lascia piuttosto emergere come il sinistro si sia in effetti verificato, più che per le predette condizioni del manto stradale antistante l'ingresso del market, per l'inappropriata condotta tenuta dall'attrice medesima, verosimilmente anche
3 perché intralciata dalle buste della spesa che (secondo quanto riferito dalla parte attrice medesima) aveva in mano oppure dal carrellino della spesa, appesantito dagli acquisti appena eseguiti, che (secondo quanto riferito dalla convenuta aveva al seguito. CP_1
3. Quanto appena osservato è inoltre evidentemente idoneo ad escludere la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Alla luce di ciò che si è già detto in ordine alla visibilità e prevedibilità delle condizioni del manto stradale antistante l'ingresso del supermercato, deve infatti escludersi la ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (non visibilità e non prevedibilità) tradizionalmente considerati necessari ad integrare la figura dell'insidia o trabocchetto.
4. Esclusa la fondatezza della domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, segue l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla prima nei confronti dei secondi, dovendosi, come detto, il sinistro ascriversi a responsabilità esclusiva della Pt_1
medesima.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia n. 140/2012.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte;
2) condanna al rimborso, in favore di e di Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di giudizio dalle stesse sostenute e che si liquidano in € 3.397,00 CP_2
per ciascuna, di cui € 2.900,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 12/01/2024
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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