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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 804/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 804 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. lettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
S. Arcangelo a Baiano, 19 presso lo studio dell'Avv. Brunella Bove che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Lucera (FG) alla Contrada Vado Biccari, Podere 255
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato in data 30 gennaio 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Lucera in data 7.10.2006 con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla
1 R.G. n. 804/2025
Per_ loro unione sono nate due figlie - (nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] il R_
12.11.2012)- ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
A fondamento della domanda esponeva che: il rapporto coniugale - già caratterizzato dal comportamento violento del marito - era sfociato nella separazione consensuale omologata dal
Tribunale di FO in data 2.4.2019; il on aveva mai rispettato gli accordi di separazione, CP_1 omettendo sistematicamente di versare il mantenimento per le figlie (per cui pendeva procedimento penale per violazione degli obblighi familiari innanzi al Tribunale di FO); il aveva CP_1 tenuto condotte gravemente pregiudizievoli nei loro confronti come si evince dalla documentazione in atti (cfr. sentenza n 603/2021 del Tribunale di Larino;
sentenza della Corte di Appello di
Campobasso n. 394/2022, confermata in Cassazione giusta sentenza n. 43818/2023, cfr. doc. in atti;
decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari del 17.11.2022, confermato in sede di reclamo con provvedimento del 10.3.2023, con cui il è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale sulle figlie, cfr. doc. in atti).
Esponeva, altresì, di essersi trasferita per motivi di lavoro da Lucera a Marano di Napoli, dove risiede stabilmente con le figlie (con sentenza n. 4955/2024 dell'intestato Tribunale veniva, pertanto, revocata l'assegnazione in suo favore della precedente casa familiare sita in Lucera e rigettata contestualmente la domanda di assegnazione formulata dal . CP_1
Su tali premesse chiedeva la conferma dell'affidamento esclusivo delle figlie minori, stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento di € 500,00 mensili per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
All'udienza del 28.5.2025 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione (per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio e per la condanna del resistente nei confronti della ricorrente), sentita la ricorrente, fissava per l'ascolto delle minori l'udienza del 19.9.2025.
In via provvisoria ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: tenuto conto del provvedimento di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale e del suo disinteresse morale e materiale, disponeva l'affidamento delle figlie minori alla madre con residenza privilegiata presso la stessa, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e salute ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; non prevedeva visite tra padre e figlie, riservando all'esito dell'istruttoria ogni ulteriore provvedimento;
confermava in € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente in favore della ricorrente per il mantenimento delle figlie minori,
2 R.G. n. 804/2025
oltre il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie;
autorizzava il difensore della ricorrente a richiedere estratto contributivo INPS del resistente;
nell'interesse esclusivo delle minori onerava i
Servizi Sociali di Marano di Napoli e di Lucera di redigere relazioni circa le condizioni di vita delle minori - anche sotto la prospettiva dei rapporti padre-figlie - effettuando indagine socio economico ambientale sui nuclei familiari paterno e materno;
infine fissava l'udienza del 19.9.2025 per l'ascolto delle minori ai sensi degli artt. 473bis-4 e ss. c.p.c..
In data 12.9.2025 i Servizi Sociali del Comune di Marano di Napoli depositavano la relazione richiesta mentre non perveniva riscontro dai Servizi Sociali di Lucera.
All'udienza del 19 settembre 2025, all'esito dell'ascolto delle minori, il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso;
ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c. attesa la rinuncia del procuratore costituito.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica (risulta soltanto il conferimento in data 15.9.2025 della procura ad un difensore avv. Lucio Cesarini, senza una formale costituzione né comparizione personale all'udienza del
19.9.2025).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
FO (avvenuta in data 26-3-2019) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 2-4-2019; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido delle figlie minori (nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] il R_ Per_2
12.11.2012).
Considerato che il stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale CP_1
Per_ sulle figlie minori ed (cfr. decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari del 16.11.2022, R_ confermato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Bari con provvedimento del 10.03.2023, depositati in atti), statuizione - fondata su gravi e reiterate condotte pregiudizievoli- l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta in via esclusiva alla madre.
