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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata nei confronti di ( ), su domanda Controparte_1 C.F._1
dello stesso debitore, rapp. e dif. dall'avv. ENRICA
SPANGARO;
visti il ricorso e l'allegata documentazione;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, c. 2 e 3, e 28 CCII, ,
tenuto conto che, ancorchè il ricorrente, cittadino italiano, sia attualmente residente in [...], il suo trasferimento all'Estero dall'ultima residenza in Italia
(nel comune di Tricesimo che ricade nel circondario del
Tribunale di Udine) è avvenuto nell'anno antecedente il deposito del ricorso, sicchè siffatto trasferimento è
irrilevante con conseguente radicamento della competenza territoriale presso l'adito Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € 403.511,79, il patrimonio prontamente liquidabile è esclusivamente costituito, non essendo il debitore proprietario di beni immobili o mobili registrati, dalle giacenze bancarie per poco più di Euro
12.000,00 e dalla porzione dei redditi da lavoro dipendente (il reddito mensile netto ammonta ad Euro €
7.373,13 netti mensili) del debitore che eccederà rispetto a quanto sarà escluso dalla liquidazione in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII
per il suo mantenimento e della propria famiglia;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di
Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore
Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto
al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della
Giustizia), Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF
), nella quale è stata illustrata la C.F._2
situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
2 rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;
rilevato che la richiesta del debitore di fissare “i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte” non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII
demanda “al giudice” la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al “tribunale” che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;
rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5
dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito
Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che
3 dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:
a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F: Controparte_1
); C.F._1
b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco
Calienno ;
c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.
Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF
); C.F._2
d) ordina al debitore il deposito, ove non già
effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;
e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2
CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
4 f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del
Tribunale di Udine;
i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Udine, addì 29/05/2025 .
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata nei confronti di ( ), su domanda Controparte_1 C.F._1
dello stesso debitore, rapp. e dif. dall'avv. ENRICA
SPANGARO;
visti il ricorso e l'allegata documentazione;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, c. 2 e 3, e 28 CCII, ,
tenuto conto che, ancorchè il ricorrente, cittadino italiano, sia attualmente residente in [...], il suo trasferimento all'Estero dall'ultima residenza in Italia
(nel comune di Tricesimo che ricade nel circondario del
Tribunale di Udine) è avvenuto nell'anno antecedente il deposito del ricorso, sicchè siffatto trasferimento è
irrilevante con conseguente radicamento della competenza territoriale presso l'adito Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € 403.511,79, il patrimonio prontamente liquidabile è esclusivamente costituito, non essendo il debitore proprietario di beni immobili o mobili registrati, dalle giacenze bancarie per poco più di Euro
12.000,00 e dalla porzione dei redditi da lavoro dipendente (il reddito mensile netto ammonta ad Euro €
7.373,13 netti mensili) del debitore che eccederà rispetto a quanto sarà escluso dalla liquidazione in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII
per il suo mantenimento e della propria famiglia;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di
Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore
Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto
al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della
Giustizia), Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF
), nella quale è stata illustrata la C.F._2
situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
2 rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;
rilevato che la richiesta del debitore di fissare “i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte” non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII
demanda “al giudice” la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al “tribunale” che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;
rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5
dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito
Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che
3 dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:
a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F: Controparte_1
); C.F._1
b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco
Calienno ;
c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.
Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF
); C.F._2
d) ordina al debitore il deposito, ove non già
effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;
e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2
CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
4 f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del
Tribunale di Udine;
i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Udine, addì 29/05/2025 .
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
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