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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 99 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
COCCONCELLI SIMONA parte ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. MEN- CP_1 C.F._2
ZANI BEATRICE parte resistente
e contro
( ), Controparte_2 P.IVA_1 parte resistente
OGGETTO: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavo- rativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 Per parte ricorrente:
La IG.ra insistite per l'integrale accoglimento del proprio ricorso Parte_1 introduttivo con conseguente emissione di sentenza conforme al precedente ed analogo giudicato tra le parti nei confronti dell' (Sentenza R.G. 455/2024, Tribunale di CP_3
Parma Dott. Medioli) che stabiliva il diritto della ricorrente di beneficiare della pensione di reversibilità relativa al coniuge divorziato deceduto IG. a de- Persona_1 correre dal 1 maggio 2023 e con la medesima decorrenza, nei limiti di legge, attribuiva alla IG.ra una quota pari al 30% del trattamento di pensione e alla Parte_1
IG.ra (seconda moglie del IG. una quota pari al 70% CP_1 Persona_1
Per parte resistente : CP_1 insistite per l'integrale accoglimento delle richieste portate in comparsa di costituzione con conseguente emissione di sentenza conforme al precedente ed analogo giudicato tra le parti nei confronti dell' (Sentenza R.G. 455/2024, Tribunale di Parma Dott. CP_3
Medioli) che stabiliva il diritto della ricorrente di beneficiare della pensione di reversibi- lità relativa al coniuge divorziato deceduto IG. a decorrere dal Persona_1
1 maggio 2023, attribuendo alla IG.ra prima moglie del signor Parte_1
una quota pari al 30% del trattamento di pensione e alla IG.ra Persona_1 CP_1
seconda moglie del signor una quota pari al 70%.
[...] Persona_1
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 chiedeva al Tribu- Parte_1 nale di accertare il proprio diritto a percepire, in qualità di ex coniuge di
[...]
, una quota della pensione di reversibilità erogata da nella mi- Parte_2 CP_2 sura del 30%.
La ricorrente dava atto di aver contratto matrimonio con Persona_1 il 14/11/1968 e che il Tribunale di Parma con sentenza n. 30/1997 del 5/02/1997 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle assegno mensile pari a Lire 750.000, soggetto a rivalutazione annuale.
Riferiva ancora la ricorrente che l'ex marito contraeva nuove nozze con Per_2
in data 11/10/1997 ed il 6/04/2023 decedeva;
dava infine atto che il Tribunale,
[...]
pagina 2 di 4 con sentenza n. 455/2024 del 12/03/2024 aveva operato un riparto della pensione di re- versibilità erogata da riconoscendo a lei una quota del 30% ed alla coniuge super- CP_3 stite una quota del 70%.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati ad , CP_2 che non si costituiva in giudizio.
Si costituiva invece , la quale non contestava il diritto della ricorren- CP_1 te ad una quota della pensione di reversibilità, chiedendone una determinazione secondo giustizia.
Con istanza congiunta depositata in data 16/05/2025 e Parte_1 [...]
dichiaravano di concordare in ordine ad un riparto della pensione di Parte_3 reversibilità erogata da in conformità a quanto già stabilito dal Tribunale con la CP_2 sentenza n. 455/2024 del 12/03/2024 per la pensione , chiedendo che l'udienza di CP_3 comparizione delle parti fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/06/2025 le parti costituite confermava- no la richiesta congiunta di provvedere al riparto della pensione di reversibilità secondo quanto stabilito dalla sentenza sopra richiamata, precisando le conclusioni come in epi- grafe.
La causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 23/06/2025.
§
È incontestato che nel caso di specie sussistano tutti i requisiti previsti dall'art. 9, commi
2 e 3, della L. n. 898/1970 ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità a fa- vore della ricorrente.
La ricorrente, invero, era titolare del diritto a percepire l'assegno divorzile in forza della sentenza di questo Tribunale n. 30/1997 del 5/02/1997 (doc. 1 di parte ricorrente) e non risulta aver contratto nuove nozze.
Con riguardo alla determinazione della quota del trattamento di reversibilità spettante alla ricorrente, ritiene il Collegio che quanto prospettato congiuntamente dalle parti costituite, uniche ad avere un interesse sostanziale in relazione a tale questione, nelle conclusioni richiamate in epigrafe, in conformità a quanto già stabilito con sentenza di questo Tribu- nale n. 455/2024 del 12/03/2024 in relazione al trattamento pensionistico erogato da pagina 3 di 4 , non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico od a disposizioni di carattere CP_3 imperativo.