A tale dirimente circostanza si aggiungono le condanne penali riportate dal resistente per gravi reati commessi in ambito familiare, divenute definitive a seguito della pronuncia della Suprema Corte di
3 R.G. n. 804/2025
Cassazione (cfr. Sentenza n. 43818/2023 del 31.10.2023); in particolare il risulta CP_1 condannato per delitti di tentata violenza sessuale, minaccia e violenza privata in danno della stessa ricorrente (cfr. Sentenza del Tribunale di Larino n. 603/21 del 12.10.2021, parzialmente riformata in appello dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 394/2022 del 24.11.2022), condotte che - accertate in ogni grado di giudizio lo rendono una figura genitoriale negativa e disfunzionale.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Marano di Napoli del 12.9.2025, inoltre, emerge il profondo malessere che le minori associano alla figura paterna;
al contempo emerge che le minori hanno finalmente raggiunto un equilibrio sereno e positivo apparendo ben integrate nel nuovo contesto sociale, scolastico e affettivo.
Ne consegue che la quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in Pt_1 via esclusiva la responsabilità sulle figlie minori.
Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto con il padre, le figlie, ascoltate direttamente dal
Giudice all'udienza del 19.9.2025, hanno espresso in modo concorde, lucido e consapevole la ferma volontà di non incontrare il padre.
In particolare, la figlia quasi diciassettenne, ha riferito all'udienza del 19.9.2025: “Con papà R_ non mi vedo dal 2023 dall'ultima udienza. Ogni tanto manda messaggi, dice buongiorno, mi mancate tanto, sempre le stesse cose. […] Non lo vedo dagli ultimi incontri protetti, io non li sopportavo neanche più. Io non lo chiamo. Non è mai stato presente. […] Non credo ai suoi cambiamenti, per me può fare anche mille percorsi perché si migliora ma io non sono interessata a dargli un'altra possibilità. Ci ho provato tante volte man gli credo più. I miei desideri sono che questa situazione finisce perché non vorrei riprendere incontri. Non voglio vederlo neanche presso i SS Ho parlato della mia situazione anche con una psicologa sia privata che presso i SS. Vorrei fare un percorso ma senza essere obbligata. Oltre questo la mia vita è bella. […] Ho visto molti episodi violenti tra mio padre e mia madre. Anche io li ho subiti. Papà si ubriacava spesso quando uscivamo e diceva come scusa che la panna della torta gli faceva allergia ma non è vero. A casa quando vedevamo la tv lui voleva vedere il tg ed io correvo a prendere il telecomando per mettere i cartoni lui mi colpiva con la forchetta.” Per_ Analogamente, la minore , dodicenne, ha dichiarato: “Con papà non mi vedo dalla fine degli incontri protetti. Una volta ho chiamato ma lui urlava per telefono. Non ho ricordi belli di me con papà. Brutti invece il morso che diede ad , ero presente io e lo dissi a mamma. Con me non è R_ mai stato violento forse perché ero piccola o più affettuosa. Li vedevo litigare spesso, era lui che litigava con mamma. Ho assistito a comportamenti violenti di papà nei confronti di mamma. Non voglio vederlo neanche presso i SS. Papà ha detto che ero piccola e non dovevo mettermi in mezzo a queste cose. Insulta sempre mamma dice che per colpa di mamma lui si trova così ma invece è solo
4 R.G. n. 804/2025
colpa sua. Ho parlato della mia situazione con una psicologa, eravamo io mamma ed . Il mio R_ desiderio è che finisca questa situazione, che mamma fa il divorzio . Vorrei che papà mi lasciasse in pace Io l'ho chiamato perché volevo dirgli che non sono piccola e che deve lasciarmi in pace ma non mi ha ascoltata proprio.”
