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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025SR0020357 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2025SR0020357, notificato il 22.03.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - AdE ha rettificato la rendita catastale proposta dal ricorrente con procedura DOCFA, in relazione all'unità immobiliare sita a Portopalo di Capo Passero, foglio X, particella 2782, subalterno 3, determinando una nuova rendita di € 1.100,00.
Si è costituita l'AdE.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, l'Agenzia ha eccepito che “il ricorso di parte è presentato tardivamente e, quindi, inammissibile”, perché “la notifica dell'atto contestato è ritualmente avvenuta via pec in data 14/03/2025, come da ricevuta di consegna allegata mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 19/5/2025, come da allegata ricevuta”.
Come prova della notifica dell'atto, però, l'Agenzia ha prodotto un file eml, peraltro non apribile, contenente una ricevuta di consegna di una pec del 19.05.2025, probabilmente relativa alla notifica del ricorso, e non dell'atto.
Per cui, non essendoci prova che l'atto impugnato è stato notificato il 14.03.2025, l'eccezione va rigettata.
2.1) Col 1° motivo, il ricorrente sostiene che “l'avviso di accertamento impugnato si fonda su dati e criteri che risultano manifestamente incongrui rispetto alle risultanze della perizia giurata allegata, redatta dall'ing. Nominativo_1, e rispetto ai dati oggettivi dell'immobile”.
Premettendo che “la procedura DOCFA, predisposta dal geometra Nominativo_2, ha erroneamente applicato un saggio di fruttuosità pari a 0,002 (0,2%) invece del corretto 0,02 (2%), come riconosciuto dallo stesso Ufficio nell'avviso di accertamento”, e che “tale errore ha determinato una sottostima della rendita catastale proposta”, il ricorrente sostiene che, “tuttavia, anche correggendo l'errore materiale, i valori risultanti dalla DOCFA e dalla perizia tecnica sono di gran lunga inferiori rispetto a quanto determinato dall'Ufficio”, perché:
- “la rendita DOCFA, se calcolata correttamente, sarebbe pari a € 231,60 (11.580 x 0,02)”;
- “la rendita secondo la perizia giurata, che tiene conto di valori e superfici congrui e rivalutazione ISTAT, sarebbe pari a € 272,50 (13.625 x 0,02)”;
- “l'Ufficio ha invece determinato una rendita di € 1.100,00, quasi cinque volte superiore a quella risultante dalla perizia tecnica”.
Il ricorrente aggiunge che “la perizia giurata allegata, redatta da tecnico abilitato, non si limita a correggere l'errore materiale, ma ricostruisce puntualmente le superfici effettive, i valori unitari e le condizioni oggettive dell'immobile, tenendo conto di”:
- “superfici effettive (72 m² coperti, 51 m² portico, 400 m² terreno pertinenza, 40 m² veranda, 200 m² area comune), in contrasto con le superfici maggiorate utilizzate dall'Ufficio (123 m² coperti, 700 m² terreno pertinenza)”;
- “valori unitari congrui e documentati (€ 300/m² per il costruito, € 200/m² per il portico, € 5/m² per il terreno), giustificati dalle condizioni oggettive dell'immobile (qualità costruttiva, stato di conservazione, vincoli urbanistici e paesaggistici, ubicazione periferica, difficoltà di accesso)”;
- “rivalutazione ISTAT per ricondurre i valori all'anno censuario 1988, pervenendo a un valore di € 13.625, nettamente inferiore a quello determinato dall'Ufficio”.
2.2) Poi il ricorrente fa valere il difetto di motivazione, perché “l'avviso di accertamento si limita a richiamare genericamente la normativa e a riportare i dati della relazione di stima interna, senza esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica della rendita proposta. In particolare, non viene fornita alcuna spiegazione circa”:
- “la rettifica delle superfici e delle consistenze”;
- “la scelta dei valori unitari”;
- “la mancata considerazione delle condizioni oggettive dell'immobile”;
- “la ragione per cui sono stati disattesi i dati e le valutazioni della perizia tecnica allegata dal ricorrente”.
2.3) Sotto diverso profilo, il ricorrente insiste sul difetto di motivazione, rilevando che “non una parola è rinvenibile nella nota riportata nell'atto di accertamento sui criteri di stima utilizzati, sul confronto con "immobili ubicati nella stessa zona", ovvero con unità immobiliari urbane con caratteristiche simili, nessuna allegazione
(neanche parziale) del "prontuario di valori", asseritamente utilizzato dall'ufficio, ed al quale occorrerebbe riferirsi”.
