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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 04/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 848 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. QUAGLIARELLA TOMMASO;
Ricorrenti
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in Parte_1 sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento) con la decorrenza dalla domanda amministrativa;
in tutto con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
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La domanda non può essere accolta.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico al dott.
Persona_1
Il CTU ha confermato la presenza di un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione indicata in oggetto.
Afferma, infatti, il CTU che: «Dall'accertamento medico legale è emerso che è affetta da Parte_1 uremia cronica terminale secondaria a gestosi, in trattamento dialitico trisettimanale, in attesa di trapianto renale.
1 La ricorrente è affetta da insufficienza renale cronica secondaria a gestosi e ipertensione gestazionale, evoluta in uremia terminale nel 2021; dopo confezionamento di fistola arterovenosa (maggio 2021), ha avuto inizio
(settembre 2021) il trattamento emodialitico.
Attualmente la paziente si sottopone a tre sedute di dialisi a settimana (lun-mer-ven) della durata di 4 ore;
Con usufruisce di servizio di trasporto dializzati messo a disposizione dalla è in lista di attesa per trapianto renale.
Il trattamento di emodialisi, che consente di rimuovere dal sangue i metaboliti tossici, che il rene non è più capace di eliminare, è in grado di garantire al paziente un discreto compenso metabolico fra una seduta di dialisi e la successiva. Questo fa sì che la sig. si presenti in sufficienti condizioni generali e dotata di Pt_1 sufficiente efficienza psico-fisica e motoria, da poter compiere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana, deambulare autonomamente e spostarsi anche fuori dell'ambiente domestico.
Nè vi sono ulteriori patologie associate che possano contribuire a compromettere le principali autonomie del soggetto.
Si può pertanto affermare che, fino al momento attuale, non si è concretata una impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita o a deambulare autonomamente, in soggetto già riconosciuto inabile al 100%.
Risposta al quesito
Può concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario:
- Negativo. Non sussiste il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento, oggetto del ricorso, in soggetto già riconosciuto inabile al 100%.».
L'elaborato peritale appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
In definitiva, le conclusioni del c.t.u., peraltro non contestate, possono essere condivise.
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La domanda, quindi, va rigettata.
Le spese processuali vanno compensate in ragione della prossimità tra la condizione sanitaria accertata ed il requisito sanitario richiesto ai fini della prestazione.
I costi di c.t.u. vengono posti definitivamente a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' con Parte_1 ricorso depositato il 22/01/2024, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali;
CP_
- pone i costi di c.t.u. a carico dell'
Così deciso in Bari, in data 04/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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