Il Collegio, alla luce della relazione dei SS ( nella relazione si legge che la minore ha riferito R_ agli assistenti sociali che “anche durante gli incontri protetti effettuati con il padre al comune di Per_ Lucera (FG), lo stesso era violento”; nello stesso senso , ha riferito che “l'ultimo contatto telefonico con il papà è avvenuto nel marzo 2025, durante il quale il sig. ha raccontato di CP_1 aver sparato un uomo, il quale si era introdotto nel suo terreno. Anche in questa telefonata, gli animi si sono inaspriti e che il sig. ha iniziato ad inveire contro la ragazza e il resto della sua CP_1 famiglia, così da quel momento, ha deciso di non voler più sentire il padre, né tantomeno il Per_2 padre ha tentato di richiamarla. La minore racconta che durante gli incontri protetti lei non era serena di vedere il papà, poiché quest'ultimo si mostrava sempre aggressivo verbalmente, e aveva già manifestato questa sua volontà a suo tempo) e delle dichiarazioni rese dalle minori, ritiene che non sussistano, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno.
La volontà espressa in modo consapevole dalle ragazze appare motivata da esperienze traumatiche dirette e assistite e come tale deve essere pienamente rispettata al fine di tutelare il loro - faticosamente- ritrovato equilibrio psicofisico.
Imporre un diritto di visita alle minori allo stato, non risponderebbe all'interesse delle predette, fermo restando che se il intenda riavvicinarsi alle figlie e iniziare un percorso di graduale CP_1 recupero delle proprie competenze genitoriali potrà e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale al T. M. funzionalmente competente.
Il Collegio, infine, reputa opportuno suggerire alla ricorrente di continuare a garantire alle minori, un percorso di supporto psicologico per la piena elaborazione delle complesse dinamiche familiari vissute (la ricorrente ha dato atto che sia lei che le figlie hanno seguito un percorso psicologico).
Sulla domanda di mantenimento delle figlie minori (nata a [...] il [...]) ed R_ Per_2
(nata a [...] il [...]).
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro
- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
5 R.G. n. 804/2025
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - circostanza non solo non dimostrata ma neppure allegata nel caso de quo stante peraltro la contumacia del resistente - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, come nella specie.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 16 e 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti, la ricorrente vive con le figlie in un'abitazione condotta in locazione per la quale sopporta un canone mensile di € 620,00; è lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la “Alberto DR s.a.s.” con sede in Casoria (NA), percependo una retribuzione mensile di circa € 1.430,00; percepisce l'assegno unico per le figlie per un importo di € 400,00; è intestataria di un'auto; è comproprietaria con il resistente della casa familiare in Lucera dalla quale ricava un canone di locazione di € 400,00 mensili (cfr. documentazione in atti); il resistente, rimasto contumace, secondo quanto riferito dalla ricorrente svolge l'attività di meccanico e risulta titolare di Partita IVA (cfr. ricorso introduttivo;
dichiarazioni rese dinanzi al Giudice delegato).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile
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di euro 500,00 -ossia € 250,00 per ciascuna - da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Il Collegio prevede che l'assegno unico per le figlie vada corrisposto interamente alla ricorrente tenuto conto che la è l'unico esercente la responsabilità genitoriale. Pt_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lucera il 7 ottobre 2006 (atto n. 153, Parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2006) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]);
b) prende atto che è decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 sulle figlie minori. Se in futuro il ntenderà riavvicinarsi alle figlie ed iniziare un CP_1 percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali potrà e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale al T.M. funzionalmente competente;
ne consegue che la quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in via esclusiva la Pt_1 responsabilità genitoriale sulle minori (nata a [...] il [...]) e (nata a R_ Persona_3
San Severo il 12.11.2012);
c) nulla prevede in ordine al diritto di visita tra padre e minori;
Per_ d) suggerisce alla ricorrente di garantire alle minori ed un adeguato percorso di supporto R_ psicologico per l'elaborazione delle dinamiche familiari vissute;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) - ossia € 250,00 ciascuna - per il Per_ mantenimento delle figlie minori e , oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal R_
7 R.G. n. 804/2025
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25.10.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucera per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 153, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006).
