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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4866/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4866/2022 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, trattenuta in decisione in data odierna e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to BATTISTA ANTONIO;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to BERTOLINO MARIALUISA;
CP_1
- RESISTENTE -
NONCHE' con l'intervento del P.M.
- INTERVENTORE NECESSARIO -
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Cancello ed Arnone (CE) in data 07.06.1996, che dal matrimonio nascevano i (il 22.06.1997), (il 30.07.1999) e (il 07.04.2009), adiva Il Tribunale di Persona_1 Per_2 Per_3
Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale intratteneva relazioni extraconiugali e che dal febbraio 2022 aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi dalla madre in Cancello ed Arnone. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
l'affido condiviso della figlia minore con Per_3
collocazione privilegiata presso la madre;
disporre a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento in favore della ricorrente e della figlia minore una somma mensile di euro 1100,00
(di cui euro 700,00 per lei ed euro 400,00 per la figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; disporre a carico del sig. le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, CP_1
nonché quelle straordinarie, della ricorrente e della figlia minore nella misura del 70%.
Con memoria difensiva, parte resistente si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
il rigetto della domanda di addebito richiesta dalla sig.ra in quanto assolutamente Parte_1
infondata e pretestuosa;
il rigetto della richiesta di mantenimento nei confronti del coniuge;
l'affido condiviso della figlia minore con regolamentazione del diritto di visita del padre;
stabilire un Per_3
assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le figlie.
All'udienza presidenziale, il giudice, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, verificata la indisponibilità per le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, si riservava e con successiva ordinanza presidenziale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 25.02.2025, l'avv.to di parte ricorrente esibiva il certificato di morte della sig.ra e insisteva perché il Tribunale pronunciasse la cessata materia del contendere. Parte_1
Questo Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere attesa la morte di parte ricorrente intervenuta nelle more del giudizio.
Ed invero, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione, comporta non l'estinzione del giudizio, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere
(travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato), anche con riferimento alle istanze accessorie - comunque connesse e collegate alla separazione o al divorzio - circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, quali i provvedimenti riflettenti l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo alimentare. La giurisprudenza è concorde nell'affermare che “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici...” (Cass. n 18130/2013).
Le domande su cui occorreva decidere, infatti, trovano superamento nel decesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4866/2022 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, trattenuta in decisione in data odierna e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to BATTISTA ANTONIO;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to BERTOLINO MARIALUISA;
CP_1
- RESISTENTE -
NONCHE' con l'intervento del P.M.
- INTERVENTORE NECESSARIO -
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Cancello ed Arnone (CE) in data 07.06.1996, che dal matrimonio nascevano i (il 22.06.1997), (il 30.07.1999) e (il 07.04.2009), adiva Il Tribunale di Persona_1 Per_2 Per_3
Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale intratteneva relazioni extraconiugali e che dal febbraio 2022 aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi dalla madre in Cancello ed Arnone. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
l'affido condiviso della figlia minore con Per_3
collocazione privilegiata presso la madre;
disporre a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento in favore della ricorrente e della figlia minore una somma mensile di euro 1100,00
(di cui euro 700,00 per lei ed euro 400,00 per la figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; disporre a carico del sig. le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, CP_1
nonché quelle straordinarie, della ricorrente e della figlia minore nella misura del 70%.
Con memoria difensiva, parte resistente si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
il rigetto della domanda di addebito richiesta dalla sig.ra in quanto assolutamente Parte_1
infondata e pretestuosa;
il rigetto della richiesta di mantenimento nei confronti del coniuge;
l'affido condiviso della figlia minore con regolamentazione del diritto di visita del padre;
stabilire un Per_3
assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le figlie.
All'udienza presidenziale, il giudice, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, verificata la indisponibilità per le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, si riservava e con successiva ordinanza presidenziale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 25.02.2025, l'avv.to di parte ricorrente esibiva il certificato di morte della sig.ra e insisteva perché il Tribunale pronunciasse la cessata materia del contendere. Parte_1
Questo Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere attesa la morte di parte ricorrente intervenuta nelle more del giudizio.
Ed invero, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione, comporta non l'estinzione del giudizio, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere
(travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato), anche con riferimento alle istanze accessorie - comunque connesse e collegate alla separazione o al divorzio - circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, quali i provvedimenti riflettenti l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo alimentare. La giurisprudenza è concorde nell'affermare che “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici...” (Cass. n 18130/2013).
Le domande su cui occorreva decidere, infatti, trovano superamento nel decesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso