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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 548/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18/06/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PALMIERI GUIDO Parte_1
Responsabilità civile dei Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso magistrati (cause di cui il difensore avv. PALMIERI GUIDO, come da procura allegata alla legge n. 117/1988)
APPELLANTE
c o n t r o
PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura distrettuale dello Stato. pagina 1 di 8
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 902/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertare e dichiarare che i magistrati sopra indicati hanno processato e
condannato per calunnia ritenuti non esistenti fatti la cui Parte_1
esistenza risulta incontrovertibilmente dal fascicolo di causa penale r.g.n.r.
7126/211 e r.g.dib. 195/2009, e ritenuti esistenti fatti la cui inesistenza risulta
incontrovertibilmente dai processi prima menzionati. Accertare e dichiarare
che i magistrati della quinta sezione penale della corte d'appello di Milano
hanno ritenuto esistente la elezione di domicilio presso il difensore, fatto la
cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dal fascicolo di causa penale
r.g.n.r. 7126/2011. Accertare e dichiarare che i magistrati della quinta
sezione penale della Corte d'appello di Milano hanno ritenuto esistente la
notifica della fissazione di udienza presso il difensore senza verificare la
mancanza di notifica all'imputato, così come l'errore nella indicazione della
residenza risultante dagli atti, fatto la cui esistenza è incontrovertibile dal
fascicolo di causa penale r.g.n.r. 7126/2011. Accertare e dichiarare che i
magistrati della quinta sezione penale della Corte d'appello di Milano hanno
nominato quale difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p. una persona senza pagina 2 di 8 abilitazione professionale e senza iscrizione all'albo, tale e Persona_1
che il fatto risulta incontrovertibilmente dal fascicolo di causa penale r.g.n.r.
7126/2017. Condannare al risarcimento del danno da quantificarsi secondo
giustizia e secondo i parametri di conversione della pena il convenuto
Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati sopra indicati per il
processo e la condanna per calunnia in quanto fatto inesistente come risulta
incontrovertibilmente dal fascicolo penale. Condannare al risarcimento del
danno da quantificarsi secondo giustizia e secondo i parametri di conversione
della pena. Con riforma delle spese liquidate in primo grado Con vittoria di
spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellato
“Voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza di 1° grado, e comunque
rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e comunque
non provata. Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 902/23 il Tribunale di Brescia dichiarava Parte_1
decaduto dal diritto di esercitare l'azione di condanna della
[...]
al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2 e segg. L. Controparte_1
n. 117/88.
Rilevava il primo giudice che, in data 29 aprile 2016 la Corte di Cassazione
aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso da Parte_1
pagina 3 di 8 avverso la sentenza n. 842/2015 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano
di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza con cui l'attore era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di calunnia sicchè con l'atto introduttivo del giudizio, notificato in data
23.12.2019, l'azione era stata proposta oltre il termine di decadenza stabilito dalla norma citata.
Argomentava il tribunale che, nella specie, non poteva trovare applicazione il precedente di legittimità invocato dall'attore (Cass. S.U. n. 26672/20) secondo cui “in tema di responsabilità civile dei magistrati, nell'ipotesi di domanda di
risarcimento per danno attribuito a provvedimento della Corte di cassazione
che abbia deciso la causa nel merito, il termine di decadenza di cui all'art. 4,
comma 2, della l. n. 117 del 1988 decorre dalla pubblicazione del
provvedimento sull'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.,
anche se dichiarata inammissibile per estraneità al parametro legale
dell'errore di fatto, ovvero, se il rimedio della revocazione non sia stato
esperito, dal provvedimento asseritamente fonte del danno, salvo, in
quest'ultimo caso, la valutazione da parte del giudice dell'azione di
responsabilità civile della ricorrenza dei presupposti per proporre la
revocazione e, in caso positivo, la dichiarazione di inammissibilità della
domanda per mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 391-bis c.p.c.”
in quanto l'attore non aveva proposto ricorso per la correzione di errori materiali e revocazione ex art. 391 bis c.p.c. avverso l'ordinanza di pagina 4 di 8 inammissibilità pronunciata in sede penale, quanto, piuttosto, ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. sicchè tale pronuncia non si attagliava al caso di specie.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
L' appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che, in punto di decadenza dall'azione di risarcimento del danno ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del
1988, il primo giudice non aveva spiegato la ragione per cui detta azione dovesse essere promossa nei tre anni successivi al giorno in cui la condanna era divenuta irrevocabile, trattandosi di requisito non previsto da alcuna norma.