Le conclusioni congiunte delle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tribunale, secondo quanto stabilito in dispositivo.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per di- sporre una compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa ecce- zione, domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a la quota del 30% della pensione di reversibi- Parte_1 lità erogata da in favore di , fermo il diritto di CP_2 CP_1 quest'ultima a percepire la residua quota del 70%;
2. ordina all' Istituto erogatore di dare esecuzione a quanto disposto al capo 1) con de- correnza dalla mensilità successiva alla morte di Persona_1
(maggio 2023);
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data
23/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 4 di 4
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 99 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
COCCONCELLI SIMONA parte ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. MEN- CP_1 C.F._2
ZANI BEATRICE parte resistente
e contro
( ), Controparte_2 P.IVA_1 parte resistente
OGGETTO: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavo- rativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 Per parte ricorrente:
La IG.ra insistite per l'integrale accoglimento del proprio ricorso Parte_1 introduttivo con conseguente emissione di sentenza conforme al precedente ed analogo giudicato tra le parti nei confronti dell' (Sentenza R.G. 455/2024, Tribunale di CP_3
Parma Dott. Medioli) che stabiliva il diritto della ricorrente di beneficiare della pensione di reversibilità relativa al coniuge divorziato deceduto IG. a de- Persona_1 correre dal 1 maggio 2023 e con la medesima decorrenza, nei limiti di legge, attribuiva alla IG.ra una quota pari al 30% del trattamento di pensione e alla Parte_1
IG.ra (seconda moglie del IG. una quota pari al 70% CP_1 Persona_1
Per parte resistente : CP_1 insistite per l'integrale accoglimento delle richieste portate in comparsa di costituzione con conseguente emissione di sentenza conforme al precedente ed analogo giudicato tra le parti nei confronti dell' (Sentenza R.G. 455/2024, Tribunale di Parma Dott. CP_3
Medioli) che stabiliva il diritto della ricorrente di beneficiare della pensione di reversibi- lità relativa al coniuge divorziato deceduto IG. a decorrere dal Persona_1
1 maggio 2023, attribuendo alla IG.ra prima moglie del signor Parte_1
una quota pari al 30% del trattamento di pensione e alla IG.ra Persona_1 CP_1
seconda moglie del signor una quota pari al 70%.
[...] Persona_1
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 chiedeva al Tribu- Parte_1 nale di accertare il proprio diritto a percepire, in qualità di ex coniuge di
[...]
, una quota della pensione di reversibilità erogata da nella mi- Parte_2 CP_2 sura del 30%.
La ricorrente dava atto di aver contratto matrimonio con Persona_1 il 14/11/1968 e che il Tribunale di Parma con sentenza n. 30/1997 del 5/02/1997 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle assegno mensile pari a Lire 750.000, soggetto a rivalutazione annuale.
Riferiva ancora la ricorrente che l'ex marito contraeva nuove nozze con Per_2
in data 11/10/1997 ed il 6/04/2023 decedeva;
dava infine atto che il Tribunale,
[...]
pagina 2 di 4 con sentenza n. 455/2024 del 12/03/2024 aveva operato un riparto della pensione di re- versibilità erogata da riconoscendo a lei una quota del 30% ed alla coniuge super- CP_3 stite una quota del 70%.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati ad , CP_2 che non si costituiva in giudizio.
Si costituiva invece , la quale non contestava il diritto della ricorren- CP_1 te ad una quota della pensione di reversibilità, chiedendone una determinazione secondo giustizia.
Con istanza congiunta depositata in data 16/05/2025 e Parte_1 [...]
dichiaravano di concordare in ordine ad un riparto della pensione di Parte_3 reversibilità erogata da in conformità a quanto già stabilito dal Tribunale con la CP_2 sentenza n. 455/2024 del 12/03/2024 per la pensione , chiedendo che l'udienza di CP_3 comparizione delle parti fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/06/2025 le parti costituite confermava- no la richiesta congiunta di provvedere al riparto della pensione di reversibilità secondo quanto stabilito dalla sentenza sopra richiamata, precisando le conclusioni come in epi- grafe.
La causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 23/06/2025.
§
È incontestato che nel caso di specie sussistano tutti i requisiti previsti dall'art. 9, commi
2 e 3, della L. n. 898/1970 ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità a fa- vore della ricorrente.
La ricorrente, invero, era titolare del diritto a percepire l'assegno divorzile in forza della sentenza di questo Tribunale n. 30/1997 del 5/02/1997 (doc. 1 di parte ricorrente) e non risulta aver contratto nuove nozze.
Con riguardo alla determinazione della quota del trattamento di reversibilità spettante alla ricorrente, ritiene il Collegio che quanto prospettato congiuntamente dalle parti costituite, uniche ad avere un interesse sostanziale in relazione a tale questione, nelle conclusioni richiamate in epigrafe, in conformità a quanto già stabilito con sentenza di questo Tribu- nale n. 455/2024 del 12/03/2024 in relazione al trattamento pensionistico erogato da pagina 3 di 4 , non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico od a disposizioni di carattere CP_3 imperativo.
Le conclusioni congiunte delle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tribunale, secondo quanto stabilito in dispositivo.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per di- sporre una compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa ecce- zione, domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a la quota del 30% della pensione di reversibi- Parte_1 lità erogata da in favore di , fermo il diritto di CP_2 CP_1 quest'ultima a percepire la residua quota del 70%;
2. ordina all' Istituto erogatore di dare esecuzione a quanto disposto al capo 1) con de- correnza dalla mensilità successiva alla morte di Persona_1
(maggio 2023);
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data
23/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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