Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3637/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/06/2025,
Sono presenti:
l'Avv. CHIVARONE ROBERTO, per delega dell'Avv. VALENTE CLAUDIA, per parte appellante e l'Avv. DE FALCO CARMINE, per delega dell'Avv. NAPOLITANO
FRANCESCO, per l'appellata.
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedo- no l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, si ritira in camera di consiglio all'esito del- la quale, allorquando i difensori delle parti si sono allontanati, decide la causa dando let- tura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola , in composizione monocratica ed in perso-
na del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito
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S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3637/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in VIA NA- Parte_1
ZIONALE DELLE PUGLIE 48 CIMITILE presso lo studio dell'Avv. VA-
LENTE CLAUDIA (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa C.F._1
in virtù di procura in atti.
- PARTE ATTRICE
E
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in VIA RUF- Controparte_1
FILLI N. 9 C/O AVV. LUIGI GRECO BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.
NAPOLITANO FRANCESCO (c.f.: dal quale è rappre- C.F._2
sentata e difesa in virtù di procura in atti
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre-
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sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge
7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiama-ta e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudi-
cante; 2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu-
tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap-
pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora,
dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in-
terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
L'attore, oggi appellante, afferma di essere rimasto vittima del sinistro occorso in data 26.08.2013, alle ore 07:15 circa, in Terzigno (NA) al Corso Leonardo Da
Vinci, perché, mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali, veni-
va investito da un'autovettura di colore scuro, non identificata, censurando le ar-
gomentazioni del giudice di prima cure in merito “alla valutazione della prova te-
stimoniale” e alla “disamina dell'elaborato peritale”.
Nel merito il motivo è infondato e l'appello deve essere rigettato.
Deve, infatti, condividersi il giudizio emesso dal giudicante in primo grado in or-
dine alla insufficienza della prova fornita dall'odierno appellante a corrobora-re la propria tesi, attesa l'inattendibilità dell'unico teste escusso.
In via preliminare occorre precisare che secondo il consolidato orientamento del-
la Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della deposi-
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zione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di ele-menti di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della di-chiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza,
può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Civ.
Sez. II, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Ciò in quanto “In sede di assunzio-
ne della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore pas-
sivo di quanto dichiarato dal te-stimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'e-
scussione, al quale l'ordi-namento attribuisce il potere-dovere, non solo di sonda-
re con zelo l'attendibili-tà del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le in-
formazioni indispen-sabili per una giusta decisione” (Cass. Civ. Sez. III, Ordi-
nan-za 28 agosto 2020, n. 17981). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., attribuire un diverso “peso probatorio” ad al-cune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si rileva la assoluta logicità e correttezza della sentenza del giudice di prime cure (al di là della estrema sinteti-
cità della motivazione) atteso che l'unico teste escusso (di allora parte interven-
trice) ricostruisce una dinamica dell'accaduto priva di validi riscontri estrinseci.
Al riguardo, in particolare, il modello CAI versato in atti riporta unicamente il nome, quale pedone, di , senza alcun riferimento ad Parte_2 [...]
. Inoltre, dal referto di pronto soccorso, non risultano riscontrate le Parte_1
escoriazioni riferite dal teste. Sotto il profilo logico, poi, neppure le riferite lesio-
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ni al lato destro e segnatamente quelle alla spalla, risultano incompatibili con un impatto diretto da parte della vettura, che avrebbe verosimilmente attinto unica-
mente la caviglia, la gamba ed al più il fianco destro, provocando escoriazioni sul lato opposto a seguito della caduta.
In definitiva, quindi è da ritenersi assolutamente condivisibile la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla dubbia attendibilità del teste, non potendosì
perciò ritenere provata la effettiva verificazione del sinistro.
Per le esposte considerazioni, ritenuta l'infondatezza dei vizi di cui si duole l'appellante, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sen-
tenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese di primo grado, si è tenuto conto delle tabelle vigenti al momento della pubblicazione del-
la sentenza, trattandosi di liquidazione per attività professionale già intera-mente esaurita;
mentre per le spese del presente grado di giudizio, si è tenuto conto del
D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia, l'assenza di fase istrutto-
ria e la semplicità delle questioni trattate.
Stante il rigetto integrale della impugnazione si dichiara, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n.
228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel-
lo dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocra-
tica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando
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sull'appello proposto, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita,
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per com-
pensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA se dovute, come per legge;
3) condanna l'appellante soccombente al pagamento, in favore dello Stato, di ul-
teriore importo pari a quello dovuto quale contributo unificato.
E' verbale
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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