2.4) E infine, il ricorrente invoca la “violazione dell'art. 1 del DM Finanze n. 701/94”, perché “in caso di rettifica della rendita proposta dal contribuente, l'Ufficio deve motivare specificamente le ragioni della rettifica, soprattutto quando si discosta dagli elementi forniti dal contribuente”, e tale motivazione “deve essere specifica e dettagliata, soprattutto quando il contribuente ha prodotto una perizia tecnica che contesta puntualmente i criteri e i valori adottati dall'Ufficio (Cass. 20509/2022; Cass. 3017/2016)”.
3) Poiché tutti i motivi descritti sono strettamente connessi fra di loro, possono essere esaminati congiuntamente, per essere rigettati.
In via preliminare, l'Agenzia ha affermato che la perizia giurata agli atti non le è mai stata prodotta, e poiché di tale consegna il ricorrente non ha fornito nessuna prova, tutte le censure relative alla mancata motivazione sulle ragioni per cui l'Agenzia non ha tenuto conto di tale perizia, vanno ritenute infondate.
D'altra parte, va chiarito che di tale perizia l'Agenzia non poteva tenere conto, visto che la perizia è stata giurata il 13.05.2025, e quindi dopo la notifica dell'avviso impugnato, per cui lamentare una mancata considerazione della perizia è decisamente specioso.
Secondo il ricorrente, il valore finale di stima da assegnare all'immobile sarebbe di € 35.600. Pertanto, applicando lo 0,02%, egli determina una rendita di € 712,00, ben lontana da quella proposta dalla stessa parte e più vicina a quella accertata dall'Ufficio.
Come correttamente rilevato dall'Agenzia, però, il vero nodo della questione riguarda la tipologia dell'immobile, indicata dal ricorrente nella perizia come abitazione, mentre si tratta di “struttura ricettiva”.
Tale porzione del fabbricato è indicata nella perizia di stima con una metratura di 72 mq, mentre nel doc.fa
è indicata in mq 123.
Nell'atto impugnato l'Ufficio conferma la consistenza in mq 123, modificando soltanto il valore unitario al mq, proposto dalla parte in € 60,00 e accertato dall'Ufficio in € 400.
Ma ha ragione l'Agenzia nel rilevare che se il ricorrente ritiene che la consistenza da lui stesso indicata nel doc.fa non sia corretta, dovrebbe effettuare un doc.fa rettificativo, piuttosto che contestare la consistenza da lui stesso dichiarata con la stessa dichiarazione.
Infatti, l'Ufficio ha accertato la nuova rendita sulla base delle consistenze da lui indicate, e verificate nella planimetria allegata al doc.fa.
Anche il difetto di motivazione non sussiste, perché nella “relazione di stima sintetica” allegata all'avviso è specificato che:
- “trattasi di una costruzione con area esterna pertinenziale con tre abitazioni adibite a struttura ricettiva”;
- “sullo stesso lotto insiste una serra con dei locali di servizio (sub 1)”;
- “si procede alla verifica della rendita dell'unità immobiliare calcolata tramite il procedimento del valore di costo di ricostruzione deprezzato, come previsto dall'art. 28 c. 2 del DPR n. 1142/1949, in conformità alla circolare n. 6/2012 e con riferimento ai valori unitari contenuti nel "Prontuario per la stima degli immobili a destinazione speciale e particolare" in uso per la Provincia di Siracusa”;
- “alla costruzione viene attribuito il valore di euro/mc 400”;
- “si rettifica la consistenza dell'area pertinenziale, corrispondente alla parte antistante e retrostante la costruzione, e si aggiungono quota parte dell'area comune al sub 1 e il valore del lotto, come previsto dalla circolare succitata, calcolandolo al 15% del costo di costruzione”;
- “si rettifica infine il saggio di fruttuosità che è stato erroneamente indicato dalla parte in 0,002, anziché 0,02”.
Pertanto, poiché già nell'avviso risulta chiara la ragione per cui l'Ufficio si è discostato dal doc.fa, tenendo appunto conto dei dati ivi riportati, dai quali la (successiva) perizia si discosta, questo Giudice ritiene che il difetto di motivazione non sussista, sotto i diversi profili invocati, e che il ricorso vada quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.852,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025SR0020357 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2025SR0020357, notificato il 22.03.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - AdE ha rettificato la rendita catastale proposta dal ricorrente con procedura DOCFA, in relazione all'unità immobiliare sita a Portopalo di Capo Passero, foglio X, particella 2782, subalterno 3, determinando una nuova rendita di € 1.100,00.