Con il secondo motivo censura l'omesso esame da parte del primo giudice degli errori in cui era incorsa la Corte di Cassazione la quale aveva omesso di dare rilievo alla circostanza che il giudizio di appello era stato celebrato senza alcuna notifica.
Con il terzo motivo ripropone le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda risarcitoria.
pagina 5 di 8 ---------------------------
L'appello è infondato.
In base all'art. 4 della legge n. 177/1988 l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato è proponibile quando sono stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinari e, quindi, nel caso di specie, dal momento in cui la
Corte di Cassazione, con sentenza depositata in cancelleria il 29 aprile 2016,
dichiarava inammissibile il ricorso proposto da avverso la Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo aveva condannato per il reato di calunnia, ritenendo che, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sui punti in fatto riproposti dal ricorso, erano state prospettate censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio,
precluse in sede di legittimità, ed erano state formulate eccezioni del tutto generiche.
Considerato che l'atto di citazione introduttivo del giudizio risarcitorio era stato notificato il 23 dicembre 2019, il primo giudice riteneva Parte_1
decaduto dal diritto di esercitare l'azione ritenendo che, diversamente da quanto prospettato dallo stesso il termine decadenziale non dovesse Pt_1
farsi decorrere dalla data di deposito dell'ordinanza con cui la Corte di
Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto ex art. 625 bis c.p.p. con cui aveva lamentato "quanto non emerso o quanto
emerso erroneamente" nel procedimento di legittimità perché, spiegava la pagina 6 di 8 Corte, il ricorso straordinario proposto a mente dell' art. 625 bis c.p.p. è
possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se si fosse vagliato il motivo di censura dedotto.
Escluso, quindi, che l'avv. avesse proposto ricorso ex art. 391bis Pt_1
c.p.c., il primo giudice, correttamente, escludeva l'applicazione del precedente di legittimità invocato dall'attore-appellante (Cass. S.U. n. 26672/20), estraneo al caso di specie.
Una volta accertata la decadenza dal diritto di agire per il risarcimento del danno ogni altra questione veniva ritenuta correttamente assorbita dal primo giudice.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 (
di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere di pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 7 di 8 respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 548/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18/06/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PALMIERI GUIDO Parte_1
Responsabilità civile dei Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso magistrati (cause di cui il difensore avv. PALMIERI GUIDO, come da procura allegata alla legge n. 117/1988)
APPELLANTE
c o n t r o
PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura distrettuale dello Stato. pagina 1 di 8
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 902/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertare e dichiarare che i magistrati sopra indicati hanno processato e
condannato per calunnia ritenuti non esistenti fatti la cui Parte_1
esistenza risulta incontrovertibilmente dal fascicolo di causa penale r.g.n.r.
7126/211 e r.g.dib. 195/2009, e ritenuti esistenti fatti la cui inesistenza risulta
incontrovertibilmente dai processi prima menzionati. Accertare e dichiarare
che i magistrati della quinta sezione penale della corte d'appello di Milano
hanno ritenuto esistente la elezione di domicilio presso il difensore, fatto la
cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dal fascicolo di causa penale
r.g.n.r. 7126/2011. Accertare e dichiarare che i magistrati della quinta
sezione penale della Corte d'appello di Milano hanno ritenuto esistente la
notifica della fissazione di udienza presso il difensore senza verificare la
mancanza di notifica all'imputato, così come l'errore nella indicazione della
residenza risultante dagli atti, fatto la cui esistenza è incontrovertibile dal
fascicolo di causa penale r.g.n.r. 7126/2011. Accertare e dichiarare che i
magistrati della quinta sezione penale della Corte d'appello di Milano hanno
nominato quale difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p. una persona senza pagina 2 di 8 abilitazione professionale e senza iscrizione all'albo, tale e Persona_1
che il fatto risulta incontrovertibilmente dal fascicolo di causa penale r.g.n.r.
7126/2017. Condannare al risarcimento del danno da quantificarsi secondo
giustizia e secondo i parametri di conversione della pena il convenuto
Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati sopra indicati per il
processo e la condanna per calunnia in quanto fatto inesistente come risulta
incontrovertibilmente dal fascicolo penale. Condannare al risarcimento del
danno da quantificarsi secondo giustizia e secondo i parametri di conversione
della pena. Con riforma delle spese liquidate in primo grado Con vittoria di
spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellato
“Voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza di 1° grado, e comunque
rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e comunque
non provata. Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 902/23 il Tribunale di Brescia dichiarava Parte_1
decaduto dal diritto di esercitare l'azione di condanna della
[...]
al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2 e segg. L. Controparte_1
n. 117/88.