g) condanna a pagare le spese di lite in favore della ricorrente liquidandole Controparte_1 complessivamente in euro 3.809,00 (tremilaottocentonove,00) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Alessandra Tabarro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 804 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. lettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
S. Arcangelo a Baiano, 19 presso lo studio dell'Avv. Brunella Bove che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Lucera (FG) alla Contrada Vado Biccari, Podere 255
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato in data 30 gennaio 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Lucera in data 7.10.2006 con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla
1 R.G. n. 804/2025
Per_ loro unione sono nate due figlie - (nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] il R_
12.11.2012)- ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
A fondamento della domanda esponeva che: il rapporto coniugale - già caratterizzato dal comportamento violento del marito - era sfociato nella separazione consensuale omologata dal
Tribunale di FO in data 2.4.2019; il on aveva mai rispettato gli accordi di separazione, CP_1 omettendo sistematicamente di versare il mantenimento per le figlie (per cui pendeva procedimento penale per violazione degli obblighi familiari innanzi al Tribunale di FO); il aveva CP_1 tenuto condotte gravemente pregiudizievoli nei loro confronti come si evince dalla documentazione in atti (cfr. sentenza n 603/2021 del Tribunale di Larino;
sentenza della Corte di Appello di
Campobasso n. 394/2022, confermata in Cassazione giusta sentenza n. 43818/2023, cfr. doc. in atti;
decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari del 17.11.2022, confermato in sede di reclamo con provvedimento del 10.3.2023, con cui il è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale sulle figlie, cfr. doc. in atti).
Esponeva, altresì, di essersi trasferita per motivi di lavoro da Lucera a Marano di Napoli, dove risiede stabilmente con le figlie (con sentenza n. 4955/2024 dell'intestato Tribunale veniva, pertanto, revocata l'assegnazione in suo favore della precedente casa familiare sita in Lucera e rigettata contestualmente la domanda di assegnazione formulata dal . CP_1
Su tali premesse chiedeva la conferma dell'affidamento esclusivo delle figlie minori, stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento di € 500,00 mensili per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
All'udienza del 28.5.2025 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione (per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio e per la condanna del resistente nei confronti della ricorrente), sentita la ricorrente, fissava per l'ascolto delle minori l'udienza del 19.9.2025.
In via provvisoria ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: tenuto conto del provvedimento di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale e del suo disinteresse morale e materiale, disponeva l'affidamento delle figlie minori alla madre con residenza privilegiata presso la stessa, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e salute ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; non prevedeva visite tra padre e figlie, riservando all'esito dell'istruttoria ogni ulteriore provvedimento;
confermava in € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente in favore della ricorrente per il mantenimento delle figlie minori,
2 R.G. n. 804/2025
oltre il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie;
autorizzava il difensore della ricorrente a richiedere estratto contributivo INPS del resistente;
nell'interesse esclusivo delle minori onerava i
Servizi Sociali di Marano di Napoli e di Lucera di redigere relazioni circa le condizioni di vita delle minori - anche sotto la prospettiva dei rapporti padre-figlie - effettuando indagine socio economico ambientale sui nuclei familiari paterno e materno;
infine fissava l'udienza del 19.9.2025 per l'ascolto delle minori ai sensi degli artt. 473bis-4 e ss. c.p.c..
In data 12.9.2025 i Servizi Sociali del Comune di Marano di Napoli depositavano la relazione richiesta mentre non perveniva riscontro dai Servizi Sociali di Lucera.
All'udienza del 19 settembre 2025, all'esito dell'ascolto delle minori, il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso;
ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c. attesa la rinuncia del procuratore costituito.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica (risulta soltanto il conferimento in data 15.9.2025 della procura ad un difensore avv. Lucio Cesarini, senza una formale costituzione né comparizione personale all'udienza del
19.9.2025).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
FO (avvenuta in data 26-3-2019) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 2-4-2019; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido delle figlie minori (nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] il R_ Per_2
12.11.2012).
Considerato che il stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale CP_1
Per_ sulle figlie minori ed (cfr. decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari del 16.11.2022, R_ confermato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Bari con provvedimento del 10.03.2023, depositati in atti), statuizione - fondata su gravi e reiterate condotte pregiudizievoli- l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta in via esclusiva alla madre.