Si è costituita l'AdE.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, l'Agenzia ha eccepito che “il ricorso di parte è presentato tardivamente e, quindi, inammissibile”, perché “la notifica dell'atto contestato è ritualmente avvenuta via pec in data 14/03/2025, come da ricevuta di consegna allegata mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 19/5/2025, come da allegata ricevuta”.
Come prova della notifica dell'atto, però, l'Agenzia ha prodotto un file eml, peraltro non apribile, contenente una ricevuta di consegna di una pec del 19.05.2025, probabilmente relativa alla notifica del ricorso, e non dell'atto.
Per cui, non essendoci prova che l'atto impugnato è stato notificato il 14.03.2025, l'eccezione va rigettata.
2.1) Col 1° motivo, il ricorrente sostiene che “l'avviso di accertamento impugnato si fonda su dati e criteri che risultano manifestamente incongrui rispetto alle risultanze della perizia giurata allegata, redatta dall'ing. Nominativo_1, e rispetto ai dati oggettivi dell'immobile”.
Premettendo che “la procedura DOCFA, predisposta dal geometra Nominativo_2, ha erroneamente applicato un saggio di fruttuosità pari a 0,002 (0,2%) invece del corretto 0,02 (2%), come riconosciuto dallo stesso Ufficio nell'avviso di accertamento”, e che “tale errore ha determinato una sottostima della rendita catastale proposta”, il ricorrente sostiene che, “tuttavia, anche correggendo l'errore materiale, i valori risultanti dalla DOCFA e dalla perizia tecnica sono di gran lunga inferiori rispetto a quanto determinato dall'Ufficio”, perché:
- “la rendita DOCFA, se calcolata correttamente, sarebbe pari a € 231,60 (11.580 x 0,02)”;
- “la rendita secondo la perizia giurata, che tiene conto di valori e superfici congrui e rivalutazione ISTAT, sarebbe pari a € 272,50 (13.625 x 0,02)”;
- “l'Ufficio ha invece determinato una rendita di € 1.100,00, quasi cinque volte superiore a quella risultante dalla perizia tecnica”.
Il ricorrente aggiunge che “la perizia giurata allegata, redatta da tecnico abilitato, non si limita a correggere l'errore materiale, ma ricostruisce puntualmente le superfici effettive, i valori unitari e le condizioni oggettive dell'immobile, tenendo conto di”:
- “superfici effettive (72 m² coperti, 51 m² portico, 400 m² terreno pertinenza, 40 m² veranda, 200 m² area comune), in contrasto con le superfici maggiorate utilizzate dall'Ufficio (123 m² coperti, 700 m² terreno pertinenza)”;
- “valori unitari congrui e documentati (€ 300/m² per il costruito, € 200/m² per il portico, € 5/m² per il terreno), giustificati dalle condizioni oggettive dell'immobile (qualità costruttiva, stato di conservazione, vincoli urbanistici e paesaggistici, ubicazione periferica, difficoltà di accesso)”;
- “rivalutazione ISTAT per ricondurre i valori all'anno censuario 1988, pervenendo a un valore di € 13.625, nettamente inferiore a quello determinato dall'Ufficio”.
2.2) Poi il ricorrente fa valere il difetto di motivazione, perché “l'avviso di accertamento si limita a richiamare genericamente la normativa e a riportare i dati della relazione di stima interna, senza esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica della rendita proposta. In particolare, non viene fornita alcuna spiegazione circa”:
- “la rettifica delle superfici e delle consistenze”;
- “la scelta dei valori unitari”;
- “la mancata considerazione delle condizioni oggettive dell'immobile”;
- “la ragione per cui sono stati disattesi i dati e le valutazioni della perizia tecnica allegata dal ricorrente”.
2.3) Sotto diverso profilo, il ricorrente insiste sul difetto di motivazione, rilevando che “non una parola è rinvenibile nella nota riportata nell'atto di accertamento sui criteri di stima utilizzati, sul confronto con "immobili ubicati nella stessa zona", ovvero con unità immobiliari urbane con caratteristiche simili, nessuna allegazione
(neanche parziale) del "prontuario di valori", asseritamente utilizzato dall'ufficio, ed al quale occorrerebbe riferirsi”.
