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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2024, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3973/2024 tra:
(c.f.: ), con l'Avv. PANNIELLO ELDA;
Parte_1 C.F._1
- ATTRICE
E
(c.f.: ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
LOMBARDI CONCETTA;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha domandato la pronuncia del divorzio, proponendo una serie di domande pagina 1 di 3 accessorie riguardanti l'affidamento e il mantenimento del figlio minore Persona_1
Il convenuto ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda di divorzio, poiché è ancora pendente il giudizio di separazione, nel corso del quale non è stata mai emessa la sentenza sullo status coniugale.
2. Effettivamente costituisce fatto incontestato e, peraltro, provato documentalmente, che il giudizio di separazione sia ancora pendente e che soltanto all'udienza del 25/11/2024, il giudice istruttore abbia riservato la causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per l'emissione della sentenza parziale sullo status coniugale, che comunque non risulta ancora emessa (pendendo peraltro i predetti termini ex art. 190 c.p.c.).
Pertanto, non è applicabile l'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, in quanto non è mai stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi né è stata mai omologata la separazione consensuale.
A ben vedere, nel caso in esame non ricorrono neppure le altre fattispecie in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere domandati da uno dei coniugi, così come elencate dall'art. 3, L. n. 898/1970, nulla avendo dedotto le parti in merito né risultando dagli atti la ricorrenza dei relativi presupposti di legge.
Ragion per cui la domanda di divorzio e quelle ad esse accessorie andranno dichiarate inammissibili.
A nulla rileva la tardività della costituzione del convenuto, trattandosi di questione processuale di ordine pubblico rilevabile d'ufficio.
3. Le spese di lite - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo quelli minimi per la fase decisoria - in applicazione del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., andranno poste a carico dell'attrice che dovrà versarle in favore del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibili la domanda di divorzio e quelle ad essa accessorie;
pagina 2 di 3 2) condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che qui si liquidano in euro 4.358,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Foggia, 09/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3973/2024 tra:
(c.f.: ), con l'Avv. PANNIELLO ELDA;
Parte_1 C.F._1
- ATTRICE
E
(c.f.: ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
LOMBARDI CONCETTA;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha domandato la pronuncia del divorzio, proponendo una serie di domande pagina 1 di 3 accessorie riguardanti l'affidamento e il mantenimento del figlio minore Persona_1
Il convenuto ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda di divorzio, poiché è ancora pendente il giudizio di separazione, nel corso del quale non è stata mai emessa la sentenza sullo status coniugale.
2. Effettivamente costituisce fatto incontestato e, peraltro, provato documentalmente, che il giudizio di separazione sia ancora pendente e che soltanto all'udienza del 25/11/2024, il giudice istruttore abbia riservato la causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per l'emissione della sentenza parziale sullo status coniugale, che comunque non risulta ancora emessa (pendendo peraltro i predetti termini ex art. 190 c.p.c.).
Pertanto, non è applicabile l'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, in quanto non è mai stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi né è stata mai omologata la separazione consensuale.
A ben vedere, nel caso in esame non ricorrono neppure le altre fattispecie in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere domandati da uno dei coniugi, così come elencate dall'art. 3, L. n. 898/1970, nulla avendo dedotto le parti in merito né risultando dagli atti la ricorrenza dei relativi presupposti di legge.
Ragion per cui la domanda di divorzio e quelle ad esse accessorie andranno dichiarate inammissibili.
A nulla rileva la tardività della costituzione del convenuto, trattandosi di questione processuale di ordine pubblico rilevabile d'ufficio.
3. Le spese di lite - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo quelli minimi per la fase decisoria - in applicazione del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., andranno poste a carico dell'attrice che dovrà versarle in favore del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibili la domanda di divorzio e quelle ad essa accessorie;
pagina 2 di 3 2) condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che qui si liquidano in euro 4.358,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Foggia, 09/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
pagina 3 di 3