Rilevava il primo giudice che, in data 29 aprile 2016 la Corte di Cassazione
aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso da Parte_1
pagina 3 di 8 avverso la sentenza n. 842/2015 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano
di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza con cui l'attore era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di calunnia sicchè con l'atto introduttivo del giudizio, notificato in data
23.12.2019, l'azione era stata proposta oltre il termine di decadenza stabilito dalla norma citata.
Argomentava il tribunale che, nella specie, non poteva trovare applicazione il precedente di legittimità invocato dall'attore (Cass. S.U. n. 26672/20) secondo cui “in tema di responsabilità civile dei magistrati, nell'ipotesi di domanda di
risarcimento per danno attribuito a provvedimento della Corte di cassazione
che abbia deciso la causa nel merito, il termine di decadenza di cui all'art. 4,
comma 2, della l. n. 117 del 1988 decorre dalla pubblicazione del
provvedimento sull'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.,
anche se dichiarata inammissibile per estraneità al parametro legale
dell'errore di fatto, ovvero, se il rimedio della revocazione non sia stato
esperito, dal provvedimento asseritamente fonte del danno, salvo, in
quest'ultimo caso, la valutazione da parte del giudice dell'azione di
responsabilità civile della ricorrenza dei presupposti per proporre la
revocazione e, in caso positivo, la dichiarazione di inammissibilità della
domanda per mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 391-bis c.p.c.”
in quanto l'attore non aveva proposto ricorso per la correzione di errori materiali e revocazione ex art. 391 bis c.p.c. avverso l'ordinanza di pagina 4 di 8 inammissibilità pronunciata in sede penale, quanto, piuttosto, ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. sicchè tale pronuncia non si attagliava al caso di specie.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
L' appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che, in punto di decadenza dall'azione di risarcimento del danno ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del
1988, il primo giudice non aveva spiegato la ragione per cui detta azione dovesse essere promossa nei tre anni successivi al giorno in cui la condanna era divenuta irrevocabile, trattandosi di requisito non previsto da alcuna norma.
Con il secondo motivo censura l'omesso esame da parte del primo giudice degli errori in cui era incorsa la Corte di Cassazione la quale aveva omesso di dare rilievo alla circostanza che il giudizio di appello era stato celebrato senza alcuna notifica.
Con il terzo motivo ripropone le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda risarcitoria.
pagina 5 di 8 ---------------------------
L'appello è infondato.
In base all'art. 4 della legge n. 177/1988 l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato è proponibile quando sono stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinari e, quindi, nel caso di specie, dal momento in cui la
Corte di Cassazione, con sentenza depositata in cancelleria il 29 aprile 2016,
dichiarava inammissibile il ricorso proposto da avverso la Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo aveva condannato per il reato di calunnia, ritenendo che, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sui punti in fatto riproposti dal ricorso, erano state prospettate censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio,
precluse in sede di legittimità, ed erano state formulate eccezioni del tutto generiche.
Considerato che l'atto di citazione introduttivo del giudizio risarcitorio era stato notificato il 23 dicembre 2019, il primo giudice riteneva Parte_1
decaduto dal diritto di esercitare l'azione ritenendo che, diversamente da quanto prospettato dallo stesso il termine decadenziale non dovesse Pt_1
farsi decorrere dalla data di deposito dell'ordinanza con cui la Corte di
Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto ex art. 625 bis c.p.p. con cui aveva lamentato "quanto non emerso o quanto
emerso erroneamente" nel procedimento di legittimità perché, spiegava la pagina 6 di 8 Corte, il ricorso straordinario proposto a mente dell' art. 625 bis c.p.p. è
possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se si fosse vagliato il motivo di censura dedotto.
Escluso, quindi, che l'avv. avesse proposto ricorso ex art. 391bis Pt_1
c.p.c., il primo giudice, correttamente, escludeva l'applicazione del precedente di legittimità invocato dall'attore-appellante (Cass. S.U. n. 26672/20), estraneo al caso di specie.
Una volta accertata la decadenza dal diritto di agire per il risarcimento del danno ogni altra questione veniva ritenuta correttamente assorbita dal primo giudice.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 (
di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere di pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 7 di 8 respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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