A tale dirimente circostanza si aggiungono le condanne penali riportate dal resistente per gravi reati commessi in ambito familiare, divenute definitive a seguito della pronuncia della Suprema Corte di
3 R.G. n. 804/2025
Cassazione (cfr. Sentenza n. 43818/2023 del 31.10.2023); in particolare il risulta CP_1 condannato per delitti di tentata violenza sessuale, minaccia e violenza privata in danno della stessa ricorrente (cfr. Sentenza del Tribunale di Larino n. 603/21 del 12.10.2021, parzialmente riformata in appello dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 394/2022 del 24.11.2022), condotte che - accertate in ogni grado di giudizio lo rendono una figura genitoriale negativa e disfunzionale.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Marano di Napoli del 12.9.2025, inoltre, emerge il profondo malessere che le minori associano alla figura paterna;
al contempo emerge che le minori hanno finalmente raggiunto un equilibrio sereno e positivo apparendo ben integrate nel nuovo contesto sociale, scolastico e affettivo.
Ne consegue che la quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in Pt_1 via esclusiva la responsabilità sulle figlie minori.
Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto con il padre, le figlie, ascoltate direttamente dal
Giudice all'udienza del 19.9.2025, hanno espresso in modo concorde, lucido e consapevole la ferma volontà di non incontrare il padre.
In particolare, la figlia quasi diciassettenne, ha riferito all'udienza del 19.9.2025: “Con papà R_ non mi vedo dal 2023 dall'ultima udienza. Ogni tanto manda messaggi, dice buongiorno, mi mancate tanto, sempre le stesse cose. […] Non lo vedo dagli ultimi incontri protetti, io non li sopportavo neanche più. Io non lo chiamo. Non è mai stato presente. […] Non credo ai suoi cambiamenti, per me può fare anche mille percorsi perché si migliora ma io non sono interessata a dargli un'altra possibilità. Ci ho provato tante volte man gli credo più. I miei desideri sono che questa situazione finisce perché non vorrei riprendere incontri. Non voglio vederlo neanche presso i SS Ho parlato della mia situazione anche con una psicologa sia privata che presso i SS. Vorrei fare un percorso ma senza essere obbligata. Oltre questo la mia vita è bella. […] Ho visto molti episodi violenti tra mio padre e mia madre. Anche io li ho subiti. Papà si ubriacava spesso quando uscivamo e diceva come scusa che la panna della torta gli faceva allergia ma non è vero. A casa quando vedevamo la tv lui voleva vedere il tg ed io correvo a prendere il telecomando per mettere i cartoni lui mi colpiva con la forchetta.” Per_ Analogamente, la minore , dodicenne, ha dichiarato: “Con papà non mi vedo dalla fine degli incontri protetti. Una volta ho chiamato ma lui urlava per telefono. Non ho ricordi belli di me con papà. Brutti invece il morso che diede ad , ero presente io e lo dissi a mamma. Con me non è R_ mai stato violento forse perché ero piccola o più affettuosa. Li vedevo litigare spesso, era lui che litigava con mamma. Ho assistito a comportamenti violenti di papà nei confronti di mamma. Non voglio vederlo neanche presso i SS. Papà ha detto che ero piccola e non dovevo mettermi in mezzo a queste cose. Insulta sempre mamma dice che per colpa di mamma lui si trova così ma invece è solo
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colpa sua. Ho parlato della mia situazione con una psicologa, eravamo io mamma ed . Il mio R_ desiderio è che finisca questa situazione, che mamma fa il divorzio . Vorrei che papà mi lasciasse in pace Io l'ho chiamato perché volevo dirgli che non sono piccola e che deve lasciarmi in pace ma non mi ha ascoltata proprio.”