2.4) E infine, il ricorrente invoca la “violazione dell'art. 1 del DM Finanze n. 701/94”, perché “in caso di rettifica della rendita proposta dal contribuente, l'Ufficio deve motivare specificamente le ragioni della rettifica, soprattutto quando si discosta dagli elementi forniti dal contribuente”, e tale motivazione “deve essere specifica e dettagliata, soprattutto quando il contribuente ha prodotto una perizia tecnica che contesta puntualmente i criteri e i valori adottati dall'Ufficio (Cass. 20509/2022; Cass. 3017/2016)”.
3) Poiché tutti i motivi descritti sono strettamente connessi fra di loro, possono essere esaminati congiuntamente, per essere rigettati.
In via preliminare, l'Agenzia ha affermato che la perizia giurata agli atti non le è mai stata prodotta, e poiché di tale consegna il ricorrente non ha fornito nessuna prova, tutte le censure relative alla mancata motivazione sulle ragioni per cui l'Agenzia non ha tenuto conto di tale perizia, vanno ritenute infondate.
D'altra parte, va chiarito che di tale perizia l'Agenzia non poteva tenere conto, visto che la perizia è stata giurata il 13.05.2025, e quindi dopo la notifica dell'avviso impugnato, per cui lamentare una mancata considerazione della perizia è decisamente specioso.
Secondo il ricorrente, il valore finale di stima da assegnare all'immobile sarebbe di € 35.600. Pertanto, applicando lo 0,02%, egli determina una rendita di € 712,00, ben lontana da quella proposta dalla stessa parte e più vicina a quella accertata dall'Ufficio.
Come correttamente rilevato dall'Agenzia, però, il vero nodo della questione riguarda la tipologia dell'immobile, indicata dal ricorrente nella perizia come abitazione, mentre si tratta di “struttura ricettiva”.
Tale porzione del fabbricato è indicata nella perizia di stima con una metratura di 72 mq, mentre nel doc.fa
è indicata in mq 123.
Nell'atto impugnato l'Ufficio conferma la consistenza in mq 123, modificando soltanto il valore unitario al mq, proposto dalla parte in € 60,00 e accertato dall'Ufficio in € 400.
Ma ha ragione l'Agenzia nel rilevare che se il ricorrente ritiene che la consistenza da lui stesso indicata nel doc.fa non sia corretta, dovrebbe effettuare un doc.fa rettificativo, piuttosto che contestare la consistenza da lui stesso dichiarata con la stessa dichiarazione.
Infatti, l'Ufficio ha accertato la nuova rendita sulla base delle consistenze da lui indicate, e verificate nella planimetria allegata al doc.fa.
Anche il difetto di motivazione non sussiste, perché nella “relazione di stima sintetica” allegata all'avviso è specificato che:
- “trattasi di una costruzione con area esterna pertinenziale con tre abitazioni adibite a struttura ricettiva”;
- “sullo stesso lotto insiste una serra con dei locali di servizio (sub 1)”;
- “si procede alla verifica della rendita dell'unità immobiliare calcolata tramite il procedimento del valore di costo di ricostruzione deprezzato, come previsto dall'art. 28 c. 2 del DPR n. 1142/1949, in conformità alla circolare n. 6/2012 e con riferimento ai valori unitari contenuti nel "Prontuario per la stima degli immobili a destinazione speciale e particolare" in uso per la Provincia di Siracusa”;
- “alla costruzione viene attribuito il valore di euro/mc 400”;
- “si rettifica la consistenza dell'area pertinenziale, corrispondente alla parte antistante e retrostante la costruzione, e si aggiungono quota parte dell'area comune al sub 1 e il valore del lotto, come previsto dalla circolare succitata, calcolandolo al 15% del costo di costruzione”;
- “si rettifica infine il saggio di fruttuosità che è stato erroneamente indicato dalla parte in 0,002, anziché 0,02”.
Pertanto, poiché già nell'avviso risulta chiara la ragione per cui l'Ufficio si è discostato dal doc.fa, tenendo appunto conto dei dati ivi riportati, dai quali la (successiva) perizia si discosta, questo Giudice ritiene che il difetto di motivazione non sussista, sotto i diversi profili invocati, e che il ricorso vada quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.852,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni