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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/04/2024, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del
24/04/2024 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 4394 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Tribuzio Simona;
Ricorrenti
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. La Gatta Carmelina;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in Parte_1 sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento) con la decorrenza dalla domanda amministrativa;
in tutto con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
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La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico al dott.
. Persona_1
Il c.t.u. ha affermato che: «Il periziato, Sig. è portatore di una sintomatologia complessa Parte_1 interessante diversi apparati e sistemi, più in dettaglio egli è affetto da:
Disturbo neuro cognitivo in paziente con depressione di grado avanzato
Osteoartrosi polidistrettuale a maggiore localizzazione di ginocchia complicata da sindrome da conflitto subacrtomiale bilaterale
1 Sindrome metabolica in cardiocerebrovasculopatia complicata da esiti di pregresso TIA
Deficit visivo binoculare su base retinopatia avanzata
I poacusia bilaterale
La storia clinica del sig. è rappresentata da un rave stato di rallentamento ideo motorio Parte_1 determinato dalle infermità evidenziate nella documentazione clinica allegata al fascicolo.
Tale condizione è databile da molti anni anche se è solo dal 2018 che il ricorrente presenta un quadro di deficit ideo motorio di rilievo, come da certificazione cliniche , radiologiche e neuroradiologiche del 2018, e del 2019: la valutazione ortopedica del 2019 ha osservato gonartrosi coxartrosi ed omartrosi bilaterale di Org_ rilievo, coerenti con le Rx esibite al sanitario del di deficit deambulatorio che presenta zoppia Org_1 di rilievo a causa di deficit motorio e di limitazione della escursione articolare ed a cui si aggiunge la limitazione da deficit di conflitto subacromiale bilaterale e per il cui motivo veniva prescritta terapia ed indagini con modesto beneficio clinico. Dal punto di vista neurologico si osserva a danno del Sig. Pt_1 una limitazione mnesica e della ideazione che, in base alla valutazione clinica ed all'esito delle
[...] indagini funzionali, in funzione anche delle infermità extra neurologiche, denota un quadro di deficit ideomotorio con moderata dipendenza nelle attività della vita quotidiana
Tale condizione ha presentato evoluzione peggiorativa nei mesi successivi, anche ed in funzione delle infermità del quadro patologico del Sig. Dal punto di vista cardiocerebrovascolare si osserva Parte_1 deficit ischemico, con riscontro di TIA nel 2018, per ateromasia carotidea bilaterale, cardiopatia ipertensiva in sindrome metabolica con ridotta tolleranza allo sforzo.
Tale condizione veniva determinata dai danni d'organo a causa del diabete mellito tipo 2 presente nella storia del ricorrente da oltre 35 anni;
nello specifico veniva certificato fin dal 2018, come da documento della
Diabetologia Universitaria del 11/2018, danni d'organi di significativa rilevanza clinica a danno del sistema visivo, per retinopatia diabetica, a danno del sistema nefrologico, per nefropatia diabetica ed a danno del distretto vasculonervosa maggiormente degli AAII (Fontaine IIb) con limitazione deambulatoria di rilievo
In base alla evoluzione peggiorativa delle infermità che connotano il quadro patologico del ricorrente, nel
07/2022 il ricorrente Sig. eseguiva nuova valutazione geriatrica che osservava Parte_1
“…Deficit neuro cognitivo …mnesico multi dominio su base vascolare associato a depressione del tono dell'umore...” documentando un peggioramento delle autonomie personali (gravemente compromesse) e strumentali (totalmente annullate).
La valutazione clinica eseguita all'epoca dell'indagine peritale ha riscontrato l'assenza di segni di scompenso da bassa portata;
è presente un quadro di rallentamento ideomotorio di rilievo con instabilità posturale e tendenza alle cadute nell'ambito di un quadro motorio caratterizzato da deambulazione stentata, anche per il deficit visivo contestuale. L'umore è deflesso, l'atteggiamento compassato.
La valutazione del quadro patologico in considerazione delle affezioni su descritte e/o delle affezioni equivalenti documentate e della concomitante partecipazione delle menomazioni a carico del sistema cardiocircolatorio (cardiopatia ischemico ipertensiva in esiti di TIA dell'apparato scheletrico (gonartrosi,
2 coxartrosi in sindrome da conflitto di soalla bilaterale), della menomazione a danno del sistema psichico
(deficit cognitivo iniziale in sindrome depressiva), del sistema visivo e del sistema glicometabolico (diabete mellito con danni di organo in sede retinica, vascolare e renale) e de lle infermità minori indicate rispettivamente dai codici patologici e/o equivalenti e gradi di invalidità (cod. 6441 21 30 %; cod. 7010 31
40 cod. 1002 61 70%) come tabella te dal D.M. 5.2.92, determina no uno stato invalidante per deficit della capacità di eseguire i gesti e svolgere i compiti per l'età nella misura del 100 % cento per cento) della totale, utile al riconoscimento della pensione di invalidità a far data dalla domanda amministrativa (01.10.2019).
In virtù delle considerazioni espresse sulle patologie summenzionate, e della evoluzione peggiorativa del rallentamento ideo motorio tali infermità SI determinano l'impossibilità a provvedere alla propria persona ed allo svolgimento dei gesti della vita quotidiana in autonomia e SI danno diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla valutazione geriatrica del 07/2022 presso che Organizzazione_3 osservava peggioramento delle attività di base del vivere quotidiano ed annullamento delle attività strumentali della vita quotidiana».
La relazione di c.t.u., immune da vizi, va, dunque, condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie di parte ricorrente alla data della visita peritale.
Peraltro, le conclusioni del c.t.u. non hanno formato oggetto di contestazione delle parti.
La domanda, quindi, va accolta.
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In conclusione, va dichiarato che nelle condizioni sanitarie previste per beneficiare della Parte_1 indennità di accompagnamento a decorrere dal 19/07/2022.
Le spese del giudizio sono compensate, essendo il requisito sanitario stato riconosciuto in data successiva all'instaurazione del presente giudizio di merito. CP_ I costi di c.t.u. sono posti definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
CP_ Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' con Parte_1 ricorso depositato il 20/04/2021, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento a decorrere dal 19/07/2022;
- compensa le spese processuali;
CP_
- pone le spese di c.t.u definitivamente a carico dell'
Così deciso in Bari, il 24/04/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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