Il Collegio, alla luce della relazione dei SS ( nella relazione si legge che la minore ha riferito R_ agli assistenti sociali che “anche durante gli incontri protetti effettuati con il padre al comune di Per_ Lucera (FG), lo stesso era violento”; nello stesso senso , ha riferito che “l'ultimo contatto telefonico con il papà è avvenuto nel marzo 2025, durante il quale il sig. ha raccontato di CP_1 aver sparato un uomo, il quale si era introdotto nel suo terreno. Anche in questa telefonata, gli animi si sono inaspriti e che il sig. ha iniziato ad inveire contro la ragazza e il resto della sua CP_1 famiglia, così da quel momento, ha deciso di non voler più sentire il padre, né tantomeno il Per_2 padre ha tentato di richiamarla. La minore racconta che durante gli incontri protetti lei non era serena di vedere il papà, poiché quest'ultimo si mostrava sempre aggressivo verbalmente, e aveva già manifestato questa sua volontà a suo tempo) e delle dichiarazioni rese dalle minori, ritiene che non sussistano, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno.
La volontà espressa in modo consapevole dalle ragazze appare motivata da esperienze traumatiche dirette e assistite e come tale deve essere pienamente rispettata al fine di tutelare il loro - faticosamente- ritrovato equilibrio psicofisico.
Imporre un diritto di visita alle minori allo stato, non risponderebbe all'interesse delle predette, fermo restando che se il intenda riavvicinarsi alle figlie e iniziare un percorso di graduale CP_1 recupero delle proprie competenze genitoriali potrà e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale al T. M. funzionalmente competente.
Il Collegio, infine, reputa opportuno suggerire alla ricorrente di continuare a garantire alle minori, un percorso di supporto psicologico per la piena elaborazione delle complesse dinamiche familiari vissute (la ricorrente ha dato atto che sia lei che le figlie hanno seguito un percorso psicologico).
Sulla domanda di mantenimento delle figlie minori (nata a [...] il [...]) ed R_ Per_2
(nata a [...] il [...]).
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro
- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
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Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - circostanza non solo non dimostrata ma neppure allegata nel caso de quo stante peraltro la contumacia del resistente - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, come nella specie.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 16 e 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti, la ricorrente vive con le figlie in un'abitazione condotta in locazione per la quale sopporta un canone mensile di € 620,00; è lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la “Alberto DR s.a.s.” con sede in Casoria (NA), percependo una retribuzione mensile di circa € 1.430,00; percepisce l'assegno unico per le figlie per un importo di € 400,00; è intestataria di un'auto; è comproprietaria con il resistente della casa familiare in Lucera dalla quale ricava un canone di locazione di € 400,00 mensili (cfr. documentazione in atti); il resistente, rimasto contumace, secondo quanto riferito dalla ricorrente svolge l'attività di meccanico e risulta titolare di Partita IVA (cfr. ricorso introduttivo;
dichiarazioni rese dinanzi al Giudice delegato).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile
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di euro 500,00 -ossia € 250,00 per ciascuna - da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Il Collegio prevede che l'assegno unico per le figlie vada corrisposto interamente alla ricorrente tenuto conto che la è l'unico esercente la responsabilità genitoriale. Pt_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lucera il 7 ottobre 2006 (atto n. 153, Parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2006) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]);
b) prende atto che è decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 sulle figlie minori. Se in futuro il ntenderà riavvicinarsi alle figlie ed iniziare un CP_1 percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali potrà e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale al T.M. funzionalmente competente;
ne consegue che la quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in via esclusiva la Pt_1 responsabilità genitoriale sulle minori (nata a [...] il [...]) e (nata a R_ Persona_3
San Severo il 12.11.2012);
c) nulla prevede in ordine al diritto di visita tra padre e minori;
Per_ d) suggerisce alla ricorrente di garantire alle minori ed un adeguato percorso di supporto R_ psicologico per l'elaborazione delle dinamiche familiari vissute;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) - ossia € 250,00 ciascuna - per il Per_ mantenimento delle figlie minori e , oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal R_
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Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25.10.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucera per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 153, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006).
g) condanna a pagare le spese di lite in favore della ricorrente liquidandole Controparte_1 complessivamente in euro 3.809,00 (tremilaottocentonove,00) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Alessandra Tabarro
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